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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6773/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to presso la sede legale dell'ente in Napoli, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 AZZANO STEFANO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di prestazione cat. VO n. 001510113051980, con decorrenza aprile 2020, di importo mensile pari a circa € 567,94, e di una pensione cat. SOCPDEL n. 218510007263715 con decorrenza novembre 2006 di importo mensile pari a circa € 865,64, prestazioni
CP_ CP_ erogate dallo stesso rappresentava che l' gli aveva inviato tre missive datate 18.11.2020, 03.11.2021 e 14.11.2022 con cui le comunicava il recupero di una somma pagata indebitamente per superamento dei limiti reddituali, erogata per le annualità del 2018, 2019 e 2020 a titolo di quattordicesima mensilità sulla pensione ai superstiti.
CP_ Tanto premesso, avendo sempre provveduto a comunicare i dati reddituali, conosciuti dallo stesso in quanto le pensioni erano entrambe erogate dall' ed essendo in buona fede, evocava il principio dell'affidamento e in subordine la CP_2
CP_ tardività dei recuperi, e chiedeva dichiararsi l'illegittimità degli indebiti comunicati dall' e condannarsi l'Istituto previdenziale convenuto alla restituzione delle somme già trattenute, spese vinte.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, spese vinte. Precisava che l'indebito era legittimo in quanto negli anni in questione, la ricorrente aveva percepito redditi superiori ai limiti previsti per l'erogazione della quattordicesima mensilità. All'odierna udienza a seguito del deposito di note di trattazione scritta, il giudice decideva con la presente sentenza.
Il primo indebito, per l'importo di € 420,00, comunicato il 18/11/2020, è relativo all'anno 2018, e derivante dalla verifica dei dati reddituali comunicati all'Agenzia delle Entrate con il mod.730/REDDITI/CU 2018, nonché di quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati dal quale era emerso che i redditi relativi al 2017 (diversi da quelli da pensione che ammontavano a euro 0,00), ammontavano a euro 18.261,80; il secondo indebito dell'importo di 546,00 euro, comunicato il 3/11/2021, è relativo all'anno 2019 e derivante dalla verifica dei dati reddituali diversi da quelli da pensione, che ammontavano a 0,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2019 nonché dai dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati, da cui era emerso che i redditi relativi all'anno 2018 ammontavano a euro 17.722,89. Il terzo indebito dell'importo di € 420,00 comunicato il 14/11/2022, è relativo all'anno 2020, in quanto dalla verifica dei dati reddituali diversi da quelli da pensione che ammontavano a 0,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2020 nonché da quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati, da cui era emerso che i redditi relativi all'anno 2019 ammontavano a euro 23.068,12. Quindi i tre indebiti si fondano su dati reddituali emergenti dal casellario dei pensionati;
dai provvedimenti di recupero si evince che il reddito totale è stato dedotto da esso. Nel modello Cud, invero, è stato dichiarato solo il reddito da pensione e non il reddito esente che emerge dal certificato dell'Agenzia delle entrate depositato da parte ricorrente, e che non si riferisce tuttavia alla pensione di vecchiaia. È evidente che tali redditi esenti non si riferiscono alla pensione di vecchiaia, erogata solo nell'aprile 2020, mentre i redditi esenti risultano percepiti già dal 2017 (anno da cui parte la certificazione dell'Ader), e gli indebiti di riferiscono agli anni 2018, 2019 e 2020 con riferimento ai redditi del 2017, 2018 e 2019. CP_ nella memoria difensiva allega la presenza di una rendita Inail fin dal 2006.
Dalla documentazione depositata da parte ricorrente (all. 6 provvedimenti di liquidazione) emerge anche che la quattordicesima è stata erogata sulla base di un provvedimento provvisorio. Ciò premesso, l'indebito in questione è di natura previdenziale, essendo relativo alla pensione SOCPDEL, ovvero a pensione di reversibilità dipendenti enti locali. Si applicano pertanto i principi di settore relativi all'indebito previdenziale.
La fattispecie è disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991. Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….” Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991 “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme CP_ indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di dolo dell'assicurato o di omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore.
difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così, da ultimo fra le pronunce massimate, Cass., 18.4.2023 n. 10337). Solo per l'indebito cd. reddituale poi è previsto il termine di decadenza annuale (2. Co. art. 13: La norma che disciplina la CP_ fattispecie è inclusa nel secondo comma dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ai sensi del quale «L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni CP_ soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' , che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039). Ciò tranne nel caso di provvedimento provvisorio. In presenza di liquidazione provvisoria, non opera neppure il termine entro il quale l è onerato della verifica e della correzione. (Cass. n. 2494 del 1° febbraio 2013; Cassazione civile CP_2 sez. lav., 05/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28439). Ora nell'indebito previdenziale è il pensionato attore che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto (Cass SU CP 18046/10), agendo in giudizio per l'accertamento negativo del credito dell' La necessità di un formale provvedimento esclude dalla disciplina speciale sancita dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13 della l. n. 412 del 1991, rientrando in quella dell'art. 2033 c.c. il caso in cui l'errore nell'erogazione sia intervenuto nella fase dell'accredito delle somme o della materiale corresponsione di esse Come sopra evidenziato, ulteriore presupposto necessario a fondare l'irripetibilità dell'indebito è che il provvedimento di liquidazione del trattamento sia definitivo; pertanto, i ratei indebitamente riscossi in forza di un provvedimento di liquidazione meramente provvisorio devono ritenersi integralmente ripetibili. (Cass 1° febbraio 2013 n. 2494) ed è CP_ ovviamente onere dell'ente erogatore, di norma l' , dimostrare in giudizio la natura provvisoria del provvedimento. Nel caso in cui, dopo il provvedimento di liquidazione provvisoria, la pensione venga erroneamente erogata per un protratto lasso di tempo ed il provvedimento definitivo che attesta tale erroneità intervenga successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha escluso il diritto ai soluti retentio.
Ciò, ad esempio, nel caso di una liquidazione definitiva adottata a distanza di 25 mesi da quella provvisoria (cfr. Cass. n. 15497 del 23 luglio 2015) ovvero di un indebito emerso a seguito della successione fra la liquidazione provvisoria del gennaio 2001 e quella definitiva dell'ottobre 2004 (cfr. Cass. 29 aprile 2016 n. 8564). In questo secondo caso, peraltro, la Corte ha ritenuto decisivo per escludere il legittimo affidamento del percettore la riconoscibilità dell'errore in cui era caduto l' , che aveva calcolato la pensione su una base retributiva molto più elevata CP_2 del dovuto (€. 75.880.000 anziché €. 7.588.000). Ha quindi richiamato l'orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti secondo cui la riconoscibilità dell'errore e, quindi, l'assenza di buona fede, impedisce di ravvisare uno degli elementi costitutivi del principio di affidamento, La questione se nonostante la provvisorietà del trattamento pensionistico, la costante protrazione dell'erogazione nel tempo possa consolidare, nel percipiente in buona fede, il legittimo affidamento in ordine alla sussistenza di un titolo a base del pagamento e determini pertanto l'irripetibilità dei ratei va valutata quindi caso per caso, dovendosi accertare se il pensionato ha dimostrato di avere una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta (Corte dei conti, 2 luglio 2012, n. 2/2012/QM; v. pure Corte dei Conti, 26 maggio 2011, n. 7/2011/QM, e 7 agosto 2007, n. 7/2007/QM; v. pure Cons. Stato,
24 maggio 2011, n.2651). Nel caso che occupa quindi la quattordicesima è stata erogata con provvedimenti provvisori del 11/6/2018, 05/7/2019 e 16/06/2020. Il recupero è avvenuto con provvedimenti del 18/11/2020, 03/11/2021 e 14/11/2022 quindi dopo due anni e qualche mese rispetto a ciascuna erogazione. Tuttavia, nei provvedimenti provvisori sono indicati i requisiti di legge ai fini del pagamento della quattordicesima (Età pari o Superiore a 64 anni;
Reddito personale entro 9.894,69 euro annui oppure tra 9.894,70 e 13.192,92 annui), con indicazione del quantum che sarà pagato e con specifiche indicazioni e dettagliate indicazioni sull'aliquota in caso di pensione ai superstiti. I provvedimenti sono stati regolarmente recapitati alla ricorrente e prodotti dalla stessa parte ricorrente. Essendo ella a conoscenza del proprio ulteriore reddito, nonché della provvisorietà dell'erogazione fino a controllo sui dati reddituali, non può invocarsi il principio dell'affidamento. L'affidamento è tutelato da quando si perfeziona il procedimento definitivo di pensione. Pertanto, nella specie la ricorrente non poteva invocare nessun legittimo affidamento tutelabile (Cass 31470/24). Né è applicabile l'art. 13 attesa la provvisorietà de provvedimento (Cass. 28439/2019; “In particolare, come questa Corte di
Cassazione ha già chiarito (Cass. n. 2494 del 1 febbraio 2013), qualora il trattamento erogato sia stato espressamente indicato come "provvisorio", si tratta di una prima liquidazione, cui deve seguire il provvedimento definitivo con a consequenziale inapplicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 13, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n. 88 del 1989, art. 52, dispone che la sanatoria, ossia la irripetibilità dell'indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a "formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato". Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come "provvisori". Pertanto la domanda va rigettata. Nulla per le spese attesa la dichiarazione in atti ex art. 152 dip. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 30/10/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Rigetta la domanda Nulla per le spese.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti.