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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1151 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS LU parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...], con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. SEVERI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento delle figlie
, nata a [...] in data [...], e nata a [...] in data [...]. Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno premesso:
- Di aver intrattenuto una relazione sentimentale e dopo alcuni anni di convivenza, presso l'abitazione della ricorrente sita in Terni, Via del Leone n 29 e che accertata l'impossibilità di convivenza e di riconciliazione tra le parti hanno proposto ricorso consensuale per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e del relativo mantenimento delle minori, alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
1. Disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata a [...] in Persona_3 data 31.07.2021 (C.F. ), cittadinanza italiana, e C.F._1 CP_3
nata a [...] in data [...] (C.F. ), cittadinanza
[...] C.F._2 italiana, a favore di entrambi i genitori, in ottemperanza della Legge n.° 54/2006 relativa all'affidamento condiviso. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Disporre la collocazione delle figlie , nata a Terni in [...] Persona_3
31.07.2021 (C.F. ), e nata a Terni in [...] C.F._1 Controparte_3
07.02.2025 (C.F. presso la casa familiare in Terni, Via del Leone C.F._3
n 29, di proprietà della madre;
3. Il padre, Sig. potrà vedere la figlia , secondo le seguenti Controparte_2 Per_1 modalità: A. Tutti i lunedì dall'orario di uscita dalla scuola materna, (h 14,00), fino alla sera alle ore 21.30, e non appena la piccola, sarà pronta, potrà pernottare con il padre (lunedì sera), il quale si impegnerà ad accompagnarla la mattina seguente alla scuola. Inoltre il padre terrà con sé , un pomeriggio a settimana, da concordare tra le giornate del Per_1 mercoledì o giovedì, prendendola all'uscita della scuola, alle ore 14,00 e riportandola alla casa familiare entro e non oltre le ore 21.30 (tale orario potrebbe essere soggetto a variazioni per eventuali impegni lavorativi del ricorrente). B. Oltre un sabato oppure una domenica, a week end alternati, dalla mattina, fino alle ore 17.00. C. Non appena la minore sarà pronta, potrà pernottare, come sopra riportato, Per_1 il lunedì sera presso l'abitazione del padre, il quale si impegna riaccompagnare la minore, alla scuola per il giorno successivo.
4. Il padre, Sig. potrà, tenuto conto della tenera età della bambina e Controparte_2 delle esigenze della stessa, vedere la figlia più piccola almeno due/tre volte alla Per_2 settimana previo accordo con la Sig.ra per almeno un'ora. In ordine a tale CP_1 condizione gli istanti si impegnano ad assicurare nel tempo tempi più ampi e più frequenti nelle visite padre/figlia minore, fino ad arrivare ad uniformare i tempi e le modalità di frequentazione con quelli stabiliti per la figlia maggiore ed indicati al punto che precede.
5. Il padre, Sig. inoltre, potrà tenere la figlia , e successivamente Per_3 Per_1 la piccola per le festività natalizie, alternando con la Sig.ra il giorno Per_2 CP_1 della Vigilia con il 25 dicembre, il 31 dicembre con il Capodanno ed il 5 gennaio con l'Epifania. In ordine a tali feste i ricorrenti si impegnano anche a far sì che il padre possa trascorrere qualche giorno consecutivamente con le figlie, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la madre. Il Sig. inoltre, potrà tenere Per_3 le figlie per le festività pasquali per almeno due giorni alternando con la Sig.ra CP_1 il giorno di Pasqua con il Lunedì in Albis.
6. Per le vacanze estive il Sig. potrà avere la figlia e Per_3 Per_1 successivamente appena possibile anche la figlia per una settimana da Per_2 comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno ad indicare poi il luogo di soggiorno e la struttura ricettiva.
7. Le minori staranno il giorno del compleanno del Sig. ed il giorno della Per_3 festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno della Sig.ra e quello della CP_1 festa della mamma con la madre. I compleanni delle minori verranno festeggiati possibilmente insieme tra i genitori, con organizzazione congiunta di feste con amici e parenti (le spese di tali feste verranno divise tra le parti al 50%).
8. Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_2
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 Per_1
e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di aprile Per_2
2025, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00, per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita (prossima rivalutazione aprile 2026), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle note coordinate.
9. Circa l'Assegno Unico Universale, relativo alle figlie, il padre sig. si Per_3 impegna a rilasciarlo nell'intera quota del 100%, in favore della Sig. Il predetto CP_1 ricorrente si impegna sin d'ora a rilasciare ogni eventuale consenso e a consegnare ogni documento che verrà richiesto per l'ottenimento del predetto beneficio.
10. Le parti sin d'ora dichiarano che le spese inerenti l'asilo frequentato dalla figlia
[...]
(asilo parentale considerato il fatto che la bambina non è vaccinata) saranno a Per_1 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per quanto riguarda le future spese inerenti l'asilo che verrà frequentato, previo accordo sulla struttura, dalla figlia minore (anche essa non sottoposta alle vaccinazioni di legge), qualora si ottenga Per_2 il bonus scolae, a decorrere da tale evento, il sig. sarà esonerato dal Per_3 pagamento della sua quota. Fino a quel momento il Sig. si impegna a Per_3 corrispondere alla Sig.ra lo stesso importo che versa per la retta (quota al 50%) CP_1 della scuola materna di . Per_1
11. Relativamente alle restanti spese straordinarie per le figlie ed le Per_1 Per_2 stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo i criteri e le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto tra il Tribunale di Terni ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato.
12. Le spese ed i compensi legali sono interamente compensati tra le parti.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OS LU parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...], con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. SEVERI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento delle figlie
, nata a [...] in data [...], e nata a [...] in data [...]. Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno premesso:
- Di aver intrattenuto una relazione sentimentale e dopo alcuni anni di convivenza, presso l'abitazione della ricorrente sita in Terni, Via del Leone n 29 e che accertata l'impossibilità di convivenza e di riconciliazione tra le parti hanno proposto ricorso consensuale per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e del relativo mantenimento delle minori, alle condizioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
1. Disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata a [...] in Persona_3 data 31.07.2021 (C.F. ), cittadinanza italiana, e C.F._1 CP_3
nata a [...] in data [...] (C.F. ), cittadinanza
[...] C.F._2 italiana, a favore di entrambi i genitori, in ottemperanza della Legge n.° 54/2006 relativa all'affidamento condiviso. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Disporre la collocazione delle figlie , nata a Terni in [...] Persona_3
31.07.2021 (C.F. ), e nata a Terni in [...] C.F._1 Controparte_3
07.02.2025 (C.F. presso la casa familiare in Terni, Via del Leone C.F._3
n 29, di proprietà della madre;
3. Il padre, Sig. potrà vedere la figlia , secondo le seguenti Controparte_2 Per_1 modalità: A. Tutti i lunedì dall'orario di uscita dalla scuola materna, (h 14,00), fino alla sera alle ore 21.30, e non appena la piccola, sarà pronta, potrà pernottare con il padre (lunedì sera), il quale si impegnerà ad accompagnarla la mattina seguente alla scuola. Inoltre il padre terrà con sé , un pomeriggio a settimana, da concordare tra le giornate del Per_1 mercoledì o giovedì, prendendola all'uscita della scuola, alle ore 14,00 e riportandola alla casa familiare entro e non oltre le ore 21.30 (tale orario potrebbe essere soggetto a variazioni per eventuali impegni lavorativi del ricorrente). B. Oltre un sabato oppure una domenica, a week end alternati, dalla mattina, fino alle ore 17.00. C. Non appena la minore sarà pronta, potrà pernottare, come sopra riportato, Per_1 il lunedì sera presso l'abitazione del padre, il quale si impegna riaccompagnare la minore, alla scuola per il giorno successivo.
4. Il padre, Sig. potrà, tenuto conto della tenera età della bambina e Controparte_2 delle esigenze della stessa, vedere la figlia più piccola almeno due/tre volte alla Per_2 settimana previo accordo con la Sig.ra per almeno un'ora. In ordine a tale CP_1 condizione gli istanti si impegnano ad assicurare nel tempo tempi più ampi e più frequenti nelle visite padre/figlia minore, fino ad arrivare ad uniformare i tempi e le modalità di frequentazione con quelli stabiliti per la figlia maggiore ed indicati al punto che precede.
5. Il padre, Sig. inoltre, potrà tenere la figlia , e successivamente Per_3 Per_1 la piccola per le festività natalizie, alternando con la Sig.ra il giorno Per_2 CP_1 della Vigilia con il 25 dicembre, il 31 dicembre con il Capodanno ed il 5 gennaio con l'Epifania. In ordine a tali feste i ricorrenti si impegnano anche a far sì che il padre possa trascorrere qualche giorno consecutivamente con le figlie, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo accordo con la madre. Il Sig. inoltre, potrà tenere Per_3 le figlie per le festività pasquali per almeno due giorni alternando con la Sig.ra CP_1 il giorno di Pasqua con il Lunedì in Albis.
6. Per le vacanze estive il Sig. potrà avere la figlia e Per_3 Per_1 successivamente appena possibile anche la figlia per una settimana da Per_2 comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno ad indicare poi il luogo di soggiorno e la struttura ricettiva.
7. Le minori staranno il giorno del compleanno del Sig. ed il giorno della Per_3 festa del papà con il padre ed il giorno del compleanno della Sig.ra e quello della CP_1 festa della mamma con la madre. I compleanni delle minori verranno festeggiati possibilmente insieme tra i genitori, con organizzazione congiunta di feste con amici e parenti (le spese di tali feste verranno divise tra le parti al 50%).
8. Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_2
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 Per_1
e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di aprile Per_2
2025, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00, per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita (prossima rivalutazione aprile 2026), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle note coordinate.
9. Circa l'Assegno Unico Universale, relativo alle figlie, il padre sig. si Per_3 impegna a rilasciarlo nell'intera quota del 100%, in favore della Sig. Il predetto CP_1 ricorrente si impegna sin d'ora a rilasciare ogni eventuale consenso e a consegnare ogni documento che verrà richiesto per l'ottenimento del predetto beneficio.
10. Le parti sin d'ora dichiarano che le spese inerenti l'asilo frequentato dalla figlia
[...]
(asilo parentale considerato il fatto che la bambina non è vaccinata) saranno a Per_1 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per quanto riguarda le future spese inerenti l'asilo che verrà frequentato, previo accordo sulla struttura, dalla figlia minore (anche essa non sottoposta alle vaccinazioni di legge), qualora si ottenga Per_2 il bonus scolae, a decorrere da tale evento, il sig. sarà esonerato dal Per_3 pagamento della sua quota. Fino a quel momento il Sig. si impegna a Per_3 corrispondere alla Sig.ra lo stesso importo che versa per la retta (quota al 50%) CP_1 della scuola materna di . Per_1
11. Relativamente alle restanti spese straordinarie per le figlie ed le Per_1 Per_2 stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo i criteri e le indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto tra il Tribunale di Terni ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato.
12. Le spese ed i compensi legali sono interamente compensati tra le parti.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti