CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Massime • 1
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'"idem factum", non avesse violato il divieto di "bis in idem" la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti già riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 41867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41867 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
41867-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: OM CC -Presidente- Sent. n. sez. 726/2024 UP 26/06/2024 LA RE MI - Relatore R.G.N. 14260/2024 DANIELE CAPPUCCIO - GIOVANBATTISTA TONA CA SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'LI CA nato a [...] il [...] ZZ IS nato a [...] il [...] IE IA AE nato a [...]( IRLANDA) il 14/07/1988 DI NA MA nato a [...] il [...] R avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: avvocato GABBRIELLI STEFANO, del foro di ROMA, in difesa della parte civile NN PA, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato SCLI AE NT, del foro di ROMA, giusta nomina depositata all'odierna udienza in difesa delle parti civili NN VA e NN LU, il quale si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alle note spese;
avvocato FOGLIA GIUSEPPE, del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in difesa di D'LI CA, il quale conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. avvocato FRANCO MARCO, del foro di ROMA, in difesa di ZZ IS, che si riporta ai motivi di ricorso;
avvocato BRIZIARELLI GIADA, del foro di PERUGIA, in difesa di ZZ IS, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avvocato ABBRUZZESE GIANLUIGI, del foro di ROMA, in difesa di IE IA AE e DI NA MA, il quale conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2023, la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 7 novembre 2022, ha rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione previo riconoscimento della prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. la pena inflitta a IA Di NA - in relazione al delitto di omicidio aggravato, confermato in quattordici anni di reclusione la sanzione irrogata, per il medesimo fatto, a BR ET RO, IS ER e RM D'LI e stabilito che, nel computo delle predette pene, debbano considerarsi anche quelle irrogate ai predetti imputati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma, rispettivamente, il 12 maggio 2016 (per Di NA) ed il 19 giugno 2013 (per i residui imputati).
2. I provvedimenti testé menzionati sono stati resi nell'ambito dei procedimenti penali scaturiti dalla violenta aggressione perpetrata il 26 giugno 2011, nel rione Monti di Roma,
contro
BE BO. Costui, nell'occasione, intrattenutosi a conversare, in orario notturno, con alcuni amici, infastidì Di NA, che viveva nel palazzo sotto il quale i giovani h stavano chiacchierando e che, affacciatosi alla finestra, inveì contro di loro e li minacciò, tanto da indurli ad allontanarsi. Di NA evidentemente insoddisfatto del risultato conseguito grazie alle palesate intemperanze verbali scese in strada brandendo un oggetto (indicato - come un bastone o un frustino annodato) e perseverò nell'atteggiamento aggressivo, ricevendo subito manforte dagli amici IS ER, RM D'LI e BR ET RO i quali, direttisi verso BO, lo colpirono con calci e pugni, prima e dopo che egli cadesse a terra, così provocandogli lesioni tanto gravi da ridurlo in uno stato di coma vegetativo, che si protrasse per oltre tre anni. Il procedimento penale instaurato nei confronti dei quattro autori del fatto per il delitto di tentato omicidio si concluse con sentenze irrevocabili di condanna, previa applicazione, nei confronti del solo Di NA, della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.. Il decesso, intervenuto il 6 dicembre 2014, della vittima ha, tuttavia, determinato l'avvio di un nuovo procedimento, relativo al delitto di omicidio consumato ed aggravato dai futili motivi, che ha condotto alla condanna, in entrambi i gradi di giudizio, di tutti gli imputati, odierni ricorrenti. 3. La Corte di assise di appello ha, innanzitutto, disatteso la richiesta, avanzata da tutti gli imputati, di dichiarare, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale per sussistenza di precedente giudicato: a tal fine, ha ritenuto che i due procedimenti non hanno avuto ad oggetto lo stesso fatto, essendo stato contestato, in quello più recente, il decesso della vittima, estraneo all'addebito originario, che era rimasto circoscritto alla forma tentata, e verificatosi in differenti circostanze spazio- temporali;
ha indicato, ad ulteriore riprova della reciproca autonomia delle condotte, la necessità di operare, con riferimento al reato consumato, l'accertamento del nesso causale che non compete, invece, al giudice chiamato a decidere sull'imputazione di tentato omicidio. Ha, successivamente, rigettato l'istanza finalizzata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, già disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare sul postulato della piena utilizzabilità, in vista dell'accertamento del fatto in contestazione, delle sentenze irrevocabili emesse nell'ambito dei procedimenti promossi per il delitto di tentato omicidio, documenti dotati, secondo i giudici di merito, di sicura attitudine alla prova dei fatti in esse accertati anche in assenza di ulteriori elementi che ne confermino l'attendibilità. conNel merito, ha preso le mosse dalle conclusioni raggiunte specifico riferimento alla ricostruzione dell'episodio criminoso, alle condotte ascrivibili a ciascuno degli imputati ed alla conseguente qualificazione giuridica all'esito dei procedimenti per tentato omicidio, per poi concentrare l'attenzione sul tema dell'accertamento del nesso causale tra i comportamenti illeciti posti in essere il 26 giugno 2011 ed il decesso della vittima, avvenuto il 6 dicembre 2014. La Corte di assise di appello, in proposito, ha convalidato l'ipotesi di accusa sulla scorta di quanto emerso dagli espletati accertamenti medico- legali in ordine all'incidenza delle percosse inferte a BO, di violenza tale da cagionargli la frattura del pavimento dell'orbita e della parete mediale del seno mascellare destro, sulla preesistente e, al tempo, sconosciuta- patologia tumorale (oligodendroglioma) che affliggeva il giovane. La predetta malattia, che, sino a quel momento, si era caratterizzata per un lentissimo accrescimento, nell'ordine di due millimetri all'anno, ha, invece, conosciuto, per effetto del trauma subito in occasione dei fatti di causa, un repentino accrescimento che, a sua volta, ha cagionato la sintomatologia ingravescente, il successivo stato di coma, presto divenuto vegetativo, e, infine, la morte per stato settico. 3 I giudici di merito hanno, quindi, respinto la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di omicidio preterintenzionale sul presupposto che il tema del dolo è stato affrontato e risolto, con efficacia di giudicato, nei procedimenti per tentato omicidio. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte di assise di appello ha, tra l'altro, riconosciuto, nei confronti del solo Di NA, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente ex art. 116, secondo comma, cod. pen. sull'aggravante dei futili motivi, con conseguente rideterminazione in melius della pena, e respinto, invece, l'impugnazione proposta dagli altri imputati con riferimento alla comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei futili motivi, preclusa, in concreto, dalle efferate modalità con cui il pestaggio è stato effettuato (RO, colpendo BO con un casco;
D'LI, attingendo la vittima con un calcio con rotazione di centottanta gradi e, dunque, sfruttando la forza d'urto impressa dalla forza centrifuga;
ER, tempestando la persona offesa di pugni e calci;
tutti, nonostante l'atteggiamento assolutamente remissivo ed esclusivamente difensivo serbato da BO).
4. IA Di NA propone, con l'assistenza dell'avv. Gianluigi Abbruzzese, ricorso per cassazione articolato su sette motivi preceduti da una - premessa dedicata alla successione degli addebiti che gli sono stati mossi ed alle conclusioni raggiunte in ciascun grado di giudizio che, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. ed al pari di quanto accadrà con riferimento ai ricorsi degli altri imputati, saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, si duole, nella prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, del rigetto della richiesta di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. Rileva, al riguardo, che la condotta oggetto di addebito nel presente procedimento è identica a quella contestata in quello già definito con sentenza irrevocabile e che il sopravvenuto decesso di BE BO ha determinato un mutamento di grado» che non esclude, dal punto di vista storico-naturalistico, la medesimezza del fatto, per come confermato, oltre che dalla dottrina, dalla giurisprudenza sovranazionale sia convenzionale che eurounitaria ferma - nell'assegnare decisivo rilievo al criterio della condotta. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione con riferimento all'acritica ricezione, da parte della Corte di assise di appello, degli esiti del procedimento per tentato omicidio, che si è tradotta in un ingiustificato pregiudizio al suo diritto di difesa, che avrebbe imposto il rinnovato ed autonomo vaglio dell'ipotesi di accusa. Con il terzo motivo, sottopone a revisione critica, ancora nell'ottica del vizio di motivazione, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine al suo concorso, morale, nell'aggressione, che non egli non ha ordinato e che, ribadisce, è stata posta in essere dagli autori materiali in assenza di una sua apprezzabile partecipazione istigatoria. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul postulato che la sua responsabilità a titolo di concorso anomalo è stata affermata in difetto delle condizioni previste dall'art. 116 cod. pen.. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla sua presenza sul luogo ed al momento del pestaggio, desunta grazie al travisamento delle dichiarazioni rese dalla testimone FE OL, chiara nell'affermare, a più riprese e forte di precise conoscenze, maturate assistendo all'episodio da posizione privilegiata, che egli era, nell'occasione, assente;
eccepisce, ulteriormente, il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni AZ, GA e LO che, rettamente intese, confermano che egli, in quel frangente, non si trovava sul posto, ciò che attesta come egli non abbia minimamente posto in essere, né prima né durante l'aggressione, alcun comportamento di istigazione, R determinazione o finanche di mero rafforzamento della condotta delittuosa perpetrata dagli autori materiali del fatto. Con il sesto motivo, Di NA deduce vizio di motivazione per avere giudici di merito ritenuto la sussistenza del dolo omicidiario a dispetto di quanto accertato in ordine alla modesta attitudine lesiva delle percosse inferte a BO ed all'incidenza della preesistente ed ignota patologia tumorale, che ha concorso in misura decisiva a provocare lo stato di coma e, quindi, il decesso. Con il settimo motivo, eccepisce, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che il riconoscimento della diminuente ex art. 116 cod. pen. è stato, di fatto, eliso, nella quasi totalità dall'irrisorietà della riduzione di pena, quantificata in appena un anno di reclusione, in forza di una motivazione illogica e, in sostanza apparente, che ha condotto, in ultimo, quasi al raddoppio della pena già irrogatagli per la fattispecie tentata, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli autori materiali, puniti per avere realizzato una condotta pienamente dolosa.
5. RM D'LI propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Foglia, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce 5 vizio di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in punto di nesso causale tra la condotta illecita posta in essere con il suo concorso ed il decesso della vittima, profilo che, sostiene, avrebbe dovuto essere diversamente vagliato in considerazione delle evidenze di carattere scientifico, che, a ben vedere, accreditano l'alternativa ipotesi secondo cui BO, anche se non colpito dagli imputati, sarebbe andato in coma, prima, e morto, poi, perché affetto dalla patologia oncologica della quale, peraltro, si erano già manifestate, ad onta di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le prime avvisaglie e che sarebbe, con ogni probabilità, evoluta, come affermato dal consulente di parte, prof. Maira, in senso peggiorativo sino a determinare l'exitus in tempi e secondo modalità non dissimili rispetto a quanto effettivamente accaduto. Con il secondo motivo, D'LI eccepisce, in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, l'illegittimità della qualificazione del fatto come doloso anziché preterintenzionale, derivata dal compiuto apprezzamento orientato dalla fallace interpretazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. dell'incidenza, sul - presente giudizio, dell'esito di quello relativo all'addebito di tentato omicidio.
6. BR ET RO propone, tramite l'avv. Gianluigi Abbruzzese, ricorso per cassazione articolato su sette motivi, i primi due dei quali coincidono con quelli, sopra già enunciati, sollevati dal medesimo difensore nell'interesse di IA Di NA. Con il terzo motivo, RO eccepisce vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità ascrivendogli, in contrasto con quanto realmente accaduto, di avere partecipato all'aggressione ai danni della vittima, che, invece, è stata posta in essere da due persone, autrici di comportamenti diversi ed ulteriori rispetto a quello da lui posto in essere, circoscritto all'avere egli aver colpito la persona offesa alla testa con il casco da motociclista che egli portava seco. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello ritenuto la sua responsabilità, specie in ordine al prescritto requisito psicologico, in spregio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio» e sulla base di elementi insufficienti e contraddittori. Con il quinto motivo, RO eccepisce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato ed al nesso causale, svolgendo considerazioni sovrapponibili, in larga parte, a quelle sviluppate da IA Di NA con il sesto motivo del suo ricorso;
sostiene, in particolare, che gli agenti intendevano soltanto dare una lezione» ad uno dei componenti del gruppo contrapposto ed aggiunge che la prova dell'assenza di finalità omicida si ricava, altresì, dal 6 mancato utilizzo di oggetti contundenti e dall'ignoranza, in capo agli agenti, della patologia tumorale che ha reso di gran lunga più pericolosa l'inflizione di colpi alla testa. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito considerato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, l'aggravante dei futili motivi, già applicata nel procedimento per tentato omicidio, così determinando una inammissibile duplicazione della pena ed omettendo, per di più, di offrire una congrua risposta alle obiezioni sollevate, al riguardo, con l'atto di appello, ove era stato osservato che la finalità meramente dimostrativa dell'azione illecita, posta in essere allo scopo di alleviare la scomoda posizione di Di NA, attorniato da una folla a lui ostile, è in radice incompatibile con la connotazione del motivo in termini di futilità. Con il settimo motivo, RO eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto che, a suo modo di vedere, è frutto della indebita sottovalutazione degli elementi che depongono nel senso della mitigazione del trattamento sanzionatorio, quali il congruo lasso di tempo decorso dal fatto, la peculiarità della vicenda e l'avvenuta esecuzione della pena irrogatagli per il delitto di tentato omicidio.
