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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. 24128/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Il Tribunale, in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24128/2024 V.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BONOMETTI ROBERTO per l'adozione di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2024 ha chiesto di adottare , cittadina Parte_1 CP_1 italiana (doc. 6), ai sensi degli artt. 291 e ss c.c..
Preliminarmente va rilevato che il Collegio non è inconsapevole del fatto che, con provvedimento in data 27/7/2023 (n. 15316/2023), la Prima Presidente della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Macerata in relazione alla compatibilità del nuovo rito di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. all'adozione di maggiorenni, ritenendolo di fatto applicabile.
Cionondimeno, rileva il Collegio che l'art. 473-bis c.p.c., oltre a prevedere specifiche esclusioni, contiene una espressa clausola di salvaguardia (“Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone […] salvo che la legge disponga diversamente”) nell'ambito della quale debbono ritenersi ricomprese anche le norme di cui al Titolo VIII, Capo II
c.c. (artt. 311 e ss., come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001 – art. 30)
1 le quali delineano una procedura autonoma e modellata sulle specificità della materia che rendono, di contro, ad essa difficilmente applicabile il rito unico introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022.
Ne consegue che il ricorso è ammissibile e può essere scrutinato nel merito.
Ebbene, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la madre dell'adottanda in data 11/3/2006 (cfr. doc. 5) e di avere sempre considerato come una figlia, ragione per cui ha CP_1 espresso l'intenzione di garantirle anche i diritti successori (“Mi sono sposato con mia moglie quando l'adottanda aveva quattro anni. Nel 2006 siamo giunti in Italia e da allora l'ho mantenuta e trattata come una figlia” - cfr. verbale d'udienza del 20/5/2025).
All'udienza del 20/5/2025 sono comparsi personalmente l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso, oltreché la sig.ra (n. 29/11/1977), moglie dell'adottante e madre Persona_1 dell'adottanda, che ha dato il proprio assenso.
Il Giudice relatore si è quindi riservato rimettendo la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e dell'adottanda, Parte_1 CP_1
nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottanda,
[...] Persona_1
Non vi sono altri assensi da prestare in quanto l'adottanda non è mai stata riconosciuta dal presunto padre biologico, con il quale peraltro non ha alcun contatto da tempo (cfr. doc. 4 e verbale d'udienza del 20/5/2025), e in quanto la stessa è di stato libero come documentato (cfr. doc. 8).
Il ricorrente, inoltre, è nato nel 1972 mentre l'adottanda è nata nel 2001 e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottanda.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario, e le informative della Stazione dei Carabinieri di Rezzato del 27/2/2025 hanno riportato che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed è esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottata, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c., assumerà il cognome “ Pt_2
” come dichiarato in udienza e in conformità a quanto disposto da Corte Cost. n. 53/2025.
[...]
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2 fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(EE) il 1/7/2001, da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BS) il 10/10/1972;
dispone che l'adottanda assuma il cognome: “ ”, anteponendo il cognome Parte_2
al proprio “ ”. Pt_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Il Tribunale, in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24128/2024 V.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BONOMETTI ROBERTO per l'adozione di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2024 ha chiesto di adottare , cittadina Parte_1 CP_1 italiana (doc. 6), ai sensi degli artt. 291 e ss c.c..
Preliminarmente va rilevato che il Collegio non è inconsapevole del fatto che, con provvedimento in data 27/7/2023 (n. 15316/2023), la Prima Presidente della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Macerata in relazione alla compatibilità del nuovo rito di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. all'adozione di maggiorenni, ritenendolo di fatto applicabile.
Cionondimeno, rileva il Collegio che l'art. 473-bis c.p.c., oltre a prevedere specifiche esclusioni, contiene una espressa clausola di salvaguardia (“Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone […] salvo che la legge disponga diversamente”) nell'ambito della quale debbono ritenersi ricomprese anche le norme di cui al Titolo VIII, Capo II
c.c. (artt. 311 e ss., come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001 – art. 30)
1 le quali delineano una procedura autonoma e modellata sulle specificità della materia che rendono, di contro, ad essa difficilmente applicabile il rito unico introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022.
Ne consegue che il ricorso è ammissibile e può essere scrutinato nel merito.
Ebbene, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la madre dell'adottanda in data 11/3/2006 (cfr. doc. 5) e di avere sempre considerato come una figlia, ragione per cui ha CP_1 espresso l'intenzione di garantirle anche i diritti successori (“Mi sono sposato con mia moglie quando l'adottanda aveva quattro anni. Nel 2006 siamo giunti in Italia e da allora l'ho mantenuta e trattata come una figlia” - cfr. verbale d'udienza del 20/5/2025).
All'udienza del 20/5/2025 sono comparsi personalmente l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso, oltreché la sig.ra (n. 29/11/1977), moglie dell'adottante e madre Persona_1 dell'adottanda, che ha dato il proprio assenso.
Il Giudice relatore si è quindi riservato rimettendo la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, e dell'adottanda, Parte_1 CP_1
nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre dell'adottanda,
[...] Persona_1
Non vi sono altri assensi da prestare in quanto l'adottanda non è mai stata riconosciuta dal presunto padre biologico, con il quale peraltro non ha alcun contatto da tempo (cfr. doc. 4 e verbale d'udienza del 20/5/2025), e in quanto la stessa è di stato libero come documentato (cfr. doc. 8).
Il ricorrente, inoltre, è nato nel 1972 mentre l'adottanda è nata nel 2001 e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottanda.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario, e le informative della Stazione dei Carabinieri di Rezzato del 27/2/2025 hanno riportato che l'adottante è persona di buona condotta morale e civile ed è esente da segnalazioni pregiudizievoli.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottata, ai sensi dell'art. 299 comma 1 c.c., assumerà il cognome “ Pt_2
” come dichiarato in udienza e in conformità a quanto disposto da Corte Cost. n. 53/2025.
[...]
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2 fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(EE) il 1/7/2001, da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BS) il 10/10/1972;
dispone che l'adottanda assuma il cognome: “ ”, anteponendo il cognome Parte_2
al proprio “ ”. Pt_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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