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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 124/2024
promossa in sede di appello da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Torino, Via Drovetti n. C.F._1
18 bis presso lo studio dell'Avv. Paolo Folco che la rappresenta e difende per procura rilasciata con il ricorso di primo grado
Appellante
contro
di Torino, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. presso la quale è elettivamente domiciliato P.IVA_1
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino in data 11/12/2023, pubblicata in data 28/12/2023, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 13500/2022 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. n. 286/1998 del Questore di Torino del 11.4.2022.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa M. Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello:
“Accogliere il presente RICORSO e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Rigettarsi l'appello perché infondato. Vinte le spese.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 1/03/2024:
“.La Procura Generale ritiene che il reddito di riferimento sia quello dell'anno in corso (cfr. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 6938 del 08/04/2004) il ché costituisce motivo per il rigetto del ricorso”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata respingeva il ricorso e compensava le spese del giudizio. Il Giudice di prime cure premetteva che per poter beneficiare di un titolo di soggiorno come familiare di cittadino UE in base al d.lgs n. 30/2007 ed agli artt. 29 e 30 TUI occorre dimostrare la disponibilità di idonea sistemazione abitativa e la percezione di un reddito idoneo a non costituire un peso eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato. Nel caso di specie la richiedente, non svolgendo alcuna attività lavorativa, avrebbe dovuto dimostrare il possesso del requisito reddituale in capo al nucleo ossia al coniuge. Al contrario, ha osservato il Tribunale, dalla documentazione prodotta in data 13.11.2023 emergeva il raggiungimento di tale limite reddituale per l'anno 2021, ma non per il 2022. In particolare nell'anno 2022 il sig. Pt_2 aveva percepito, oltre ad euro 6.256 dall , solo euro 2.125, così per CP_3 complessivi euro 8.381,00, e quindi somma inferiore all'importo di euro 9.131,46 (pari all'assegno sociale aumentato della metà).
.
2 Tale dato, anche se successivo al rigetto della PA, assumeva, secondo il primo Giudice, rilievo decisionale atteso che in materia vige il seguente principio
“in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa “dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006 (Rv. 589177 - 01). Il mancato possesso del requisito reddituale rendeva superflua la valutazione del requisito alloggiativo.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Avverso detta ordinanza, la SI.ra Parte_1 ha proposto impugnazione affidandosi ad un unico motivo. L'appellante lamenta la insufficiente e/o inesatta valutazione delle argomentazioni e produzioni documentali poste a sostegno del ricorso e il difetto. di motivazione del provvedimento nonché la errata valutazione del disposto di cui all'art. 30 del T,U, immigrazione. Secondo l'appellante il requisito reddituale doveva essere valutato al momento della decisione della Questura e non ad un momento successivo. Sempre secondo gli assunti della SI.ra il principio richiamato dal Pt_1
Giudice di prime cure non sarebbe affatto convincente in quanto la Cassazione avrebbe espresso un principio in favor del ricorrente che non può quindi essere utilizzato per affermare la perdita di un requisito in corso di causa.
Con comparsa di costituzione depositata il 16/04/2024 si è costituito in giudizio il di Torino in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il provvedimento del Tribunale di Torino era esente da censure ben potendo, anzi dovendo, il Giudice valutare i requisiti anche alla luce dei fatti sopravvenuti e non solo quelli favorevoli alla parte ricorrente. Con particolare riferimento alla idoneità alloggiativa, il evidenziava CP_1 che la documentazione era stata prodotta solo in giudizio e mai in precedenza, nemmeno nella fase amministrativa.
Seguono le rassegnate conclusioni.
All'udienza del 10/15/2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/09/2024.
3 Alla udienza dell'8.3.2024 parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto introduttivo. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulle definitive conclusioni delle parti di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Le censure dell'appellante non sono in grado di scalfire l'impianto decisorio della ordinanza del Tribunale di Torino. Il primo Giudice ha premesso che per ottenere il titolo di soggiorno per coesione familiare è necessaria la contemporanea sussistenza dei requisito abitativo e di quello reddituale in quanto il richiedente deve dimostrare sia la disponibilità di una idonea sistemazione abitativa che e la percezione di un reddito idoneo a non costituire un peso eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato.
Nel caso di specie, il procedimento amministrativo si è concluso con un decreto di rigetto 971/2022 dell'11 aprile 2022, alla cui motivazione è strettamente vincolato l'accertamento giurisdizionale. Ciò in quanto la interessata ha prodotto solo il certificato di matrimonio ma non il certificato di idoneità alloggiativa né il titolo attributivo della disponibilità dell'alloggio. Nella fase amministrativa non è stato pertanto provato il requisito abitativo in quanto, come rilevato dalla odierna parte appellata, la ricorrente si era attivata per ottenerlo presso il Comune di Torino solo dopo la notifica del provvedimento di rigetto.
La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego e, solo in sede di giudizio, produceva il certificato di idoneità alloggiativa, oltre alla nuova documentazione reddituale.
Il Tribunale, esaminava la situazione reddituale del nucleo familiare e, nel caso specifico, del coniuge, non risultando che la SI.ra svolgesse Pt_1 regolare attività lavorativa. Dalla documentazione prodotta in data 13.11.2023 emergeva il raggiungimento del limite reddituale per l'anno 2021, ma non per il 2022. Premetteva il Giudice di prime cure che l'importo annuo dell'assegno sociale nell'anno 2020 era pari a € 5.977,79, aumentato della metà per complessivi € 8.966.685, nel 2021 pari a € 5.983,64, aumentato della metà per complessivi
€ 8.975,46, e che nel 2022 risultava pari ad € 6.087,64, aumentato della metà
4 per complessivi € 9.131,46; dalla documentazione versata agli atti risultava il raggiungimento di tali redditi da parte del signor nell'anno Pt_2
2021, in quanto oltre alle indennità percepite dall (uniche considerate CP_3 dalla PA in sede di rigetto per euro 1.885) aveva percepito emolumenti per 9.675,00 così per complessivi, 11.560,00 euro. Tuttavia per il 2022 il sig. aveva percepito, oltre ad euro 6.256 Pt_2 dall , solo euro 2.125, così per complessivi euro 8.381,00, somma CP_3 inferiore all'importo sopra indicato di euro 9.131,46. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale dato doveva essere valutato dal Decidente, anche se successivo al rigetto della PA, in quanto in materia vige il seguente principio “in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa “dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006 (Rv. 589177 - 01).
E' quindi pacifico che il Giudice possa e debba valutare i requisiti anche alla luce di fatti sopravvenuti e quindi verificare, al momento della decisione la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti ritenuti necessari dalla legge. Il momento di valutazione della domanda giudiziaria, infatti, è quello della decisione ed il Decidente deve necessariamente valutare tutti gli elementi nel medesimo momento.
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva inizialmente provato il requisito della idoneità alloggiativa e quindi il provvedimento amministrativo di rigetto era perfettamente legittimo nel momento in cui venne adottato. Successivamente, in sede giudiziaria, la SI.ra ha recuperato la Pt_1 documentazione necessaria a fornire prova del suddetto requisito ma ha perso quello reddituale.
In buona sostanza, la parte appellante non ha provato la contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti condizioni di legge previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007 e dagli artt. 29 e 30 del T.U.I. per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate some in dispositivo applicando i parametri previsti dallo scaglione di valore indeterminabile -
5 complessità basso delle sole fasi di studio (€ 2.058,00) e introduttiva (€ 1.418,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed non avendo il depositato comparsa conclusionale, per complessivi Euro 3.476,00. CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 22.12.2023 e pubblicata in data 28.12.2023 nel procedimento n. 13500/2022 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato. Condanna il reclamante al pagamento, in favore del appellato, delle CP_1 spese di giudizio che liquida in € 3.476,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 124/2024
promossa in sede di appello da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Torino, Via Drovetti n. C.F._1
18 bis presso lo studio dell'Avv. Paolo Folco che la rappresenta e difende per procura rilasciata con il ricorso di primo grado
Appellante
contro
di Torino, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. presso la quale è elettivamente domiciliato P.IVA_1
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino in data 11/12/2023, pubblicata in data 28/12/2023, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 13500/2022 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. n. 286/1998 del Questore di Torino del 11.4.2022.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa M. Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello:
“Accogliere il presente RICORSO e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Rigettarsi l'appello perché infondato. Vinte le spese.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 1/03/2024:
“.La Procura Generale ritiene che il reddito di riferimento sia quello dell'anno in corso (cfr. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 6938 del 08/04/2004) il ché costituisce motivo per il rigetto del ricorso”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata respingeva il ricorso e compensava le spese del giudizio. Il Giudice di prime cure premetteva che per poter beneficiare di un titolo di soggiorno come familiare di cittadino UE in base al d.lgs n. 30/2007 ed agli artt. 29 e 30 TUI occorre dimostrare la disponibilità di idonea sistemazione abitativa e la percezione di un reddito idoneo a non costituire un peso eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato. Nel caso di specie la richiedente, non svolgendo alcuna attività lavorativa, avrebbe dovuto dimostrare il possesso del requisito reddituale in capo al nucleo ossia al coniuge. Al contrario, ha osservato il Tribunale, dalla documentazione prodotta in data 13.11.2023 emergeva il raggiungimento di tale limite reddituale per l'anno 2021, ma non per il 2022. In particolare nell'anno 2022 il sig. Pt_2 aveva percepito, oltre ad euro 6.256 dall , solo euro 2.125, così per CP_3 complessivi euro 8.381,00, e quindi somma inferiore all'importo di euro 9.131,46 (pari all'assegno sociale aumentato della metà).
.
2 Tale dato, anche se successivo al rigetto della PA, assumeva, secondo il primo Giudice, rilievo decisionale atteso che in materia vige il seguente principio
“in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa “dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006 (Rv. 589177 - 01). Il mancato possesso del requisito reddituale rendeva superflua la valutazione del requisito alloggiativo.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Avverso detta ordinanza, la SI.ra Parte_1 ha proposto impugnazione affidandosi ad un unico motivo. L'appellante lamenta la insufficiente e/o inesatta valutazione delle argomentazioni e produzioni documentali poste a sostegno del ricorso e il difetto. di motivazione del provvedimento nonché la errata valutazione del disposto di cui all'art. 30 del T,U, immigrazione. Secondo l'appellante il requisito reddituale doveva essere valutato al momento della decisione della Questura e non ad un momento successivo. Sempre secondo gli assunti della SI.ra il principio richiamato dal Pt_1
Giudice di prime cure non sarebbe affatto convincente in quanto la Cassazione avrebbe espresso un principio in favor del ricorrente che non può quindi essere utilizzato per affermare la perdita di un requisito in corso di causa.
Con comparsa di costituzione depositata il 16/04/2024 si è costituito in giudizio il di Torino in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il provvedimento del Tribunale di Torino era esente da censure ben potendo, anzi dovendo, il Giudice valutare i requisiti anche alla luce dei fatti sopravvenuti e non solo quelli favorevoli alla parte ricorrente. Con particolare riferimento alla idoneità alloggiativa, il evidenziava CP_1 che la documentazione era stata prodotta solo in giudizio e mai in precedenza, nemmeno nella fase amministrativa.
Seguono le rassegnate conclusioni.
All'udienza del 10/15/2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/09/2024.
3 Alla udienza dell'8.3.2024 parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto introduttivo. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le repliche.
Sulle definitive conclusioni delle parti di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Le censure dell'appellante non sono in grado di scalfire l'impianto decisorio della ordinanza del Tribunale di Torino. Il primo Giudice ha premesso che per ottenere il titolo di soggiorno per coesione familiare è necessaria la contemporanea sussistenza dei requisito abitativo e di quello reddituale in quanto il richiedente deve dimostrare sia la disponibilità di una idonea sistemazione abitativa che e la percezione di un reddito idoneo a non costituire un peso eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato.
Nel caso di specie, il procedimento amministrativo si è concluso con un decreto di rigetto 971/2022 dell'11 aprile 2022, alla cui motivazione è strettamente vincolato l'accertamento giurisdizionale. Ciò in quanto la interessata ha prodotto solo il certificato di matrimonio ma non il certificato di idoneità alloggiativa né il titolo attributivo della disponibilità dell'alloggio. Nella fase amministrativa non è stato pertanto provato il requisito abitativo in quanto, come rilevato dalla odierna parte appellata, la ricorrente si era attivata per ottenerlo presso il Comune di Torino solo dopo la notifica del provvedimento di rigetto.
La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego e, solo in sede di giudizio, produceva il certificato di idoneità alloggiativa, oltre alla nuova documentazione reddituale.
Il Tribunale, esaminava la situazione reddituale del nucleo familiare e, nel caso specifico, del coniuge, non risultando che la SI.ra svolgesse Pt_1 regolare attività lavorativa. Dalla documentazione prodotta in data 13.11.2023 emergeva il raggiungimento del limite reddituale per l'anno 2021, ma non per il 2022. Premetteva il Giudice di prime cure che l'importo annuo dell'assegno sociale nell'anno 2020 era pari a € 5.977,79, aumentato della metà per complessivi € 8.966.685, nel 2021 pari a € 5.983,64, aumentato della metà per complessivi
€ 8.975,46, e che nel 2022 risultava pari ad € 6.087,64, aumentato della metà
4 per complessivi € 9.131,46; dalla documentazione versata agli atti risultava il raggiungimento di tali redditi da parte del signor nell'anno Pt_2
2021, in quanto oltre alle indennità percepite dall (uniche considerate CP_3 dalla PA in sede di rigetto per euro 1.885) aveva percepito emolumenti per 9.675,00 così per complessivi, 11.560,00 euro. Tuttavia per il 2022 il sig. aveva percepito, oltre ad euro 6.256 Pt_2 dall , solo euro 2.125, così per complessivi euro 8.381,00, somma CP_3 inferiore all'importo sopra indicato di euro 9.131,46. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale dato doveva essere valutato dal Decidente, anche se successivo al rigetto della PA, in quanto in materia vige il seguente principio “in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa “dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare” che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5380 del 11/03/2006 (Rv. 589177 - 01).
E' quindi pacifico che il Giudice possa e debba valutare i requisiti anche alla luce di fatti sopravvenuti e quindi verificare, al momento della decisione la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti ritenuti necessari dalla legge. Il momento di valutazione della domanda giudiziaria, infatti, è quello della decisione ed il Decidente deve necessariamente valutare tutti gli elementi nel medesimo momento.
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva inizialmente provato il requisito della idoneità alloggiativa e quindi il provvedimento amministrativo di rigetto era perfettamente legittimo nel momento in cui venne adottato. Successivamente, in sede giudiziaria, la SI.ra ha recuperato la Pt_1 documentazione necessaria a fornire prova del suddetto requisito ma ha perso quello reddituale.
In buona sostanza, la parte appellante non ha provato la contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti condizioni di legge previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007 e dagli artt. 29 e 30 del T.U.I. per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate some in dispositivo applicando i parametri previsti dallo scaglione di valore indeterminabile -
5 complessità basso delle sole fasi di studio (€ 2.058,00) e introduttiva (€ 1.418,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed non avendo il depositato comparsa conclusionale, per complessivi Euro 3.476,00. CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 22.12.2023 e pubblicata in data 28.12.2023 nel procedimento n. 13500/2022 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato. Condanna il reclamante al pagamento, in favore del appellato, delle CP_1 spese di giudizio che liquida in € 3.476,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
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