7. IS ER, propone, con l'assistenza degli avv.ti Giada LL e RC FR, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento del ne bis in idem che, a suo modo di vedere, sarebbe stato imposto dal compiuto accertamento, nel precedente procedimento per tentato omicidio, del nesso causale tra la condotta degli agenti e l'evento morte, al tempo ancora non verificatosi ma espressamente considerato all'atto della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della qualificazione del fatto alla stregua di tentato omicidio anziché del delitto di lesioni personali. Ribadisce, al riguardo, che il fatto oggetto della più recente contestazione non differisce da quello già accertato con efficacia di giudicato se non per il mutamento del grado, cui consegue, per espressa previsione normativa, l'improcedibilità dell'azione penale eventualmente promossa per la condotta di più intensa offensività. Con il secondo motivo, ER eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al nesso causale tra la condotta illecita, di per 7 sé idonea a cagionare, al più, lesioni guaribili in quaranta giorni ma non anche la morte, ed il decesso della vittima, che ha costituito la conseguenza di una preesistente patologia tumorale della quale egli, al pari dei correi e della - stessa persona offesa, non aveva, all'epoca, contezza alcuna che, secondo quanto appurato in dibattimento, lo avrebbe condotto a morte in un arco di tempo grossomodo corrispondente a quello decorso tra la patita aggressione ed il decesso. Aggiunge, sempre in punto di nesso eziologico, che BO è spirato non già per le conseguenze che la condotta illecita degli imputati ha determinato sul tumore ma, piuttosto, per lo stato settico derivato dalla protratta ospedalizzazione, che ha cagionato il progressivo abbassamento delle difese immunitarie e l'esposizione del paziente ad infezioni di origine batterica;
fenomeno, questo, che, a dire del ricorrente, «si sarebbe certamente verificato a cagione della inevitabile progressione della grave malattia tumorale da cui era affetta la vittima». ER obietta, ancora, che la causa prossima della morte della vittima, individuata nel sopraggiunto stato febbrile, imputabile alle terapie cui BO era sottoposto per la patologia oncologica, avrebbe imposto una rinnovata indagine sulla prevedibilità dell'evento da condursi alla luce della causa preesistente e della incolpevole ignoranza, in capo agli agenti, della sua sussistenza che ben avrebbe potuto condurre all'apprezzamento della - ricorrenza, nella fattispecie, di una tipica ipotesi di caso fortuito ex art. 45 cod. pen.. Con il terzo ed ultimo motivo, ER eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto che, a suo modo di vedere, è frutto della indebita sottovalutazione degli elementi che depongono nel senso della mitigazione del trattamento sanzionatorio, quali l'effetto rieducativo prodotto dall'esecuzione della severa pena detentiva irrogatagli per il delitto di tentato omicidio e l'obiettiva singolarità dello sviluppo, dal punto di vista sia eziologico che processuale, della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con esclusivo riferimento all'esito del giudizio di comparazione, quanto alle posizioni di RM D'LI, BR ET RO e IS ER, ed alla misura della pena, per quella di IA Di NA, mentre si palesano, per il resto, passibili di rigetto. 2. Ineccepibile si palesa il rigetto, da parte dei giudici di merito, della richiesta di proscioglimento, ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., per violazione del divieto di bis in idem. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, - Biancucci, Rv. 275518 01), ed ha aggiunto che il giudizio in ordine - all'identità del fatto, inteso alla verifica di avvenuta osservanza o violazione del divieto di bis in idem, deve essere parametrato al concreto oggetto del giudicato ed alla nuova contestazione, a prescindere dal raffronto tra gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068-01). Il divieto di bis in idem trova, invero, la propria ragion d'essere, oltre 么 che nell'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti giuridici e la stabilità delle pronunce penali definitive, anche nella finalità di evitare che ogni persona, una volta formatosi nei suoi confronti un giudicato a seguito di un processo penale, sia perennemente esposta a nuove azioni penali per il medesimo fatto, indipendentemente da quale sia stato l'esito di quel precedente processo penale. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, come esposto nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, che ha affermato che il criterio da seguire nell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è quello dell'idem factum. In particolare, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della nesso causale evento, non essendo, invece, sufficiente triade condotta - == la generica identità della sola condotta (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223 - 01; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364 -01). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha spiegato, in termini che si sottraggono alle censure dei ricorrenti perché pienamente coerenti con l'indirizzo ermeneutico testé richiamato, cui il Collegio intende dare continuità, che, a fronte di un procedimento, quello concluso con sentenza irrevocabile di condanna, in cui il delitto di omicidio è stato contestato nella forma tentata, cioè in difetto della realizzazione dell'evento letale, quello più recente attiene ad un fatto diverso, perché comprendente il decesso della persona offesa, intervenuto a grande distanza temporale (superiore a tre anni e cinque mesi) dalla condotta illecita ed in un luogo diverso da quello che fu teatro del tragico pestaggio di BO e quando il processo instaurato a carico degli odierni ricorrenti per il tentato omicidio era, ormai, in avanzata fase di trattazione. Considerato, ulteriormente, che il sopravvenuto decesso introduce il tema del nesso causale, ovviamente estraneo al delitto tentato, strutturalmente connotato proprio dall'omessa verificazione dell'evento del reato, tangibile si palesa la fragilità della contraria prospettazione dei ricorrenti, i quali ipotizzano, in contrasto con la descritta architettura normativa, che la vicenda si connoti per la mera diversa considerazione del «grado» del fatto rispettivamente in contestazione nei due procedimenti che, va invece qui ribadito, hanno ad oggetto fatti non coincidenti né in alcun modo sovrapponibili. h 3. Prive di pregio sono, del pari, le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla valenza probatoria riconosciuta, nell'ambito del presente procedimento, alle sentenze irrevocabili emesse a conclusione di quello precedente. Se è vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 238-bis, comma 1, cod. proc. pen., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3» e, dunque, «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», non è men vero, per converso, che, nella fattispecie in esame, l'accertamento definitivo è caduto su tutti gli aspetti relativi alla condotta illecita posta in essere dagli imputati il 26 giugno 2011, che, pertanto, devono intendersi per le ragioni convenientemente esposte dalla Corte di assise di appello ormai compiutamente ed irreversibilmente definiti. Rebus sic stantibus, appare evidente, allora, che la necessaria acquisizione di elementi a conferma dell'attendibilità di quanto statuito nel processo originario attiene, in primis, a quei profili della vicenda che, in quella sede, non erano stati affrontati quali, in concreto, quelli concernenti l'individuazione della causa della morte della vittima ed il nesso causale tra l'azione illecita degli imputati;
operazione che risulta assicurata secondo modalità tali da soddisfare la - previsione codicistica della quale i ricorrenti assumono la violazione dalle 10 ampie argomentazioni dedicate, nella sentenza impugnata e, prima, in quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare il 7 novembre 2022, alla relazione tra le condotte poste in essere da ciascuno dei soggetti coinvolti ed il danno patito da BE BO. Parimenti condivisibile si rivela il concorde rigetto, da parte dei giudici di merito, delle istanze tendenti all'acquisizione di atti istruttori formatisi nell'ambito del precedente procedimento, ovvero ad una rinnovazione che, avuto riguardo all'opzione di tutti gli imputati per il rito abbreviato, presuppone la sussistenza della quale, nel caso di specie, non vi è traccia delle condizioni previste dagli artt. 441, comma 5, e 603, comma 1, cod. proc. pen., o, in alternativa, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenienza o la scoperta, dopo il giudizio di primo grado, di prove nuove, situazione del tutto differente da quella prospettata dai ricorrenti, i quali, va qui, per chiarezza, ribadito, hanno sollecitato lo svolgimento di approfondimenti volti a mettere in discussione gli esiti consacrati nelle sentenze irrevocabili, dai quali, contrariamente a quanto da loro opinato, è qui impossibile prescindere. La completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti occorsi la notte del 26 giugno 2011, comprensiva dell'enucleazione dei comportamenti posti in essere da ciascuno degli odierni ricorrenti, ha costituito la premessa per la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, con la differenziazione della sola posizione di IA Di NA mandante di un pestaggio che, in origine, aveva finalità meramente lesiva ma che è stato attuato dagli esecutori materiali in modo tale da integrare gli elementi costitutivi del più grave delitto di tentato omicidio, sviluppo logicamente prevedibile del reato programmato cui è stata applicata la diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.. I predetti esiti, ha correttamente segnalato la Corte di assise di appello, non possono più essere rimessi in discussione, onde inammissibili si palesano le doglianze vertenti sullo svolgimento dei fatti, sulla partecipazione dei singoli imputati all'azione criminosa, sul contributo, morale e materiale, da loro arrecato, sul correlato requisito psicologico, sui connotati di idoneità ed univocità della condotta, sulla futilità dei motivi sottesi all'azione criminosa.
