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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1033/2022 del R.A.C.C. in data 26.3.2022, iniziata con atto di citazione notificato d a
- , rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Mozzato Fabrizia e Sette Parte_1
Lanfranco come da mandato allegato all'atto di citazione attrice
c o n t r o
- rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Balestra Massimo Controparte_1
come da mandato allegato alla comparsa di costituzione,
- , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Locatelli Controparte_2
Emanuele come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, convenuti avente per oggetto: responsabilità ex artt. 2049 -2051 e 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“come da foglio di precisazione delle conclusioni”, e quindi “Rigettarsi ogni istanza, eccezione presentata dai convenuti, in quanto infondata e/o inammissibile,
Nel Merito:
“- Accertati i fatti dedotti da Parte_1
-1) con riferimento al muro di confine e alla relativa recinzione tra le proprietà delle parti del presente procedimento, ai danni ivi riscontrabili e denunciati dalla IG.ra , relativi Parte_1
alla rottura di parte del muro stesso, alla illegittima rimozione della preesistente recinzione alta
1.50 e sostituzione, senza il consenso dell'odierna attrice, con altra recinzione, complessivamente con altezza anche superiore a due metri, non a norma di regolamento edilizio
1 - 2) con riferimento ai danni arrecati al muro di confine ed alla pavimentazione della proprietà di
, per l'affiorare di radici dagli alberi e arbusti, di proprietà di Parte_1 CP_1
e di;
[...] Controparte_2
- 3) con riferimento alla realizzazione sul F. 9 mapp. 262 e sul F. 9 mapp. 149 (ora mapp. 809) di una seconda “recinzione” a ridosso di quella preesistente, con realizzazione di un'insalubre e difficilmente accessibile intercapedine sul muro preesistente di recinzione
- 4) Accertata la illegittimità delle modalità di posizionamento della telecamera n. 3 indicata nella relazione agli atti del CTU geom. apposta sulla proprietà di , CP_3 Controparte_1
Conseguentemente condannarsi e , in solido e/o Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per quanto di propria competenza ovvero : - condannarsi : 1) a Controparte_1 ripristinare lo stato della preesistente recinzione apposta a confine all'altezza di 1,5 metri, o in subordine all'altezza massima prevista dal Regolamento Comunale di 2 metri complessivi.
- condannarsi e , in solido e/o ciascuno per quanto Controparte_1 Controparte_2
di propria competenza: 2) ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità esposte dal Ctu geom. , con Parte_1 CP_3
relazione di stima depositata agli atti, provvedendo al taglio delle radici che invadono la proprietà
e danneggiano il muretto di recinzione, all'asporto completo delle stesse dalla proprietà Pt_1
, al ripristino della pavimentazione e del muretto e della recinzione e/o, in via Parte_1
subordinata, al risarcimento dei danni subiti da;
Parte_1
-3 ) a rimuovere la seconda recinzione, e/o ad adottare tutte le misure idonee a pulire e ripristinare la salubrità del muro di recinzione preesistente.
4) Condannarsi a modificare l'angolazione della telecamera n. 3 indicata Controparte_1
nella relazione del CTU geom. , in modo che il raggio di ripresa sia limitato alla proprietà CP_3
. Controparte_1
- Con richiesta di rifusione delle spese legali di Ctp e Ctu, e addebito delle spese di CTU a carico della controparte.”
Per : Controparte_1
“come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo altresì che le spese di c.t.u. e di c.t.p. siano poste a carico di parte attrice. In via istruttoria precisa come da memoria n. 2 ex art. 183 c. 6
c.p.c.” e, quindi, “in via pregiudiziale: - dichiarare la propria incompentenza rispetto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, essendo materia riservata alla competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, comma 3 n. 1 c.p.c., e per
l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice. nel merito: - respingere le domande
2 proposte da siccome infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in parte Parte_1 narrativa del presente atto. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
Per : Controparte_2
“come da comparsa di costituzione insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non ammesse” e, quindi, “… In via preliminare di rito: a) dichiarare l'inammissibilità delle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 1, 3 e 4 delle conclusioni nei confronti del IG.
per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, trattandosi di Controparte_2
azione ex art. 2043 esperibile solo nei confronti della IG.ra a1) in Controparte_1 subordine dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 1, 3 e 4 delle conclusioni nei confronti del IG.
per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento delle domande, Controparte_2
ovvero sia del petitum che della causa petendi b) dichiarare l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale di Udine in favore del Giudice di Pace di Udine circa la domanda sia di accertamento che di condanna formulata dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG. b1) in subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda Controparte_2
sia di accertamento che di condanna formulata dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG. per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo Controparte_2 stante l'assenza della qualità di custode del medesimo ai sensi dell'art. 2051 c.c.; b2) in subordine dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG.
[...]
per omissione del quantum oggetto della domanda risarcitoria. Nel merito: e) CP_2
respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice, in quanto insussistenti e comunque infondate in fatto e diritto nei confronti del IG. Con vittoria di spese e Controparte_2
compensi di giudizio …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo
Con atto di citazione debitamente notificato, esponeva di essere comproprietaria Parte_1
assieme a dei fondi siti a Muzzana del Turgnano distinti catastalmente al foglio 9 Parte_2
mapp. 151 e 152.
I convenuti e , invece, erano proprietari del Controparte_2 Controparte_1
confinante immobile distinto con il mappale 149 mentre la sola del Controparte_1
confinante immobile distinto con il mappale 262.
I mappali attorei erano divisi dai mappali dei convenuti da un muretto in calcestruzzo, in
3 comproprietà tra le parti, realizzato sul confine nel 1960, sul quale, sin dalla edificazione, era stata infissa una rete metallica di altezza di metri 1,50.
Tale altezza corrispondeva a quella massima prevista dal Regolamento comunale.
L'attrice lamentava che nel corso dell'anno 2019 i convenuti avevano eseguito opere sul muro di confine senza il suo consenso. In particolare, avevano rimosso la recinzione preesistente collocandovi una rete metallica di altezza pari a 1,85 metri (raggiungendo così l'altezza di 2 metri assieme al muretto) non rispettosa delle prescrizioni regolamentari.
Inoltre, la convenuta aveva costruito, con appoggio al muro di recinzione, una seconda recinzione con pali e telo plastificato oscurante, creando una insalubre intercapedine tra le due recinzioni.
In terzo luogo, i convenuti avevano posto a dimora arbusti e piante di alto fusto a distanza non a norma di legge. Purtroppo, nella proprietà attorea avevano iniziato ad affiorare radici che avevano cagionato l'innalzamento e la rottura, in alcuni punti, della base del muro di recinzione e della limitrofa pavimentazione.
In quarto luogo, la convenuta aveva collocato nella proprietà due telecamere di videosorveglianza.
Riferiva da ultimo della installazione di un potente faro che illumina a giorno alcune zone del giardino attoreo nonché le finestre, ma precisava che tale problematica, così come la tematica della distanza degli arbusti dal muro di confine, sarebbero stati sottoposti al giudice di pace competente previa instaurazione di autonomo procedimento.
L'attrice ha, quindi, domandato:
1- il ripristino della recinzione originaria rimossa con altezza di
1,50 metri;
2- l'eliminazione della seconda recinzione apposta a distanza non legale che aveva formato una insalubre intercapedine;
3- di accertare la necessità di tagliare le radici sulla proprietà attorea nonché di quantificare i danni al muretto e alla pavimentazione;
4- di accertare che le telecamere sono idonee a riprendere l'area di proprietà attorea con conseguente condanna alla rimozione delle stesse oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza delle domande avverse. Controparte_1
La convenuta osservava, anzitutto, che la nuova recinzione era stata realizzata rispettando le altezze previste dal vigente regolamento edilizio, trattandosi di muro ortogonale alla sede stradale, come confermato dalla Polizia Locale intervenuta in loco a seguito delle reiterate segnalazioni dell'attrice.
Quanto alla seconda recinzione, osservava come si trattasse di opera in edilizia libera realizzata all'interno della propria proprietà non sussumibile nell'art. 873 c.c.. Al contrario, l'installazione di un telo verde sulla rete divisoria era consentita dalla giurisprudenza per la tutela della privacy – privacy che la convenuta intendeva preservare, in quanto precedentemente pregiudicata dai numerosi atti emulativi posti in essere dalla , la quale aveva reiteratamente rimosso il telo Pt_1
apposto sulla recinzione oltre ad avere lanciato rifiuti nella proprietà Contestava, CP_1
4 inoltre, la circostanza che potesse essere derivato un danno ingiusto all'attrice.
Quanto alla tematica delle radici affioranti, eccepiva l'incompetenza del Tribunale a conoscere delle controversie riguardanti l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, precisando in ogni caso come le piante presenti fossero state messe a dimora da oltre trenta anni.
Contestava in ogni caso l'attinenza dei danni lamentati con le piante esistenti. Piuttosto, i fenomeni di sollevamento o rottura del muretto di recinzione erano imputabili alla bassa qualità del manufatto e della pavimentazione. Eccepiva ex art. 1227 c. 2 c.c. il fatto colposo della attrice che ben avrebbe potuto effettuare autonomamente il taglio delle radici.
Quanto alle telecamere di videosorveglianza, contestava fermamente le affermazioni avversarie.
Il contraddittorio si perfezionava con la costituzione in giudizio di che Controparte_2
previamente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande relative alle recinzioni e alle telecamere;
in subordine eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda suo avverso spiegata.
Quanto al tema delle radici degli arbusti, eccepiva l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, egli non aveva mai avuto accesso al fondo in comproprietà e, quindi, non poteva essere qualificato custode dell'area.
In subordine, eccepiva l'esclusiva responsabilità della sorella nei rapporti interni ex art. 2055 c.c..
In ogni caso, invocava ex art. 896 c.c. la possibilità per l'attrice di agire autonomamente sul bene altrui. Quanto ai danni lamentati, contestava la sussistenza del nesso causale tra gli stessi e gli arbusti.
Le parti hanno quindi depositato le memorie previste dall'art. 183 c. 6 c.p.c.
La causa è stata, poi, istruita mediante ingresso di c.t.u. con incarico conferito al geom. e CP_3
mediante acquisizione della c.t.u. espletata nel giudizio pendente avanti al giudice di pace al fine di stimare l'età degli arbusti piantati lungo il confine.
All'esito, falliti i tentativi di conciliazione, all'udienza del 1.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
2- Sulla domanda connessa alla altezza di parte del muro confine.
Con l'atto introduttivo parte attrice ha imputato alla IG.ra di avere sostituito, Controparte_1
nel corso dell'anno 2019, la rete metallica preesistente, avente altezza di 1,50 mt., con altra avente altezza di 2,00 mt. in violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale. Le conclusioni formulate in atto di citazione erano le seguenti: “con riferimento al muro di confine e alla relativa
5 recinzione tra le proprietà delle parti del presente procedimento, ai danni riscontrabili e denunciati dalla IG.ra , relativi alla rottura di parte del muro stesso, alla illegittima rimozione Parte_1
della preesistente recinzione alta 1.50 e sostituzione, senza il consenso dell'odierna attrice con altra recinzione, complessivamente con altezza anche superiore a due metri, non a norma di regolamento edilizio”.
Nel costituirsi in giudizio ha affermato che il muro divisorio era di sua Controparte_1
esclusiva proprietà e ha dedotto che la rete era stata realizzata rispettando l'altezza di 2 metri prevista dal vigente Regolamento edilizio.
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di fatto Controparte_2
attribuito a responsabilità esclusiva della sorella.
A fronte delle eccezioni sollevate da , nella memoria n. 1 parte attrice ha Controparte_1
sostenuto che l'altezza non era comunque regolamentare, posto che, in alcuni punti, superava i 2 metri.
Va, anzitutto, premesso che la precisazione della domanda operata in sede di memoria n. 1 è senz'altro ammissibile, non sussistendo alcuna mutatio libelli. Infatti, sin dall'atto introduttivo è stata contestata la legittimità dell'altezza della recinzione in quanto la sostituzione della rete e dei paletti sarebbe avvenuta senza il consenso del comproprietario e comunque in violazione del regolamento comunale.
In secondo luogo, con riferimento all'eccezione sollevata da , va osservato - Controparte_2
in ciò condividendo gli assunti attorei- che, trattandosi di intervento richiesto sulla recinzione di proprietà comune, seppur la richiesta di condanna al ripristino fosse stata rivolta nei confronti di in qualità di autrice materiale della modifica, antecedentemente all'atto di Controparte_1
divisione del 25 ottobre 2023, sussisteva effettivamente litisconsorzio necessario nei confronti di in qualità di comproprietario del mapp. 149 F.9 (ora mapp. 811) e, quindi, Controparte_2
anche della recinzione insistente sul suddetto mappale (cfr. Cass, Sentenza n. 5333 del 26/4/2000:
“quando, pertanto, l'azione diretta alla riduzione in pristino riguardi un immobile comune a più persone, sussiste una causa inscindibile per ragioni sostanziali, comportante litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari medesimi, incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto della comproprietà spettante a persone estranee al processo …”).
Va ancora premesso che non è in contestazione tra le parti che la rete sia stata sostituita nel mese di maggio 2017 (v. memoria n. 2 parte conv.).
Ciò premesso, la domanda è fondata.
Invero, il c.t.u. incaricato ha effettuato in corrispondenza dei pali della recinzione otto rilievi riportati a pag. 5 dell'elaborato che qui si riproducono:
6 Premesso che in data 15.11.2016 è entrato in vigore il Regolamento Edilizio oggi vigente, approvato con delibera del conIGlio comunale del 15 novembre 2016 che, all'art. 68 “Recinzioni, cancelli e passi carrai”, al comma 3, così recita: “Le recinzioni tra proprietà private, realizzabili con qualsiasi materiale, hanno un'altezza massima pari a ml. 2,00.” (vedasi allegato “04”; applicato altresì il principio sancito dall'art. 41 della L.R. FVG 19/2009 e dall'art. 34 bis del
D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) in materia di “tolleranze costruttive”, si evince che l'altezza massima consentita, pari a 2.00 mt., è stata superata in corrispondenza del paletto 5 (altezza rilevata
2 metri e 9 millimetri), del palo 9 (altezza rilevata 2 metri e 59 millimetri), del palo 10 (altezza rilevata 2 metri e 97 millimetri) e del paletto 13 (altezza rilevata 2 metri e 49 millimetri).
La sola IGnora va, quindi, condannata ad adeguare la recinzione esistente Controparte_1
all'altezza massima consentita dal Regolamento comunale nei punti in cui la stessa supera i due metri, non invece a rimuovere l'intera recinzione.
A tale ultimo proposito, premesso che la recinzione divisoria è comune alle proprietà stante la relativa conformazione (lo stesso c.t.u., chiamato a chiarimenti, ha riconosciuto un tanto “… la parte del muretto interessato dalla demolizione risulta in comproprietà, come peraltro la restante lunghezza: nella parte alta la conformazione curva conferma tale conclusione …”), è noto come il muro comune divisorio possa essere sopraelevato – anche abbattendo una preesistente rete metallica
– senza necessità di consenso dell'altro comproprietario poiché la relativa facoltà ai sensi dell'art. 885 c.c. è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt.
1102 e 1108 c.c.. Anche l'innalzamento del muro comune mediante l'installazione, su di esso, di una rete, non configura alcun illecito, essendo tale facoltà da ritenersi ricompresa in quella di sopraelevare, concessa a ciascuno dei comproprietari del muro di confine (Cass., n. 4755/2014).
3- Sulla domanda relativa alla intercapedine.
L'attrice sostiene, in secondo luogo, che la convenuta avrebbe costruito, con Controparte_1
7 appoggio al muro di recinzione, sia sul mappale 149 che sul mappale 262, un'altra recinzione, costituita da pali metallici cementati, rete plastificata a maglia rettangolare e telo oscurante verde, con altezza quasi pari all'altra rete e per tutto il suo sviluppo, distante solo qualche centimetro dal muretto di confine di cui sopra (tale distanza è indicata da parte convenuta in 3 centimetri), creando un'intercapedine dove si depositano foglie, erba, radici, si rintanano animali selvatici, ivi essendo impossibile, quantomeno senza danneggiare la rete di recinzione, effettuare pulizia e sanificazione.
Quanto alla legittimazione passiva di al momento della notifica dell'atto di Controparte_2
citazione vale quanto precisato nel paragrafo precedente.
Nel merito la domanda è, comunque, infondata.
A pag. 9 della relazione, il c.t.u. ha effettivamente descritto e foto-riprodotto tale seconda recinzione: “… a ridosso della recinzione di confine, ma nel fondo di proprietà dei convenuti, è stata realizzata una seconda recinzione con paletti in ferro e rete metallica plasticata con annessa rete ombreggiante …”.
.
Viene, allora, in rilievo la nozione di costruzione di cui all'art. 873 c.c. che recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
Va evidenziato, al proposito, come si sia sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il concetto di costruzione si estende “a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità (Cass. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al ààsuolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente corpo di fabbrica (Cass. 45/2000) idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Cass. 15282/2005; Cass. 3199/2002;
Cass. 5116/1998) a nulla rilevando che tale collegamento al suolo avvenga mediante mezzi meccanici i quali consentano mediante manovre o procedimenti inversi una nuova mobilizzazione e
l'asportazione del manufatto (Cass. 8691/2000) e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione (Cass. 2228/2001;
8 Cass. 12489/1995; Cass. 5670/1991)”.
Ancora, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, l'art. 873 c.c. si riferisce ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria.
