Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 26.11.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 4320/22 tra: nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio TRIOLA ( ) del Foro di C.F._2
Roma presso lo studio del quale in Roma, Via dei Remi n. 26 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Roma, Piazza Bainsizza n. 3, c.f. p. Controparte_1 P.IVA_1 iva P.IVA , in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. Ing. nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesca Romana Riili del Foro di Siracusa, c.f. , con C.F._4 studio in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141/D, presso la quale è stato eletto domicilio anche digitale.
residente in [...] (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su C.F._5 separato documento informatico da intendersi congiunto alla comparsa di costituzione e quindi in calce allo stesso, dall'avv. Paolo Flesca (C.F. ; C.F._6
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Archimede, 145.
APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9629/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9629/22 con cui il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di impresa, in accoglimento della domanda proposta da di nullità della delibera Controparte_3 adottata in data 30.5.2018 dalla assemblea dei soci della ha Controparte_1 così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 52781 del ruolo generale per gli affari contenziosi 2018, promossa da con Controparte_3 notificato atto di citazione di d intervento di Controparte_1 [...]
, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia: Parte_1
1. accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera 30 maggio
2018, iscritta al Registro delle Imprese di Roma il 13 luglio 2018;
pag. 2/12 2. Condanna la convenuta e l'intervenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 5.000,00, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito”.
A sostegno del gravame la appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Nullità del recesso per abuso del diritto o illiceità del motivo.
Il Tribunale avrebbe errato, non avendo ben valutato il comportamento tenuto dalle di lei figlie ed in ordine alla quote della Controparte_3 CP_4 CP_5 società di cui erano nude proprietarie e, correlativamente, la invalidità delle assemblee tenute senza la convocazione di essa appellante.
In particolare, le predette non avevano in passato e non avrebbero fatto neanche nel corso del giudizio di primo grado, fornito alcuna valida giustificazione in relazione all'esercizio del predetto recesso, esercitato solo all'esito di precise contestazioni che essa appellate aveva rivolto a in relazione ad alcuni prelievi dalla stesa effettuati a proprio favore e CP_3 del marito con la connivenza dell'amministratore pro tempore Controparte_6
marito di CP_2 CP_4
In realtà, l'unico fine perseguito dalle altre socie non poteva che essere quello di escludere dalla società proprio essa usufruttuaria delle medesime quote.
B) Nullità del recesso parziale.
Il Tribunale avrebbe dovuto evidentemente valutare il complessivo comportamento tenute dalle sorelle, considerando che al momento in cui esse erano divenute proprietarie della nuda proprietà delle quote nel lontano 2008, fecero intestare presso la Camera di
Commercio non la comunione di tali quote, bensì l titolarità individuale pari al 25% per ognuna di esse. Solo avendo progettato la estromissione della loro madre, nel 2017 avrebbero poi fatto intestare fittiziamente alla comunione tra loro le medesime quote.
Da qui deriverebbe la nullità parziale del recesso, visto che le sorelle erano all'epoca proprietarie pro quota dell'ulteriore 25% della società, sicchè si verterebbe in una tipica fattispecie di recesso parziale non ammissibile in quanto in palese contrasto con il disposto pag. 3/12 dell'art. 2473 c.c. che prevede, appunto, il recesso dalla società ma giammai dalle singole quote.
C) Inefficacia del recesso.
Avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che il recesso operato dalle sarebbe stato Pt_2 efficace dal momento della ricezione da parte della società della semplice comunicazione, dovendosi ritenere, al contrario, che detta efficacia sarebbe stata operativa solo all'esito del rimborso della partecipazione del socio recedente. Essendo rimasta inevasa la procedura di liquidazione, pertanto, il recesso non avrebbe avuto efficacia, sicchè essa appellante ben poteva continuare ad esercitare i propri diritti derivanti dalla sua qualità di usufruttaria del
75% delle quote societarie e, quindi, procedere alla convocazione della assemblea oggetto del giudizio di impugnazione per deliberare in ordine alla sostituzione dell'amministratore unico.
D) Inopponibilità all'usufruttuaria del recesso esercitato dalle nude proprietarie.
Non sarebbe giammai possibile, secondo la tesi della difesa appellante, consentire che una decisione unilaterale delle nude proprietarie potesse incidere negativamente sul diritto di usufrutto della e ciò, in applicazione del disposto dell'art. 981 c.c. Parte_1
Il Tribunale, al riguardo, si sarebbe limitato a riportare una sentenza della S.C. del tutto inconferente alla fattispecie in oggetto, avendo piuttosto ad oggetto una situazione del tutto diversa afferente alla posizione del creditore pignoratizio di azioni.
Alla stregua dei predetti motivi, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“previo accertamento della invalidità o inefficacia (per le ragioni di cui in narrativa) del recesso operato da e relativamente alle CP_5 Controparte_3 CP_4 quote della società di cui erano nude proprietarie, dichiararsi la Controparte_1 validità delle assemblee della società in questione tenutesi il 30 maggio 2018 ed il 2 ottobre
2018 e la nullità dell'assemblea tenutasi il 6 agosto 2018;
Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio”.
pag. 4/12 Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a Controparte_3 suo dire, inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, respingere integralmente, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto,
l'appello formulato dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 9629/2022 del 7/16 giugno 2022 emessa a definizione del procedimento rubricato al
R.G. 52781/2018.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado di giudizio”.
Si è altresì costituita la società la quale ha ugualmente Controparte_1 concluso nei seguenti termini:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello;
- in subordine, rigettare l'atto di appello poiché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese di lite del secondo grado nei confronti dell'appellante
[...]
”. Parte_1
Alla udienza a trattazione scritta dell'11.6.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va preliminarmente presa in esame la eccezione di inammissibilità della impugnazione proposta dalla appellante la quale in primo grado era stata mera interveniente nel giudizio instaurato per l'annullamento della delibera del 30.5.2018 da ed in cui Controparte_3 erano parti inizialmente quest'ultima e la società la quale ultima aveva così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte avversa, per l'effetto rigettare la domanda proposta da Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
pag. 5/12 Accertata la sussistenza e la validità dell'assemblea del 2 ottobre 2018 e delle preventive convocazioni, per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere per essere la delibera impugnata “superata” da altra successiva come in parte motiva evidenziato.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare l'invalidità della delibera assembleare del 6 agosto 2018 per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiararne l'inefficacia e/o l'invalidità.
In ogni caso con condanna dell'attrice, sig.ra (come in atti Controparte_3 generalizzata), alle spese di lite ed onorari oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La odierna appellante aveva invece a sua volta così concluso:
“IN VIA PRINCIPALE
Accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte avversa per l'effetto rigettare la domanda proposta da Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
Accertata la sussistenza e la validità dell'assemblea del 2 ottobre 2018 e delle preventive convocazioni, per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere per essere la delibera impugnata “superata” da altra successiva come in parte motiva evidenziato.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare l'invalidità della delibera assembleare del 6 agosto 2018 per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiararne l'inefficacia ovvero la nullità.
In ogni caso con condanna dell'attrice, sig.ra (come in atti Controparte_3 generalizzata), alle spese di lite ed onorari oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Appare evidente, a detta della società costituita, che le conclusioni della erano Parte_1 esattamente sovrapponibili a quella della società e, dunque, adesive alla posizione assunta dalla medesima.
Ne conseguirebbe che, stante la mancata impugnazione della sentenza da parte della società, sarebbe preclusa la impugnazione all'interveniente e, dunque, della , in Parte_1 ragione di quanto pacificamente affermato dalla S.C.
pag. 6/12 Orbene, il Collegio è ben a conoscenza del principio dettato dalla S.C. (Cassazione civile sez. lav. - 08/07/2013 n. 16930).
Nel caso di specie, occorre prendere tuttavia atto che se in un primo momento ebbe a costituirsi in giudizio la società in persona del nuovo amministratore nominato dalla assemblea dei soci con la delibera impugnata, successivamente ebbe a costituirsi il nuovo difensore in persona dell'originario amministratore (che era stato rinominato con la successiva delibera impugnata in via riconvenzionale anche dalla ) il quale aveva Parte_1 concluso nei seguenti diversi termini:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: …rigettare le domande dell'intervenuta, per difetto di legittimazione e interesse ad agire e per infondatezza nel merito;
- dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità delle domande dell'attrice e dell'intervenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377 penultimo comma c.c., essendo state sostituite sia la deliberazione impugnata in via principale dall'attrice, che quella impugnata in via riconvenzionale dall'intervenuta, con la deliberazione assunta validamente dai soci in data 28/06/2020 e depositata al R.I. il 24/07/2020; - porre la condanna alle spese a carico di , che ha adottato la illegittima delibera impugnata, convocando Parte_1 autonomamente l'assemblea e partecipandovi da sola, in mancanza dei presupposti di legge e non essendo titolare di alcun diritto in seno alla società quanto meno a partire dal
02/02/2018, dando vita ad una delibera del tutto inesistente, come sancito dalla
Giurisprudenza sopra citata, e arrecando anche un danno alla società e alle socie. Difatti, la previsione di cui all'art. 2377 penultimo comma c.c. in tema di spese non può ritenersi applicabile al caso di specie, atteso, da un lato, che l'assemblea che ha assunto la deliberazione impugnata non è stata convocata dall'organo gestorio della società e, dall'altro lato, che non vi ha partecipato alcun soggetto effettivamente socio titolare di diritto di voto, bensì soltanto un terzo soggetto estraneo, in nessun modo titolare del diritto di voto, come meglio eccepito in atti;
- porre l'eventuale condanna alle spese disposta nei confronti della società convenuta a carico in via solidale del rag. e dell'avv. Claudio CP_7
Triola in proprio, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c., avendo entrambi agito in spregio ai doveri di lealtà e di probità e di normale prudenza, il primo quale amministratore nominato in sede di assemblea illegittima con la deliberazione inesistente o comunque nulla o annullabile, oggetto di impugnativa, il secondo poiché già partecipe della detta delibera in pag. 7/12 qualità di segretario nominato dalla;
- in subordine, alla luce di quanto sopra, Parte_1 disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio o, in estremo subordine, voler limitare l'eventuale condanna a carico della società convenuta alle sole spese sostenute dall'attrice sino alla data di assunzione della delibera sostitutiva del 28/06/2020, adottata con il voto favorevole della attrice medesima, o, in via ulteriormente subordinata, sino alla data odierna, vinte le spese nei confronti dell'intervenuta, soggetto unico responsabile del presente giudizio in forza del principio di causalità.”
Ciò detto, appare evidente che le conclusioni da ultimo formulate dalla società in sede di nuova costituzione e di conclusioni e quelle rese dalla erano del tutto differenti Parte_1 per cui ben poteva quest'ultima proporre impugnazione alla sentenza emessa in via autonoma.
L'appello è da ritenersi, pertanto, ammissibile anche avendo la appellante rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c.
Passando al merito dei motivi del gravame rileva invece la Corte:
quanto al primo motivo, esso non è meritevole di accoglimento.
Come spiegato in premessa, la appellante si duole della illiceità e nullità del recesso operato dalle di lei figlie, essendo l'abuso del diritto riconosciuto dalla S.C. allorchè il titolare, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non rispettose del dovere di correttezza e buona fede che pure dovrebbe guidare il comportamento di ciascuno.
Nel caso di specie, le sorelle avrebbero esercitato tale diritto al solo fine di CP_8 escludere dalla società la appellante la quale aveva formulato legittime richieste di chiarimenti in ordine ad alcune operazioni consistite in prelievi effettuati dalle casse della società da parte di a favore proprio e del proprio marito con la connivenza Controparte_9 dell'amministratore unico in carico.
Rileva il Collegio, che oggetto del giudizio di cui alla sentenza di primo grado aveva ad oggetto la impugnazione delle delibere con cui in data 30.5.2018 e successive connesse era stato deliberato dalla assemblea, con la sola partecipazione della odierna appellante, la revoca del precedente amministratore e la nomina di altro amministratore nella persona del sig. CP_7
pag. 8/12 Con l'atto di impugnazione la chiede la riforma della sentenza dovendosi Parte_1 ritenere, al contrario di quanto statuito dal Giudice di prime cure, la declaratoria di validità ed efficacia della delibera del 30.5.2018 e di quella successiva del 2.10.2018 di conferma del sig. uale effettivo amministratore della società CP_7
Solo in questo grado di giudizio, tuttavia, sono stati introdotti fatti del tutto nuovi finalizzati a giustificare la domanda di invalidità ed inefficacia del recesso operato dalle signore CP_3
Si tratta, all'evidenza, di una domanda del tutto nuova rispetto a quelle formulate in primo grado, che sposta l'angolo del giudizio alla condotta tenuta dalle sorelle in relazione CP_3 al loro esercizio del diritto di recesso ed all'eventuale loro abuso del diritto.
In effetti, il suddetto operato recesso era stato impugnato per ben altre ragioni e non certamente sotto il profilo dell'eventuale abuso da parte delle sorelle CP_3
Si tratta, pertanto, di motivi e circostanze del tutto inammissibili in quanto costituiscono un novum rispetto al giudizio di primo grado.
Ad ogni buon conto, pur a voler ritenere ammissibile tale nuova deduzione, la doglianza è certamente infondata.
Era nel pieno diritto delle sorelle infatti, esercitare il proprio diritto di recesso, CP_3 essendo del tutto irrilevante la motivazione sottostante, tanto più che non può disconoscersi un potere esclusivo del socio di recedere da una società senza il consenso dell'usufruttuario.
E' solo il socio che può disporre liberamente del proprio diritto e non c'è alcun dubbio che unico titolare della qualità di socio della società sia il nudo proprietario e giammai l'usufruttuario in capo al quale risiedono altri diritti ma non quello di recedere dalla società.
Affermare il contrario, significherebbe limitare il diritto del nudo proprietario senza alcun fondamento giuridico che non può certamente individuarsi nella disposizione richiamata dalla difesa della appellante nell'art. 981 c.c.
Tra l'altro, ritiene il Collegio che sia stato assolutamente pertinente il richiamo operato dal
Giudice di prime cure ai principi dettati dalla S.C. con la nota sentenza 10144/2002 laddove pag. 9/12 la stessa, pur facendo riferimento ai poteri del creditore pignoratizio, che come l'usufruttuario è da ritenersi alla stregua comunque del titolare di un diritto parziario, ha ben spiegato come allo stesso spetti l'esercizio del diritto di voto all'interno della società ma non certamente il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c. “configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria di esclusiva spettanza del socio”.
Ne consegue, che essendo stato correttamente esercitato il diritto di recesso, il motivo, unitamente a quello di cui al punto 4 della impugnazione relativo alla sua presunta inopponibilità alla appellante, deve essere respinto.
Neanche il gravame è meritevole di accoglimento con riferimento alla ritenuta illegittimità del recesso in quanto esercitato, a detta della solo in modo parziale. Parte_1
Occorre ricordare che in seguito al decesso del comune dante causa , titolare CP_10 del 75% delle quote societarie, nude proprietarie in comunione ereditarie di queste erano diventate le figlie, essendo la mera usufruttuaria. Parte_1
Titolari delle altre quote pari al residuo 25% erano le predette figlie e Controparte_3
CP_4
Senonchè, le nude proprietarie in comunione ereditaria in data 27/31 gennaio 2018 avevano correttamente esercitato il diritto di recesso.
Restavano, dunque, nella società quali titolari delle quote, le sole e CP_4 CP_3
Orbene, contesta la appellante che sarebbe stato esercitato da parte delle nude proprietarie in modo non corretto il diritto di recesso parziale dalle sole quote del 75%, avendo fittiziamente esse provveduto a fare intestare alla comunione la titolarità delle stesse e ciò, all'evidente fine esclusivo di poter estromettere la dalla società. Parte_1
Ma non vi sono dubbi che in realtà, trattandosi di quote pro indiviso, esse non potevano che essere intestate alla comunione ereditaria fin dall'origine, sicchè la doglianza non è condivisibile essendo stato esercitato il diritto di recesso da parte della comunione di cui erano appunto parte le tre figlie, restando e socie in quanto CP_3 CP_4 proprietarie esclusive del residuo 25%.
Il motivo va pertanto respinto.
pag. 10/12 Anche l'ultima censura relativa alla decorrenza della efficacia del recesso non coglie nel segno.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, infatti, il diritto di recesso del socio è un atto unilaterale recettizio destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria (per tutte Cass. Sez. I^ 19.3.2004 n. 5548).
Nel caso di specie, dunque, essendo il recesso divenuto efficace dal gennaio 2018, o comunque dal 2.2.2018, data nel quale la società, con atto del proprio amministratore, ha preso contezza di esso, da quel momento la ha perso ogni diritto derivante Parte_1 dalla sua qualità di usufruttuaria delle quote societarie della comunione ereditaria, sicchè ogni sua ulteriore attività concretizzatasi nella convocazione delle assemblee per la sostituzione del vecchio amministratore con contestuale nomina del nuovo e successiva sua conferma, non potevano che essere invalide in carenza di potere.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendosi conto del valore indeterminato della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9629/22 del Tribunale di Roma proposto da , ogni ulteriore Parte_1 domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione delle competenze del presente grado in favore delle parti costituite che per ciascuna liquida in complessivi € 12.156,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
pag. 11/12 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dr. Camillo Romandini
pag. 12/12