4. Le considerazioni testé svolte inducono a concentrare l'attenzione sulla principale, residua questione introdotta a seguito della morte di BE BO, che attiene al nesso causale tra la condotta criminosa e l'evento lesivo e che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti (cfr. in particolare, le obiezioni sollevate, in argomento, da IS RO), deve essere tenuta distinta da quella afferente al coefficiente piscologico che sorresse l'azione criminosa, definitivamente ed incontrovertibilmente individuato nel dolo diretto di omicidio. 11 Al riguardo, la Corte di assise di appello ha dato atto di tutte le emergenze istruttorie e di quanto esposto da periti e consulenti, giungendo a ritenere, conclusivamente, che l'inflizione di plurimi e violenti colpi, a mani nude e con un casco, alla testa della vittima ha sicuramente inciso sull'evoluzione della patologia tumorale sino a quel momento rimasta quasi del tutto silente e della - quale lo stesso BO non aveva, al tempo, precisa contezza che ha subito una improvvisa accelerazione, che altrimenti non si sarebbe registrata e che ha irrimediabilmente segnato la vita della vittima, caduta, pressoché immediatamente, in una condizione di coma presto divenuto vegetativo, protrattasi senza tregua per tutto il periodo decorso sino al decesso. I giudici di merito hanno, in particolare, rilevato che le lesioni direttamente riconducibili alla forza fisica applicata dagli aggressori alla testa della vittima non erano particolarmente gravi e, in assenza di un tumore così esteso quale quello insediato nel cranio di BO, avrebbero consentito la formazione di una prognosi positiva in ordine, specificamente, al recupero neurologico, per poi aggiungere che l'esame RM encefalo con mezzo di contrasto, eseguito a distanza di poco meno di ventiquattr'ore dal trauma, ha messo in evidenza la repentina progressione della formazione neoplastica, che non si sarebbe registrata qualora gli agenti non avessero posto in essere la condotta illecita. Hanno, quindi, stimato che «la concatenazione temporale degli eventi e la progressione rapidissima della neoplasia avvenuta nelle ore immediatamente successive all'aggressione a fronte, come si è detto, di una patologia preesistente caratterizzata da lentissimo accrescimento, tale da consentire interventi sia terapeutici che riduttivi della dimensione della massa consentono di stabilire un collegamento diretto tra l'azione lesiva posta in essere dagli imputati certamente di media intensità e non tale da determinare gravi conseguenze in un soggetto sano e detto repentino accrescimento, che, a sua volta, ha determinato la sintomatologia ingravescente, il successivo stato di coma poi divenuto vegetativo e infine la morte per stato settico»>> Il positivo riscontro in ordine alla sussistenza del nesso causale discende, dunque, dalla concreta incidenza dell'azione illecita sul bene tutelato dalla norma incriminatrice, atteso che, per quanto univocamente emerso dall'espletata istruttoria, le condizioni di vita di BE BO hanno subito un tangibile e profondo deterioramento in conseguenza della condotta degli imputati, che ha determinato la morte del giovane in tempi diversi ed in forza di un processo morboso diverso e deteriore rispetto a quanto sarebbe successo ove l'aggressione del 26 giugno 2011 non avesse avuto luogo, posto che, in tale ultimo caso, sarebbe stato possibile praticare terapie, farmacologiche e chirurgiche, idonee a prolungare la sopravvivenza del paziente e ad assicurargli 12 meno precarie condizioni di vita. Puntuale oltre che ossequiosa del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, formatosi in materia di reato omissivo colposo ma applicabile anche al caso in trattazione, che conferma la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita ed evento offensivo nei casi in cui debba logicamente ritenersi che, in assenza della prima, la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. 4, n. 50975 del 19/07/2017, Memeo, Rv. 271533; Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264883 01; Sez. 4, n. 9170 del 14/02/2013, Maltese, Rv. 255397-01) - appare, al riguardo, la conclusione raggiunta dalla Corte di assise di appello, secondo cui «...può affermarsi con la necessaria certezza che in assenza di elementi scatenanti il tumore cerebrale avrebbe proseguito nella sua evoluzione tipica, consentendo non solo la prosecuzione di una vita normale ancora per un ragionevole lasso di tempo, ma anche di effettuare quegli interventi finalizzati alla riduzione della pressione intracranica in modo programmato e limitato, così consentendo una posticipazione dell'evento letale, con conservazione di una accettabile qualità della vita». I giudici di merito hanno, per contro, disatteso l'obiezione difensiva, stando alla quale l'evoluzione della patologia oncologica sarebbe rimasta indifferente all'azione criminosa, sulla scorta delle risultanze della risonanza magnetica eseguita il 27 giugno 2011, univocamente espressive dell'accelerazione, per effetto delle percosse inferte al capo di BE BO, dell'accrescimento della massa, che ha, nel giro di poche ore, assunto connotazioni tali da determinare il come vegetativo rivelatosi irreversibile. L'evocata ricostruzione delle coordinate fattuali della vicenda ha supportato la qualificazione dell'oligodendroglioma da cui BO era affetto in chiave di causa preesistente non sufficiente, da sola, a determinare l'evento (ovverosia il decesso della vittima, come in concreto verificatosi). La Corte di assise di appello, in proposito, ha avuto buon gioco nel ricordare, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che «In ipotesi di omicidio volontario, nel caso in cui nel percorso causale si siano inserite, in concorso con l'azione dolosa, cause precedenti o sopravvenute non idonee da sole à determinare l'evento, le stesse, pur non escludendo il nesso di causalità, possono essere legittimamente valutate dal giudice ai fini dell'incidenza sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 5306 del 12/09/2017, dep. 2018, Pegoraro, Rv. 272606 01), dovendosi rilevare, per contro, che la causal preesistente esclude il nesso eziologico solo se assume in concreto il carattere della assoluta eccezionalità e imprevedibilità, sì da rendere del tutto irrilevante, all'interno della serie causale, la condotta dell'imputato. 13 Ugualmente appropriato si palesa, del resto, il successivo richiamo alla lezione ermeneutica per cui «...offrire un contributo determinante nella causazione della morte della vittima, almeno sotto il profilo della sua anticipazione, equivale alla sua causazione alla stregua del principio desumibile dall'art. 41 co. 1 c.p., per cui accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla e ciò indipendentemente dall'elemento psicologico (dolo o colpa) del reato, che non attiene al problema causale...» (Sez. 1, n.2112 del 22/11/2017, dep. 2018, Laurelli, non massimata sul punto).
5. I ricorsi sono, invece, fondati nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Per quanto concerne Di NA, la Corte di assise di appello ha, per un verso, stimato la prevalenza della diminuente ex art. 116, secondo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dell'avere agito per motivi futili sull'espresso rilievo della particolare valenza dell'attenuante del c.d. concorso anomalo, direttamente incidente sull'elemento soggettivo e reputata, pertanto, preminente rispetto al ruolo di leader rivestito dall'imputato, molto più maturo dei giovanissimi concorrenti, intervenuti su sua richiesta, nella vicenda. La Corte di assise di appello ha, tuttavia, operato la riduzione della pena base di ventuno anni di reclusione, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., in misura minima ed in ragione della particolare gravità della condotta, per poi riconoscere, subito dopo, una riduzione assai più consistente, in termini sia assoluti che percentuali, per le attenuanti generiche, peraltro giustificata dalle medesime considerazioni sottese alla più circoscritta elisione di pena operata in funzione del diverso coefficiente soggettivo che ha caratterizzato l'azione di Di NA. Così facendo, è incorsa in una rilevante contraddizione, concretatasi nel quantificare in misura assai diversa le riduzioni di pena, pur a fronte di motivazioni in apparenza del tutto analoghe. Con riferimento, invece, alle residue posizioni, l'esito, nel senso dell'equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è stato ancorato al solo parametro della gravità della condotta, che avrebbe dovuto essere inserito ferma restando, naturalmente, la libertà della valutazione demandata al giudice di merito, soggetta ai soli limiti della coerenza interna e della lineare considerazione delle evidenze disponibili in un ambito più vasto, comprensivo delle indubbie e spiccate peculiarità del caso, connotato, tra l'altro, dall'irrogazione della sanzione a soggetti che, in relazione al medesimo episodio, hanno già affrontato un percorso rieducativo, dei cui esiti 14 non può non tenersi conto. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RM D'LI, IS ER e BR ET RO, limitatamente al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nonché, nei confronti di IA Di NA, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
6. Dal complessivo esito dei ricorsi discende consegue la condanna degli imputati alla rifusione in favore delle costituite parti civili, nella misura indicata in dispositivo, delle spese relative all'azione civile ed al grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'LI RM, ER IS e RO BR ET limitatamente al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e nei confronti di Di NA IA limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NZ IZ, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili BO EV e BO DO, che liquida in euro 10.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024. Il Consigliere estensore Daniela Cappuccio Il Presidente chi Giacomo Rocchi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelioria oggi Roma, li 13 NOV. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO AUDIZIARIO KI LE 15
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: avvocato GABBRIELLI STEFANO, del foro di ROMA, in difesa della parte civile NN PA, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato SCLI AE NT, del foro di ROMA, giusta nomina depositata all'odierna udienza in difesa delle parti civili NN VA e NN LU, il quale si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alle note spese;
avvocato FOGLIA GIUSEPPE, del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in difesa di D'LI CA, il quale conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. avvocato FRANCO MARCO, del foro di ROMA, in difesa di ZZ IS, che si riporta ai motivi di ricorso;
avvocato BRIZIARELLI GIADA, del foro di PERUGIA, in difesa di ZZ IS, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avvocato ABBRUZZESE GIANLUIGI, del foro di ROMA, in difesa di IE IA AE e DI NA MA, il quale conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2023, la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 7 novembre 2022, ha rideterminato in undici anni e quattro mesi di reclusione previo riconoscimento della prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. la pena inflitta a IA Di NA - in relazione al delitto di omicidio aggravato, confermato in quattordici anni di reclusione la sanzione irrogata, per il medesimo fatto, a BR ET RO, IS ER e RM D'LI e stabilito che, nel computo delle predette pene, debbano considerarsi anche quelle irrogate ai predetti imputati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma, rispettivamente, il 12 maggio 2016 (per Di NA) ed il 19 giugno 2013 (per i residui imputati).
2. I provvedimenti testé menzionati sono stati resi nell'ambito dei procedimenti penali scaturiti dalla violenta aggressione perpetrata il 26 giugno 2011, nel rione Monti di Roma,
contro
BE BO. Costui, nell'occasione, intrattenutosi a conversare, in orario notturno, con alcuni amici, infastidì Di NA, che viveva nel palazzo sotto il quale i giovani h stavano chiacchierando e che, affacciatosi alla finestra, inveì contro di loro e li minacciò, tanto da indurli ad allontanarsi. Di NA evidentemente insoddisfatto del risultato conseguito grazie alle palesate intemperanze verbali scese in strada brandendo un oggetto (indicato - come un bastone o un frustino annodato) e perseverò nell'atteggiamento aggressivo, ricevendo subito manforte dagli amici IS ER, RM D'LI e BR ET RO i quali, direttisi verso BO, lo colpirono con calci e pugni, prima e dopo che egli cadesse a terra, così provocandogli lesioni tanto gravi da ridurlo in uno stato di coma vegetativo, che si protrasse per oltre tre anni. Il procedimento penale instaurato nei confronti dei quattro autori del fatto per il delitto di tentato omicidio si concluse con sentenze irrevocabili di condanna, previa applicazione, nei confronti del solo Di NA, della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.. Il decesso, intervenuto il 6 dicembre 2014, della vittima ha, tuttavia, determinato l'avvio di un nuovo procedimento, relativo al delitto di omicidio consumato ed aggravato dai futili motivi, che ha condotto alla condanna, in entrambi i gradi di giudizio, di tutti gli imputati, odierni ricorrenti. 3. La Corte di assise di appello ha, innanzitutto, disatteso la richiesta, avanzata da tutti gli imputati, di dichiarare, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale per sussistenza di precedente giudicato: a tal fine, ha ritenuto che i due procedimenti non hanno avuto ad oggetto lo stesso fatto, essendo stato contestato, in quello più recente, il decesso della vittima, estraneo all'addebito originario, che era rimasto circoscritto alla forma tentata, e verificatosi in differenti circostanze spazio- temporali;
ha indicato, ad ulteriore riprova della reciproca autonomia delle condotte, la necessità di operare, con riferimento al reato consumato, l'accertamento del nesso causale che non compete, invece, al giudice chiamato a decidere sull'imputazione di tentato omicidio. Ha, successivamente, rigettato l'istanza finalizzata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, già disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare sul postulato della piena utilizzabilità, in vista dell'accertamento del fatto in contestazione, delle sentenze irrevocabili emesse nell'ambito dei procedimenti promossi per il delitto di tentato omicidio, documenti dotati, secondo i giudici di merito, di sicura attitudine alla prova dei fatti in esse accertati anche in assenza di ulteriori elementi che ne confermino l'attendibilità. conNel merito, ha preso le mosse dalle conclusioni raggiunte specifico riferimento alla ricostruzione dell'episodio criminoso, alle condotte ascrivibili a ciascuno degli imputati ed alla conseguente qualificazione giuridica all'esito dei procedimenti per tentato omicidio, per poi concentrare l'attenzione sul tema dell'accertamento del nesso causale tra i comportamenti illeciti posti in essere il 26 giugno 2011 ed il decesso della vittima, avvenuto il 6 dicembre 2014. La Corte di assise di appello, in proposito, ha convalidato l'ipotesi di accusa sulla scorta di quanto emerso dagli espletati accertamenti medico- legali in ordine all'incidenza delle percosse inferte a BO, di violenza tale da cagionargli la frattura del pavimento dell'orbita e della parete mediale del seno mascellare destro, sulla preesistente e, al tempo, sconosciuta- patologia tumorale (oligodendroglioma) che affliggeva il giovane. La predetta malattia, che, sino a quel momento, si era caratterizzata per un lentissimo accrescimento, nell'ordine di due millimetri all'anno, ha, invece, conosciuto, per effetto del trauma subito in occasione dei fatti di causa, un repentino accrescimento che, a sua volta, ha cagionato la sintomatologia ingravescente, il successivo stato di coma, presto divenuto vegetativo, e, infine, la morte per stato settico. 3 I giudici di merito hanno, quindi, respinto la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di omicidio preterintenzionale sul presupposto che il tema del dolo è stato affrontato e risolto, con efficacia di giudicato, nei procedimenti per tentato omicidio. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte di assise di appello ha, tra l'altro, riconosciuto, nei confronti del solo Di NA, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente ex art. 116, secondo comma, cod. pen. sull'aggravante dei futili motivi, con conseguente rideterminazione in melius della pena, e respinto, invece, l'impugnazione proposta dagli altri imputati con riferimento alla comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dei futili motivi, preclusa, in concreto, dalle efferate modalità con cui il pestaggio è stato effettuato (RO, colpendo BO con un casco;
D'LI, attingendo la vittima con un calcio con rotazione di centottanta gradi e, dunque, sfruttando la forza d'urto impressa dalla forza centrifuga;
ER, tempestando la persona offesa di pugni e calci;
tutti, nonostante l'atteggiamento assolutamente remissivo ed esclusivamente difensivo serbato da BO).
4. IA Di NA propone, con l'assistenza dell'avv. Gianluigi Abbruzzese, ricorso per cassazione articolato su sette motivi preceduti da una - premessa dedicata alla successione degli addebiti che gli sono stati mossi ed alle conclusioni raggiunte in ciascun grado di giudizio che, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. ed al pari di quanto accadrà con riferimento ai ricorsi degli altri imputati, saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo, si duole, nella prospettiva della violazione di legge e del vizio di motivazione, del rigetto della richiesta di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. Rileva, al riguardo, che la condotta oggetto di addebito nel presente procedimento è identica a quella contestata in quello già definito con sentenza irrevocabile e che il sopravvenuto decesso di BE BO ha determinato un mutamento di grado» che non esclude, dal punto di vista storico-naturalistico, la medesimezza del fatto, per come confermato, oltre che dalla dottrina, dalla giurisprudenza sovranazionale sia convenzionale che eurounitaria ferma - nell'assegnare decisivo rilievo al criterio della condotta. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione con riferimento all'acritica ricezione, da parte della Corte di assise di appello, degli esiti del procedimento per tentato omicidio, che si è tradotta in un ingiustificato pregiudizio al suo diritto di difesa, che avrebbe imposto il rinnovato ed autonomo vaglio dell'ipotesi di accusa. Con il terzo motivo, sottopone a revisione critica, ancora nell'ottica del vizio di motivazione, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine al suo concorso, morale, nell'aggressione, che non egli non ha ordinato e che, ribadisce, è stata posta in essere dagli autori materiali in assenza di una sua apprezzabile partecipazione istigatoria. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul postulato che la sua responsabilità a titolo di concorso anomalo è stata affermata in difetto delle condizioni previste dall'art. 116 cod. pen.. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con specifico riferimento alla sua presenza sul luogo ed al momento del pestaggio, desunta grazie al travisamento delle dichiarazioni rese dalla testimone FE OL, chiara nell'affermare, a più riprese e forte di precise conoscenze, maturate assistendo all'episodio da posizione privilegiata, che egli era, nell'occasione, assente;
eccepisce, ulteriormente, il travisamento delle dichiarazioni dei testimoni AZ, GA e LO che, rettamente intese, confermano che egli, in quel frangente, non si trovava sul posto, ciò che attesta come egli non abbia minimamente posto in essere, né prima né durante l'aggressione, alcun comportamento di istigazione, R determinazione o finanche di mero rafforzamento della condotta delittuosa perpetrata dagli autori materiali del fatto. Con il sesto motivo, Di NA deduce vizio di motivazione per avere giudici di merito ritenuto la sussistenza del dolo omicidiario a dispetto di quanto accertato in ordine alla modesta attitudine lesiva delle percosse inferte a BO ed all'incidenza della preesistente ed ignota patologia tumorale, che ha concorso in misura decisiva a provocare lo stato di coma e, quindi, il decesso. Con il settimo motivo, eccepisce, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che il riconoscimento della diminuente ex art. 116 cod. pen. è stato, di fatto, eliso, nella quasi totalità dall'irrisorietà della riduzione di pena, quantificata in appena un anno di reclusione, in forza di una motivazione illogica e, in sostanza apparente, che ha condotto, in ultimo, quasi al raddoppio della pena già irrogatagli per la fattispecie tentata, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli autori materiali, puniti per avere realizzato una condotta pienamente dolosa.
5. RM D'LI propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Foglia, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce 5 vizio di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in punto di nesso causale tra la condotta illecita posta in essere con il suo concorso ed il decesso della vittima, profilo che, sostiene, avrebbe dovuto essere diversamente vagliato in considerazione delle evidenze di carattere scientifico, che, a ben vedere, accreditano l'alternativa ipotesi secondo cui BO, anche se non colpito dagli imputati, sarebbe andato in coma, prima, e morto, poi, perché affetto dalla patologia oncologica della quale, peraltro, si erano già manifestate, ad onta di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le prime avvisaglie e che sarebbe, con ogni probabilità, evoluta, come affermato dal consulente di parte, prof. Maira, in senso peggiorativo sino a determinare l'exitus in tempi e secondo modalità non dissimili rispetto a quanto effettivamente accaduto. Con il secondo motivo, D'LI eccepisce, in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, l'illegittimità della qualificazione del fatto come doloso anziché preterintenzionale, derivata dal compiuto apprezzamento orientato dalla fallace interpretazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. dell'incidenza, sul - presente giudizio, dell'esito di quello relativo all'addebito di tentato omicidio.
6. BR ET RO propone, tramite l'avv. Gianluigi Abbruzzese, ricorso per cassazione articolato su sette motivi, i primi due dei quali coincidono con quelli, sopra già enunciati, sollevati dal medesimo difensore nell'interesse di IA Di NA. Con il terzo motivo, RO eccepisce vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità ascrivendogli, in contrasto con quanto realmente accaduto, di avere partecipato all'aggressione ai danni della vittima, che, invece, è stata posta in essere da due persone, autrici di comportamenti diversi ed ulteriori rispetto a quello da lui posto in essere, circoscritto all'avere egli aver colpito la persona offesa alla testa con il casco da motociclista che egli portava seco. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello ritenuto la sua responsabilità, specie in ordine al prescritto requisito psicologico, in spregio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio» e sulla base di elementi insufficienti e contraddittori. Con il quinto motivo, RO eccepisce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato ed al nesso causale, svolgendo considerazioni sovrapponibili, in larga parte, a quelle sviluppate da IA Di NA con il sesto motivo del suo ricorso;
sostiene, in particolare, che gli agenti intendevano soltanto dare una lezione» ad uno dei componenti del gruppo contrapposto ed aggiunge che la prova dell'assenza di finalità omicida si ricava, altresì, dal 6 mancato utilizzo di oggetti contundenti e dall'ignoranza, in capo agli agenti, della patologia tumorale che ha reso di gran lunga più pericolosa l'inflizione di colpi alla testa. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito considerato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, l'aggravante dei futili motivi, già applicata nel procedimento per tentato omicidio, così determinando una inammissibile duplicazione della pena ed omettendo, per di più, di offrire una congrua risposta alle obiezioni sollevate, al riguardo, con l'atto di appello, ove era stato osservato che la finalità meramente dimostrativa dell'azione illecita, posta in essere allo scopo di alleviare la scomoda posizione di Di NA, attorniato da una folla a lui ostile, è in radice incompatibile con la connotazione del motivo in termini di futilità. Con il settimo motivo, RO eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto che, a suo modo di vedere, è frutto della indebita sottovalutazione degli elementi che depongono nel senso della mitigazione del trattamento sanzionatorio, quali il congruo lasso di tempo decorso dal fatto, la peculiarità della vicenda e l'avvenuta esecuzione della pena irrogatagli per il delitto di tentato omicidio.
7. IS ER, propone, con l'assistenza degli avv.ti Giada LL e RC FR, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento del ne bis in idem che, a suo modo di vedere, sarebbe stato imposto dal compiuto accertamento, nel precedente procedimento per tentato omicidio, del nesso causale tra la condotta degli agenti e l'evento morte, al tempo ancora non verificatosi ma espressamente considerato all'atto della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della qualificazione del fatto alla stregua di tentato omicidio anziché del delitto di lesioni personali. Ribadisce, al riguardo, che il fatto oggetto della più recente contestazione non differisce da quello già accertato con efficacia di giudicato se non per il mutamento del grado, cui consegue, per espressa previsione normativa, l'improcedibilità dell'azione penale eventualmente promossa per la condotta di più intensa offensività. Con il secondo motivo, ER eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al nesso causale tra la condotta illecita, di per 7 sé idonea a cagionare, al più, lesioni guaribili in quaranta giorni ma non anche la morte, ed il decesso della vittima, che ha costituito la conseguenza di una preesistente patologia tumorale della quale egli, al pari dei correi e della - stessa persona offesa, non aveva, all'epoca, contezza alcuna che, secondo quanto appurato in dibattimento, lo avrebbe condotto a morte in un arco di tempo grossomodo corrispondente a quello decorso tra la patita aggressione ed il decesso. Aggiunge, sempre in punto di nesso eziologico, che BO è spirato non già per le conseguenze che la condotta illecita degli imputati ha determinato sul tumore ma, piuttosto, per lo stato settico derivato dalla protratta ospedalizzazione, che ha cagionato il progressivo abbassamento delle difese immunitarie e l'esposizione del paziente ad infezioni di origine batterica;
fenomeno, questo, che, a dire del ricorrente, «si sarebbe certamente verificato a cagione della inevitabile progressione della grave malattia tumorale da cui era affetta la vittima». ER obietta, ancora, che la causa prossima della morte della vittima, individuata nel sopraggiunto stato febbrile, imputabile alle terapie cui BO era sottoposto per la patologia oncologica, avrebbe imposto una rinnovata indagine sulla prevedibilità dell'evento da condursi alla luce della causa preesistente e della incolpevole ignoranza, in capo agli agenti, della sua sussistenza che ben avrebbe potuto condurre all'apprezzamento della - ricorrenza, nella fattispecie, di una tipica ipotesi di caso fortuito ex art. 45 cod. pen.. Con il terzo ed ultimo motivo, ER eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto che, a suo modo di vedere, è frutto della indebita sottovalutazione degli elementi che depongono nel senso della mitigazione del trattamento sanzionatorio, quali l'effetto rieducativo prodotto dall'esecuzione della severa pena detentiva irrogatagli per il delitto di tentato omicidio e l'obiettiva singolarità dello sviluppo, dal punto di vista sia eziologico che processuale, della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con esclusivo riferimento all'esito del giudizio di comparazione, quanto alle posizioni di RM D'LI, BR ET RO e IS ER, ed alla misura della pena, per quella di IA Di NA, mentre si palesano, per il resto, passibili di rigetto. 2. Ineccepibile si palesa il rigetto, da parte dei giudici di merito, della richiesta di proscioglimento, ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., per violazione del divieto di bis in idem. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - 01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, - Biancucci, Rv. 275518 01), ed ha aggiunto che il giudizio in ordine - all'identità del fatto, inteso alla verifica di avvenuta osservanza o violazione del divieto di bis in idem, deve essere parametrato al concreto oggetto del giudicato ed alla nuova contestazione, a prescindere dal raffronto tra gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, Delle Vergini, Rv. 275068-01). Il divieto di bis in idem trova, invero, la propria ragion d'essere, oltre 么 che nell'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti giuridici e la stabilità delle pronunce penali definitive, anche nella finalità di evitare che ogni persona, una volta formatosi nei suoi confronti un giudicato a seguito di un processo penale, sia perennemente esposta a nuove azioni penali per il medesimo fatto, indipendentemente da quale sia stato l'esito di quel precedente processo penale. Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza costituzionale, come esposto nella sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, che ha affermato che il criterio da seguire nell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è quello dell'idem factum. In particolare, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, ai fini del giudizio di identità del fatto si deve effettuare un confronto tra quanto coperto dal precedente giudicato e quanto descritto nel capo di imputazione del successivo processo penale, e ciò alla luce del criterio della nesso causale evento, non essendo, invece, sufficiente triade condotta - == la generica identità della sola condotta (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 01; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223 - 01; Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364 -01). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha spiegato, in termini che si sottraggono alle censure dei ricorrenti perché pienamente coerenti con l'indirizzo ermeneutico testé richiamato, cui il Collegio intende dare continuità, che, a fronte di un procedimento, quello concluso con sentenza irrevocabile di condanna, in cui il delitto di omicidio è stato contestato nella forma tentata, cioè in difetto della realizzazione dell'evento letale, quello più recente attiene ad un fatto diverso, perché comprendente il decesso della persona offesa, intervenuto a grande distanza temporale (superiore a tre anni e cinque mesi) dalla condotta illecita ed in un luogo diverso da quello che fu teatro del tragico pestaggio di BO e quando il processo instaurato a carico degli odierni ricorrenti per il tentato omicidio era, ormai, in avanzata fase di trattazione. Considerato, ulteriormente, che il sopravvenuto decesso introduce il tema del nesso causale, ovviamente estraneo al delitto tentato, strutturalmente connotato proprio dall'omessa verificazione dell'evento del reato, tangibile si palesa la fragilità della contraria prospettazione dei ricorrenti, i quali ipotizzano, in contrasto con la descritta architettura normativa, che la vicenda si connoti per la mera diversa considerazione del «grado» del fatto rispettivamente in contestazione nei due procedimenti che, va invece qui ribadito, hanno ad oggetto fatti non coincidenti né in alcun modo sovrapponibili. h 3. Prive di pregio sono, del pari, le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla valenza probatoria riconosciuta, nell'ambito del presente procedimento, alle sentenze irrevocabili emesse a conclusione di quello precedente. Se è vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 238-bis, comma 1, cod. proc. pen., le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3» e, dunque, «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», non è men vero, per converso, che, nella fattispecie in esame, l'accertamento definitivo è caduto su tutti gli aspetti relativi alla condotta illecita posta in essere dagli imputati il 26 giugno 2011, che, pertanto, devono intendersi per le ragioni convenientemente esposte dalla Corte di assise di appello ormai compiutamente ed irreversibilmente definiti. Rebus sic stantibus, appare evidente, allora, che la necessaria acquisizione di elementi a conferma dell'attendibilità di quanto statuito nel processo originario attiene, in primis, a quei profili della vicenda che, in quella sede, non erano stati affrontati quali, in concreto, quelli concernenti l'individuazione della causa della morte della vittima ed il nesso causale tra l'azione illecita degli imputati;
operazione che risulta assicurata secondo modalità tali da soddisfare la - previsione codicistica della quale i ricorrenti assumono la violazione dalle 10 ampie argomentazioni dedicate, nella sentenza impugnata e, prima, in quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare il 7 novembre 2022, alla relazione tra le condotte poste in essere da ciascuno dei soggetti coinvolti ed il danno patito da BE BO. Parimenti condivisibile si rivela il concorde rigetto, da parte dei giudici di merito, delle istanze tendenti all'acquisizione di atti istruttori formatisi nell'ambito del precedente procedimento, ovvero ad una rinnovazione che, avuto riguardo all'opzione di tutti gli imputati per il rito abbreviato, presuppone la sussistenza della quale, nel caso di specie, non vi è traccia delle condizioni previste dagli artt. 441, comma 5, e 603, comma 1, cod. proc. pen., o, in alternativa, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenienza o la scoperta, dopo il giudizio di primo grado, di prove nuove, situazione del tutto differente da quella prospettata dai ricorrenti, i quali, va qui, per chiarezza, ribadito, hanno sollecitato lo svolgimento di approfondimenti volti a mettere in discussione gli esiti consacrati nelle sentenze irrevocabili, dai quali, contrariamente a quanto da loro opinato, è qui impossibile prescindere. La completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti occorsi la notte del 26 giugno 2011, comprensiva dell'enucleazione dei comportamenti posti in essere da ciascuno degli odierni ricorrenti, ha costituito la premessa per la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, con la differenziazione della sola posizione di IA Di NA mandante di un pestaggio che, in origine, aveva finalità meramente lesiva ma che è stato attuato dagli esecutori materiali in modo tale da integrare gli elementi costitutivi del più grave delitto di tentato omicidio, sviluppo logicamente prevedibile del reato programmato cui è stata applicata la diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.. I predetti esiti, ha correttamente segnalato la Corte di assise di appello, non possono più essere rimessi in discussione, onde inammissibili si palesano le doglianze vertenti sullo svolgimento dei fatti, sulla partecipazione dei singoli imputati all'azione criminosa, sul contributo, morale e materiale, da loro arrecato, sul correlato requisito psicologico, sui connotati di idoneità ed univocità della condotta, sulla futilità dei motivi sottesi all'azione criminosa.
4. Le considerazioni testé svolte inducono a concentrare l'attenzione sulla principale, residua questione introdotta a seguito della morte di BE BO, che attiene al nesso causale tra la condotta criminosa e l'evento lesivo e che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti (cfr. in particolare, le obiezioni sollevate, in argomento, da IS RO), deve essere tenuta distinta da quella afferente al coefficiente piscologico che sorresse l'azione criminosa, definitivamente ed incontrovertibilmente individuato nel dolo diretto di omicidio. 11 Al riguardo, la Corte di assise di appello ha dato atto di tutte le emergenze istruttorie e di quanto esposto da periti e consulenti, giungendo a ritenere, conclusivamente, che l'inflizione di plurimi e violenti colpi, a mani nude e con un casco, alla testa della vittima ha sicuramente inciso sull'evoluzione della patologia tumorale sino a quel momento rimasta quasi del tutto silente e della - quale lo stesso BO non aveva, al tempo, precisa contezza che ha subito una improvvisa accelerazione, che altrimenti non si sarebbe registrata e che ha irrimediabilmente segnato la vita della vittima, caduta, pressoché immediatamente, in una condizione di coma presto divenuto vegetativo, protrattasi senza tregua per tutto il periodo decorso sino al decesso. I giudici di merito hanno, in particolare, rilevato che le lesioni direttamente riconducibili alla forza fisica applicata dagli aggressori alla testa della vittima non erano particolarmente gravi e, in assenza di un tumore così esteso quale quello insediato nel cranio di BO, avrebbero consentito la formazione di una prognosi positiva in ordine, specificamente, al recupero neurologico, per poi aggiungere che l'esame RM encefalo con mezzo di contrasto, eseguito a distanza di poco meno di ventiquattr'ore dal trauma, ha messo in evidenza la repentina progressione della formazione neoplastica, che non si sarebbe registrata qualora gli agenti non avessero posto in essere la condotta illecita. Hanno, quindi, stimato che «la concatenazione temporale degli eventi e la progressione rapidissima della neoplasia avvenuta nelle ore immediatamente successive all'aggressione a fronte, come si è detto, di una patologia preesistente caratterizzata da lentissimo accrescimento, tale da consentire interventi sia terapeutici che riduttivi della dimensione della massa consentono di stabilire un collegamento diretto tra l'azione lesiva posta in essere dagli imputati certamente di media intensità e non tale da determinare gravi conseguenze in un soggetto sano e detto repentino accrescimento, che, a sua volta, ha determinato la sintomatologia ingravescente, il successivo stato di coma poi divenuto vegetativo e infine la morte per stato settico»>> Il positivo riscontro in ordine alla sussistenza del nesso causale discende, dunque, dalla concreta incidenza dell'azione illecita sul bene tutelato dalla norma incriminatrice, atteso che, per quanto univocamente emerso dall'espletata istruttoria, le condizioni di vita di BE BO hanno subito un tangibile e profondo deterioramento in conseguenza della condotta degli imputati, che ha determinato la morte del giovane in tempi diversi ed in forza di un processo morboso diverso e deteriore rispetto a quanto sarebbe successo ove l'aggressione del 26 giugno 2011 non avesse avuto luogo, posto che, in tale ultimo caso, sarebbe stato possibile praticare terapie, farmacologiche e chirurgiche, idonee a prolungare la sopravvivenza del paziente e ad assicurargli 12 meno precarie condizioni di vita. Puntuale oltre che ossequiosa del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, formatosi in materia di reato omissivo colposo ma applicabile anche al caso in trattazione, che conferma la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita ed evento offensivo nei casi in cui debba logicamente ritenersi che, in assenza della prima, la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. 4, n. 50975 del 19/07/2017, Memeo, Rv. 271533; Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264883 01; Sez. 4, n. 9170 del 14/02/2013, Maltese, Rv. 255397-01) - appare, al riguardo, la conclusione raggiunta dalla Corte di assise di appello, secondo cui «...può affermarsi con la necessaria certezza che in assenza di elementi scatenanti il tumore cerebrale avrebbe proseguito nella sua evoluzione tipica, consentendo non solo la prosecuzione di una vita normale ancora per un ragionevole lasso di tempo, ma anche di effettuare quegli interventi finalizzati alla riduzione della pressione intracranica in modo programmato e limitato, così consentendo una posticipazione dell'evento letale, con conservazione di una accettabile qualità della vita». I giudici di merito hanno, per contro, disatteso l'obiezione difensiva, stando alla quale l'evoluzione della patologia oncologica sarebbe rimasta indifferente all'azione criminosa, sulla scorta delle risultanze della risonanza magnetica eseguita il 27 giugno 2011, univocamente espressive dell'accelerazione, per effetto delle percosse inferte al capo di BE BO, dell'accrescimento della massa, che ha, nel giro di poche ore, assunto connotazioni tali da determinare il come vegetativo rivelatosi irreversibile. L'evocata ricostruzione delle coordinate fattuali della vicenda ha supportato la qualificazione dell'oligodendroglioma da cui BO era affetto in chiave di causa preesistente non sufficiente, da sola, a determinare l'evento (ovverosia il decesso della vittima, come in concreto verificatosi). La Corte di assise di appello, in proposito, ha avuto buon gioco nel ricordare, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che «In ipotesi di omicidio volontario, nel caso in cui nel percorso causale si siano inserite, in concorso con l'azione dolosa, cause precedenti o sopravvenute non idonee da sole à determinare l'evento, le stesse, pur non escludendo il nesso di causalità, possono essere legittimamente valutate dal giudice ai fini dell'incidenza sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 5306 del 12/09/2017, dep. 2018, Pegoraro, Rv. 272606 01), dovendosi rilevare, per contro, che la causal preesistente esclude il nesso eziologico solo se assume in concreto il carattere della assoluta eccezionalità e imprevedibilità, sì da rendere del tutto irrilevante, all'interno della serie causale, la condotta dell'imputato. 13 Ugualmente appropriato si palesa, del resto, il successivo richiamo alla lezione ermeneutica per cui «...offrire un contributo determinante nella causazione della morte della vittima, almeno sotto il profilo della sua anticipazione, equivale alla sua causazione alla stregua del principio desumibile dall'art. 41 co. 1 c.p., per cui accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla e ciò indipendentemente dall'elemento psicologico (dolo o colpa) del reato, che non attiene al problema causale...» (Sez. 1, n.2112 del 22/11/2017, dep. 2018, Laurelli, non massimata sul punto).
5. I ricorsi sono, invece, fondati nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Per quanto concerne Di NA, la Corte di assise di appello ha, per un verso, stimato la prevalenza della diminuente ex art. 116, secondo comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante dell'avere agito per motivi futili sull'espresso rilievo della particolare valenza dell'attenuante del c.d. concorso anomalo, direttamente incidente sull'elemento soggettivo e reputata, pertanto, preminente rispetto al ruolo di leader rivestito dall'imputato, molto più maturo dei giovanissimi concorrenti, intervenuti su sua richiesta, nella vicenda. La Corte di assise di appello ha, tuttavia, operato la riduzione della pena base di ventuno anni di reclusione, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., in misura minima ed in ragione della particolare gravità della condotta, per poi riconoscere, subito dopo, una riduzione assai più consistente, in termini sia assoluti che percentuali, per le attenuanti generiche, peraltro giustificata dalle medesime considerazioni sottese alla più circoscritta elisione di pena operata in funzione del diverso coefficiente soggettivo che ha caratterizzato l'azione di Di NA. Così facendo, è incorsa in una rilevante contraddizione, concretatasi nel quantificare in misura assai diversa le riduzioni di pena, pur a fronte di motivazioni in apparenza del tutto analoghe. Con riferimento, invece, alle residue posizioni, l'esito, nel senso dell'equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è stato ancorato al solo parametro della gravità della condotta, che avrebbe dovuto essere inserito ferma restando, naturalmente, la libertà della valutazione demandata al giudice di merito, soggetta ai soli limiti della coerenza interna e della lineare considerazione delle evidenze disponibili in un ambito più vasto, comprensivo delle indubbie e spiccate peculiarità del caso, connotato, tra l'altro, dall'irrogazione della sanzione a soggetti che, in relazione al medesimo episodio, hanno già affrontato un percorso rieducativo, dei cui esiti 14 non può non tenersi conto. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RM D'LI, IS ER e BR ET RO, limitatamente al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nonché, nei confronti di IA Di NA, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
6. Dal complessivo esito dei ricorsi discende consegue la condanna degli imputati alla rifusione in favore delle costituite parti civili, nella misura indicata in dispositivo, delle spese relative all'azione civile ed al grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'LI RM, ER IS e RO BR ET limitatamente al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e nei confronti di Di NA IA limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NZ IZ, che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili BO EV e BO DO, che liquida in euro 10.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024. Il Consigliere estensore Daniela Cappuccio Il Presidente chi Giacomo Rocchi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelioria oggi Roma, li 13 NOV. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO AUDIZIARIO KI LE 15