TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2131/2021 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Parte_1 C.F._1
Rizzo ed Annarita Gugliotta per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Lipari (Me), vico Sotto le Mura n. 8 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rizzo, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (Me), via Asmara n. 12/A presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 agiva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di essere stato assunto come impiegato da in forza di contratto a tempo parziale (per 18 ore settimanali) a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 9 maggio 2019.
Precisava che a far data dall'1 ottobre 2019 l'orario di lavoro era stato aumentato a 30 ore settimanali. Riferiva di aver ricevuto una retribuzione mensile complessiva di € 1.000,00.
Evidenziava che fin dalla data di assunzione le modalità di svolgimento del rapporto tra le parti erano state quelle tipiche del lavoro subordinato a tempo pieno, avendo il ricorrente osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
19.00 ed il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
Aggiungeva che nel periodo compreso tra maggio 2020 ed aprile 2021 il ricorrente, ad eccezione di luglio 2020, sebbene in cassa integrazione per 2 ore e mezzo giornaliere, aveva continuato a svolgere 10 ore e mezzo di lavoro giornaliero.
Rilevava poi che il datore di lavoro lo aveva licenziato in data 27 aprile 2021 a causa dell'assenza ingiustificata dal lavoro a far data dal 14 aprile 2021 e per aver frugato più volte all'interno della borsa della figlia del legale rappresentante.
Lamentava l'illegittimità del licenziamento, essendo stato intimato senza preavviso.
Aggiungeva l'infondatezza dell'addebito disciplinare in quanto non era vero che si era assentato dal lavoro dal 14 aprile 2021; inoltre contestava di aver mai violato la proprietà privata altrui.
Ciò premesso, chiedeva che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento con condanna della società, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 604/1966, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi,
Chiedeva, inoltre, la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato, quantificate in €
31.591,30 o nella diversa misura accertata in corso di causa ed al versamento dei contributi previdenziali, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Nella resistenza di e dell' all'udienza del 4 febbraio 2025 la causa Controparte_1 veniva assunta in decisione.
La domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente il 27 aprile 2021 non merita accoglimento.
Dagli atti di causa emerge che il licenziamento è stato intimato per essersi il lavoratore assentato senza giusto motivo dal 14 aprile 2021 e per aver frugato più volte nella borsa della figlia del legale rappresentante della società.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, si osserva che nel corso del giudizio la società resistente ha depositato la sentenza n. 825/2023 con la quale il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto ha condannato il alla reclusione per anni 3, mesi 3 e 10 giorni di Pt_1 reclusione oltre al pagamento di € 750,00 di multa e delle spese processuali per essersi introdotto nell'abitazione di e per essersi impossessato della somma di Parte_2 almeno € 100.000,00 e dell'ulteriore somma di € 4.000,00, sottraendole ai legittimi proprietari , legale rappresentante di e Controparte_3 Controparte_1
(sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. Parte_2
1284/2024).
Le risultanze del processo penale, da intendersi qui richiamate integralmente, consentono, in ragione della completezza della ricostruzione operata in sede penale in ordine alla responsabilità del per i medesimi fatti contestati in via disciplinare, di delineare un Pt_1 quadro probatorio sufficiente a ritenere sussistenti i fatti addebitati dalla società al ricorrente, la cui gravità integra una giusta causa di recesso.
L'utilizzabilità delle risultanze del processo penale non appare peraltro compromessa dal carattere non definitivo della sentenza, sottoposta ad impugnazione dall'odierno ricorrente, avuto riguardo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. 20 gennaio 2015, n. 840, Cass. 10 ottobre 2018, n. 25067).
Ed ancora va rilevato che “in tema di comportamenti del lavoratore costituenti giusta causa di recesso ed integranti altresì estremi di reato, il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, costituzionalmente sancito, concernendo le garanzie relative alla pretesa punitiva dello Stato, non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà non può ritenersi impedito per il solo fatto delle pendenza di un giudizio penale sulle circostanze che hanno dato causa ad n addebito disciplinare, fino alla conclusione del giudizio medesimo” (Cass. 7 aprile 2001, n. 5226).
Deve pertanto ritenersi che la condotta di appropriazione di somme appartenenti al legale rappresentante della società e della figlia integrino certamente la fattispecie di abuso di fiducia che giustifica, ai sensi dell'art. 238 CCNL, il licenziamento senza preavviso del lavoratore.
