Decreto cautelare 26 settembre 2022
Sentenza breve 21 ottobre 2022
Decreto cautelare 2 novembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02576/2025REG.PROV.COLL.
N. 07358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7358 del 2024, proposto da LI AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La AP, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LA PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Marsili Feliciangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 1754, pubblicata il 22 febbraio 2024
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La AP e di LA PO;
Vista la nota depositata in data 23 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Jacopo Polinari e Andrea Marsili Feliciangeli e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente ha chiesto revocarsi la sentenza di cui in epigrafe, con cui la Sezione ha respinto l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza n. 13605/2022 del TAR del Lazio, sezione III, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso i provvedimenti con cui l’Università La AP aveva escluso la lista denominata “AP in Movimento” dalle elezioni indette con decreto rettorale n. 2023 del 27 giugno del 2022 per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario per il biennio 2022/2024, nonché dalle elezioni indette con successivi decreti dai Presidi di Facoltà.
2.- A fondamento della domanda di revocazione ha dedotto un unico motivo, incentrato sull’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in cui, a suo avviso, sarebbe caduto il Collegio nel confermare la sentenza impugnata, per un verso supponendo un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa (la sussistenza della legale rappresentanza della associazione “AP in movimento” in capo alla controinteressata al tempo della presentazione delle liste), e per un altro verso supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita (la sussistenza della legale rappresentanza della associazione in questione in capo a lei, sempre al tempo della presentazione delle liste).
3.- Hanno resistito la Università La AP e la controinteressata.
4.- In data 23 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato una nota in cui ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84, c.p.a., adducendo imprecisate ragioni che la portano a valutare diversamente i fatti e le azioni complessivamente intraprese per la tutela dei propri diritti.
5.- La controinteressata (con nota datata 24 gennaio 2025) e la Università La AP (con nota datata 28 gennaio 2025) hanno preso atto della suddetta rinuncia, ma si sono opposte alla richiesta di compensazione delle spese di lite, rivendicandole anzi in proprio favore sulla base della soccombenza virtuale.
6.- Alla udienza pubblica del 18 febbraio 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- Rilevata la ritualità della rinuncia dichiarata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 84, c.p.a. e la mancata opposizione a tal proposito delle parti resistenti, non resta al Collegio che dichiarare estinto il processo.
8.- Quanto alle spese del giudizio, non essendo intervenuto alcun accordo fra le parti, vale il principio generale secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il giudice, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 1, cit.).
9.- Ritiene il Collegio che non sussistono le condizioni per compensare le spese del giudizio, avuto riguardo alle specifiche ragioni sulle quali la domanda di revocazione si fonda, ragioni da ritenersi prima facie inammissibili sulla base di quanto emerge dalla piana lettura della sentenza revocanda.
Il giudice d’appello ha esaminato al punto 7.1.2. della motivazione la questione concernente la legittimazione degli interlocutori quali presentatori delle candidature e ha affermato, in particolare che la Commissione elettorale era obbligata a far riferimento alla documentazione ufficiale in possesso dell’Ateneo, non esistendo altre fonti, altrettanto attendibili.
Ha poi soggiunto che dal registro contenuto nell’apposito elenco tenuto dall’Area Affari Istituzionali della AP, il nominativo della controinteressata risultava quale Presidente dell’Associazione Culturale AP in Movimento, mentre quello della ricorrente come socia fino al giugno del 2022, dopo di ché, da quella data in poi, la medesima non sembrava nemmeno avere rinnovato l’iscrizione. Il giudice d’appello ha poi escluso la circostanza che l’organo elettorale fosse a conoscenza di ulteriori modifiche e che, in ogni caso, anche qualora fossero esistite e giunte alla sua conoscenza, le medesime non gli sarebbero state opponibili in assenza delle prescritte formalità.
Stando così le cose, va escluso che il predetto giudice sia incorso nel lamentato errore di fatto revocatorio, in quanto la sua decisione non rappresenta il frutto di una svista o di un travisamento circa il contenuto materiale dei documenti esaminati, né di un equivoco materiale sul nominativo della persona che deteneva la rappresentanza dell’associazione al tempo della presentazione delle liste, bensì una valutazione in diritto dei documenti in questione, sulla base della convinzione (la cui correttezza giuridica non sta a questo giudice sindacare) che: (i) l’unica fonte consultabile da parte della Commissione per affermare, o viceversa escludere, il possesso della legale rappresentanza dell’associazione fosse il solo registro contenuto nell’apposito elenco tenuto dall’Area Affari Istituzionali della AP; (ii) che l’organo elettorale non era a conoscenza di ulteriori modifiche; (iii) che, in ogni caso, anche laddove le modifiche in questione fossero realmente esistite, non gli sarebbero state opponibili in assenza delle prescritte formalità.
All’evidenza, le suddette motivazioni, chiaramente ostese, escludono alla radice che possa essersi trattato di un errore revocatorio, e di ciò parte ricorrente avrebbe potuto facilmente rendersi conto, attraverso la semplice lettura della sentenza.
Non sussistono, inoltre, ad avviso del Collegio, ulteriori circostanze suscettibili di essere favorevolmente valutate nell’interesse di parte ricorrente, posto che la medesima, con la prefata nota di rinuncia al ricorso, ha genericamente prospettato ragioni, non meglio precisate, che l’hanno portata a valutare diversamente i fatti e le azioni complessivamente intraprese per la tutela dei propri diritti, senza mettere il Collegio nella condizione di potere esaustivamente e oggettivamente vagliare la meritevolezza della richiesta di compensare le spese del giudizio.
10.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, il ricorso per revocazione va dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84, c.p.a., e, in difetto di accordo sulle spese di lite, parte ricorrente va condannata alla loro refusione in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo, sulla base della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il processo.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, nella misura di euro 3.000,00, e così per complessivi euro 6.000,00, il tutto oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO