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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 7/1/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a RG. N. 5830/2024 Tra
Il sig. , C.F. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] elett.te dom.to presso lo studio degli Avv. Gennaro De Luca, C.F. , e Andrea Ferro, C.F. C.F._2
, in Pozzuoli alla via Solfatara n.46 dai quali è rappresentato e difeso C.F._3 giusta mandato in calce al presente atto;
i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax (0815262619) o al seguente indirizzo di PEC :
Email_1
RICORRENTE
E
C.F./P.IVA , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Tito Controparte_1 P.IVA_1
Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Anna Sannino C.F. e Pasquale Verde C.F. C.F._4
dell'Avvocatura del Comune congiuntamente e C.F._5 CP_1 disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di legge al seguente numero di fax 0818046012 e/o indirizzo di posta elettronica certificata: ozzuoli.na.it, Em_2 Email_3 CP_1 pasquale. ozzuoli.na.it; Email_4 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21.03.2024 a mezzo PEC, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 07.01.2025, parte ricorrente, premettendo di essere stato “dipendente del prima come LSU e poi assunto a tutt'oggi, in Controparte_1 servizio con contratto a tempo indeterminato, attualmente inquadrato con categoria N.U. e profilo professionale di operaio, con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti”, conveniva in giudizio l'Ente, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che sono state violate da parte dell'amministrazione resistente gli artt. 32 Cost., art. 2087 c.c., D.P.R. 303/56, D.lgs. 626/94, D.lgs. 81/2008, Dir. Eur. 89/391 CEE, dichiarare l'obbligo del convenuto di provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI CP_1 forniti al ricorrente;
- accertato il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi ex art.115 c.p.c., 432 c.p.c., ovvero secondo il prudente apprezzamento del magistrato, dichiarare pertanto il Controparte_1 quanto meno per effetto del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. tenuto al risarcimento del danno in favore dell'istante con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 16.440,00, come innanzi specificata, ovvero dell'altra somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con richieste in via
1 istruttoria di ordine di esibizione di ogni documento utile e/o necessario oppure, occorrendo CTU per la determinazione del danno, oltre ammissione di prova per testi.
Si costituiva il eccependo che il sig non è stato mai Controparte_1 Parte_1 assunto dal in quanto, essendo inserito nell'elenco dei soggetti impiegati Controparte_1 nei progetti L.S.U. dell'Ente, ai sensi del vigente art. 7 del D.lgs. n. 468/1997, ha soltanto percepito il trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30.11.2017, come da attestazione dell'ufficio Risorse Umane che si allega (DOC n.1). Deduceva che l'eventuale occupazione temporanea in lavori socialmente utili, soltanto genericamente dedotta in ricorso, in virtù di quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27125 del 14 settembre 2022 e n. 9689 del 12.04.2023, non integra un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l'utilizzazione di tali risorse non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione di tali risorse Ferme le superiori considerazioni, si deduce altresì che in assenza di un rapporto di lavoro tra la P.A. resistente e l'odierno ricorrente, va anche esclusa una responsabilità di tipo contrattuale in capo all'Amministrazione comunale, la quale non assume la posizione di datore di lavoro. Pertanto, l'azione di danno intentata dalla controparte, tutt'al più riferibile al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., resterebbe comunque assoggettata ex art. 2947 c.c. al termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, quale primo atto utile idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Consegue l'intervenuta prescrizione di ogni voce di danno addotta dall'attore nel presente giudizio e della quale se ne chiede il ristoro per equivalente, per il periodo anteriore al quinquennio computato a ritroso a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. In ordine alla richiesta di lavaggio degli strumenti di protezione osservava che dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, emerge in tutta evidenza, come l'obbligo da essa previsto di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene ricada in capo al datore di lavoro unicamente per quella categoria di indumenti che, da un lato, siano tali da assolvere alla funzione di Dispositivo di Protezione Individuale e, dall'altro, siano idonei ad essere sottoposti a lavaggio periodico. Su tale assunto, vanno sicuramente espunti dall'elenco contenuto in ricorso le t- shirt, il cappello, i calzini e le scarpe antinfortunistiche. Contestava infine la quantificazione della somma richiesta per il lavaggio egli indumenti Concludeva affinché l'adito Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, voglia così provvedere:
- rigettare l'avverso ricorso proposto dal sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, anche per int e;
- in via subordinata, in accoglimento delle deduzioni difensive articolate nella presente memoria, rideterminare con valutazione equitativa la somma richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio economico asseritamente subito, secondo l'importo ritenuto equo da codesto Tribunale;
2 - condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite.
All' udienza del 7/1/2025 parte ricorrente rinunciava al diritto ed all'azione, vista la eccezione di prescrizione proposta da parte resistente . Quest' ultima non accettava la rinuncia e chiedeva la decisione.
Il giudice decideva come da sentenza contestuale . La domanda è infondata e pertanto va rigettata .
Va preliminarmente va accolta l' eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dal resistente Deve infatti osservarsi che non consentendo il CP_1 rapporto di lavoro degli LSU un rapporto di lavoro subordinato non soggiace al termine di prescrizione decennale previsto per i contratti , sicchè l'azione di danno intentata dal ricorrente essendo riferibile al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., resta assoggettata ex art. 2947 c.c. al termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, quale primo atto utile idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, atteso che il rapporto è cessato alla data del 30/12/2017, come risulta dall' attestato di servizio depositato dal resistente e da quel momento ha cominciato a CP_1 decorrere il termine di ne .
