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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Barbara Gai e l'avv. Annamaria Tirinnanzi per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
(C.F ) con il patrocinio degli avv.ti TIRINNANZI Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA e GAI BARBARA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: <<- accertare Parte_1 CP_1
l'aggravamento della malattia professionale n. 508222383 del 20/06/2008 dal 35% già riconosciuto al 40% o nella diversa percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto − condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 40% o nella diversa percentuale che risulterà di giustizia oltre interesse nella misura di legge e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio>>.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, agisce per vedere accertato l'aggravamento della malattia professionale di asbestosi per cui allo stato gode di una rendita con percentuale di invalidità del 35%.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato che: <Attualmente il grado della menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuto al sig.
è dunque pari alla misura del 35% per “asbestosi con sindrome ostruttiva restrittiva di grado medio e Pt_1 conseguente negativa influenza sulle sezioni destre del cuore;
alterazione reattiva del tono dell'umore”.
1 Come riportato in data 11 aprile 20222 veniva posta diagnosi di stenosi al limite della criticità del primo ramo coronarico marginale e stenosi severa entità della valvola aortica bicuspide per cui in data 19 aprile 2022 si è sottoposto ad impianto di TAVI, procedura complicata da blocco atrio ventricolare che ha richiesto impianto di pacemaker.
In data 19 ottobre 2022 l'esame ecografico del cuore rilevava: “Bioprotesi normofunzionante in paziente con ipertrofia concentrica e funzione sistolica sinistra ai limite della norma. Laek paravalvolare di grado moderato.
Dilatazione atriale sinistra: Insufficienza tricuspidale sinistra”. Lo specialista cardiologo dott. lo stesso Per_1 girono certificava: “la presenza della patologia valvolare dell'impianto del device hanno aggravato il quadro clinico, peggiorando la dispnea conseguente all'asbestosi..”.
Anche in questo caso il peggioramento delle condizioni cardiache, già riconosciuto con la precedente sentenza è da stimare derivato dall'asbestosi, secondo quanto espresso dalla legge 27 dicembre 1975 n°780 (…)
Il sig in seguito alla malattia professionale denunciata presenta lesioni della integrità psico-fisica, Pt_1 stimabili nell'ordine del 40% (quarantapercento) e sulla base del c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del
D. Lgs. n. 38/2000), considerando in particolare il quadro polmonare (attualmente valutabile, per il documentato peggioramento, nella misura del 30%), le voci 7 della tabella di cui al D.Lgvo 38/2000 per le documentate turbe del ritmo cardiaco tale da richiedere il posizionamento di pacemaker e la voce 180 della tabella stessa (per analogia) per il quadro psicopatologico>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggior rendita nella misura del 40% dal mese successivo alla domanda di aggravamento, oltre accessori di legge.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di della maggior rendita ex art. 13 D.lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 40% dal mese successivo alla domanda di aggravamento, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.290,00 per CP_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
2 - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 311/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Barbara Gai e l'avv. Annamaria Tirinnanzi per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
(C.F ) con il patrocinio degli avv.ti TIRINNANZI Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA e GAI BARBARA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vedere accolte le seguenti conclusioni: <<- accertare Parte_1 CP_1
l'aggravamento della malattia professionale n. 508222383 del 20/06/2008 dal 35% già riconosciuto al 40% o nella diversa percentuale che risulterà di giustizia e, per l'effetto − condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 40% o nella diversa percentuale che risulterà di giustizia oltre interesse nella misura di legge e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio>>.
1.1 Il ricorrente, in sintesi, agisce per vedere accertato l'aggravamento della malattia professionale di asbestosi per cui allo stato gode di una rendita con percentuale di invalidità del 35%.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
4. Il CTU ha accertato che: <Attualmente il grado della menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuto al sig.
è dunque pari alla misura del 35% per “asbestosi con sindrome ostruttiva restrittiva di grado medio e Pt_1 conseguente negativa influenza sulle sezioni destre del cuore;
alterazione reattiva del tono dell'umore”.
1 Come riportato in data 11 aprile 20222 veniva posta diagnosi di stenosi al limite della criticità del primo ramo coronarico marginale e stenosi severa entità della valvola aortica bicuspide per cui in data 19 aprile 2022 si è sottoposto ad impianto di TAVI, procedura complicata da blocco atrio ventricolare che ha richiesto impianto di pacemaker.
In data 19 ottobre 2022 l'esame ecografico del cuore rilevava: “Bioprotesi normofunzionante in paziente con ipertrofia concentrica e funzione sistolica sinistra ai limite della norma. Laek paravalvolare di grado moderato.
Dilatazione atriale sinistra: Insufficienza tricuspidale sinistra”. Lo specialista cardiologo dott. lo stesso Per_1 girono certificava: “la presenza della patologia valvolare dell'impianto del device hanno aggravato il quadro clinico, peggiorando la dispnea conseguente all'asbestosi..”.
Anche in questo caso il peggioramento delle condizioni cardiache, già riconosciuto con la precedente sentenza è da stimare derivato dall'asbestosi, secondo quanto espresso dalla legge 27 dicembre 1975 n°780 (…)
Il sig in seguito alla malattia professionale denunciata presenta lesioni della integrità psico-fisica, Pt_1 stimabili nell'ordine del 40% (quarantapercento) e sulla base del c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del
D. Lgs. n. 38/2000), considerando in particolare il quadro polmonare (attualmente valutabile, per il documentato peggioramento, nella misura del 30%), le voci 7 della tabella di cui al D.Lgvo 38/2000 per le documentate turbe del ritmo cardiaco tale da richiedere il posizionamento di pacemaker e la voce 180 della tabella stessa (per analogia) per il quadro psicopatologico>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggior rendita nella misura del 40% dal mese successivo alla domanda di aggravamento, oltre accessori di legge.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di della maggior rendita ex art. 13 D.lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 40% dal mese successivo alla domanda di aggravamento, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.290,00 per CP_1 compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
2 - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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