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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 189 / 2025
Il Giudice designato LI ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv.to PANNONE RAFFAELE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to MUZZI' Controparte_1
AU, MUZZI' IC e CE NORMA;
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.01.2025 adiva il giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Cassino impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla
[...]
Con
(di seguito solo ) in data Controparte_2
30.07.2024 per “uso improprio dei permessi ex art. Legge 104/1992.”.
A fondamento della spiegata impugnazione il ricorrente, dopo aver ripercorso pregresse contestazioni disciplinari comportanti l'adozione di altrettanti provvedimenti, e illustrato il tenore delle giustificazioni rese, lamentava l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'intimato licenziamento così motivando: “In sostanza, viene contestata la veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento del licenziamento disciplinare, nonché la legittimità del licenziamento medesimo, data la non rispondenza della sanzione disciplinare alla verità dei fatti, all'evidente scopo di costruire un licenziamento, con artate “mancanze disciplinari”: dall'indimostrata asserzione di un non genuino infortunio, alla stravagante contestazione di una mancata assistenza alla moglie disabile”.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società
al Sig. , Controparte_2 Parte_1 con PEC del 30 luglio 2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la società , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli
a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
45673) Con condanna del datore di lavoro, società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso
[...] professionale”.
Resisteva in giudizio la società convenuta la quale, ripercorrendo anch'essa le vicende disciplinari pregresse al licenziamento, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo la piena legittimità del proprio operato.
La causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Occorre in primo luogo rilevare che i pregressi procedimenti disciplinari, ai quali entrambe le parti dedicano gran parte delle proprie difese, sono totalmente ininfluenti ai fini del decidere, potendo decidersi la presente controversia unicamente sulla ulteriore e diversa causale, costituita dall'improprio utilizzo dei permessi ex legge 104/92.
Con Il ricorrente, assunto dalla in data 31.07.2021 con le mansioni di autista ed inquadrato al livello
C1 del C.C.N.L. Anpas Cooperative Sociali, veniva raggiunto dalla missiva del 24.07.2024 (doc. h ric.) con la quale la società contestava al ricorrente quanto segue: “Con la presente le chiediamo chiarimenti in merito all'uso improprio dei permessi riconosciuti dalla legge 104 92 di cui lei usufruisce mensilmente. I permessi 104 previsti dall'omonima legge hanno la funzione di consentire ai disabili o ai loro familiari di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle cure sanitarie o all'assistenza personale oppure del familiare disabile. Dagli accertamenti effettuati è emerso che lei durante i permessi previsti dalla detta legge 104 non presta in alcun modo assistenza al familiare disabile, nel caso sua moglie, dedicandosi invece ai propri interessi.
Tale suo comportamento lei gravemente il vincolo fiduciario con la società datrice di lavoro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 legge 20 maggio 1970 numero 300, nonché della regolamentazione disciplinare è stata comunicata, le contestiamo l'uso improprio dei permessi ex legge 104 92. Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra anche presso le sedi competenti attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare, a qual fine le concediamo il termine di giorni 5 (cinque) dalla data del ricevimento della presente.”
Riscontava la missiva il ricorrente con pec del 27.07.2024, per il tramite del Sindacato di appartenenza, rilevando la totale infondatezza delle contestazioni mossegli e precisando come nella missiva non venisse indicata “alcuna data o periodo temporale, né tantomeno le fonti di prova comprovanti quanto dichiarato”, confermando infine di aver sempre rispettato la normativa in merito all'utilizzo dei permessi come contestata, avendo provveduto durante le ore di permesso esclusivamente all'assistenza della moglie signora affetta da neoplasia. Parte_2
Chiedeva altresì copia della eventuale relazione investigativa relativa agli accertamenti effettuati.
La società, ritenute insufficienti le giustificazioni rese, irrogava il licenziamento per giusta causa senza preavviso, in applicazione deli artt. 2119 c.c. e 36 del CCNL applicato, richiamando altresì la precedente contestazione disciplinare comunicata con missiva dell'8.07.2024 e relativa alla ritenuta contestata falsità nella denuncia di un infortunio sul lavoro.
Occorre in primo luogo esaminare che alcuna contestazione ha mosso il ricorrente nell'atto di ricorso relativamente alla genericità della contestazione disciplinare, vizio che, diversamente, ha fatto valere in sede di giustificazioni rese: ciò comporta che tale specifica doglianza non potrà essere oggetto di esame da parte del giudice adito.
Occorre altresì rilevare che la società, nel costituirsi, ha dedotto che:
“nei giorni in cui il Sig. ha richiesto e goduto dei permessi per la tutela della moglie, quale Pt_1 familiare invalido, ai sensi della Legge 104/92, e precisamente nei giorni del 4-5-2024 dalle ore
7,00 alle ore 19,00 e del 16-5-2024 dalle ore 19,00 alle ore 07,00, lo stesso si trovava fuori non solo dal contesto familiare, ma addirittura fuori dalla città di residenza, come emerge chiaramente dalla relazione investigativa che si allega (doc. 14) e riscontrabile nella richiesta di permesso L.
104/92 formulata dal ricorrente alla datrice di lavoro in data 3-5-2024 con modulo, ed in data 15-
5- 2024 a mezzo messaggio Whatsapp (doc. 15-16)”.
Il ricorrente, a fronte di tale specifica deduzione, nulla ha contestato in prima udienza.
La società ha accertato l'utilizzo improprio dei permessi ex lege 104 avvalendosi di una agenzia investigativa, modalità che il ricorrente non ha in alcun modo contestato.
Vale la pena in ogni caso rilevare che sulla legittimità del ricorso al sistema delle investigazioni private soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 300/1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè con finalità di tutela del patrimonio aziendale – art. 2 – e di vigilanza dell'attività lavorativa – art. 3 –), ma che non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quali, nella specie, investigatori privati) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, così come il controllo da parte della guardie particolari giurate, anche quello degli investigatori privati, non può riguardare, in nessun caso, il mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (essendo l'adempimento dell'attività lavorativa riservato alla vigilanza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e sottratta alla suddetta vigilanza esterna), ma deve limitarsi all'accertamento di eventuali atti illeciti del lavoratore, non riconducibili appunto al mero inadempimento dell'obbligazione (v. Cass. 9167/2003). In presenza quindi dell'avvenuta perpetrazione di illeciti (e con la finalità di verificarne il contenuto) o semplicemente in ragione del sospetto di condotte illecite in corso di esecuzione, il datore di lavoro è legittimato ad avvalersi dell'opera di agenzie investigative (v. Cass. 3590/2011): l'attivazione di tali tipi di controlli, in particolare attraverso agenzie di investigazione (ed. controlli occulti), non presuppongono necessariamente illeciti già commessi, come pure sostenuto in passato da una parte della dottrina che si è occupata della sistemazione giuridica del fenomeno, ma anche il sospetto o anche la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
A ciò aggiungasi che l'abuso dei permessi ex lege 104, in quanto foriero di ingiusto profitto per il lavoratore e di conseguente danno patrimoniale per l'INPS e per il datore di lavoro, integra senz'altro gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), con la conseguenza che, al fine del suo accertamento, il datore di lavoro è sicuramente legittimato ad avvalersi della collaborazione di investigatori privati, come anche che “al datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa che lo costringe a concedere i permessi sindacali spetta il diritto al controllo volto ad accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti destinatari di tali permessi , alle riunioni degli organi direttivi
(nazionali o provinciali)” (così, Cass. n. 11759/2003).
Tanto chiarito in ordine alla piena legittimità della scelta datoriale di avvalersi dell'opera di un'agenzia di investigazione, peraltro non contestata in alcun modo, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti da parte del proprio dipendente, deve procedersi all'esame del documento in cui tale relazione è stata consacrata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per sé valore probatorio dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato infatti possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova, il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova
(cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n.
4821/1999), con la ulteriore precisazione che qualora, come nel caso che ci occupa, esso sia a contenuto testimoniale - non può esservi invero alcun dubbio che i rapporti investigativi siano documenti redatti a sostegno delle tesi di una delle parti, e pertanto abbiano una funzione testimoniale - occorre che venga acquisito al procedimento mediante prova orale affinché acquisti pieno valore probatorio.
Nel caso in esame dal documento contenente la relazione scritta, il cui contenuto è stato asseverato unicamente da parte del legale rappresentante dell'agenzia investigativa, non è dato evincere chi abbia effettivamente svolto le indagini richieste.
La documentazione di che trattasi quindi può essere valutata unicamente come mezzo di prova c.d. atipico, nell'impossibilità di poter ascoltare gli investigatori che hanno direttamente proceduto all'attività riportata nella relazione prodotta in assenza di una loro specifica individuazione già nel corpo della relazione medesima, con conseguente inutilizzabilità processuale delle testimonianze del teste Tes_1
Il valore probatorio da attribuire quindi alla prefata dichiarazione è, come stabilito da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, quello delle scritture private provenienti da terzi, vale a dire un valore meramente indiziario, inidoneo a costituire di per sé, l'unica fonte di convincimento per il giudice del merito, pur essendo suscettibile di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità.
Recentemente poi (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Tanto premesso in linea generale, occorre ora passare all'esame della contestazione relativo all'indebito utilizzo dei permessi ex art. 33, legge n. 104/91: la società datrice di lavoro – nel verificare se le modalità di esercizio del diritto al permesso fossero coerenti rispetto alla finalità della disciplina legale e degli oneri da esse derivanti in capo ad essa stessa e all'INPS – appurava
(come da relazione dell'Agenzia di investigazione I&S Investigazione Sicurezza di Persona_1 che – nella giornata del
4.5.2024 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, giorno nel quale avrebbe dovuto rendere la propria prestazione lavorativa come si evince dal la richiesta di permesso prodotta in atti
(doc. 15 res.), il ricorrente, residente a Caianello, veniva ripreso alle ore 7:15 in via Largo Cartiera, nel diverso Comune di Sant'Elia ME, ove permaneva sino alle ore 18:15 per poi allontanarsi in direzione Cassino;
nella giornata del 16-5-2024, dopo aver richiesto un permesso durante la giornata precedente (doc. 16 res.) dalle ore 19,00 alle ore 07,00, si legge nel rapporto investigativo che egli “veniva visto, alle ore 19:22, in largo Cartiera nel comune di Sant'Elia
ME alla guida della Suzuki targata GH244XY a lui intestato;
dopo aver parcheggiato faceva ingresso in un condominio ubicato nella medesima strada;
il mattino seguente, precisamente alle ore 06:39 del 17 maggio 2024, il veicolo del OR si trovava sempre in largo Cartiera nel comune di Sant'Elia ME (Fr). Alle ore 07:20 il target, uscendo dalla medesima palazzina ove si era recato la sera precedente, si metteva alla guida della sua autovettura direzione di marcia
Sant'Elia ME-Cassino” (pagg. 23 e 24 della relazione cit.).
Parte ricorrente non ha contestato alcunché di quanto emerso dalla relazione investigativa, peraltro corredata da foto che lo ritraggono durante le indicate giornate, né ha fornito alcuna spiegazione in merito alla ragione per la quale, risiedendo a Caianello, in via Ceraselle s.n.c. (ove quindi si sarebbe dovuto trovare per prestare assistenza alla consorte), sia stato invece visto non solo dal contesto familiare, ma addirittura fuori dalla città di residenza, come emerge chiaramente dalla richiamata relazione investigativa.
Da ciò ne consegue che può farsi applicazione del richiamato orientamento di legittimità
(Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” - Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015), dovendosi necessariamente concludere nel senso ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto al permesso in modo incoerente rispetto alle finalità della disciplina legale ed in maniera difforme rispetto alle necessità di intervento assistenziale della propria consorte.
Se, infatti, la finalità primaria del permesso fruito ex art. 33, l. n. 104/92, è quella di tutela e assistenza del disabile, se ne deve dedurre che l'assenza retribuita del lavoratore risulti legittima solo ove causalmente connessa con lo svolgimento dei suddetti compiti: conseguentemente, l'omesso svolgimento, da parte del lavoratore, della missione assistenziale cui lo stesso deve dedicarsi in ragione del permesso goduto, è idonea a determinare il venir meno del nesso causale che giustifica l'assenza dal lavoro e, dunque, concretizza la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ritiene quindi questo giudice, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che nel caso di specie possa ravvisarsi l'ipotesi contestata dalla società datrice, ritenendo che il fatto contestato e consistente nell'utilizzazione dei permessi senza prestazione di assistenza sia insussistente, perché assistenza non vi è stata e perché l'assenza dal lavoro è in correlazione ad essa.
Si ritiene dunque che nel caso in esame ricorrano gli estremi della giusta causa per sussistenza del fatto contestato, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
• Rigetta la domanda;
Con
• Condanna al pagamento in favore della delle spese processuali della Parte_1 presente fase di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cassino 20.10.2025
Il Giudice LI ER
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 189 / 2025
Il Giudice designato LI ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv.to PANNONE RAFFAELE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to MUZZI' Controparte_1
AU, MUZZI' IC e CE NORMA;
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.01.2025 adiva il giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Cassino impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla
[...]
Con
(di seguito solo ) in data Controparte_2
30.07.2024 per “uso improprio dei permessi ex art. Legge 104/1992.”.
A fondamento della spiegata impugnazione il ricorrente, dopo aver ripercorso pregresse contestazioni disciplinari comportanti l'adozione di altrettanti provvedimenti, e illustrato il tenore delle giustificazioni rese, lamentava l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'intimato licenziamento così motivando: “In sostanza, viene contestata la veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento del licenziamento disciplinare, nonché la legittimità del licenziamento medesimo, data la non rispondenza della sanzione disciplinare alla verità dei fatti, all'evidente scopo di costruire un licenziamento, con artate “mancanze disciplinari”: dall'indimostrata asserzione di un non genuino infortunio, alla stravagante contestazione di una mancata assistenza alla moglie disabile”.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento per giusta causa comunicato dalla società
al Sig. , Controparte_2 Parte_1 con PEC del 30 luglio 2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la società , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli
a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.
45673) Con condanna del datore di lavoro, società Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, alle spese di lite ed al compenso
[...] professionale”.
Resisteva in giudizio la società convenuta la quale, ripercorrendo anch'essa le vicende disciplinari pregresse al licenziamento, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo la piena legittimità del proprio operato.
La causa veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Occorre in primo luogo rilevare che i pregressi procedimenti disciplinari, ai quali entrambe le parti dedicano gran parte delle proprie difese, sono totalmente ininfluenti ai fini del decidere, potendo decidersi la presente controversia unicamente sulla ulteriore e diversa causale, costituita dall'improprio utilizzo dei permessi ex legge 104/92.
Con Il ricorrente, assunto dalla in data 31.07.2021 con le mansioni di autista ed inquadrato al livello
C1 del C.C.N.L. Anpas Cooperative Sociali, veniva raggiunto dalla missiva del 24.07.2024 (doc. h ric.) con la quale la società contestava al ricorrente quanto segue: “Con la presente le chiediamo chiarimenti in merito all'uso improprio dei permessi riconosciuti dalla legge 104 92 di cui lei usufruisce mensilmente. I permessi 104 previsti dall'omonima legge hanno la funzione di consentire ai disabili o ai loro familiari di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle cure sanitarie o all'assistenza personale oppure del familiare disabile. Dagli accertamenti effettuati è emerso che lei durante i permessi previsti dalla detta legge 104 non presta in alcun modo assistenza al familiare disabile, nel caso sua moglie, dedicandosi invece ai propri interessi.
Tale suo comportamento lei gravemente il vincolo fiduciario con la società datrice di lavoro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 legge 20 maggio 1970 numero 300, nonché della regolamentazione disciplinare è stata comunicata, le contestiamo l'uso improprio dei permessi ex legge 104 92. Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra anche presso le sedi competenti attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentare, a qual fine le concediamo il termine di giorni 5 (cinque) dalla data del ricevimento della presente.”
Riscontava la missiva il ricorrente con pec del 27.07.2024, per il tramite del Sindacato di appartenenza, rilevando la totale infondatezza delle contestazioni mossegli e precisando come nella missiva non venisse indicata “alcuna data o periodo temporale, né tantomeno le fonti di prova comprovanti quanto dichiarato”, confermando infine di aver sempre rispettato la normativa in merito all'utilizzo dei permessi come contestata, avendo provveduto durante le ore di permesso esclusivamente all'assistenza della moglie signora affetta da neoplasia. Parte_2
Chiedeva altresì copia della eventuale relazione investigativa relativa agli accertamenti effettuati.
La società, ritenute insufficienti le giustificazioni rese, irrogava il licenziamento per giusta causa senza preavviso, in applicazione deli artt. 2119 c.c. e 36 del CCNL applicato, richiamando altresì la precedente contestazione disciplinare comunicata con missiva dell'8.07.2024 e relativa alla ritenuta contestata falsità nella denuncia di un infortunio sul lavoro.
Occorre in primo luogo esaminare che alcuna contestazione ha mosso il ricorrente nell'atto di ricorso relativamente alla genericità della contestazione disciplinare, vizio che, diversamente, ha fatto valere in sede di giustificazioni rese: ciò comporta che tale specifica doglianza non potrà essere oggetto di esame da parte del giudice adito.
