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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile – nella persona della giudice Caterina
Stasi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 450 del R.G. relativo all'anno
2024, avente ad oggetto: responsabilità civile;
riservato per la decisione nell'udienza del 25.3.2025, promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tondo;
Parte_1
- attore contro
CP_1
- convenuto
****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria esperita da nei confronti di per violazione della privacy, Parte_1 CP_1
avvenuta attraverso la pubblicazione su facebook di un post che avrebbe informato la presunta figlia naturale dell'attore dell'indirizzo di residenza del medesimo, rispondendo alla richiesta di costei pubblicata sulla pagina “Sei di Campi se”. non si è costituito in giudizio ed il processo è continuato in sua CP_1
contumacia.
All'udienza del 23.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Premesso che le prove per testi non hanno potuto trovare ingresso nel presente giudizio in quanto richieste in violazione dell'art. 244 c.p.c. che prevede la deduzione mediante indicazione specifica di fatti, formulati in articoli separati, l'azione risulta priva di qualsivoglia substrato probatorio.
La missiva allegata con l'atto introduttivo del procedimento, tra l'altro, contiene doglianze generiche ove non esulanti le doglianze proposte in questa sede: l'attore, infatti, fa riferimento alle trattative in corso per l'acquisto di un terreno, alla necessità di regolamentare taluni beni comuni e all'edificazione di un muro di confine.
La lacuna allegatoria, oltre che probatoria, impedisce qualsivoglia scrutinio della domanda intentata.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 31.3.2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile – nella persona della giudice Caterina
Stasi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 450 del R.G. relativo all'anno
2024, avente ad oggetto: responsabilità civile;
riservato per la decisione nell'udienza del 25.3.2025, promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tondo;
Parte_1
- attore contro
CP_1
- convenuto
****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria esperita da nei confronti di per violazione della privacy, Parte_1 CP_1
avvenuta attraverso la pubblicazione su facebook di un post che avrebbe informato la presunta figlia naturale dell'attore dell'indirizzo di residenza del medesimo, rispondendo alla richiesta di costei pubblicata sulla pagina “Sei di Campi se”. non si è costituito in giudizio ed il processo è continuato in sua CP_1
contumacia.
All'udienza del 23.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Premesso che le prove per testi non hanno potuto trovare ingresso nel presente giudizio in quanto richieste in violazione dell'art. 244 c.p.c. che prevede la deduzione mediante indicazione specifica di fatti, formulati in articoli separati, l'azione risulta priva di qualsivoglia substrato probatorio.
La missiva allegata con l'atto introduttivo del procedimento, tra l'altro, contiene doglianze generiche ove non esulanti le doglianze proposte in questa sede: l'attore, infatti, fa riferimento alle trattative in corso per l'acquisto di un terreno, alla necessità di regolamentare taluni beni comuni e all'edificazione di un muro di confine.
La lacuna allegatoria, oltre che probatoria, impedisce qualsivoglia scrutinio della domanda intentata.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 31.3.2025
La giudice
Caterina Stasi