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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18058 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica TAna
In nome del Popolo TAno il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17327 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via della Parte_1 C.F._1 Consulta n. 50, presso lo studio dell'avv. Antonio Mancini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
- opponente - E (P. Iva Gruppo KR TA , C.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Mancini Emilio Taviani n. 170, 19125, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati giusta procura in atti
- opposta - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.9.2025. Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in via monitoria nei confronti del sig. per il pagamento Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 17.437,81, oltre interessi e spese del procedimento, in forza di un credito che assume nascente da un rapporto contrattuale di finanziamento n. 4717995200, dell'importo originario di € 20.000,00, stipulato in data 26.10.2011 con (per il tramite di Controparte_2 [...]
, e successivamente oggetto di cessione in blocco all'odierna opposta nell'ambito di Controparte_3 operazione ex L. 130/1999 e art. 58 TUB. È stato dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 17959/2020 del 16.11.2020 (R.G. n. 54767/2020), con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 17.437,81, oltre interessi come da domanda e spese. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.02.2021, il sig. ha convenuto Parte_1 innanzi a questo Tribunale proponendo opposizione avverso il citato decreto Controparte_1 ingiuntivo, deducendo, in sintesi: difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito e della sua inclusione nella cessione;
mancata prova del credito nell'an e nel quantum per carenza della documentazione contrattuale e contabile necessaria;
ulteriori contestazioni sulle condizioni economiche del rapporto, con istanza di CTU contabile. Si è costituita resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, eccependo altresì Controparte_1 in via preliminare la tardività dell'opposizione e la tardiva iscrizione a ruolo, insistendo sulla ritualità e opponibilità della cessione ex art. 58 TUB ed, in via gradata, sulla concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. All'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 02.02.2022, il Giudice, ritenuto che l'opposizione non apparisse fondata su prova scritta e considerato il carico di ruolo, ha conferito la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e ha confermato l'udienza del 16.11.2022. All'udienza del 05.11.2024 ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 26.02.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOT. All'udienza del 23.09.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, le eccezioni sollevate da parte opposta, in merito alla tardività dell'opposizione e alla tardiva iscrizione a ruolo, non possono trovare accoglimento. È pacifico che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'opposta richiama la data del 14.01.2021 quale momento di perfezionamento della notifica per il destinatario, sulla base della raccomandata informativa. Tuttavia, dagli atti non emerge prova certa e univoca di un'effettiva consegna della raccomandata in tale data idonea a far ritenere anticipato il perfezionamento rispetto al meccanismo legale della
“compiuta giacenza”. Deve pertanto farsi applicazione del consolidato principio secondo cui, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., in difetto di prova di una data anteriore di ricezione della raccomandata informativa, la notifica si perfeziona per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa. Nella fattispecie risulta che la raccomandata informativa sia stata spedita in data 12.1.2021 con la conseguenza che in assenza di precedente ritiro la notificazione si sarebbe perfezionata in data 22.1.2021. Ad ogni modo, dalla stessa documentazione in atti si evince che il ritiro dell'atto presso la casa comunale è avvenuto in data 25.01.2021. Ne consegue che, avuto riguardo alla data di spedizione, tenuto conto del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c., a decorrere dal 22.1.2021 l'opposizione notificata in data 26.02.2021 deve ritenersi tempestiva. Parimenti infondata è l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo. Il deposito del fascicolo è avvenuto tempestivamente il 4.3.2021 mentre l'accettazione dello stesso è avvenuta il 15.3.2021. Ad ogni modo, occorre rilevare che la norma di cui all'art. 165 c.p.c. non commina alcuna espressa sanzione di decadenza e che, nel caso di specie, l'accettazione e la successiva assegnazione del numero di ruolo non ha determinato alcun pregiudizio al contraddittorio né ha impedito la regolare instaurazione del giudizio, essendosi ritualmente costituita e avendo le parti Controparte_1 pienamente esercitato il diritto di difesa nel corso del processo. Sempre in via preliminare, di converso, parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di deducendo la mancata prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione Controparte_1 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., nonché la mancata produzione di taluni allegati richiamati nella documentazione contrattuale. L'eccezione non è fondata. È principio consolidato che, nelle operazioni di cessione in blocco di crediti bancari e finanziari disciplinate dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale è idonea a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e costituisce valido elemento probatorio della titolarità del credito in capo al cessionario, purché i criteri indicati consentano di individuare la categoria dei rapporti ceduti. Nel caso di specie, a prodotto in atti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Controparte_1 Ufficiale, il contratto di cessione del credito e la documentazione relativa al rapporto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria. Tale complesso documentale consente di ritenere sufficientemente dimostrata, in questa sede, la riconducibilità del credito azionato all'operazione di cessione invocata. Le doglianze dell'opponente, incentrate sulla mancata produzione di singoli allegati richiamati nella documentazione contrattuale, non appaiono idonee a escludere la legittimazione attiva dell'opposta, risolvendosi in rilievi di carattere formale che non risultano accompagnati da elementi concreti e specifici tali da dimostrare che il credito per cui è causa sia rimasto estraneo alla cessione. Né risulta fornita dall'opponente una prova positiva contraria, limitandosi la contestazione a prospettare, in via astratta, l'insufficienza della documentazione prodotta. Ed ancora, l'opponente rileva una discrasia documentale sottolineando i riferimenti riportati all'interno della "lista crediti ceduti", prodotta dalla stessa opposta, ove risulterebbe un rapporto contrattuale (n. 0326913483) del tutto diverso da quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo (n. 4717995200), provando che il credito per cui è causa non rientrerebbe nell'operazione di cessione invocata. La dedotta difformità nella numerazione dei rapporti non è stata supportata da elementi idonei a dimostrare l'inesistenza del credito o la sua estraneità all'operazione di cessione, potendo tale circostanza essere ricondotta a profili interni di identificazione dei rapporti, non decisivi ai fini della titolarità del diritto azionato, come peraltro risultante dalla documentazione prodotta da parte opposta (Rif: - Numero Contratto originario: 4717995 – Ndg: 2752952) P.IVA_3 Deve pertanto ritenersi che sia legittimata attivamente all'esercizio della pretesa Controparte_1 fatta valere in sede monitoria. Accertata la legittimazione attiva dell'opposta, occorre esaminare il merito della domanda. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a verificare la sussistenza e la validità del credito azionato in monitorio, nel quale l'opposto conserva la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume quella di convenuto. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione si considera assolto con la dimostrazione della fonte del diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 CP_4 c.c., avendo prodotto il contratto di finanziamento, la documentazione attestante l'erogazione della somma e l'inadempimento dell'opponente, nonché gli estratti contabili posti a fondamento della pretesa. Di converso, l'opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto, né la ricezione delle somme, né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria. Le eccezioni sollevate in ordine alla presunta usurarietà del rapporto e alla nullità di cui agli artt. 117 commi quarto e settimo TUB per errata indicazione del TAEG si presentano in termini generici e non sono state accompagnate dall'indicazione specifica dei tassi effettivamente applicati né del superamento del tasso soglia rilevante. Nello specifico, parte opponente eccepisce lo scostamento tra il TAEG applicato e quello dichiarato in contratto (scostamento in senso peggiorativo tra il TAEG nominale ed il TAEG effettivo). Si tratta a ben vedere di una contestazione del tutto generica, non suffragata da alcun concreto elemento, senza alcuna indicazione specifica circa il tasso effettivo da applicarsi, rimettendo alla richiesta di CTU contabile l'accertamento dei criteri e la determinazione della misura esatta dei tassi effettivamente applicati, rilevandone l'eventuale usurarietà, senza null'altro dettagliare sul punto. Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del finanziamento o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse alla luce della dedotta assicurazione. Secondo la regola di riparto dell'onere della prova il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). In sostanza la parte che afferma la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di TA, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. Sezione VI, ordinanza n 2311 del 30.01.18). Nella fattispecie, non è stato indicato e/o richiamato il tasso effettivo da applicarsi. Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Premesso quanto sopra, ad ogni modo, pare opportuno chiarificare che il TAN ed il TAEG (Tasso Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo Globale), previsti contrattualmente, risultano essere rispettivamente del valore del 8,75 % del 9,22 % e, dunque, applicati legittimamente al di sotto del tasso soglia previsto per l'anno di sottoscrizione del contratto. Chiarito anche tale punto, ogni ulteriore contestazione prospettata dall'opponente è da ritenersi assorbita. La richiesta creditoria avanzata da è dunque fondata. Controparte_1 Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenendo fondata la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta, va rigettata l'opposizione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 di ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17959/2020 (R.G. n. 54767/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 16.11.2020;
- condanna alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
2.540.00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, lì 19.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari