Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER LL DE SA Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. FE ZI Consigliere - relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23874 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 59744, reso da NG VI, in qualità di visti gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 10 dicembre segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
FE ZI, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni dott. Rino Bacelli, responsabile del Servizio F
FATTO
1. Con relazione n. 74/2025 il magistrato istruttore deferiva del Collegio il conto giudiziale n. 59744, reso da VI NG, in qualità di economo del Comune di Cingoli (MC), con istanza di pronunzia sui rilievi evidenziati, che avrebbero precluso il discarico in favore del contabile.
In particolare, tra le varie criticità, il magistrato istruttore rilevava nel 2018 di un regolamento che disciplinasse l profilo della costituzione (con la gestione del Fondo (tipologia ed importo massimo di spese ammissibili), la rendicontazione periodica delle spese e dei rimborsi, la a fine esercizio ecc.
anticipate da altri soggetti e dallo stesso rimborsate, come emerso dalla documentazione contabile, non apparivano supportate da alcuna regolamentazione specifica.
Infatti, gli unici riferimenti al Servizio Economato erano contenuti nel nuovo Regolamento di Contabilità, approvato, della contabilità armonizzata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 63, è statuito che:
avvale del Servizio E ; l 61, anticipazioni ricevute per le spese d .
Pertanto, secondo il magistrato istruttore, non erano rinvenibili altre disposizioni riguardanti il Servizio Economato, idonee a disciplinarne in maniera esaustiva la relativa attività.
A tal proposito, il Responsabile della 3^ Area Organizzativa aveva precisato che il nuovo Regolamento economale .
2. 2025 (v. il relativo verbale), la NG evidenziava che, non essendo ancora stato adottato il nuovo Regolamento economale, ella nel 2018 aveva applicato in parte qua il precedente Regolamento di Contabilità, attenendosi alle previsioni degli artt. 44 (rubricato , disciplinanti, rispettivamente, le tipologie di spese sostenibili con il fondo economale ed il tetto massimo dei relativi importi nonché l anticipazione, affermando, altresì, che contemplate in tale regolamento .
Il Presidente autorizzava il deposito del precedente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
o schema Regolamento di Economato.
Peraltro, le surriferite circostanze venivano confermate dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Bacelli, presente in aula.
A sua volta, i era trovato ad operare in una situazione precaria, non dipendente dalla sua volontà ma , e ,
con trasmissione degli atti alla Procura per il riscontro di eventuali profili di responsabilità a carico di altri soggetti, tenuti alla tempestiva 3. Con ordinanza n. 9/2025 il Collegio disponeva, del c.g.c., la restituzione degli atti al magistrato designato, affinché, entro il 15 Regolamento
di C
.
4. Veniva, quindi, depositata, entro il termine prefissato, una relazione integrativa da parte del magistrato istruttore, il quale ha precisato di aver verificato la regolarità e conformità del conto e delle spese economali al Regolamento di Contabilità n. 36/2007, prendendo, altresì, atto della recente proposta di deliberazione del Consiglio comunale .
Per completezza, è stata anche rilevata la mancata trasmissione dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa, 223 del T.U.E.L.,
nonché della relazione de rgano di controllo interno, 139 del c.g.c.
Il magistrato istruttore ha, pertanto, concluso per il possibile discarico del conto, da ritenersi sostanzialmente regolare.
5. NG e il dott. Bacelli hanno evidenziato che la relazione integrativa del magistrato istruttore ha confermato la sostanziale conformità della gestione economale rispetto alla vecchia disciplina regolamentare; hanno, poi, comunicato che nello scorso luglio 2025 il Consiglio comunale ha definitivamente approvato il nuovo Regolamento del Servizio Economato, attualmente vigente.
Il P.M., considerata la riscontrata regolarità del conto, ha concluso per il discarico.
DIRITTO
1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.
A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:
conseguente giudizio va rinvenuto 81, 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della patrimoniali.
Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di , tale ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).
nozione generale di agente contabile, 178 del R.D. n.
827/1924 art. 74 del R.D. n. 2440/1923.
Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.
Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di rativa.
Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio fondo economale.
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.
esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non Ente o siano state effettuate in
(cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez.
Marche, sentenza n. 41/2024).
2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, riscontrata la sostanziale conformità della gestione economale rispetto alla previgente disciplina regolamentare, preso atto che nello scorso luglio 2025 il Consiglio comunale di Cingoli ha approvato il nuovo Regolamento del Servizio Economato, considerata la proposta di discarico formulata in udienza dal P.M., il Collegio ritiene che possa essere dichiarata la regolarità del conto, con conseguente pronunzia di discarico in favore del contabile.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 59744 18 da NG VI, in qualità di economo del Comune di Cingoli (MC), con relativa pronunzia di discarico in favore del contabile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
FE ZI ER LL DE SA
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)