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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4601/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BARBON ANTONELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BORSATO CLARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/05/2010 tra i coniugi nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
LU (TV) il 26/09/1983, matrimonio trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCADE, alle seguenti condizioni:
2. Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ra i genitori con residenza anagrafica Per_1
presso la casa della madre;
3. L'affido verrà condiviso secondo i seguenti termini:
a. ai sensi dell'art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale verrà esercitata in ogni caso separatamente dai genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia medesima;
b. Fermo restando le esigenze e le volontà della minore, si seguirà il seguente calendario:
● la figlia starà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì mattina, allorquando egli accompagnerà la figlia alla fermata del pullman ovvero direttamente a scuola anche tramite i nonni o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione della madre. Resta salva la possibilità che il week-end paterno decorra dal sabato mattina per comprovati motivi lavorativi, previo
2 avviso alla Signora Durante la settimana, la minore starà con il padre il mercoledì, dalle ore Pt_1
18.30 sino al mattino del giorno successivo, quando la accompagnerà alla fermata del pullman ovvero direttamente a scuola anche tramite i nonni o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui la minore dovesse essere recuperata in un posto diverso rispetto al luogo di residenza della madre (comunque in un raggio di 10 chilometri circa dall'abitazione) la signora si impegna a comunicare al signor il luogo di recupero della minore, entro le ore 21 Pt_1 Pt_2
del giorno precedente, a mezzo messaggio. Non sono previsti e non devono pertanto essere richiesti rimborsi per il carburante messo a disposizione da uno o dall'altro genitore per i tragitti. Eventuali ritardi nelle fasi di recupero e accompagnamento dovranno essere tempestivamente avvisati. I genitori si danno atto che, se nelle giornate in cui è prevista la frequentazione con il padre, la minore dovesse essere indisposta e/o febbricitante, il medesimo avrà facoltà di tenerla con sé ugualmente, salvo non preferisca, anche per esigenze organizzative di lavoro, lasciarla alla madre. A fronte di quanto esposto, non è previsto alcun “recupero” delle giornate di frequentazione non usufruite dal padre. Il genitore che avrà con sé la figlia nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-scolastica accompagnerà la stessa all'indirizzo dove tale attività si svolge. I Ricorrenti concordano, inoltre, di prevedere la massima flessibilità nell'organizzazione delle visite del padre alla figlia, nonché dei tempi di permanenza di quest'ultima presso il padre: infatti, sono fatti comunque salvi diversi accordi dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, che vengono rimessi al rispetto dei desideri della minore, dei suoi impegni, al buonsenso ed alle regole del vivere civile.
● Durante le vacanze scolastiche natalizie: fermo restando, quanto detto sopra e nello specifico avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore, la minore medesima trascorrerà, alternandosi negli anni, il periodo dal 25 Dicembre, dalle ore 11.00, al 31 Dicembre ad ore 11.00 con un genitore e quello dal 31 Dicembre, dalle ore 11.00, al 6 Gennaio ad ore 11.00 con l'altro, proseguendo con la calendarizzazione già in corso. La Vigilia di Natale, comprensiva del pernotto, verrà trascorsa da Per_1
con il genitore con il quale non trascorrerà il primo periodo (25 Dicembre – 31 Dicembre).
3 ● Durante le vacanze pasquali: fermo restando quanto detto sopra e nello specifico, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore, la minore medesima trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
● Durante le vacanze estive: fermo restando quanto detto sopra e nello specifico, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore, la minore medesima trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con la madre e 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con il padre. Il periodo di vacanza spettante a uno o l'altro genitore sarà deciso tra gli stessi entro il 30 aprile di ciascun anno;
il periodo di vacanza decorrerà dal lunedì e terminerà la seconda domenica successiva (salvo diversi accordi tra i genitori). In caso di disaccordo nella scelta del periodo, la madre avrà la precedenza nella scelta negli anni dispari ed il padre negli anni pari. La destinazione con i relativi recapiti dovrà essere comunicata all'altro genitore entro un mese dalla partenza;
nel periodo di vacanza con ciascun genitore verranno sospesi i turni di permanenza presso l'altro genitore (salvo diversi accordi) ed il calendario ordinario. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno
(per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé la minore da calendario.
- Se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con la minore comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
● I ponti e le restanti festività infrannuali (a titolo esemplificativo, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, etc.) saranno alternati tra i genitori. Laddove, però, cadessero di giovedì
o di lunedì o di martedì verranno accorpate al fine settimana di competenza del genitore cui spetta il fine settimana. Nel periodo carnevalizio si seguirà, invece, il calendario ordinario. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordo di frequentazione durante i periodi di vacanza o di festività infrannuali.
4 c. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore, con sms/whatsapp/telefonata. Il genitore che ha programmato gli appuntamenti per visite mediche concordate, per la minore, informerà l'altro genitore con almeno 10 gg. di anticipo (rispetto alla programmata visita), dando così modo di parteciparvi, se interessato.
d. Sul mantenimento della figlia, il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia, l'importo di € 370,00 (trecentosettanta/00) mensili, senza adeguamento secondo gli indici ISTAT fino al 31.12.2028. A far data dal 01.01.2029, l'importo del mantenimento di € 370,00 (trecentosettanta/00) mensili verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. L'importo dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla madre.
L'assegno unico familiare spetterà integralmente alla madre. Il signor si impegna a fornire Pt_2
alla signora nei termini di legge la documentazione di propria competenza necessaria al Pt_1
riconoscimento di tale assegno.
e. Le spese straordinarie tutte afferenti alla figlia saranno sostenute in misura paritaria del 50% dal padre e dalla madre e, per la loro individuazione, ci si richiama al Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso il Tribunale di Treviso, aggiornato al 31.12.2016.
f. I pagamenti delle citate spese verranno anticipati dalla madre e rimborsati dal padre, alla madre, tramite bonifico bancario, entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso della spesa, alle coordinate bancarie indicate dalla madre, previa esibizione della relativa documentazione.
g. I coniugi danno, infine, atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di sms o di whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio o del whatsapp, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione, comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa.
h. I coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali dipendenti dal matrimonio e di
5 essere autosufficienti economicamente provvedendo pertanto ciascuno al proprio mantenimento.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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