Residua la questione delle spese
Stimasi equo nella valutazione globale dele rispettive posizioni e tenuto conto del comportamento processuale della parte attrice, compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso per intervenuta prescrizione;
2)compensa integralmente le spese di lite Si comunichi Napoli, 7/1/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
3
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 7/1/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a RG. N. 5830/2024 Tra
Il sig. , C.F. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] elett.te dom.to presso lo studio degli Avv. Gennaro De Luca, C.F. , e Andrea Ferro, C.F. C.F._2
, in Pozzuoli alla via Solfatara n.46 dai quali è rappresentato e difeso C.F._3 giusta mandato in calce al presente atto;
i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax (0815262619) o al seguente indirizzo di PEC :
Email_1
RICORRENTE
E
C.F./P.IVA , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Tito Controparte_1 P.IVA_1
Livio n. 4, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Anna Sannino C.F. e Pasquale Verde C.F. C.F._4
dell'Avvocatura del Comune congiuntamente e C.F._5 CP_1 disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di legge al seguente numero di fax 0818046012 e/o indirizzo di posta elettronica certificata: ozzuoli.na.it, Em_2 Email_3 CP_1 pasquale. ozzuoli.na.it; Email_4 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21.03.2024 a mezzo PEC, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 07.01.2025, parte ricorrente, premettendo di essere stato “dipendente del prima come LSU e poi assunto a tutt'oggi, in Controparte_1 servizio con contratto a tempo indeterminato, attualmente inquadrato con categoria N.U. e profilo professionale di operaio, con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti”, conveniva in giudizio l'Ente, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che sono state violate da parte dell'amministrazione resistente gli artt. 32 Cost., art. 2087 c.c., D.P.R. 303/56, D.lgs. 626/94, D.lgs. 81/2008, Dir. Eur. 89/391 CEE, dichiarare l'obbligo del convenuto di provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI CP_1 forniti al ricorrente;
- accertato il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi ex art.115 c.p.c., 432 c.p.c., ovvero secondo il prudente apprezzamento del magistrato, dichiarare pertanto il Controparte_1 quanto meno per effetto del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. tenuto al risarcimento del danno in favore dell'istante con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 16.440,00, come innanzi specificata, ovvero dell'altra somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con richieste in via
1 istruttoria di ordine di esibizione di ogni documento utile e/o necessario oppure, occorrendo CTU per la determinazione del danno, oltre ammissione di prova per testi.
Si costituiva il eccependo che il sig non è stato mai Controparte_1 Parte_1 assunto dal in quanto, essendo inserito nell'elenco dei soggetti impiegati Controparte_1 nei progetti L.S.U. dell'Ente, ai sensi del vigente art. 7 del D.lgs. n. 468/1997, ha soltanto percepito il trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30.11.2017, come da attestazione dell'ufficio Risorse Umane che si allega (DOC n.1). Deduceva che l'eventuale occupazione temporanea in lavori socialmente utili, soltanto genericamente dedotta in ricorso, in virtù di quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27125 del 14 settembre 2022 e n. 9689 del 12.04.2023, non integra un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l'utilizzazione di tali risorse non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione di tali risorse Ferme le superiori considerazioni, si deduce altresì che in assenza di un rapporto di lavoro tra la P.A. resistente e l'odierno ricorrente, va anche esclusa una responsabilità di tipo contrattuale in capo all'Amministrazione comunale, la quale non assume la posizione di datore di lavoro. Pertanto, l'azione di danno intentata dalla controparte, tutt'al più riferibile al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., resterebbe comunque assoggettata ex art. 2947 c.c. al termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, quale primo atto utile idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Consegue l'intervenuta prescrizione di ogni voce di danno addotta dall'attore nel presente giudizio e della quale se ne chiede il ristoro per equivalente, per il periodo anteriore al quinquennio computato a ritroso a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. In ordine alla richiesta di lavaggio degli strumenti di protezione osservava che dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, emerge in tutta evidenza, come l'obbligo da essa previsto di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni di igiene ricada in capo al datore di lavoro unicamente per quella categoria di indumenti che, da un lato, siano tali da assolvere alla funzione di Dispositivo di Protezione Individuale e, dall'altro, siano idonei ad essere sottoposti a lavaggio periodico. Su tale assunto, vanno sicuramente espunti dall'elenco contenuto in ricorso le t- shirt, il cappello, i calzini e le scarpe antinfortunistiche. Contestava infine la quantificazione della somma richiesta per il lavaggio egli indumenti Concludeva affinché l'adito Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, voglia così provvedere:
- rigettare l'avverso ricorso proposto dal sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, anche per int e;
- in via subordinata, in accoglimento delle deduzioni difensive articolate nella presente memoria, rideterminare con valutazione equitativa la somma richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio economico asseritamente subito, secondo l'importo ritenuto equo da codesto Tribunale;
2 - condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite.
All' udienza del 7/1/2025 parte ricorrente rinunciava al diritto ed all'azione, vista la eccezione di prescrizione proposta da parte resistente . Quest' ultima non accettava la rinuncia e chiedeva la decisione.
Il giudice decideva come da sentenza contestuale . La domanda è infondata e pertanto va rigettata .
Va preliminarmente va accolta l' eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dal resistente Deve infatti osservarsi che non consentendo il CP_1 rapporto di lavoro degli LSU un rapporto di lavoro subordinato non soggiace al termine di prescrizione decennale previsto per i contratti , sicchè l'azione di danno intentata dal ricorrente essendo riferibile al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., resta assoggettata ex art. 2947 c.c. al termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, quale primo atto utile idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, atteso che il rapporto è cessato alla data del 30/12/2017, come risulta dall' attestato di servizio depositato dal resistente e da quel momento ha cominciato a CP_1 decorrere il termine di ne .
Residua la questione delle spese
Stimasi equo nella valutazione globale dele rispettive posizioni e tenuto conto del comportamento processuale della parte attrice, compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso per intervenuta prescrizione;
2)compensa integralmente le spese di lite Si comunichi Napoli, 7/1/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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