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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2579/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2579/2021 promossa da:
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 (c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5
, (c.f. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE;
[...] C.F._6
OPPONENTI contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SANSONE
[...] GIOVANNI;
OPPOSTA nonché contro
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 p.t., e per essa la mandataria (p.i. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 626/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (R.G. 1329/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di la somma di € Controparte_1 514.784,57, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“i. preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
pagina 1 di 6 ii. preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex Dl.gs n. 28/2010; iii. In subordine,
- in ordine al rapporto di c/c n. 111112224 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale dalla data di avvio del rapporto alla data di chiusura/passaggio a sofferenza;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la continuità del rapporto in causa con il rapporto di c/c n. 1109788;
- in ordine al rapporto di c/c n. 111112227 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale;
- in ordine al finanziamento chirografario n. 267640 del 30.01.2017 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione della documentazione comprovante l'effettiva traditio e delle contabili relative al pagamento delle singole rate;
- in ordine al rapporto di anticipo su fatture n. CC0111114166 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione della documentazione attestante l'asserito credito reclamato;
- per l'effetto delle superiori eccezioni, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. IS Iuribus Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Parte opposta:
“il rigetto dell'opposizione. Con riserva di mezzi ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. immediatamente esecutivo n. 626/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (proc. n. 1329/2021 R.G.), su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 514.784,57, oltre
[...] interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza dei contratti di apertura di credito relativi al c/c n. 0111112224 e al c/c n. 0111112227, per anticipo fatture s.b.f. relative al rapporto n. 011-33071114166, nonché per sorte capitale residua e rate scadute e non pagate del finanziamento chirografario n. 011/601/267640; rapporti intrattenuti tra la società Parte_1
(debitore principale) ed il predetto Istituto di credito, con rilascio di fideiussione da parte degli opponenti persone fisiche.
Nello specifico gli opponenti chiedevano preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
nonché, sempre preliminarmente e nel rito, l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, a sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto, gli opponenti lamentavano: l'omessa prova del credito avendo la allegato al ricorso per decreto ingiuntivo solo gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e non CP_1 gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto, la continuità del rapporto in causa c/c n. 111112224 con il rapporto di c/c n. 1109788 e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese mai convenute per iscritto. Con riferimento al prestito chirografario gli opponenti eccepivano la mancanza di prova dell'effettiva traditio della somma mutuata e delle contabili relative al pagamento delle singole rate.
pagina 2 di 6 Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente di introdurre il procedimento di mediazione;
nel merito
[...] l'opposta rilevava l'infondatezza della domanda attesa la prova del credito e la stipula di contratti scritti con la disciplina di interessi e spese di ogni rapporto;
produceva gli estratti conto integrali dei rapporti azionati e copia di tutte le fatture anticipate. L'opposta escludeva inoltre la continuità tra i rapporti e comunque la prescrizione di qualsivoglia diritto. Alla luce delle difese argomentate dall'opposta, questa chiedeva altresì il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
All'esito della prima udienza del 24.11.2021, in seguito ad un primo esame della prova documentale del credito in atti offerta da parte opposta, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza dell'11.05.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 24.02.2022 in atti, alla predetta udienza dell'11.05.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 4.05.2022 si costituiva nel giudizio quale mandataria di (cessionaria del credito azionato in CP_4 Controparte_3 virtù di contratto del 13.12.2021 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del 21.12.2021. La cessionaria eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in relazione a domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dalla titolare originaria del credito, , con ratifica dell'attività svolta. Controparte_1
All'esito della fase istruttoria il giudice dispone accertamento tecnico contabile volto ad “accertare, con riferimento al rapporto di c/c. n. 01111112224, se vi sia continuità con il rapporto di c/c n 9788 sulla scorta della documentazione in atti”, “verificare la determinatezza o meno del parametro Euribor 3M e comunque del tasso pattuito di interessi corrispettivi”; “accertare, con riferimento al rapporto di c.c. n. 122277 e con riguardo allo ius variandi, il rispetto dei requisiti formali e sostanziali ex art. 118 TUB”; ed infine “accertare, quanto al rapporto di anticipo su fatture n. CC0111114166 ed alla lettera contratto del 31.01.2017, sulla scorta della documentazione in atti, se il tasso soglia, tenuto conto degli oneri e delle commissioni indicati, sia o meno entro i limiti soglia di cui alla Legge 108/1996 per la categoria del rapporto in esame e per il periodo che ci occupa”.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che, con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., parte opponente ha rilevato la carenza di legittimazione attiva del soggetto cessionario Controparte_3 Questa si è costituita in giudizio sostenendo che, tra i crediti oggetto di cessione, sarebbe compreso quello relativo al presente procedimento in seguito all'operazione di cessione del 21.12.2021, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 parte II del 21.12.2021. In ordine alla superiore produzione documentale, ed in costanza di precisa eccezione sul punto da parte opponente circa la contestazione dell'avvenuta cessione del credito, va ritenuto inammissibile l'intervento ex art. 111 cpc per mancata prova della titolarità del credito;
parte opponente ha contestato sia l'esistenza del contratto di cessione sia l'inclusione del credito nel perimetro della cessione, ed a pagina 3 di 6 fronte di tale eccezione non risulta alcun elemento atto a superare detta contestazione, oltre all'avviso di cessione del credito pubblicato in gazzetta ufficiale, che da solo è a tal fine insufficiente. Venendo al merito dell'opposizione, va premesso che, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa (dalla controparte) la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_1 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della NC (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 10692/2007).
Diversamente, per i rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente, la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ciò posto, si rileva quanto segue, alla luce degli accertamenti compiuti dal CT.
1
Quanto al rapporto di c/c n. 0111112224 del 6.03.2009 con apertura di credito fino all'importo di €. 200.00,00 garantito da Commerfidi, l'istituto di credito produce nel giudizio monitorio la seguente documentazione: lettera di contratto di affidamento del 12.04.2018 e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Successivamente, nel giudizio di opposizione, ha prodotto gli estratti conto integrali CP_5 dal 6.03.2009, data di apertura del conto, al 10.07.2020, data di chiusura, nonché i contratti del 6.03.2009 e dell'1.10.2009, un contratto relativo al rapporto n. 1109788 con data 1.12.2006 con l'estratto conto relativo al primo trimestre 2009. L'opponente sostiene che la superiore documentazione non è idonea a provare l'asserito credito ingiunto, in quanto, accertata la continuità dei due rapporti, la banca attrice sostanziale del giudizio, ai fini della prova del credito azionato, avrebbe dovuto produrre non solo tutti gli estratti conto del rapporto oggetto del procedimento monitorio (come effettivamente pagina 4 di 6 ha fatto), ma anche quelli del precedente conto corrente con n. 111109788 sin dall'avvio (ed invece è stato prodotto solo il primo trimestre 2009). Sul punto l'opponente sin dall'atto di citazione rileva la continuità del rapporto di c/c n. 0111112224 con il precedente rapporto di c/c n. 11909788 (non azionato dalla banca) estinto in data 19.03.2009 (una settimana dopo l'apertura del nuovo conto) sostenendo il collegamento contabile negoziale tra i due rapporti e da trattare, in termini di onere della prova, come un rapporto contrattuale unitario. Conseguentemente l'opposta avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto del precedente rapporto n. 111109788, dalla data di reale avvio a quella di chiusura e passaggio a sofferenza, unitamente a tutti i contratti relativi alle condizioni economiche, così da dare contezza di tutte le operazioni che, complessivamente considerate, hanno portato alla formazione dell'asserito saldo passivo ingiunto.
Dalla documentazione contabile prodotta in atti, il CT ha confermato non solo l'operazione di giro conto di euro 1.315,64, ma anche un'altra ancora più ingente, pari ad euro 190.000,00. Lo stesso giorno dell'apertura del c/c n. 0111112224 della quindi in data 6.03.2009, la banca ha Parte_1 girocontato l'importo di €. 190.000,00 azzerando sostanzialmente l'esposizione del conto n. 11909788. In definitiva il giro per estinzione del conto n. 11909788 non è stato di soli €. 1.315,64 bensì di ben €. 191.315,64, nella sostanza pari all'esposizione del conto.
Va affermata la continuità degli estratti conto alla luce dei seguenti elementi verificati dal CT: 1) l'operazione di giroconto di cui sopra;
2) nel conto corrente n. 1112224 vengono addebitati assegni tratti sul conto corrente n. 1109788, nonché l'accredito di un bonifico in data 19/03/2009, che porta come descrizione “bonifico su conto n. 1109788”; quindi la causa concreta delle operazioni svolte dalle parti è stata quella di far confluire le passività del conto corrente n. 1109788 sul conto corrente n. 1112224 e che nessun effetto estintivo si è verificato vista la identità del soggetto creditore e la natura meramente contabile dei movimenti registrati, posto che la provvista è tratta dall'affidamento derivante dall'apertura del credito concessa sul conto corrente n. 1112224; non può dunque decorrere alcuna prescrizione, trattandosi di rapporto unitario.
Ne deriva che in aderenza al quesito formulato (accertare, con riferimento al rapporto di c/c. n. 01111112224, se vi sia continuità con il rapporto di c/c n 9788 sulla scorta della documentazione in atti;
in caso positivo, determinare il saldo a partire dal primo estratto conto disponibile con saldo zero per la banca o positivo per il correntista (o azzerando la posta negativa iniziale rimasta ingiustificata) il saldo è stato determinato a credito per il correntista in € 165.199,83, ma in difetto di domanda riconvenzionale dovrà dunque solo dirsi non dovuto l'importo di € 221.719,24.
Il CT, va inoltre rilevato, ha verificato che il riferimento al parametro Euribor 3M è determinato, ed ha accertato la non usurarietà dei tassi degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di conto anticipi del 20 luglio 2018, del 30 gennaio 2017, del 3 gennaio 2017.
Il conto corrente ordinario n. 122277 reca un saldo pari all'importo ingiunto di € 70.184,10, in quanto vanno conteggiati gli interessi debitori al 31.3.2020 ed al 30.6.2020, diversamente da quanto ritenuto dal CT (che comunque ha rilevato un saldo a debito del correntista pari ad € 68.856,00).
In merito al rapporto di anticipo fatture s.b.f. n. 011-33071114166, a fondamento della riferita pretesa creditoria, la banca, come sopra rilevato, ha provato i fatti costitutivi del suo credito, producendo la documentazione contrattuale, gli estratti conto e copia delle fatture anticipate;
è pertanto dovuta la somma di € 153.786,13 per n.198 fatture anticipate s.b.f. scadute e non pagate relative al rapporto 011- 33071114166
pagina 5 di 6 In merito al finanziamento chirografario n. 011/601/267640 del 30.01.2017 di originari €. 100.000,00, vi è prova in atti della sua avvenuta erogazione;
era onere probatorio dell'opponente, rimasto non assolto, dimostrare fatti estintivi o modificativi, come l'avvenuto pagamento delle rate o la destinazione solutoria di debiti inesistenti. È pertanto dovuta la somma di € 69.095,10.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va condannata al pagamento del minore importo accertato di € 69.095,10+153.786,13+70.184,10=293.065,33; fermo il controcredito accertato e che si dichiara in dispositivo di € 165.199,83.
Le spese di lite, atteso l'esito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2579/2021:
dichiara inammissibile l'intervento di e per essa della mandataria Controparte_3 per mancata prova della titolarità del credito;
CP_4
accoglie parzialmente l'opposizione proposta dagli opponenti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 626/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (proc. n. 1329/2021 R.G.);
dichiara non dovuta la somma di € 221.719,24 quale saldo del c/c n. 111112224, in continuità con il rapporto di c/c n. 1109788, risultando dovuta la somma di € 165.199,83 a credito per il correntista;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 293.065,33, oltre interessi Controparte_2 convenzionali di mora dal 1.6.2021 fino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite, comprese quella della CT, già liquidate come da separato provvedimento.
Ragusa, 3.10.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2579/2021 promossa da:
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 (c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5
, (c.f. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5 Parte_7
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE;
[...] C.F._6
OPPONENTI contro
(p.i. Controparte_1
), oggi P.IVA_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SANSONE
[...] GIOVANNI;
OPPOSTA nonché contro
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 p.t., e per essa la mandataria (p.i. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TUMINO GIOVANNI;
CESSIONARIA DEL CREDITO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 626/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (R.G. 1329/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di la somma di € Controparte_1 514.784,57, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“i. preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
pagina 1 di 6 ii. preliminarmente, nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per non avere controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex Dl.gs n. 28/2010; iii. In subordine,
- in ordine al rapporto di c/c n. 111112224 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale dalla data di avvio del rapporto alla data di chiusura/passaggio a sofferenza;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la continuità del rapporto in causa con il rapporto di c/c n. 1109788;
- in ordine al rapporto di c/c n. 111112227 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione di qualsivoglia estratto conto capitale;
- in ordine al finanziamento chirografario n. 267640 del 30.01.2017 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione della documentazione comprovante l'effettiva traditio e delle contabili relative al pagamento delle singole rate;
- in ordine al rapporto di anticipo su fatture n. CC0111114166 nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, stante la mancata produzione della documentazione attestante l'asserito credito reclamato;
- per l'effetto delle superiori eccezioni, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. IS Iuribus Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Parte opposta:
“il rigetto dell'opposizione. Con riserva di mezzi ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. immediatamente esecutivo n. 626/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (proc. n. 1329/2021 R.G.), su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 514.784,57, oltre
[...] interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio dovuto in forza dei contratti di apertura di credito relativi al c/c n. 0111112224 e al c/c n. 0111112227, per anticipo fatture s.b.f. relative al rapporto n. 011-33071114166, nonché per sorte capitale residua e rate scadute e non pagate del finanziamento chirografario n. 011/601/267640; rapporti intrattenuti tra la società Parte_1
(debitore principale) ed il predetto Istituto di credito, con rilascio di fideiussione da parte degli opponenti persone fisiche.
Nello specifico gli opponenti chiedevano preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
nonché, sempre preliminarmente e nel rito, l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, a sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto, gli opponenti lamentavano: l'omessa prova del credito avendo la allegato al ricorso per decreto ingiuntivo solo gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e non CP_1 gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto, la continuità del rapporto in causa c/c n. 111112224 con il rapporto di c/c n. 1109788 e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese mai convenute per iscritto. Con riferimento al prestito chirografario gli opponenti eccepivano la mancanza di prova dell'effettiva traditio della somma mutuata e delle contabili relative al pagamento delle singole rate.
pagina 2 di 6 Costituitasi in giudizio la convenuta Controparte_1
questa chiedeva preliminarmente di introdurre il procedimento di mediazione;
nel merito
[...] l'opposta rilevava l'infondatezza della domanda attesa la prova del credito e la stipula di contratti scritti con la disciplina di interessi e spese di ogni rapporto;
produceva gli estratti conto integrali dei rapporti azionati e copia di tutte le fatture anticipate. L'opposta escludeva inoltre la continuità tra i rapporti e comunque la prescrizione di qualsivoglia diritto. Alla luce delle difese argomentate dall'opposta, questa chiedeva altresì il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
All'esito della prima udienza del 24.11.2021, in seguito ad un primo esame della prova documentale del credito in atti offerta da parte opposta, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza dell'11.05.2022 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 24.02.2022 in atti, alla predetta udienza dell'11.05.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 4.05.2022 si costituiva nel giudizio quale mandataria di (cessionaria del credito azionato in CP_4 Controparte_3 virtù di contratto del 13.12.2021 di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.), producendo avviso di avvenuta cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del 21.12.2021. La cessionaria eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in relazione a domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dalla titolare originaria del credito, , con ratifica dell'attività svolta. Controparte_1
All'esito della fase istruttoria il giudice dispone accertamento tecnico contabile volto ad “accertare, con riferimento al rapporto di c/c. n. 01111112224, se vi sia continuità con il rapporto di c/c n 9788 sulla scorta della documentazione in atti”, “verificare la determinatezza o meno del parametro Euribor 3M e comunque del tasso pattuito di interessi corrispettivi”; “accertare, con riferimento al rapporto di c.c. n. 122277 e con riguardo allo ius variandi, il rispetto dei requisiti formali e sostanziali ex art. 118 TUB”; ed infine “accertare, quanto al rapporto di anticipo su fatture n. CC0111114166 ed alla lettera contratto del 31.01.2017, sulla scorta della documentazione in atti, se il tasso soglia, tenuto conto degli oneri e delle commissioni indicati, sia o meno entro i limiti soglia di cui alla Legge 108/1996 per la categoria del rapporto in esame e per il periodo che ci occupa”.
Successivamente la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che, con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., parte opponente ha rilevato la carenza di legittimazione attiva del soggetto cessionario Controparte_3 Questa si è costituita in giudizio sostenendo che, tra i crediti oggetto di cessione, sarebbe compreso quello relativo al presente procedimento in seguito all'operazione di cessione del 21.12.2021, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 parte II del 21.12.2021. In ordine alla superiore produzione documentale, ed in costanza di precisa eccezione sul punto da parte opponente circa la contestazione dell'avvenuta cessione del credito, va ritenuto inammissibile l'intervento ex art. 111 cpc per mancata prova della titolarità del credito;
parte opponente ha contestato sia l'esistenza del contratto di cessione sia l'inclusione del credito nel perimetro della cessione, ed a pagina 3 di 6 fronte di tale eccezione non risulta alcun elemento atto a superare detta contestazione, oltre all'avviso di cessione del credito pubblicato in gazzetta ufficiale, che da solo è a tal fine insufficiente. Venendo al merito dell'opposizione, va premesso che, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa (dalla controparte) la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la ha l'onere di produrre sia il contratto di conto CP_1 corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura. Ed infatti, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della NC (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 10692/2007).
Diversamente, per i rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente, la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ciò posto, si rileva quanto segue, alla luce degli accertamenti compiuti dal CT.
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Quanto al rapporto di c/c n. 0111112224 del 6.03.2009 con apertura di credito fino all'importo di €. 200.00,00 garantito da Commerfidi, l'istituto di credito produce nel giudizio monitorio la seguente documentazione: lettera di contratto di affidamento del 12.04.2018 e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Successivamente, nel giudizio di opposizione, ha prodotto gli estratti conto integrali CP_5 dal 6.03.2009, data di apertura del conto, al 10.07.2020, data di chiusura, nonché i contratti del 6.03.2009 e dell'1.10.2009, un contratto relativo al rapporto n. 1109788 con data 1.12.2006 con l'estratto conto relativo al primo trimestre 2009. L'opponente sostiene che la superiore documentazione non è idonea a provare l'asserito credito ingiunto, in quanto, accertata la continuità dei due rapporti, la banca attrice sostanziale del giudizio, ai fini della prova del credito azionato, avrebbe dovuto produrre non solo tutti gli estratti conto del rapporto oggetto del procedimento monitorio (come effettivamente pagina 4 di 6 ha fatto), ma anche quelli del precedente conto corrente con n. 111109788 sin dall'avvio (ed invece è stato prodotto solo il primo trimestre 2009). Sul punto l'opponente sin dall'atto di citazione rileva la continuità del rapporto di c/c n. 0111112224 con il precedente rapporto di c/c n. 11909788 (non azionato dalla banca) estinto in data 19.03.2009 (una settimana dopo l'apertura del nuovo conto) sostenendo il collegamento contabile negoziale tra i due rapporti e da trattare, in termini di onere della prova, come un rapporto contrattuale unitario. Conseguentemente l'opposta avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto del precedente rapporto n. 111109788, dalla data di reale avvio a quella di chiusura e passaggio a sofferenza, unitamente a tutti i contratti relativi alle condizioni economiche, così da dare contezza di tutte le operazioni che, complessivamente considerate, hanno portato alla formazione dell'asserito saldo passivo ingiunto.
Dalla documentazione contabile prodotta in atti, il CT ha confermato non solo l'operazione di giro conto di euro 1.315,64, ma anche un'altra ancora più ingente, pari ad euro 190.000,00. Lo stesso giorno dell'apertura del c/c n. 0111112224 della quindi in data 6.03.2009, la banca ha Parte_1 girocontato l'importo di €. 190.000,00 azzerando sostanzialmente l'esposizione del conto n. 11909788. In definitiva il giro per estinzione del conto n. 11909788 non è stato di soli €. 1.315,64 bensì di ben €. 191.315,64, nella sostanza pari all'esposizione del conto.
Va affermata la continuità degli estratti conto alla luce dei seguenti elementi verificati dal CT: 1) l'operazione di giroconto di cui sopra;
2) nel conto corrente n. 1112224 vengono addebitati assegni tratti sul conto corrente n. 1109788, nonché l'accredito di un bonifico in data 19/03/2009, che porta come descrizione “bonifico su conto n. 1109788”; quindi la causa concreta delle operazioni svolte dalle parti è stata quella di far confluire le passività del conto corrente n. 1109788 sul conto corrente n. 1112224 e che nessun effetto estintivo si è verificato vista la identità del soggetto creditore e la natura meramente contabile dei movimenti registrati, posto che la provvista è tratta dall'affidamento derivante dall'apertura del credito concessa sul conto corrente n. 1112224; non può dunque decorrere alcuna prescrizione, trattandosi di rapporto unitario.
Ne deriva che in aderenza al quesito formulato (accertare, con riferimento al rapporto di c/c. n. 01111112224, se vi sia continuità con il rapporto di c/c n 9788 sulla scorta della documentazione in atti;
in caso positivo, determinare il saldo a partire dal primo estratto conto disponibile con saldo zero per la banca o positivo per il correntista (o azzerando la posta negativa iniziale rimasta ingiustificata) il saldo è stato determinato a credito per il correntista in € 165.199,83, ma in difetto di domanda riconvenzionale dovrà dunque solo dirsi non dovuto l'importo di € 221.719,24.
Il CT, va inoltre rilevato, ha verificato che il riferimento al parametro Euribor 3M è determinato, ed ha accertato la non usurarietà dei tassi degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di conto anticipi del 20 luglio 2018, del 30 gennaio 2017, del 3 gennaio 2017.
Il conto corrente ordinario n. 122277 reca un saldo pari all'importo ingiunto di € 70.184,10, in quanto vanno conteggiati gli interessi debitori al 31.3.2020 ed al 30.6.2020, diversamente da quanto ritenuto dal CT (che comunque ha rilevato un saldo a debito del correntista pari ad € 68.856,00).
In merito al rapporto di anticipo fatture s.b.f. n. 011-33071114166, a fondamento della riferita pretesa creditoria, la banca, come sopra rilevato, ha provato i fatti costitutivi del suo credito, producendo la documentazione contrattuale, gli estratti conto e copia delle fatture anticipate;
è pertanto dovuta la somma di € 153.786,13 per n.198 fatture anticipate s.b.f. scadute e non pagate relative al rapporto 011- 33071114166
pagina 5 di 6 In merito al finanziamento chirografario n. 011/601/267640 del 30.01.2017 di originari €. 100.000,00, vi è prova in atti della sua avvenuta erogazione;
era onere probatorio dell'opponente, rimasto non assolto, dimostrare fatti estintivi o modificativi, come l'avvenuto pagamento delle rate o la destinazione solutoria di debiti inesistenti. È pertanto dovuta la somma di € 69.095,10.
Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente va condannata al pagamento del minore importo accertato di € 69.095,10+153.786,13+70.184,10=293.065,33; fermo il controcredito accertato e che si dichiara in dispositivo di € 165.199,83.
Le spese di lite, atteso l'esito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2579/2021:
dichiara inammissibile l'intervento di e per essa della mandataria Controparte_3 per mancata prova della titolarità del credito;
CP_4
accoglie parzialmente l'opposizione proposta dagli opponenti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 626/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10-12.04.2021 (proc. n. 1329/2021 R.G.);
dichiara non dovuta la somma di € 221.719,24 quale saldo del c/c n. 111112224, in continuità con il rapporto di c/c n. 1109788, risultando dovuta la somma di € 165.199,83 a credito per il correntista;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 293.065,33, oltre interessi Controparte_2 convenzionali di mora dal 1.6.2021 fino al pagamento;
compensa integralmente le spese di lite, comprese quella della CT, già liquidate come da separato provvedimento.
Ragusa, 3.10.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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