Occorre altresì rilevare che la società, nel costituirsi, ha dedotto che:
“nei giorni in cui il Sig. ha richiesto e goduto dei permessi per la tutela della moglie, quale Pt_1 familiare invalido, ai sensi della Legge 104/92, e precisamente nei giorni del 4-5-2024 dalle ore
7,00 alle ore 19,00 e del 16-5-2024 dalle ore 19,00 alle ore 07,00, lo stesso si trovava fuori non solo dal contesto familiare, ma addirittura fuori dalla città di residenza, come emerge chiaramente dalla relazione investigativa che si allega (doc. 14) e riscontrabile nella richiesta di permesso L.
104/92 formulata dal ricorrente alla datrice di lavoro in data 3-5-2024 con modulo, ed in data 15-
5- 2024 a mezzo messaggio Whatsapp (doc. 15-16)”.
Il ricorrente, a fronte di tale specifica deduzione, nulla ha contestato in prima udienza.
La società ha accertato l'utilizzo improprio dei permessi ex lege 104 avvalendosi di una agenzia investigativa, modalità che il ricorrente non ha in alcun modo contestato.
Vale la pena in ogni caso rilevare che sulla legittimità del ricorso al sistema delle investigazioni private soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 300/1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè con finalità di tutela del patrimonio aziendale – art. 2 – e di vigilanza dell'attività lavorativa – art. 3 –), ma che non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quali, nella specie, investigatori privati) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, così come il controllo da parte della guardie particolari giurate, anche quello degli investigatori privati, non può riguardare, in nessun caso, il mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (essendo l'adempimento dell'attività lavorativa riservato alla vigilanza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e sottratta alla suddetta vigilanza esterna), ma deve limitarsi all'accertamento di eventuali atti illeciti del lavoratore, non riconducibili appunto al mero inadempimento dell'obbligazione (v. Cass. 9167/2003). In presenza quindi dell'avvenuta perpetrazione di illeciti (e con la finalità di verificarne il contenuto) o semplicemente in ragione del sospetto di condotte illecite in corso di esecuzione, il datore di lavoro è legittimato ad avvalersi dell'opera di agenzie investigative (v. Cass. 3590/2011): l'attivazione di tali tipi di controlli, in particolare attraverso agenzie di investigazione (ed. controlli occulti), non presuppongono necessariamente illeciti già commessi, come pure sostenuto in passato da una parte della dottrina che si è occupata della sistemazione giuridica del fenomeno, ma anche il sospetto o anche la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
A ciò aggiungasi che l'abuso dei permessi ex lege 104, in quanto foriero di ingiusto profitto per il lavoratore e di conseguente danno patrimoniale per l'INPS e per il datore di lavoro, integra senz'altro gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), con la conseguenza che, al fine del suo accertamento, il datore di lavoro è sicuramente legittimato ad avvalersi della collaborazione di investigatori privati, come anche che “al datore di lavoro, a fronte dello stato in cui versa che lo costringe a concedere i permessi sindacali spetta il diritto al controllo volto ad accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti destinatari di tali permessi , alle riunioni degli organi direttivi
(nazionali o provinciali)” (così, Cass. n. 11759/2003).
Tanto chiarito in ordine alla piena legittimità della scelta datoriale di avvalersi dell'opera di un'agenzia di investigazione, peraltro non contestata in alcun modo, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti da parte del proprio dipendente, deve procedersi all'esame del documento in cui tale relazione è stata consacrata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per sé valore probatorio dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato infatti possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova, il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova
(cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n.
4821/1999), con la ulteriore precisazione che qualora, come nel caso che ci occupa, esso sia a contenuto testimoniale - non può esservi invero alcun dubbio che i rapporti investigativi siano documenti redatti a sostegno delle tesi di una delle parti, e pertanto abbiano una funzione testimoniale - occorre che venga acquisito al procedimento mediante prova orale affinché acquisti pieno valore probatorio.
Nel caso in esame dal documento contenente la relazione scritta, il cui contenuto è stato asseverato unicamente da parte del legale rappresentante dell'agenzia investigativa, non è dato evincere chi abbia effettivamente svolto le indagini richieste.
La documentazione di che trattasi quindi può essere valutata unicamente come mezzo di prova c.d. atipico, nell'impossibilità di poter ascoltare gli investigatori che hanno direttamente proceduto all'attività riportata nella relazione prodotta in assenza di una loro specifica individuazione già nel corpo della relazione medesima, con conseguente inutilizzabilità processuale delle testimonianze del teste Tes_1
Il valore probatorio da attribuire quindi alla prefata dichiarazione è, come stabilito da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, quello delle scritture private provenienti da terzi, vale a dire un valore meramente indiziario, inidoneo a costituire di per sé, l'unica fonte di convincimento per il giudice del merito, pur essendo suscettibile di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità.
Recentemente poi (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art.
101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Tanto premesso in linea generale, occorre ora passare all'esame della contestazione relativo all'indebito utilizzo dei permessi ex art. 33, legge n. 104/91: la società datrice di lavoro – nel verificare se le modalità di esercizio del diritto al permesso fossero coerenti rispetto alla finalità della disciplina legale e degli oneri da esse derivanti in capo ad essa stessa e all'INPS – appurava
(come da relazione dell'Agenzia di investigazione I&S Investigazione Sicurezza di Persona_1 che – nella giornata del
4.5.2024 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, giorno nel quale avrebbe dovuto rendere la propria prestazione lavorativa come si evince dal la richiesta di permesso prodotta in atti
(doc. 15 res.), il ricorrente, residente a Caianello, veniva ripreso alle ore 7:15 in via Largo Cartiera, nel diverso Comune di Sant'Elia ME, ove permaneva sino alle ore 18:15 per poi allontanarsi in direzione Cassino;
nella giornata del 16-5-2024, dopo aver richiesto un permesso durante la giornata precedente (doc. 16 res.) dalle ore 19,00 alle ore 07,00, si legge nel rapporto investigativo che egli “veniva visto, alle ore 19:22, in largo Cartiera nel comune di Sant'Elia
ME alla guida della Suzuki targata GH244XY a lui intestato;
dopo aver parcheggiato faceva ingresso in un condominio ubicato nella medesima strada;
il mattino seguente, precisamente alle ore 06:39 del 17 maggio 2024, il veicolo del OR si trovava sempre in largo Cartiera nel comune di Sant'Elia ME (Fr). Alle ore 07:20 il target, uscendo dalla medesima palazzina ove si era recato la sera precedente, si metteva alla guida della sua autovettura direzione di marcia
Sant'Elia ME-Cassino” (pagg. 23 e 24 della relazione cit.).
Parte ricorrente non ha contestato alcunché di quanto emerso dalla relazione investigativa, peraltro corredata da foto che lo ritraggono durante le indicate giornate, né ha fornito alcuna spiegazione in merito alla ragione per la quale, risiedendo a Caianello, in via Ceraselle s.n.c. (ove quindi si sarebbe dovuto trovare per prestare assistenza alla consorte), sia stato invece visto non solo dal contesto familiare, ma addirittura fuori dalla città di residenza, come emerge chiaramente dalla richiamata relazione investigativa.
Da ciò ne consegue che può farsi applicazione del richiamato orientamento di legittimità
(Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” - Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015), dovendosi necessariamente concludere nel senso ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto al permesso in modo incoerente rispetto alle finalità della disciplina legale ed in maniera difforme rispetto alle necessità di intervento assistenziale della propria consorte.
Se, infatti, la finalità primaria del permesso fruito ex art. 33, l. n. 104/92, è quella di tutela e assistenza del disabile, se ne deve dedurre che l'assenza retribuita del lavoratore risulti legittima solo ove causalmente connessa con lo svolgimento dei suddetti compiti: conseguentemente, l'omesso svolgimento, da parte del lavoratore, della missione assistenziale cui lo stesso deve dedicarsi in ragione del permesso goduto, è idonea a determinare il venir meno del nesso causale che giustifica l'assenza dal lavoro e, dunque, concretizza la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ritiene quindi questo giudice, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che nel caso di specie possa ravvisarsi l'ipotesi contestata dalla società datrice, ritenendo che il fatto contestato e consistente nell'utilizzazione dei permessi senza prestazione di assistenza sia insussistente, perché assistenza non vi è stata e perché l'assenza dal lavoro è in correlazione ad essa.
Si ritiene dunque che nel caso in esame ricorrano gli estremi della giusta causa per sussistenza del fatto contestato, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
• Rigetta la domanda;
Con
• Condanna al pagamento in favore della delle spese processuali della Parte_1 presente fase di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Cassino 20.10.2025
Il Giudice LI ER