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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8945 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25743 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Mazziotti di Celso del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tresca Carducci Controparte_1 P.IVA_2 del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Largo Francesco Richini 2/A ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “Revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in quanto del tutto privo di qualsivoglia fondamento in punto di fatto e di diritto, e ciò per tutte le ragioni ampiamente esposte nel presente atto. Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non solo l'opposizione si fonda su prova scritta ma anche in virtù delle plurime ragioni di insussistenza del credito azionato. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le eccezioni innanzi espresse, ridurre secondo giustizia ed equità il quantum azionato in via monitoria, anche proporzionalmente ai plurimi e gravissimi ritardi, vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera e dei servizi forniti, come puntualmente descritti in comparsa. In via riconvenzionale: Previo accertamento dei gravissimi inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della da parte della come rappresentati in atti, Voglia Parte_1 Controparte_1 il Giudice adito accertare e dichiarare la sussistenza dei singoli danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla opponente ed innanzi richiamati, come singolarmente individuati e quantificati nella relazione tecnica allegata, pari almeno ad € 180.000,00, ovvero a quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse emergere in corso di causa. Per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore della di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali come in atti descritti, pari almeno ad € 180.000,00, ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse emergere in corso di causa, il tutto oltre le spese legali Sempre in via riconvenzionale, a fronte delle predette domande di accertamento e di condanna e nel solo caso in cui dovesse essere denegatamente ritenuto fondato (in tutto o in parte) il credito ex adverso azionato, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler porre in compensazione il predetto credito della con il CP_1 controcredito risarcitorio in questa sede avanzato e determinato dalla nei confronti della medesima Parte_1 [...]
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione”; CP_1 parte opposta: “in via principale: respingere la proposta opposizione, rigettare tutte le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 55.144,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, con interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e spese generali” 1 Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 7210/2024 del 23.05.2024 dell'importo di euro 55.144,00 emesso a favore di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni Controparte_1 oggetto dell'ordine di acquisto del 2.10.2023.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la parte opposta, in data 19.11.2018, presentò una offerta economica, accettata dalla committente in data 22.09.2019, per la realizzazione di un sistema di intrusione comprendente la sostituzione del sistema antifurto nell'area uffici, la fornitura e installazione del sistema antifurto nell'area Canning, la sistemazione e installazione del sistema antifurto per gli accessi al capannone;
b) in data 11.04.2019, la Controparte_1 presentò un'ulteriore offerta economica, accettata da in Parte_1 data 23.04.2019, per la fornitura di una tastiera di ampliamento, l'instaurazione del servizio
Contact-ID, la fornitura e installazione sia di un nuovo NVK sia dei sensori sui cancelli;
c) nonostante i costosi interventi di implementazione, il sito di Valfenera fu comunque Pt_2 oggetto di diverse effrazioni;
in particolare, nella notte tra il 7 e l'8 novembre 2021, venne rubata una borsa contente materiale per un valore di circa euro 2.000,00/2.500,00; nella notte tra il 6 e 7 novembre 2022, soggetti ignori asportarono diversi monoliti di materiali nobili depositati all'interno del cantiere e un computer, per un valore complessivo di euro 140.488,00; la terza intrusione si verificò nella notte tra l'1 ottobre 2023 e il 2 ottobre 2023 all'esito del quale venne sottratto materiale del valore di circa 2.000,00; d) non sentendosi Parte_1 sufficientemente ed adeguatamente tutelata, inoltrò alla parte opposta un nuovo ordine, con il quale richiese l'implementazione del sistema di telecamere termiche perimetrali presso il sito di Pt_2
Valeferna; e) sennonché, da un lato, l'appaltatrice iniziò l'attività richiesta con estremo ritardo, in data 25.10.2023; dall'altro, sin dal principio si verificarono problemi tecnici e operativi, oltre a malfunzionamenti che crearono allarmi sonori e una mancata protezione del perimetro aziendale;
f) peraltro, i continui falsi allarmi, non solo, portarono l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del
Fuoco, ma costrinsero la società, per evitare una denuncia per disturbo della quiete pubblica, a disattivare, in data 22.12.2023 il sistema di allarme sonoro;
g) tale situazione determinò, oltre alla mancata fruizione del servizio, la necessità di incrementare la sorveglianza stanziale a difesa del perimetro aziendale – con aggravio di costi per la somma di euro 19.916,25 – mediante conferimento di un incarico aggiuntivo e straordinario alla h) sulla base di tali Parte_3 inadempimenti, per un verso, sospese, a norma dell'art. Parte_1
1460 c.c., il pagamento del corrispettivo azionato nella procedura monitoria, il quale, in via subordinata, dovrebbe essere ridotto secondo equità; per l'altro verso, in conseguenza
2 dell'inadempimento della la committente subì danni conseguenza derivanti Controparte_1 dai tre furti per oltre 145.000,00, in quanto l'impianto non venne “efficacemente progettato e/o Cont installato da;
i sensori del sistema di allarme e di videoanalisi installati e potenziati con i nuovi modelli da non erano correttamente attivi e/o funzionanti;
i collegamenti CP_1 radio non erano a lora volta attivi e/o funzionanti”; i) ai danni derivanti dai sinistri, devono aggiungersi gli ulteriori pregiudizi scaturiti dal ritardo e dai malfunzionamenti cagionati dal sistema di implementazione delle telecamere termiche perimetrali richiesto in data 2.10.2023.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 30.09.2024, deducendo, in Controparte_1 sintesi, che: a) in via preliminare, difetta l'interesse ad agire della parte opponente in relazione alla domanda riconvenzionale articolata, in quanto da un Parte_1 lato, non ha specificato gli importi ricevuti quale indennizzo dalla compagnia di assicurazione, dall'altro, non ha prospettato altri tipi di danno risarcibili rispetto a quelli conseguenza del furto;
b) nel merito, la committente è decaduta dalla domanda di garanzia per i furti avvenuti negli anni
2021, 2022 e 2023 e la relativa azione è anche prescritta, in quanto la consegna dell'impianto ammodernato risale al 2019; c) in ogni caso, dalle stesse allegazioni della parte opponente, emerge l'insussistenza di qualsiasi inadempimento all'obbligazione in capo a con Controparte_1 riferimento al rinnovamento dell'impianto del 2019; d) parimenti, non sussiste alcun inadempimento in relazione alle obbligazioni assunte dalla appaltatrice con riferimento al rinnovamento dell'impianto effettato nel 2023.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa di terzo ( formulata da Parte_3 parte opponente, è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – tentata la conciliazione a norma degli artt. 183 e 185 c.p.c. - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ammesso solamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte opposta.
All'esito dell'assunzione delle prove costituende, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società ingiungente opposta ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, per l'adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo di euro 55.144,00 pattuito nel contratto di appalto, concluso nell'ottobre del 2023, in forza del quale eseguì opere di “upgrade” del sistema di videosorveglianza a favore della committente Parte_1
La conclusione dell'accordo – peraltro prodotto dalla stessa parte opponente - come anche
3 l'esecuzione delle opere commissionate da non è oggetto Parte_1 di contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte di quest'ultima.
Difatti, l'opponente ha eccepito di aver sospeso il pagamento del corrispettivo del contratto concluso sulla base dell'ordine del 2.10.2023, invocando, a norma dell'art. 1460 c.c.,
l'inadempimento della società appaltatrice, la quale avrebbe progettato e realizzato l'impianto di videosorveglianza in modo non conforme alla regola dell'arte.
Quali fatti a sostegno del rifiuto ad adempiere, la società committente ha valorizzato i furti perpetrati nel cantiere di proprietà della stessa, nel quale venne realizzato l'impianto in oggetto, negli anni 2021,2022 e 2023.
Come noto (cfr. sez. 2 -, Sentenza n. 36295 del 28/12/2023 (Rv. 669680 - 01) “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
Nella fattispecie in esame, l'eccezione di sospensione del pagamento del corrispettivo del contratto concluso nell'ottobre 2023 non può considerarsi sollevata secondo buona fede, nella parte in cui la società opponente ha posto alla base della stessa fatti verificatesi prima del raggiungimento dell'accordo.
Difatti, alla luce dell'eccezione di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevata dalla opposta e, a differenza di quanto prospettato da parte opponente, dall'esame dell'ordine del 2.10.2023, non si desume che le odierne parti processuali conclusero un terzo accordo affinchè Controparte_1 rimediasse ai vizi e alle difformità dei precedenti contratti conclusi in data 22.02.2019 (doc. 3
[...] fasc. opponente) e in data 23.04.2019 (doc. 5 fasc. opponente).
Nell'ordine azionato dalla parte opposta nella procedura monitoria, emerge chiaramente che la volontà della parte committente fu quella di implementare il sistema di sicurezza già posizionato nel cantiere, aumentando le telecamere termiche perimetrali, con conferimento, quindi di un ulteriore e differente incarico alla società committente e conclusione di un nuovo contratto di appalto.
Non si ravvisa, per contro, alcuna assunzione, da parte della di una nuova Controparte_1 obbligazione “di risultato” – come prospettato dall'opponente – finalizzata a rimediare a difformità di progetto o esecutive inerenti all'esecuzione dei precedenti contratti del 22.02.2019 e del
23.04.2019; né dall'esame dell'ordine, emerge che l'appaltatrice riconobbe delle problematiche dell'impianto, ascrivendole alla propria condotta.
A ciò deve aggiungersi, come eccepito dall'opposta, che non vi è prova che prima della conclusione
4 dell'accordo oggetto della procedura monitoria la committente avesse inoltrato alla appaltatrice una denuncia di vizi e difformità.
Solo nell'atto di citazione in opposizione ha prospettato, del tutto tardivamente, che a seguito della esecuzione dei contratti conclusi nel 2019 avrebbe scoperto, prima di emettere il nuovo ordine di acquisto del 2.10.2023, che “a) l'impianto non era stato efficacemente progettato e/o installato e/o Cont realizzato da;
b) i sensori del sistema di allarme e di videoanalisi installati e potenziati con i nuovi modelli da non erano correttamente attivi e/o funzionanti;
c) i collegamenti CP_1 radio non erano a loro volta attivi e/o funzionanti”.
Sennonché, la committente non ha nemmeno provato che denunciò tali vizi nell'anno 2023 e, a fortiori, nei termini di legge per invocare la domanda di garanzia speciale, disciplinata dagli artt.
1667 e 1668 c.c.
In conclusione, la stipula di un nuovo contratto di appalto, nel 2023, con la società opposta dopo i sinistri verificatesi negli anni precedenti e la mancanza di denunce di vizi e difformità afferenti alle opere eseguite in forza dei contratti conclusi nel 2019 portano ad escludere che la sospensione del pagamento del corrispettivo di un contratto diverso e sopravvenuto fosse conforme a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c.
2. La società opponente ha, altresì, eccepito di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento della fattura n. 95 del 18.02.2023, a causa degli inadempimenti della appaltatrice al contratto concluso sulla base dell'ordine del 2.10.2023.
In particolare, la parte committente ha allegato che: a) iniziò l'opera con ritardo CP_1 solamente in data 25.10.2013; b) si verificarono malfunzionamenti e problemi tecnici che cagionarono continui allarmi sonori e, conseguentemente, Parte_1 dovette disattivare il sistema e incrementare la sorveglianza stanziale nei giorni
[...]
23,24,25,26,29,30 e 31 dicembre 2023, 1,6, e 7 gennaio 2024 affidandoli ad un soggetto terzo.
In relazione al ritardo, il contratto concluso nel 2033, afferente all'implementazione del sistema di sorveglianza, non prevede un termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto essere conclusa dall'appaltatore, prevedendo solamente un periodo genericamente individuato di “3/4 settimane”.
Sulla base della previsione contrattuale non ancorata a termini di adempimento certi e determinati, non può qualificarsi come conforme a buona fede il comportamento del committente che omise di corrispondere l'intero corrispettivo contrattuale per l'opera comunque terminata dall'appaltatore.
In relazione ai problemi di funzionamento dell'impianto, si rileva che non è oggetto di contestazione che l'appaltatore terminò l'opera commissionata con l'ordine del 2.10.2023: gli allarmi sonori prospettati, quindi, devono essere qualificati come conseguenza di vizi e difformità dell'opera.
5 Sennonché, in primo luogo, non sono stati neppure allegati specificatamente quali fossero le problematiche dell'impianto, il quale, dalle stesse allegazioni dell'opponente pare ancora funzionante. Solo per completezza, si ricorda che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale assumono valenza probatoria solo qualora siano sfavorevoli all'interpellato.
In secondo luogo, le problematiche afferenti agli allarmi sonori - allegate dall'opponente entro il termine perentorio delle preclusioni assertive (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.)- risultano, non solo, limitate ad un breve periodo dal 23 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, ma soprattutto non è stata neppure allegata la spesa occorrente per l'eliminazione delle eventuali difformità che cagionarono gli stessi, circostanza che preclude, quindi, al giudice di procedere con il giudizio di proporzionalità tra i costi delle opere rimediali e il corrispettivo totalmente non pagato.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013 (Rv.
628952 - 01) “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” nonché (Sez. 2, Sentenza n. 5231 del 26/05/1998 (Rv. 515830 -
01) “La disciplina stabilita dall'art. 1665 cod. civ. per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e pertanto il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione”.
Per le medesime argomentazioni sull'assenza di allegazione sulle spese necessarie per le opere rimediali, deve essere rigettata la domanda di “riduzione del corrispettivo ad equità”, in quanto la stessa è da qualificarsi come domanda di riduzione del corrispettivo per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668 c.c.
3. Pur ritenendo dirimente quanto argomentato sull'insussistenza di un inadempimento della appaltatrice a norma dell'art. 1460 c.c., difettano anche i danni conseguenza oggetto della domanda riconvenzionale della parte opponente, attesa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 1223, 1225 e
1227 comma 2 c.c.
Da un lato, le spese asseritamente sostenute per i furti subiti non sono, di certo, danni causalmente derivati dall'asserito inadempimento al contratto concluso nell'ottobre 2023, in quanto le stesse non sono conseguenza immediata e diretta a norma dell'art. 1223 c.c. Difatti, si tratti di danni cagionati
6 da furti perpetrati negli anni 2021, 2022 e 2023, prima, quindi, della conclusione dell'accordo in esame. Tali danni, proprio perché antecedenti alla conclusione del contratto e, quindi, già manifestatasi e sorti alla data del nuovo accordo, non possono qualificarsi neppure prevedibili a norma dell'art. 1225 c.c.
Dall'altro, le spese sostenute per incrementare la vigilanza della diversa società non Parte_3 sono, parimenti, qualificabili come conseguenza immediata e diretta degli allarmi sonori.
In primo luogo, la scelta di staccare gli stessi nel periodo dal 23 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 è ascrivibile alla volontà della committente basata sulle sole valutazioni di un soggetto riferibile alla società stessa (ing. ). Per_1
In secondo luogo, non può ritenersi, sulla base delle prove precostituite agli atti, che l'incremento della vigilanza fosse dipeso dalla problematica degli allarmi sonori, anziché dalla particolarità del periodo delle vacanze natalizie caratterizzato dalla chiusura del cantiere.
In terzo luogo, difetta la prova che la committente avesse corrisposto alla società terza la somma di euro 19.916,25, di cui chiede il ristoro all'appaltatrice odierna opposta.
4. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 180.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale articolata da Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7210/2024 del 23.05.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Mazziotti di Celso del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tresca Carducci Controparte_1 P.IVA_2 del Foro di Milano, presso lo studio del quale a Milano, Largo Francesco Richini 2/A ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “Revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in quanto del tutto privo di qualsivoglia fondamento in punto di fatto e di diritto, e ciò per tutte le ragioni ampiamente esposte nel presente atto. Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non solo l'opposizione si fonda su prova scritta ma anche in virtù delle plurime ragioni di insussistenza del credito azionato. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le eccezioni innanzi espresse, ridurre secondo giustizia ed equità il quantum azionato in via monitoria, anche proporzionalmente ai plurimi e gravissimi ritardi, vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera e dei servizi forniti, come puntualmente descritti in comparsa. In via riconvenzionale: Previo accertamento dei gravissimi inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della da parte della come rappresentati in atti, Voglia Parte_1 Controparte_1 il Giudice adito accertare e dichiarare la sussistenza dei singoli danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla opponente ed innanzi richiamati, come singolarmente individuati e quantificati nella relazione tecnica allegata, pari almeno ad € 180.000,00, ovvero a quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse emergere in corso di causa. Per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore della di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali come in atti descritti, pari almeno ad € 180.000,00, ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse emergere in corso di causa, il tutto oltre le spese legali Sempre in via riconvenzionale, a fronte delle predette domande di accertamento e di condanna e nel solo caso in cui dovesse essere denegatamente ritenuto fondato (in tutto o in parte) il credito ex adverso azionato, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler porre in compensazione il predetto credito della con il CP_1 controcredito risarcitorio in questa sede avanzato e determinato dalla nei confronti della medesima Parte_1 [...]
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione”; CP_1 parte opposta: “in via principale: respingere la proposta opposizione, rigettare tutte le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 55.144,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, con interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e spese generali” 1 Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 7210/2024 del 23.05.2024 dell'importo di euro 55.144,00 emesso a favore di a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni Controparte_1 oggetto dell'ordine di acquisto del 2.10.2023.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la parte opposta, in data 19.11.2018, presentò una offerta economica, accettata dalla committente in data 22.09.2019, per la realizzazione di un sistema di intrusione comprendente la sostituzione del sistema antifurto nell'area uffici, la fornitura e installazione del sistema antifurto nell'area Canning, la sistemazione e installazione del sistema antifurto per gli accessi al capannone;
b) in data 11.04.2019, la Controparte_1 presentò un'ulteriore offerta economica, accettata da in Parte_1 data 23.04.2019, per la fornitura di una tastiera di ampliamento, l'instaurazione del servizio
Contact-ID, la fornitura e installazione sia di un nuovo NVK sia dei sensori sui cancelli;
c) nonostante i costosi interventi di implementazione, il sito di Valfenera fu comunque Pt_2 oggetto di diverse effrazioni;
in particolare, nella notte tra il 7 e l'8 novembre 2021, venne rubata una borsa contente materiale per un valore di circa euro 2.000,00/2.500,00; nella notte tra il 6 e 7 novembre 2022, soggetti ignori asportarono diversi monoliti di materiali nobili depositati all'interno del cantiere e un computer, per un valore complessivo di euro 140.488,00; la terza intrusione si verificò nella notte tra l'1 ottobre 2023 e il 2 ottobre 2023 all'esito del quale venne sottratto materiale del valore di circa 2.000,00; d) non sentendosi Parte_1 sufficientemente ed adeguatamente tutelata, inoltrò alla parte opposta un nuovo ordine, con il quale richiese l'implementazione del sistema di telecamere termiche perimetrali presso il sito di Pt_2
Valeferna; e) sennonché, da un lato, l'appaltatrice iniziò l'attività richiesta con estremo ritardo, in data 25.10.2023; dall'altro, sin dal principio si verificarono problemi tecnici e operativi, oltre a malfunzionamenti che crearono allarmi sonori e una mancata protezione del perimetro aziendale;
f) peraltro, i continui falsi allarmi, non solo, portarono l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del
Fuoco, ma costrinsero la società, per evitare una denuncia per disturbo della quiete pubblica, a disattivare, in data 22.12.2023 il sistema di allarme sonoro;
g) tale situazione determinò, oltre alla mancata fruizione del servizio, la necessità di incrementare la sorveglianza stanziale a difesa del perimetro aziendale – con aggravio di costi per la somma di euro 19.916,25 – mediante conferimento di un incarico aggiuntivo e straordinario alla h) sulla base di tali Parte_3 inadempimenti, per un verso, sospese, a norma dell'art. Parte_1
1460 c.c., il pagamento del corrispettivo azionato nella procedura monitoria, il quale, in via subordinata, dovrebbe essere ridotto secondo equità; per l'altro verso, in conseguenza
2 dell'inadempimento della la committente subì danni conseguenza derivanti Controparte_1 dai tre furti per oltre 145.000,00, in quanto l'impianto non venne “efficacemente progettato e/o Cont installato da;
i sensori del sistema di allarme e di videoanalisi installati e potenziati con i nuovi modelli da non erano correttamente attivi e/o funzionanti;
i collegamenti CP_1 radio non erano a lora volta attivi e/o funzionanti”; i) ai danni derivanti dai sinistri, devono aggiungersi gli ulteriori pregiudizi scaturiti dal ritardo e dai malfunzionamenti cagionati dal sistema di implementazione delle telecamere termiche perimetrali richiesto in data 2.10.2023.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 30.09.2024, deducendo, in Controparte_1 sintesi, che: a) in via preliminare, difetta l'interesse ad agire della parte opponente in relazione alla domanda riconvenzionale articolata, in quanto da un Parte_1 lato, non ha specificato gli importi ricevuti quale indennizzo dalla compagnia di assicurazione, dall'altro, non ha prospettato altri tipi di danno risarcibili rispetto a quelli conseguenza del furto;
b) nel merito, la committente è decaduta dalla domanda di garanzia per i furti avvenuti negli anni
2021, 2022 e 2023 e la relativa azione è anche prescritta, in quanto la consegna dell'impianto ammodernato risale al 2019; c) in ogni caso, dalle stesse allegazioni della parte opponente, emerge l'insussistenza di qualsiasi inadempimento all'obbligazione in capo a con Controparte_1 riferimento al rinnovamento dell'impianto del 2019; d) parimenti, non sussiste alcun inadempimento in relazione alle obbligazioni assunte dalla appaltatrice con riferimento al rinnovamento dell'impianto effettato nel 2023.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa di terzo ( formulata da Parte_3 parte opponente, è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – tentata la conciliazione a norma degli artt. 183 e 185 c.p.c. - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ammesso solamente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte opposta.
All'esito dell'assunzione delle prove costituende, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione e sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società ingiungente opposta ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, per l'adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo di euro 55.144,00 pattuito nel contratto di appalto, concluso nell'ottobre del 2023, in forza del quale eseguì opere di “upgrade” del sistema di videosorveglianza a favore della committente Parte_1
La conclusione dell'accordo – peraltro prodotto dalla stessa parte opponente - come anche
3 l'esecuzione delle opere commissionate da non è oggetto Parte_1 di contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte di quest'ultima.
Difatti, l'opponente ha eccepito di aver sospeso il pagamento del corrispettivo del contratto concluso sulla base dell'ordine del 2.10.2023, invocando, a norma dell'art. 1460 c.c.,
l'inadempimento della società appaltatrice, la quale avrebbe progettato e realizzato l'impianto di videosorveglianza in modo non conforme alla regola dell'arte.
Quali fatti a sostegno del rifiuto ad adempiere, la società committente ha valorizzato i furti perpetrati nel cantiere di proprietà della stessa, nel quale venne realizzato l'impianto in oggetto, negli anni 2021,2022 e 2023.
Come noto (cfr. sez. 2 -, Sentenza n. 36295 del 28/12/2023 (Rv. 669680 - 01) “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
Nella fattispecie in esame, l'eccezione di sospensione del pagamento del corrispettivo del contratto concluso nell'ottobre 2023 non può considerarsi sollevata secondo buona fede, nella parte in cui la società opponente ha posto alla base della stessa fatti verificatesi prima del raggiungimento dell'accordo.
Difatti, alla luce dell'eccezione di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevata dalla opposta e, a differenza di quanto prospettato da parte opponente, dall'esame dell'ordine del 2.10.2023, non si desume che le odierne parti processuali conclusero un terzo accordo affinchè Controparte_1 rimediasse ai vizi e alle difformità dei precedenti contratti conclusi in data 22.02.2019 (doc. 3
[...] fasc. opponente) e in data 23.04.2019 (doc. 5 fasc. opponente).
Nell'ordine azionato dalla parte opposta nella procedura monitoria, emerge chiaramente che la volontà della parte committente fu quella di implementare il sistema di sicurezza già posizionato nel cantiere, aumentando le telecamere termiche perimetrali, con conferimento, quindi di un ulteriore e differente incarico alla società committente e conclusione di un nuovo contratto di appalto.
Non si ravvisa, per contro, alcuna assunzione, da parte della di una nuova Controparte_1 obbligazione “di risultato” – come prospettato dall'opponente – finalizzata a rimediare a difformità di progetto o esecutive inerenti all'esecuzione dei precedenti contratti del 22.02.2019 e del
23.04.2019; né dall'esame dell'ordine, emerge che l'appaltatrice riconobbe delle problematiche dell'impianto, ascrivendole alla propria condotta.
A ciò deve aggiungersi, come eccepito dall'opposta, che non vi è prova che prima della conclusione
4 dell'accordo oggetto della procedura monitoria la committente avesse inoltrato alla appaltatrice una denuncia di vizi e difformità.
Solo nell'atto di citazione in opposizione ha prospettato, del tutto tardivamente, che a seguito della esecuzione dei contratti conclusi nel 2019 avrebbe scoperto, prima di emettere il nuovo ordine di acquisto del 2.10.2023, che “a) l'impianto non era stato efficacemente progettato e/o installato e/o Cont realizzato da;
b) i sensori del sistema di allarme e di videoanalisi installati e potenziati con i nuovi modelli da non erano correttamente attivi e/o funzionanti;
c) i collegamenti CP_1 radio non erano a loro volta attivi e/o funzionanti”.
Sennonché, la committente non ha nemmeno provato che denunciò tali vizi nell'anno 2023 e, a fortiori, nei termini di legge per invocare la domanda di garanzia speciale, disciplinata dagli artt.
1667 e 1668 c.c.
In conclusione, la stipula di un nuovo contratto di appalto, nel 2023, con la società opposta dopo i sinistri verificatesi negli anni precedenti e la mancanza di denunce di vizi e difformità afferenti alle opere eseguite in forza dei contratti conclusi nel 2019 portano ad escludere che la sospensione del pagamento del corrispettivo di un contratto diverso e sopravvenuto fosse conforme a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c.
2. La società opponente ha, altresì, eccepito di aver sospeso, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., il pagamento della fattura n. 95 del 18.02.2023, a causa degli inadempimenti della appaltatrice al contratto concluso sulla base dell'ordine del 2.10.2023.
In particolare, la parte committente ha allegato che: a) iniziò l'opera con ritardo CP_1 solamente in data 25.10.2013; b) si verificarono malfunzionamenti e problemi tecnici che cagionarono continui allarmi sonori e, conseguentemente, Parte_1 dovette disattivare il sistema e incrementare la sorveglianza stanziale nei giorni
[...]
23,24,25,26,29,30 e 31 dicembre 2023, 1,6, e 7 gennaio 2024 affidandoli ad un soggetto terzo.
In relazione al ritardo, il contratto concluso nel 2033, afferente all'implementazione del sistema di sorveglianza, non prevede un termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto essere conclusa dall'appaltatore, prevedendo solamente un periodo genericamente individuato di “3/4 settimane”.
Sulla base della previsione contrattuale non ancorata a termini di adempimento certi e determinati, non può qualificarsi come conforme a buona fede il comportamento del committente che omise di corrispondere l'intero corrispettivo contrattuale per l'opera comunque terminata dall'appaltatore.
In relazione ai problemi di funzionamento dell'impianto, si rileva che non è oggetto di contestazione che l'appaltatore terminò l'opera commissionata con l'ordine del 2.10.2023: gli allarmi sonori prospettati, quindi, devono essere qualificati come conseguenza di vizi e difformità dell'opera.
5 Sennonché, in primo luogo, non sono stati neppure allegati specificatamente quali fossero le problematiche dell'impianto, il quale, dalle stesse allegazioni dell'opponente pare ancora funzionante. Solo per completezza, si ricorda che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale assumono valenza probatoria solo qualora siano sfavorevoli all'interpellato.
In secondo luogo, le problematiche afferenti agli allarmi sonori - allegate dall'opponente entro il termine perentorio delle preclusioni assertive (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.)- risultano, non solo, limitate ad un breve periodo dal 23 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, ma soprattutto non è stata neppure allegata la spesa occorrente per l'eliminazione delle eventuali difformità che cagionarono gli stessi, circostanza che preclude, quindi, al giudice di procedere con il giudizio di proporzionalità tra i costi delle opere rimediali e il corrispettivo totalmente non pagato.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013 (Rv.
628952 - 01) “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” nonché (Sez. 2, Sentenza n. 5231 del 26/05/1998 (Rv. 515830 -
01) “La disciplina stabilita dall'art. 1665 cod. civ. per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e pertanto il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione”.
Per le medesime argomentazioni sull'assenza di allegazione sulle spese necessarie per le opere rimediali, deve essere rigettata la domanda di “riduzione del corrispettivo ad equità”, in quanto la stessa è da qualificarsi come domanda di riduzione del corrispettivo per vizi e difformità ex art. 1667 e 1668 c.c.
3. Pur ritenendo dirimente quanto argomentato sull'insussistenza di un inadempimento della appaltatrice a norma dell'art. 1460 c.c., difettano anche i danni conseguenza oggetto della domanda riconvenzionale della parte opponente, attesa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 1223, 1225 e
1227 comma 2 c.c.
Da un lato, le spese asseritamente sostenute per i furti subiti non sono, di certo, danni causalmente derivati dall'asserito inadempimento al contratto concluso nell'ottobre 2023, in quanto le stesse non sono conseguenza immediata e diretta a norma dell'art. 1223 c.c. Difatti, si tratti di danni cagionati
6 da furti perpetrati negli anni 2021, 2022 e 2023, prima, quindi, della conclusione dell'accordo in esame. Tali danni, proprio perché antecedenti alla conclusione del contratto e, quindi, già manifestatasi e sorti alla data del nuovo accordo, non possono qualificarsi neppure prevedibili a norma dell'art. 1225 c.c.
Dall'altro, le spese sostenute per incrementare la vigilanza della diversa società non Parte_3 sono, parimenti, qualificabili come conseguenza immediata e diretta degli allarmi sonori.
In primo luogo, la scelta di staccare gli stessi nel periodo dal 23 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 è ascrivibile alla volontà della committente basata sulle sole valutazioni di un soggetto riferibile alla società stessa (ing. ). Per_1
In secondo luogo, non può ritenersi, sulla base delle prove precostituite agli atti, che l'incremento della vigilanza fosse dipeso dalla problematica degli allarmi sonori, anziché dalla particolarità del periodo delle vacanze natalizie caratterizzato dalla chiusura del cantiere.
In terzo luogo, difetta la prova che la committente avesse corrisposto alla società terza la somma di euro 19.916,25, di cui chiede il ristoro all'appaltatrice odierna opposta.
4. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 180.000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale articolata da Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7210/2024 del 23.05.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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