Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 41867
CASS
Sentenza 26 giugno 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'"idem factum", non avesse violato il divieto di "bis in idem" la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti già riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 41867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41867
    Data del deposito : 26 giugno 2024

    Testo completo