La sussistenza di una giusta causa di licenziamento rende superfluo l'esame dell'ulteriore doglianza del ricorrente in ordine alla contestazione disciplinare relativa all'assenza ingiustificata dal lavoro. È evidente, infatti, che – una volta acclarata la ricorrenza di una fattispecie che legittima il licenziamento senza preavviso – nessuna utilità potrebbe ricavare il ricorrente dall'eventuale insussistenza dell'ulteriore motivo di recesso. Resta da esaminare la domanda con la quale il ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il maggiore orario di lavoro svolto.
In relazione a tale domanda va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla società resistente in quanto il ricorso reca tutti gli elementi necessari ai fini della qualificazione della domanda ed in più è corredato dall'indicazione specifica delle somme invocate.
Inoltre non merita condivisione il rilievo di parte ricorrente in ordine all'omessa allegazione in ricorso delle mansioni superiori asseritamente svolte. Ed invero il ricorrente ha chiarito nelle note depositate il 3 marzo 2023 che non è stata svolta alcuna domanda di riconoscimento di un superiore livello contrattuale.
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda con la quale il ricorrente ha invocato il pagamento delle differenze retributive sia riferita all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattuale.
Nel merito va poi rilevato che, allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione,
l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020; Cass. n. 7842/2018; Cass. n. 11781/2011; Cass. n.
26808/2007; Cass. n. 6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib. Catania n. 4772/2019;
Trib. Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n.
1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib.
Nola n. 1566/2017; Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n.
526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Nel caso in esame la prospettazione del ricorrente ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
Al riguardo si osserva che l'orario di lavoro indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata confermato dal teste , la cui attendibilità va però valutata con prudenza, Testimone_1 trattandosi della fidanzata convivente del ricorrente e, dunque, portatrice di un interesse di fatto al positivo esito della vicenda.
Analoghe considerazioni valgono per il teste , essendo quest'ultima la figlia Parte_2 del legale rappresentante della società resistente. Peraltro l'attendibilità del teste Pt_2
va valutata, tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato condannato in sede
[...] penale per furto ai danni della stessa e per i medesimi fatti è stato licenziato dalla società.
Non vi è dubbio che il teste possa aver maturato un sentimento di rancore nei confronti del ricorrente idoneo ad incidere sulla sua attendibilità.
In entrambi i casi appaiono, pertanto, indispensabili degli elementi di riscontro.
Tanto dedotto, si osserva che lo svolgimento di attività lavorativa per un orario maggiore di quello contrattualmente previsto (3 ore giornaliere fino al 30 settembre 2019; 5 ore giornaliere dall'1 ottobre 2019 al 27 aprile 2021) trova conferma nel narrato del teste la quale ha dimostrato di avere conoscenza diretta delle modalità di Testimone_2 svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente in considerazione della vicinanza tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro del ricorrente.
Il teste pur non sapendo indicare a partire da quale ora lavorasse il ricorrente, ha Tes_2 riferito di aver visto il ricorrente lavorare sia di mattina sia di pomeriggio, precisando che in alcune occasioni intorno alle ore 8,00 circa aveva portato il caffè al sul luogo di Pt_1 lavoro.
Il teste ha poi dichiarato che tutti i giorni andava a mangiare a pranzo dalla nonna Tes_2
e, quando usciva di casa, ha avuto modo di vedere il ricorrente sul posto di lavoro intorno alle ore 12,30. Ha poi precisato che, quando tornava a casa dal pranzo, vedeva il ricorrente sul posto di lavoro anche alle ore 14,30 e che il finiva di lavorare intorno alle ore Pt_1
19,00. A tale ultimo riguardo ha chiarito che aspettava che il finisse di lavorare per Pt_1 fare una passeggiata insieme a lui. Il teste ha poi dichiarato che il lavorava il Tes_2 Pt_1 sabato solo la mattina.
La testimonianza della anche se non copre l'intero periodo lavorativo (avendo la Tes_2 teste lavorato a Roma dal 16 luglio 2020 al 20 ottobre 2020) appare pienamente attendibile, avendo la teste arricchito il proprio narrato con circostanze di fatto che dimostrano la conoscenza da parte della dei fatti di causa. Tes_2
Scarsa rilevanza può, invece, essere attribuita al narrato del teste , il Testimone_3 quale si è limitato a dichiarare di essersi recato presso la società una-due volte a settimana e di aver visto in tali occasioni il ricorrente che lavorava di mattina intorno alle ore 9,00 ed anche a seguire. Il teste ha poi riferito essere andato raramente presso la società resistente e di non essere sicuro di aver visto il ricorrente.
Scarsa rilevanza può parimenti attribuirsi alla testimonianza del teste dal Tes_4 momento che quest'ultimo nulla ha riferito in ordine all'orario di lavoro del ricorrente. Il teste si è limitato a dichiarare che il predisponeva la lista dei materiali che la Tes_4 Pt_1
” avrebbe dovuto inviare alla e che più volte ha dovuto fare più Pt_2 Controparte_1 chiamate per rintracciarlo.
Analogamente la teste , figlia del legale rappresentante del legale Tes_5 rappresentante, nulla ha riferito in ordine all'orario di lavoro del ricorrente.
Le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla testimonianza di che Testimone_2 ha fornito un preciso riscontro alla testimonianza della teste , consentono di Testimone_1 ritenere dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa per un orario superiore a quello indicato in contratto e sostanzialmente coincidente con quello indicato in ricorso. Gli altri testi, infatti, non hanno fornito una rappresentazione alternativa dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente.
Peraltro si osserva che non ha trovato adeguato riscontro il rilievo della società resistente in ordine alle continue modifiche dell'orario di lavoro che la società avrebbe concesso al ricorrente. Sul punto gli unici riscontri sono stati forniti dalla teste e dalla Parte_2 teste , entrambe figlie del legale rappresentante della società. Tes_5
Peraltro la narrazione della teste non assume un adeguato livello di Tes_5 attendibilità in quanto quest'ultima ha affermato che il padre le riferiva delle richieste di spostamento dell'orario di lavoro che gli faceva il ricorrente.
Si tratta all'evidenza di dichiarazione de relato actoris che, per pacifica giurisprudenza, ha una rilevanza probatoria pressoché nulla. Né può riconoscersi maggiore rilevanza al fatto che la teste avrebbe sentito il padre parlare al telefono con il dal momento che la teste può Pt_1 avere conoscenza solo di quanto detto dal padre nel corso dell'interlocuzione ma non dei termini effettivi della discussione.
Ed ancora il teste non ha saputo dire nulla in ordine alle richieste di Tes_4 spostamento dell'orario di lavoro. Al contempo il fatto che in alcune occasioni ha dovuto fare più telefonate per rintracciare il ricorrente nulla prova in ordine all'assenza del Pt_1 dal luogo di lavoro.
Ne consegue che, non potendo riporre affidamento esclusivo sulla testimonianza della teste per i motivi esposti in precedenza, non può ritenersi dimostrato quanto Parte_2 eccepito da parte resistente.
Le risultanze istruttorie consentono dunque di ritenere dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario di lavoro ben maggiore di quello previsto in contratto, articolato dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 7,00 alle ore 13,00 ed il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
Al fine di accertare le differenze retributive maturate dalla ricorrente per l'attività lavorativa, inquadrabile nel livello 4 CCNL commercio e terziario, svolta dal 9 maggio 2019 al 27 aprile 2021, è stato dato incarico al c.t.u., il quale ha quantificato le somme ancora dovute a titolo di differenze retributive in € 21.372,65 ed a titolo di TFR in € 555,81, il tutto a lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Le conclusioni dell'Ausiliario sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo, di guisa che il giudizio da lui reso è sorretto da una corretta valutazione di tutte le voci di credito accertate in capo a parte ricorrente e costituisce l'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato (anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni sollevate dalle parti), tenuto conto di tutta la documentazione ritualmente depositata all'incarto processuale.
La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 21.372,65 a titolo di differenze retributive e della somma di € 555,81 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali (ove non già ricompresi in dette somme).
Il ricorrente chiede, infine, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da usura psicofisica determinato dalla condotta intimidatoria e denigratoria del legale rappresentante della società resistente.
Tale domanda non merita accoglimento, non avendo il ricorrente fornito prova del danno subito.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 2886/2014).
In atti vi è solo una prescrizione medica e gli esiti delle analisi del sangue, documenti che non forniscono alcun riscontro né in ordine alla presunta malattia dalla quale sarebbe affetto il ricorrente né in ordine alla riconducibilità della stessa al comportamento del datore di lavoro.
Le spese vanno interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese di c.t.u. devono essere interamente poste a carico delle parti in solido.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento;
condanna la società resistente al pagamento in favore dei della somma di € Parte_1 di € 21.372,65 a titolo di differenze retributive e della somma di € 555,81 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali (ove non già ricompresi in dette somme); rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
compensa integralmente le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino