Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1983, n. 3769
CASS
Sentenza 2 giugno 1983

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L'art. 2528 cod. civ. pone come regola ordinaria, nelle società cooperative, l'intrasmissibilità mortis causa della posizione di socio e lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio defunto, essendone consentita la continuazione con gli eredi solo se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, il quale, pertanto, costituendo la fonte esclusiva della possibilità per l'erede di succedere nel rapporto sociale, può legittimamente prevedere che quella continuazione sia rimessa al discrezionale ed insindacabile giudizio degli organi sociali, ancorché l'erede possieda i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione alla società.*

L'interpretazione extratestuale di una clausola contrattuale è ammessa o quando il testo di essa sia lacunoso, o quando, pur essendo in sè univoco, sia smentito o, comunque, reso dubbio da indici esterni o dallo stesso spirito della convenzione, sicché non è possibile stabilire in modo chiaro e preciso il regolamento negoziale adottato se non attraverso l'esame di altri elementi ed il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari. ( V 3342/82, mass n 421321; ( V 2453/81, mass n 413225).*

Il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, avendo carattere sussidiario, può trovare applicazione solo quando siano stati già utilizzati i criteri letterale, logico e sistematico di indagine ermeneutica, e nonostante ciò il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo. ( Conf 6353/81, mass n 417148; ( Conf 2314/81, mass n 413054; ( Conf 1468/81, mass n 412134).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1983, n. 3769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3769
    Data del deposito : 2 giugno 1983

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