Una volta accertato che si è in presenza di "costruzioni" (nel senso suindicato) e che sussiste la violazione delle distanze tra le medesime, è precluso al giudice ogni indagine sull'idoneità della intercapedine, così creata, a divenire fonte di concreto pregiudizio, per l'una o per l'altro opera, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano a soddisfare le eIGenze di igiene, di salubrità e di sicurezza delle costruzioni medesime
(cfr. Cass. 8.11.1977, n. 4773).
La Corte di Cassazione ha, quindi, esemplificativamente qualificato come costruzione un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante (Cass. n. 7067/1992); alcuni cassoni-containers fissati al suolo non mediante malta cementizia ma tramite mezzi meccanici e, in quanto tali, suscettibili di essere facilmente rimossi e spostati (Cass. n. 12001/1992); i pianerottoli di prolungamento dei balconi e i setti in cemento armato (Cass. n. 859/2016); ha, invece, escluso che costituisca “costruzione” un campo da tennis dato che la rete metallica che normalmente circonda simili campi, non essendo capace di intercettare luce ed aria, non può formare un'intercapedine e come tale non rientra nella previsione dell'art. 873 c.c. (Cass. n. 3534/1983).
Va, inoltre, osservato come, ai sensi dell'art. 878 c.c., non rientri nel concetto di costruzione utilizzabile ex art. 873 c.c. ai fini del computo delle distanze il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia una altezza superiore ai tre metri. La fattispecie si applica anche nel caso in cui si abbia una qualsiasi recinzione la quale, per la sua altezza e per le sue caratteristiche strutturali, sia qualcosa di meno rispetto al muro di cinta (così Cass., 2129/1973; nel caso esaminato si trattava di un basso zoccolo in muratura con rete metallica infissa).
Del resto, la Suprema Corte ha definito legittima l'installazione di un telo verde sulla rete divisoria di due proprietà per la tutela della privacy (Cass., 7805/2013).
Facendo applicazione di tali principi, si deve ritenere che l'intercapedine creatasi per effetto della
“doppia recinzione” presente in loco non possa essere di per sé sanzionata con lo sgombero della seconda recinzione (v., però, infra, punto 5). Semmai, la pulizia della intercapedine sarà di competenza della proprietaria, che sarà anche responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c. – danni nella fattispecie, tuttavia, non provati.
4- Sulla domanda relativa alle telecamere di videosorveglianza.
Parte attrice ha chiesto la condanna della sola (v. memoria n. 1) a rimuovere Controparte_1
le telecamere di video sorveglianza, sul presupposto che la relativa installazione ledesse il diritto
9 alla privacy e alla riservatezza dell'attrice, nonché a risarcire il danno dalla prima patito.
La domanda è infondata nel merito.
Al c.t.u. è stato chiesto di verificare “… se le telecamere di videosorveglianza apposte dalla convenuta presso la propria abitazione (e rappresentate nelle fotografie agli atti) rispettino o meno la normativa applicabile in tema di privacy, con particolare riferimento alla necessità che la ripresa sia limitata allo spazio antistante senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui …”.
Il geom. ha dato atto che le telecamere “non sono motorizzate per il movimento” e concluso il CP_3
proprio elaborato affermando che “… considerata la posizione degli apparati verificata in loco, ed il fatto che è stato accertato che le riprese non interessano zone o luoghi che non siano di stretta pertinenza all'abitazione presso la quale sono state installate le telecamere, lo scrivente CTU ritiene che l'impianto sia conforme alla normativa dettata in materia di privacy dei sistemi di videosorveglianza” (così, pag. 10 secondo elaborato).
L'esperto di nomina giudiziale ha anche compiutamente risposto alle osservazioni del c.t.p. attoreo precisando che “… quanto alle riprese della telecamera n. 03, si conferma che la presenza della recinzione e degli arbusti posti attualmente in prossimità del confine tra le parti, precludono la visibilità della proprietà confinante. Tuttavia, si precisa che, laddove lo stato dei luoghi dovesse essere modificato mediante la rimozione della recinzione e/o delle siepi oggi presenti, la proprietà attorea risulterebbe visibile per una porzione molto limitata del giardino, senza possibilità di consentire la ripresa di eventuali persone ivi presenti, in quanto l'inquadratura della telecamera è, di fatto, molto bassa, come si evince dalla fotografia n.3 contenuta a pagina 7 …” (così, pag. 11 secondo elaborato).
5- Sulla domanda di risarcimento dei danni provocati dalle radici degli alberi di proprietà convenuta.
5.1. Va premesso che la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (risarcimento danni da cose in custodia) non poggia sulla presunta illegittima distanza degli alberi dal muro di confine, con la conseguenza che deve essere respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del giudice di pace.
5.2. Sempre in limine, va osservato che in atto di citazione e nella memoria n. 1, parte attrice così concludeva: “condannarsi … - 2) al pagamento di tutte le spese necessarie al ripristino del muro di recinzione danneggiato dalle radici, delle spese necessarie al taglio delle radici stesse, che si estendono nella proprietà dell'attrice e delle spese necessarie al ripristino della relativa pavimentazione nella proprietà di , ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare Parte_1
il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità e con la Parte_1
10 quantificazione dei danni e delle spese necessarie, da determinarsi in corso di causa all'esito dell'espletanda Ctu …”.
Trattasi di domanda che deve essere essenzialmente ricondotta nell'alveo dell'azione personale di risarcimento del danno per equivalente (artt. 2043, 2051 e 1223 c.c.) ed in forma specifica ex art. 2058 c.c. (relativamente alla domanda – per quanto generica - di adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici).
Inammissibile, in quanto integrante una mutatio libelli, tardivamente formulata oltre il primo termine di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. n. 8424/2000) è la domanda di reintegra in forma specifica avanzata, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice (- condannarsi e , in solido e/o ciascuno per quanto di Controparte_1 Controparte_2
propria competenza: 2) ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità esposte dal Ctu geom. , con Parte_1 CP_3
relazione di stima depositata agli atti, provvedendo al taglio delle radici che invadono la proprietà
e danneggiano il muretto di recinzione, all'asporto completo delle stesse dalla proprietà Pt_1
, al ripristino della pavimentazione e del muretto e della recinzione e/o, in via Parte_1
subordinata, al risarcimento dei danni subiti da ). Parte_1
Se, infatti, è consentita la “modifica” della domanda di reintegra in forma specifica in risarcimento per equivalente, in quanto il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato (con la conseguenza che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica - Cass. n. 22223 del 20/10/2014); se ciò è vero, si diceva, non è, però, ammissibile il contrario (cfr. Cass. 4 marzo 1983 n. 1636; in termini Cass. n. 8424 del 2000; “… mentre la fungibilità del danaro consente uno jus variandi con richiesta di risarcimento per equivalente in luogo di quella in forma specifica, l'infungibilità di quest'ultima comporta che dopo la domanda a titolo risarcitorio d'una somma di danaro, ...non possa in seguito domandarsi' una reintegra in forma specifica 'evidenziandosi un interesse specifico da ritenere elemento di novità assoluta della domanda …”).
5.3 Va, ancora, premesso che l'attrice ha evocato in giudizio e Controparte_1 CP_2
in quanto entrambi comproprietari del fondo sul quale sono stati piantumati gli arbusti da
[...]
cui si sono propagate le radici e, come tali, obbligati alla relativa custodia.
Al proposito va precisato, brevemente, che , per sottrarsi a tale Controparte_2
responsabilità, ha affermato in modo del tutto generico di non avere avuto accesso alla
11 comproprietà.
Ancora, nel corso del giudizio i convenuti hanno sciolto la comunione ereditaria insorta (anche) sul fondo confinante con quello attoreo – fondo ad oggi, per effetto del contratto di divisione versato in atti, di esclusiva proprietà di . Controparte_1
Un tanto non è, però, sufficiente per escludere la sussistenza della legittimazione passiva in capo al predetto convenuto, e ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto, la Cassazione a Sezioni Unite, nella nota pronuncia n. 25021/2019, ha affermato che la divisione ha un'efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, essendo un atto tra vivi;
inoltre,
l'efficacia retroattiva della divisione si traduce nella negazione di una successione fra i compartecipi, nel senso che il condividente viene considerato proprietario esclusivo del bene assegnatogli con effetto ex tunc, fin dal momento dell'apertura della successione, come se su quel bene non vi fosse stato - nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cuius e lo scioglimento della comunione - un rapporto di comunione tra gli eredi. La vis retroactiva opera, tuttavia, solo sul piano dell'effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. "apporzionamento"), ossia solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati;
ma essa non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione.
Inoltre, la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. non è ascrivibile secondo un principio di
"ambulatorietà" da individuarsi per relationem col bene, come avviene tipicamente nelle cd. obbligazioni propter rem. Non si verte, infatti, in una ipotesi in cui la responsabilità "segue" il bene, bensì nel diverso caso di obbligazione risarcitoria verso terzi per fatto illecito già sorta in capo ai comproprietari al momento del contratto di divisione.
5.4 Ciò premesso, la domanda originariamente formulata nella memoria n. 1 merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
5.5 Alla stregua della ricognizione fatta dal c.t.u. a pag. 10 dell'elaborato, “… il muretto e la pavimentazione esistenti posti lungo la proprietà della parte attrice sulla particella n° 151, risultano sollevati nel tratto più a nord della recinzione a causa della presenza di radici affioranti, per una lunghezza di ml.12,35. L'apparato radicale delle piante poste sul lotto confinante, ossia la particella n.149, ha sollevato la seconda fila dei blocchi dello zoccolo della recinzione, insinuandosi tra la fuga del blocco fuori terra a vista ed il blocco sottostante. Lungo questo tratto non vi è la presenza di alcuna piantumazione sulla proprietà , diversamente da quanto Pt_1
accertato sulla proprietà dei convenuti e . Su Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, infatti, sono presenti n.3 piante della specie laurocerasus, aventi una base di diametro notevole, che si trovano accostati allo zoccolo di recinzione, e n. 2 piante specie cupressacea,
12 adiacenti al medesimo zoccolo. Lungo il medesimo tratto di lunghezza di ml. 12,35, sempre a ridosso della recinzione, le radici hanno proseguito il loro percorso e hanno sollevato in più punti anche la pavimentazione del marciapiede di proprietà attorea. Trattasi di un marciapiede realizzato in mattoni pieni posati direttamente sul terreno. La pavimentazione presenta avvallamenti per tutta la sua superficie ove si notano anche molti mattoni deteriorati non a causa delle radici, ma per l'azione degli agenti atmosferici e per il mancato massetto sottostante. Lungo la proprietà attorea, ed in corrispondenza del tratto di recinzione che materializza il confine di parte attrice con quella in comproprietà con le parti convenute (Particella 149), sono stati riscontrati n° 03 punti in cui sono visibili radici affioranti. In due casi le radici che affiorano determinano una piccola fessurazione in corrispondenza della fuga verticale del blocco. Come emerge dalle fotografie, anche in queste aree non sono presenti piantumazioni sulla proprietà attorea, diversamente dalla proprietà dei convenuti, ove sono presenti delle siepi …”.
Il geom. ha concluso nei seguenti termini: “… lungo la recinzione che divide la proprietà CP_3
attorea, IG. (Particella 151), con quella in comproprietà tra i IG.ri Parte_1 CP_1
e (Particella n. 149) è stata accertata la presenza di radici
[...] Controparte_2
affiorati che hanno determinato la rottura ed il sollevamento dello zoccolo in muratura e della pavimentazione. Non vi sono dubbi sul fatto che le radici provengano dalla Particella n. 149 in comproprietà con gli odierni convenuti in quanto, nelle aree interessate dal fenomeno, non vi sono piantumazioni sulla proprietà attorea. Il sottoscritto ritiene: - che i danni lamentati dall'attrice alla recinzione siano dovuti all'affioramento delle radici riscontrate in loco e provenienti dal fondo in comproprietà tra i due convenuti (Particella n. 149); - che i danni lamentati dall'attrice alla pavimentazione siano dovuti in parte all'affioramento delle radici riscontrate in loco, e provenienti dal fondo in comproprietà tra i due convenuti (Particella n. 149), ed in parte al deterioramento dovuto all'azione degli agenti atmosferici ed alla mancanza di un massetto sottostante …”.
5.6. Ai sensi dell'art. 896 c.c., “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
Reputa questo giudice che la facoltà riconosciuta all'attrice dall'art. 896 c.c. di tagliare essa stessa le radici, non esonerava i convenuti dall'obbligo, impostogli dall'art 2051 c.c., di evitare che la proprietà confinante potesse subire danni a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati, con conseguente responsabilità dei secondi per i danni arrecati dalle radici che si espandono nel fondo contiguo. I suddetti proprietari, inoltre, non possono andare esenti da responsabilità per il solo fatto che la vicina non si sia avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art 896 c.c. di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo (così Cass. civ., 14.5.1976, n. 1703 anche se riferita al
13 . CP_4
Sussiste dunque nesso causale tra il comportamento omissivo ascritto ai convenuti e i danni riscontrati dal c.t.u. nella proprietà attorea.
5.7 Quanto ad un eventuale concorso colposo della danneggiata nella causazione dei danni patiti, rilevante ex art. 1227, comma 2 c.c. - concorso tempestivamente e ritualmente eccepito -, la convenuta afferma che in virtù della forma di autotutela prevista dall'art. 896 c.c. l'attrice ben avrebbe potuto tagliare a proprie spese le radici invadenti la propria proprietà.
Tale eccezione è convincente.
Invero, l'art. 896 c.c. riconosce una forma di autotutela al proprietario del fondo nel quale si addentrano le radici, per consentirgli di evitare il prodursi del danno, ferma restando la facoltà di ripetere le spese sostenute.
È, dunque, evidente come, nel decidere di non esercitare un proprio diritto, l'attrice abbia concorso ad aggravare ex art 1227 c. 2 c.c. i danni che hanno interessato il muretto in comproprietà e la pavimentazione di sua esclusiva proprietà.
In definitiva, deve essere riconosciuto un concorso di colpa pari al 50% in capo alla attrice.
5.8 Il c.t.u. ha indicato le seguenti opere di ripristino e i relativi costi come di seguito esposto:
1) rispristino dello zoccolo in blocchi di cemento lunghezza ml.12,35:
- rimozione della recinzione posta sulla Particella n° 149;
- taglio di n° 5 piante con relativo apparato radicale che sono poste a ridosso della recinzione di confine con carico e trasporto in discarica;
- rimozione pali e rete esistente con carico e trasporto in discarica;
- rimozione pali e rete/ombreggiante esistenti con recupero per il loro riutilizzo;
- rimozione delle due fila di blocchi con carico e trasporto in discarica;
a corpo €. 1.900,00;
- getto di un cordolo in c.a. delle dimensioni cm.30x30, in sostituzione della fila di blocchi oggi interrata;
- fornitura e rifacimento del corso di blocchi in cemento con finitura come l'esistente;
- fornitura e posa pali in ferro a sostegno della rete;
- fornitura e posa della nuova rete metallica plasticata con relativa ferramenta e fili tenditori;
- posa dei pali e rete/ombreggiante precedentemente rimossa;
- riporto di terra vegetale per ritombamento e costipazione della stessa;
- riporto terra vegetale per il ripristino delle quote del terreno;
- taglio a mano delle radici nei tre punti sopra indicati con il ripristino della fuga con malta cementizia tra i blocchi dello zoccolo.
14 a corpo €. 2.600,00; totali euro 4.500,00.
Nell'individuare i lavori da svolgere lungo la recinzione il c.t.u. ha ragionevolmente tenuto conto:
1) dell'invasività delle radici sulle opere esistenti, costituite da blocchi cavi nei quali si sono insinuate (rispondendo alle osservazioni del c.t.p. conv.,il c.t.u. ha precisato che non è possibile intervenire sul muretto nei soli punti specifici in cui la radice affiora in quanto gli apparati radicali emersi sono estesi al punto che con la loro asportazione sarà interessata l'intera pavimentazione
(pag.14 c.t.u.); anche in udienza, convocato a chiarimenti, il geom. ha ribadito che “non è CP_3
possibile intervenire su singole parti del muretto in quanto è stato danneggiato lungo tutta la sua lunghezza”); 2) la particolarità delle lavorazioni da svolgere sia a mano che con piccoli mezzi meccanici;
3) le piccole quantità delle opere da realizzare.
Quanto, invece, alla necessità di tagliare gli alberi interessati, il c.t.u. ha precisato che “…
l'indicazione di abbattere gli alberi è stata dettata dal fatto che andranno recise parti importanti dell'apparato radicale e dei loro colletti, come indicato dall'ausiliario. Precisa anche che per la riuscita dei lavori lungo la recinzione non è necessario abbattere gli alberi ben protendersi operare lungo il confine nelle due proprietà certamente senza garanzia di sopravvivenza degli alberi …”
(così a verbale all'udienza del 7.5.2024). Il c.t.u. ha anche precisato che il costo stimato per l'abbattimento incide sul totale indicato per euro 1.200,00.
Questo giudice esclude di poter considerare l'estirpazione degli alberi quale rimedio ai danni provocati dalle radici propagatesi nel fondo altrui.
Invero, il vicino può eIGere l'estirpazione delle piante solo quando venga accertato il mancato rispetto delle distanze (Cass. 10502/2013), venendo in rilievo, in questa specifica evenienza, interessi pubblicistici connessi alla eIGenza di salvaguardare il fondo in sé.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la domanda attorea non poggia su una asserita illegittima distanza degli alberi dal confine, ma solo sull'innalzamento e sulla rottura della base del muretto della recinzione e della limitrofa pavimentazione cagionata dalle radici di tali piante.
In sostanza, vengono in rilievo interessi meramente privatistici che possono (e debbono), al più, trovare tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente, avuto riguardo agli interventi necessari per eliminare i danni subiti a causa dell'affioramento delle radici interessate.
Consegue a ciò la rideterminazione del costo necessario alla minor somma di euro 3.300,00 (al netto dell'IVA).
2) rispristino della pavimentazione di mq.12,35:
- rimozione e accatastamento della pavimentazione;
- pulizia delle radici con carico e trasporto in discarica;
15 - ripristino del letto di posa;
- posa della pavimentazione con il riutilizzo dei mattoni rimossi ed escluso la fornitura di quelli sostituiti per degrado.
a corpo €. 950,00.
Nell'individuare l'intervento da realizzare sulla pavimentazione, il c.t.u. ha condivisibilmente tenuto in considerazione: 1) il fatto che la presenza, in più punti, delle radici affioranti determina la necessità di rimuovere completamente la pavimentazione, per poi ripristinarla riutilizzando, ove possibile, i medesimi mattoni di cui è composta;
2) la circostanza che parte dei mattoni risulta degradata a causa dell'azione degli agenti atmosferici ed alla mancanza di un massetto sottostante.
Correttamente, dunque, non è stato conteggiato il costo dei mattoni necessari per il ripristino di questi ultimi.
Il costo complessivo dell'intervento di ripristino, esclusa l'estirpazione degli alberi, viene, quindi, stimato in complessivi euro 4.250,00 (al netto dell'IVA).
5.9 Pertanto, tenuto conto della concorrente responsabilità della convenuta e della formulazione della domanda più sopra analizzata, per le causali sopra enucleate le parti convenute debbono essere condannate a corrispondere in solido all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 2.125,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6- sulle spese di lite
La reciproca parziale soccombenza sulle varie questioni sottoposte a questo giudice giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per la stessa ragione, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della parte attrice per la metà e a carico delle parti convenute in solido tra loro per la restante metà.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
1- ordina a di adeguare la recinzione esistente all'altezza massima Controparte_1
consentita dal Regolamento comunale nei punti in cui la stessa supera i due metri come riportati in CTU;
2- per le causali di cui in motivazione, condanna i convenuti, in solido, a corrispondere all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 2.125,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3- respinge la domanda relativa alla rimozione della seconda recinzione;
4- respinge la domanda relativa alla rimozione delle telecamere;
5- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
16 6- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice per la metà e a carico delle parti convenute in solido per la restante metà.
Così deciso in Udine, il 5.3.2025
Il Giudice
- Dott.ssa Marta Diamante-
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1033/2022 del R.A.C.C. in data 26.3.2022, iniziata con atto di citazione notificato d a
- , rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Mozzato Fabrizia e Sette Parte_1
Lanfranco come da mandato allegato all'atto di citazione attrice
c o n t r o
- rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Balestra Massimo Controparte_1
come da mandato allegato alla comparsa di costituzione,
- , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Locatelli Controparte_2
Emanuele come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, convenuti avente per oggetto: responsabilità ex artt. 2049 -2051 e 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“come da foglio di precisazione delle conclusioni”, e quindi “Rigettarsi ogni istanza, eccezione presentata dai convenuti, in quanto infondata e/o inammissibile,
Nel Merito:
“- Accertati i fatti dedotti da Parte_1
-1) con riferimento al muro di confine e alla relativa recinzione tra le proprietà delle parti del presente procedimento, ai danni ivi riscontrabili e denunciati dalla IG.ra , relativi Parte_1
alla rottura di parte del muro stesso, alla illegittima rimozione della preesistente recinzione alta
1.50 e sostituzione, senza il consenso dell'odierna attrice, con altra recinzione, complessivamente con altezza anche superiore a due metri, non a norma di regolamento edilizio
1 - 2) con riferimento ai danni arrecati al muro di confine ed alla pavimentazione della proprietà di
, per l'affiorare di radici dagli alberi e arbusti, di proprietà di Parte_1 CP_1
e di;
[...] Controparte_2
- 3) con riferimento alla realizzazione sul F. 9 mapp. 262 e sul F. 9 mapp. 149 (ora mapp. 809) di una seconda “recinzione” a ridosso di quella preesistente, con realizzazione di un'insalubre e difficilmente accessibile intercapedine sul muro preesistente di recinzione
- 4) Accertata la illegittimità delle modalità di posizionamento della telecamera n. 3 indicata nella relazione agli atti del CTU geom. apposta sulla proprietà di , CP_3 Controparte_1
Conseguentemente condannarsi e , in solido e/o Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per quanto di propria competenza ovvero : - condannarsi : 1) a Controparte_1 ripristinare lo stato della preesistente recinzione apposta a confine all'altezza di 1,5 metri, o in subordine all'altezza massima prevista dal Regolamento Comunale di 2 metri complessivi.
- condannarsi e , in solido e/o ciascuno per quanto Controparte_1 Controparte_2
di propria competenza: 2) ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità esposte dal Ctu geom. , con Parte_1 CP_3
relazione di stima depositata agli atti, provvedendo al taglio delle radici che invadono la proprietà
e danneggiano il muretto di recinzione, all'asporto completo delle stesse dalla proprietà Pt_1
, al ripristino della pavimentazione e del muretto e della recinzione e/o, in via Parte_1
subordinata, al risarcimento dei danni subiti da;
Parte_1
-3 ) a rimuovere la seconda recinzione, e/o ad adottare tutte le misure idonee a pulire e ripristinare la salubrità del muro di recinzione preesistente.
4) Condannarsi a modificare l'angolazione della telecamera n. 3 indicata Controparte_1
nella relazione del CTU geom. , in modo che il raggio di ripresa sia limitato alla proprietà CP_3
. Controparte_1
- Con richiesta di rifusione delle spese legali di Ctp e Ctu, e addebito delle spese di CTU a carico della controparte.”
Per : Controparte_1
“come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo altresì che le spese di c.t.u. e di c.t.p. siano poste a carico di parte attrice. In via istruttoria precisa come da memoria n. 2 ex art. 183 c. 6
c.p.c.” e, quindi, “in via pregiudiziale: - dichiarare la propria incompentenza rispetto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, essendo materia riservata alla competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7, comma 3 n. 1 c.p.c., e per
l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice. nel merito: - respingere le domande
2 proposte da siccome infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in parte Parte_1 narrativa del presente atto. Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
Per : Controparte_2
“come da comparsa di costituzione insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c. e non ammesse” e, quindi, “… In via preliminare di rito: a) dichiarare l'inammissibilità delle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 1, 3 e 4 delle conclusioni nei confronti del IG.
per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, trattandosi di Controparte_2
azione ex art. 2043 esperibile solo nei confronti della IG.ra a1) in Controparte_1 subordine dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 1, 3 e 4 delle conclusioni nei confronti del IG.
per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento delle domande, Controparte_2
ovvero sia del petitum che della causa petendi b) dichiarare l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale di Udine in favore del Giudice di Pace di Udine circa la domanda sia di accertamento che di condanna formulata dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG. b1) in subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda Controparte_2
sia di accertamento che di condanna formulata dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG. per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo Controparte_2 stante l'assenza della qualità di custode del medesimo ai sensi dell'art. 2051 c.c.; b2) in subordine dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alle domande sia di accertamento che di condanna formulate dalla parte attrice ai nn. 2 delle conclusioni nei confronti del IG.
[...]
per omissione del quantum oggetto della domanda risarcitoria. Nel merito: e) CP_2
respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice, in quanto insussistenti e comunque infondate in fatto e diritto nei confronti del IG. Con vittoria di spese e Controparte_2
compensi di giudizio …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo
Con atto di citazione debitamente notificato, esponeva di essere comproprietaria Parte_1
assieme a dei fondi siti a Muzzana del Turgnano distinti catastalmente al foglio 9 Parte_2
mapp. 151 e 152.
I convenuti e , invece, erano proprietari del Controparte_2 Controparte_1
confinante immobile distinto con il mappale 149 mentre la sola del Controparte_1
confinante immobile distinto con il mappale 262.
I mappali attorei erano divisi dai mappali dei convenuti da un muretto in calcestruzzo, in
3 comproprietà tra le parti, realizzato sul confine nel 1960, sul quale, sin dalla edificazione, era stata infissa una rete metallica di altezza di metri 1,50.
Tale altezza corrispondeva a quella massima prevista dal Regolamento comunale.
L'attrice lamentava che nel corso dell'anno 2019 i convenuti avevano eseguito opere sul muro di confine senza il suo consenso. In particolare, avevano rimosso la recinzione preesistente collocandovi una rete metallica di altezza pari a 1,85 metri (raggiungendo così l'altezza di 2 metri assieme al muretto) non rispettosa delle prescrizioni regolamentari.
Inoltre, la convenuta aveva costruito, con appoggio al muro di recinzione, una seconda recinzione con pali e telo plastificato oscurante, creando una insalubre intercapedine tra le due recinzioni.
In terzo luogo, i convenuti avevano posto a dimora arbusti e piante di alto fusto a distanza non a norma di legge. Purtroppo, nella proprietà attorea avevano iniziato ad affiorare radici che avevano cagionato l'innalzamento e la rottura, in alcuni punti, della base del muro di recinzione e della limitrofa pavimentazione.
In quarto luogo, la convenuta aveva collocato nella proprietà due telecamere di videosorveglianza.
Riferiva da ultimo della installazione di un potente faro che illumina a giorno alcune zone del giardino attoreo nonché le finestre, ma precisava che tale problematica, così come la tematica della distanza degli arbusti dal muro di confine, sarebbero stati sottoposti al giudice di pace competente previa instaurazione di autonomo procedimento.
L'attrice ha, quindi, domandato:
1- il ripristino della recinzione originaria rimossa con altezza di
1,50 metri;
2- l'eliminazione della seconda recinzione apposta a distanza non legale che aveva formato una insalubre intercapedine;
3- di accertare la necessità di tagliare le radici sulla proprietà attorea nonché di quantificare i danni al muretto e alla pavimentazione;
4- di accertare che le telecamere sono idonee a riprendere l'area di proprietà attorea con conseguente condanna alla rimozione delle stesse oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza delle domande avverse. Controparte_1
La convenuta osservava, anzitutto, che la nuova recinzione era stata realizzata rispettando le altezze previste dal vigente regolamento edilizio, trattandosi di muro ortogonale alla sede stradale, come confermato dalla Polizia Locale intervenuta in loco a seguito delle reiterate segnalazioni dell'attrice.
Quanto alla seconda recinzione, osservava come si trattasse di opera in edilizia libera realizzata all'interno della propria proprietà non sussumibile nell'art. 873 c.c.. Al contrario, l'installazione di un telo verde sulla rete divisoria era consentita dalla giurisprudenza per la tutela della privacy – privacy che la convenuta intendeva preservare, in quanto precedentemente pregiudicata dai numerosi atti emulativi posti in essere dalla , la quale aveva reiteratamente rimosso il telo Pt_1
apposto sulla recinzione oltre ad avere lanciato rifiuti nella proprietà Contestava, CP_1
4 inoltre, la circostanza che potesse essere derivato un danno ingiusto all'attrice.
Quanto alla tematica delle radici affioranti, eccepiva l'incompetenza del Tribunale a conoscere delle controversie riguardanti l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, precisando in ogni caso come le piante presenti fossero state messe a dimora da oltre trenta anni.
Contestava in ogni caso l'attinenza dei danni lamentati con le piante esistenti. Piuttosto, i fenomeni di sollevamento o rottura del muretto di recinzione erano imputabili alla bassa qualità del manufatto e della pavimentazione. Eccepiva ex art. 1227 c. 2 c.c. il fatto colposo della attrice che ben avrebbe potuto effettuare autonomamente il taglio delle radici.
Quanto alle telecamere di videosorveglianza, contestava fermamente le affermazioni avversarie.
Il contraddittorio si perfezionava con la costituzione in giudizio di che Controparte_2
previamente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande relative alle recinzioni e alle telecamere;
in subordine eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda suo avverso spiegata.
Quanto al tema delle radici degli arbusti, eccepiva l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti, egli non aveva mai avuto accesso al fondo in comproprietà e, quindi, non poteva essere qualificato custode dell'area.
In subordine, eccepiva l'esclusiva responsabilità della sorella nei rapporti interni ex art. 2055 c.c..
In ogni caso, invocava ex art. 896 c.c. la possibilità per l'attrice di agire autonomamente sul bene altrui. Quanto ai danni lamentati, contestava la sussistenza del nesso causale tra gli stessi e gli arbusti.
Le parti hanno quindi depositato le memorie previste dall'art. 183 c. 6 c.p.c.
La causa è stata, poi, istruita mediante ingresso di c.t.u. con incarico conferito al geom. e CP_3
mediante acquisizione della c.t.u. espletata nel giudizio pendente avanti al giudice di pace al fine di stimare l'età degli arbusti piantati lungo il confine.
All'esito, falliti i tentativi di conciliazione, all'udienza del 1.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
2- Sulla domanda connessa alla altezza di parte del muro confine.
Con l'atto introduttivo parte attrice ha imputato alla IG.ra di avere sostituito, Controparte_1
nel corso dell'anno 2019, la rete metallica preesistente, avente altezza di 1,50 mt., con altra avente altezza di 2,00 mt. in violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale. Le conclusioni formulate in atto di citazione erano le seguenti: “con riferimento al muro di confine e alla relativa
5 recinzione tra le proprietà delle parti del presente procedimento, ai danni riscontrabili e denunciati dalla IG.ra , relativi alla rottura di parte del muro stesso, alla illegittima rimozione Parte_1
della preesistente recinzione alta 1.50 e sostituzione, senza il consenso dell'odierna attrice con altra recinzione, complessivamente con altezza anche superiore a due metri, non a norma di regolamento edilizio”.
Nel costituirsi in giudizio ha affermato che il muro divisorio era di sua Controparte_1
esclusiva proprietà e ha dedotto che la rete era stata realizzata rispettando l'altezza di 2 metri prevista dal vigente Regolamento edilizio.
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di fatto Controparte_2
attribuito a responsabilità esclusiva della sorella.
A fronte delle eccezioni sollevate da , nella memoria n. 1 parte attrice ha Controparte_1
sostenuto che l'altezza non era comunque regolamentare, posto che, in alcuni punti, superava i 2 metri.
Va, anzitutto, premesso che la precisazione della domanda operata in sede di memoria n. 1 è senz'altro ammissibile, non sussistendo alcuna mutatio libelli. Infatti, sin dall'atto introduttivo è stata contestata la legittimità dell'altezza della recinzione in quanto la sostituzione della rete e dei paletti sarebbe avvenuta senza il consenso del comproprietario e comunque in violazione del regolamento comunale.
In secondo luogo, con riferimento all'eccezione sollevata da , va osservato - Controparte_2
in ciò condividendo gli assunti attorei- che, trattandosi di intervento richiesto sulla recinzione di proprietà comune, seppur la richiesta di condanna al ripristino fosse stata rivolta nei confronti di in qualità di autrice materiale della modifica, antecedentemente all'atto di Controparte_1
divisione del 25 ottobre 2023, sussisteva effettivamente litisconsorzio necessario nei confronti di in qualità di comproprietario del mapp. 149 F.9 (ora mapp. 811) e, quindi, Controparte_2
anche della recinzione insistente sul suddetto mappale (cfr. Cass, Sentenza n. 5333 del 26/4/2000:
“quando, pertanto, l'azione diretta alla riduzione in pristino riguardi un immobile comune a più persone, sussiste una causa inscindibile per ragioni sostanziali, comportante litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari medesimi, incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto della comproprietà spettante a persone estranee al processo …”).
Va ancora premesso che non è in contestazione tra le parti che la rete sia stata sostituita nel mese di maggio 2017 (v. memoria n. 2 parte conv.).
Ciò premesso, la domanda è fondata.
Invero, il c.t.u. incaricato ha effettuato in corrispondenza dei pali della recinzione otto rilievi riportati a pag. 5 dell'elaborato che qui si riproducono:
6 Premesso che in data 15.11.2016 è entrato in vigore il Regolamento Edilizio oggi vigente, approvato con delibera del conIGlio comunale del 15 novembre 2016 che, all'art. 68 “Recinzioni, cancelli e passi carrai”, al comma 3, così recita: “Le recinzioni tra proprietà private, realizzabili con qualsiasi materiale, hanno un'altezza massima pari a ml. 2,00.” (vedasi allegato “04”; applicato altresì il principio sancito dall'art. 41 della L.R. FVG 19/2009 e dall'art. 34 bis del
D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) in materia di “tolleranze costruttive”, si evince che l'altezza massima consentita, pari a 2.00 mt., è stata superata in corrispondenza del paletto 5 (altezza rilevata
2 metri e 9 millimetri), del palo 9 (altezza rilevata 2 metri e 59 millimetri), del palo 10 (altezza rilevata 2 metri e 97 millimetri) e del paletto 13 (altezza rilevata 2 metri e 49 millimetri).
La sola IGnora va, quindi, condannata ad adeguare la recinzione esistente Controparte_1
all'altezza massima consentita dal Regolamento comunale nei punti in cui la stessa supera i due metri, non invece a rimuovere l'intera recinzione.
A tale ultimo proposito, premesso che la recinzione divisoria è comune alle proprietà stante la relativa conformazione (lo stesso c.t.u., chiamato a chiarimenti, ha riconosciuto un tanto “… la parte del muretto interessato dalla demolizione risulta in comproprietà, come peraltro la restante lunghezza: nella parte alta la conformazione curva conferma tale conclusione …”), è noto come il muro comune divisorio possa essere sopraelevato – anche abbattendo una preesistente rete metallica
– senza necessità di consenso dell'altro comproprietario poiché la relativa facoltà ai sensi dell'art. 885 c.c. è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt.
1102 e 1108 c.c.. Anche l'innalzamento del muro comune mediante l'installazione, su di esso, di una rete, non configura alcun illecito, essendo tale facoltà da ritenersi ricompresa in quella di sopraelevare, concessa a ciascuno dei comproprietari del muro di confine (Cass., n. 4755/2014).
3- Sulla domanda relativa alla intercapedine.
L'attrice sostiene, in secondo luogo, che la convenuta avrebbe costruito, con Controparte_1
7 appoggio al muro di recinzione, sia sul mappale 149 che sul mappale 262, un'altra recinzione, costituita da pali metallici cementati, rete plastificata a maglia rettangolare e telo oscurante verde, con altezza quasi pari all'altra rete e per tutto il suo sviluppo, distante solo qualche centimetro dal muretto di confine di cui sopra (tale distanza è indicata da parte convenuta in 3 centimetri), creando un'intercapedine dove si depositano foglie, erba, radici, si rintanano animali selvatici, ivi essendo impossibile, quantomeno senza danneggiare la rete di recinzione, effettuare pulizia e sanificazione.
Quanto alla legittimazione passiva di al momento della notifica dell'atto di Controparte_2
citazione vale quanto precisato nel paragrafo precedente.
Nel merito la domanda è, comunque, infondata.
A pag. 9 della relazione, il c.t.u. ha effettivamente descritto e foto-riprodotto tale seconda recinzione: “… a ridosso della recinzione di confine, ma nel fondo di proprietà dei convenuti, è stata realizzata una seconda recinzione con paletti in ferro e rete metallica plasticata con annessa rete ombreggiante …”.
.
Viene, allora, in rilievo la nozione di costruzione di cui all'art. 873 c.c. che recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
Va evidenziato, al proposito, come si sia sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il concetto di costruzione si estende “a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità (Cass. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al ààsuolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente corpo di fabbrica (Cass. 45/2000) idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (Cass. 15282/2005; Cass. 3199/2002;
Cass. 5116/1998) a nulla rilevando che tale collegamento al suolo avvenga mediante mezzi meccanici i quali consentano mediante manovre o procedimenti inversi una nuova mobilizzazione e
l'asportazione del manufatto (Cass. 8691/2000) e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione (Cass. 2228/2001;
8 Cass. 12489/1995; Cass. 5670/1991)”.
Ancora, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, l'art. 873 c.c. si riferisce ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria.
Una volta accertato che si è in presenza di "costruzioni" (nel senso suindicato) e che sussiste la violazione delle distanze tra le medesime, è precluso al giudice ogni indagine sull'idoneità della intercapedine, così creata, a divenire fonte di concreto pregiudizio, per l'una o per l'altro opera, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano a soddisfare le eIGenze di igiene, di salubrità e di sicurezza delle costruzioni medesime
(cfr. Cass. 8.11.1977, n. 4773).
La Corte di Cassazione ha, quindi, esemplificativamente qualificato come costruzione un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante (Cass. n. 7067/1992); alcuni cassoni-containers fissati al suolo non mediante malta cementizia ma tramite mezzi meccanici e, in quanto tali, suscettibili di essere facilmente rimossi e spostati (Cass. n. 12001/1992); i pianerottoli di prolungamento dei balconi e i setti in cemento armato (Cass. n. 859/2016); ha, invece, escluso che costituisca “costruzione” un campo da tennis dato che la rete metallica che normalmente circonda simili campi, non essendo capace di intercettare luce ed aria, non può formare un'intercapedine e come tale non rientra nella previsione dell'art. 873 c.c. (Cass. n. 3534/1983).
Va, inoltre, osservato come, ai sensi dell'art. 878 c.c., non rientri nel concetto di costruzione utilizzabile ex art. 873 c.c. ai fini del computo delle distanze il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia una altezza superiore ai tre metri. La fattispecie si applica anche nel caso in cui si abbia una qualsiasi recinzione la quale, per la sua altezza e per le sue caratteristiche strutturali, sia qualcosa di meno rispetto al muro di cinta (così Cass., 2129/1973; nel caso esaminato si trattava di un basso zoccolo in muratura con rete metallica infissa).
Del resto, la Suprema Corte ha definito legittima l'installazione di un telo verde sulla rete divisoria di due proprietà per la tutela della privacy (Cass., 7805/2013).
Facendo applicazione di tali principi, si deve ritenere che l'intercapedine creatasi per effetto della
“doppia recinzione” presente in loco non possa essere di per sé sanzionata con lo sgombero della seconda recinzione (v., però, infra, punto 5). Semmai, la pulizia della intercapedine sarà di competenza della proprietaria, che sarà anche responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c. – danni nella fattispecie, tuttavia, non provati.
4- Sulla domanda relativa alle telecamere di videosorveglianza.
Parte attrice ha chiesto la condanna della sola (v. memoria n. 1) a rimuovere Controparte_1
le telecamere di video sorveglianza, sul presupposto che la relativa installazione ledesse il diritto
9 alla privacy e alla riservatezza dell'attrice, nonché a risarcire il danno dalla prima patito.
La domanda è infondata nel merito.
Al c.t.u. è stato chiesto di verificare “… se le telecamere di videosorveglianza apposte dalla convenuta presso la propria abitazione (e rappresentate nelle fotografie agli atti) rispettino o meno la normativa applicabile in tema di privacy, con particolare riferimento alla necessità che la ripresa sia limitata allo spazio antistante senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui …”.
Il geom. ha dato atto che le telecamere “non sono motorizzate per il movimento” e concluso il CP_3
proprio elaborato affermando che “… considerata la posizione degli apparati verificata in loco, ed il fatto che è stato accertato che le riprese non interessano zone o luoghi che non siano di stretta pertinenza all'abitazione presso la quale sono state installate le telecamere, lo scrivente CTU ritiene che l'impianto sia conforme alla normativa dettata in materia di privacy dei sistemi di videosorveglianza” (così, pag. 10 secondo elaborato).
L'esperto di nomina giudiziale ha anche compiutamente risposto alle osservazioni del c.t.p. attoreo precisando che “… quanto alle riprese della telecamera n. 03, si conferma che la presenza della recinzione e degli arbusti posti attualmente in prossimità del confine tra le parti, precludono la visibilità della proprietà confinante. Tuttavia, si precisa che, laddove lo stato dei luoghi dovesse essere modificato mediante la rimozione della recinzione e/o delle siepi oggi presenti, la proprietà attorea risulterebbe visibile per una porzione molto limitata del giardino, senza possibilità di consentire la ripresa di eventuali persone ivi presenti, in quanto l'inquadratura della telecamera è, di fatto, molto bassa, come si evince dalla fotografia n.3 contenuta a pagina 7 …” (così, pag. 11 secondo elaborato).
5- Sulla domanda di risarcimento dei danni provocati dalle radici degli alberi di proprietà convenuta.
5.1. Va premesso che la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (risarcimento danni da cose in custodia) non poggia sulla presunta illegittima distanza degli alberi dal muro di confine, con la conseguenza che deve essere respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del giudice di pace.
5.2. Sempre in limine, va osservato che in atto di citazione e nella memoria n. 1, parte attrice così concludeva: “condannarsi … - 2) al pagamento di tutte le spese necessarie al ripristino del muro di recinzione danneggiato dalle radici, delle spese necessarie al taglio delle radici stesse, che si estendono nella proprietà dell'attrice e delle spese necessarie al ripristino della relativa pavimentazione nella proprietà di , ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare Parte_1
il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità e con la Parte_1
10 quantificazione dei danni e delle spese necessarie, da determinarsi in corso di causa all'esito dell'espletanda Ctu …”.
Trattasi di domanda che deve essere essenzialmente ricondotta nell'alveo dell'azione personale di risarcimento del danno per equivalente (artt. 2043, 2051 e 1223 c.c.) ed in forma specifica ex art. 2058 c.c. (relativamente alla domanda – per quanto generica - di adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici).
Inammissibile, in quanto integrante una mutatio libelli, tardivamente formulata oltre il primo termine di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. n. 8424/2000) è la domanda di reintegra in forma specifica avanzata, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni dall'attrice (- condannarsi e , in solido e/o ciascuno per quanto di Controparte_1 Controparte_2
propria competenza: 2) ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il propagarsi delle radici nella proprietà di , secondo le modalità esposte dal Ctu geom. , con Parte_1 CP_3
relazione di stima depositata agli atti, provvedendo al taglio delle radici che invadono la proprietà
e danneggiano il muretto di recinzione, all'asporto completo delle stesse dalla proprietà Pt_1
, al ripristino della pavimentazione e del muretto e della recinzione e/o, in via Parte_1
subordinata, al risarcimento dei danni subiti da ). Parte_1
Se, infatti, è consentita la “modifica” della domanda di reintegra in forma specifica in risarcimento per equivalente, in quanto il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato (con la conseguenza che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica - Cass. n. 22223 del 20/10/2014); se ciò è vero, si diceva, non è, però, ammissibile il contrario (cfr. Cass. 4 marzo 1983 n. 1636; in termini Cass. n. 8424 del 2000; “… mentre la fungibilità del danaro consente uno jus variandi con richiesta di risarcimento per equivalente in luogo di quella in forma specifica, l'infungibilità di quest'ultima comporta che dopo la domanda a titolo risarcitorio d'una somma di danaro, ...non possa in seguito domandarsi' una reintegra in forma specifica 'evidenziandosi un interesse specifico da ritenere elemento di novità assoluta della domanda …”).
5.3 Va, ancora, premesso che l'attrice ha evocato in giudizio e Controparte_1 CP_2
in quanto entrambi comproprietari del fondo sul quale sono stati piantumati gli arbusti da
[...]
cui si sono propagate le radici e, come tali, obbligati alla relativa custodia.
Al proposito va precisato, brevemente, che , per sottrarsi a tale Controparte_2
responsabilità, ha affermato in modo del tutto generico di non avere avuto accesso alla
11 comproprietà.
Ancora, nel corso del giudizio i convenuti hanno sciolto la comunione ereditaria insorta (anche) sul fondo confinante con quello attoreo – fondo ad oggi, per effetto del contratto di divisione versato in atti, di esclusiva proprietà di . Controparte_1
Un tanto non è, però, sufficiente per escludere la sussistenza della legittimazione passiva in capo al predetto convenuto, e ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto, la Cassazione a Sezioni Unite, nella nota pronuncia n. 25021/2019, ha affermato che la divisione ha un'efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, essendo un atto tra vivi;
inoltre,
l'efficacia retroattiva della divisione si traduce nella negazione di una successione fra i compartecipi, nel senso che il condividente viene considerato proprietario esclusivo del bene assegnatogli con effetto ex tunc, fin dal momento dell'apertura della successione, come se su quel bene non vi fosse stato - nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cuius e lo scioglimento della comunione - un rapporto di comunione tra gli eredi. La vis retroactiva opera, tuttavia, solo sul piano dell'effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. "apporzionamento"), ossia solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati;
ma essa non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione.
Inoltre, la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. non è ascrivibile secondo un principio di
"ambulatorietà" da individuarsi per relationem col bene, come avviene tipicamente nelle cd. obbligazioni propter rem. Non si verte, infatti, in una ipotesi in cui la responsabilità "segue" il bene, bensì nel diverso caso di obbligazione risarcitoria verso terzi per fatto illecito già sorta in capo ai comproprietari al momento del contratto di divisione.
5.4 Ciò premesso, la domanda originariamente formulata nella memoria n. 1 merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
5.5 Alla stregua della ricognizione fatta dal c.t.u. a pag. 10 dell'elaborato, “… il muretto e la pavimentazione esistenti posti lungo la proprietà della parte attrice sulla particella n° 151, risultano sollevati nel tratto più a nord della recinzione a causa della presenza di radici affioranti, per una lunghezza di ml.12,35. L'apparato radicale delle piante poste sul lotto confinante, ossia la particella n.149, ha sollevato la seconda fila dei blocchi dello zoccolo della recinzione, insinuandosi tra la fuga del blocco fuori terra a vista ed il blocco sottostante. Lungo questo tratto non vi è la presenza di alcuna piantumazione sulla proprietà , diversamente da quanto Pt_1
accertato sulla proprietà dei convenuti e . Su Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima, infatti, sono presenti n.3 piante della specie laurocerasus, aventi una base di diametro notevole, che si trovano accostati allo zoccolo di recinzione, e n. 2 piante specie cupressacea,
12 adiacenti al medesimo zoccolo. Lungo il medesimo tratto di lunghezza di ml. 12,35, sempre a ridosso della recinzione, le radici hanno proseguito il loro percorso e hanno sollevato in più punti anche la pavimentazione del marciapiede di proprietà attorea. Trattasi di un marciapiede realizzato in mattoni pieni posati direttamente sul terreno. La pavimentazione presenta avvallamenti per tutta la sua superficie ove si notano anche molti mattoni deteriorati non a causa delle radici, ma per l'azione degli agenti atmosferici e per il mancato massetto sottostante. Lungo la proprietà attorea, ed in corrispondenza del tratto di recinzione che materializza il confine di parte attrice con quella in comproprietà con le parti convenute (Particella 149), sono stati riscontrati n° 03 punti in cui sono visibili radici affioranti. In due casi le radici che affiorano determinano una piccola fessurazione in corrispondenza della fuga verticale del blocco. Come emerge dalle fotografie, anche in queste aree non sono presenti piantumazioni sulla proprietà attorea, diversamente dalla proprietà dei convenuti, ove sono presenti delle siepi …”.
Il geom. ha concluso nei seguenti termini: “… lungo la recinzione che divide la proprietà CP_3
attorea, IG. (Particella 151), con quella in comproprietà tra i IG.ri Parte_1 CP_1
e (Particella n. 149) è stata accertata la presenza di radici
[...] Controparte_2
affiorati che hanno determinato la rottura ed il sollevamento dello zoccolo in muratura e della pavimentazione. Non vi sono dubbi sul fatto che le radici provengano dalla Particella n. 149 in comproprietà con gli odierni convenuti in quanto, nelle aree interessate dal fenomeno, non vi sono piantumazioni sulla proprietà attorea. Il sottoscritto ritiene: - che i danni lamentati dall'attrice alla recinzione siano dovuti all'affioramento delle radici riscontrate in loco e provenienti dal fondo in comproprietà tra i due convenuti (Particella n. 149); - che i danni lamentati dall'attrice alla pavimentazione siano dovuti in parte all'affioramento delle radici riscontrate in loco, e provenienti dal fondo in comproprietà tra i due convenuti (Particella n. 149), ed in parte al deterioramento dovuto all'azione degli agenti atmosferici ed alla mancanza di un massetto sottostante …”.
5.6. Ai sensi dell'art. 896 c.c., “quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
Reputa questo giudice che la facoltà riconosciuta all'attrice dall'art. 896 c.c. di tagliare essa stessa le radici, non esonerava i convenuti dall'obbligo, impostogli dall'art 2051 c.c., di evitare che la proprietà confinante potesse subire danni a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati, con conseguente responsabilità dei secondi per i danni arrecati dalle radici che si espandono nel fondo contiguo. I suddetti proprietari, inoltre, non possono andare esenti da responsabilità per il solo fatto che la vicina non si sia avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art 896 c.c. di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo (così Cass. civ., 14.5.1976, n. 1703 anche se riferita al
13 . CP_4
Sussiste dunque nesso causale tra il comportamento omissivo ascritto ai convenuti e i danni riscontrati dal c.t.u. nella proprietà attorea.
5.7 Quanto ad un eventuale concorso colposo della danneggiata nella causazione dei danni patiti, rilevante ex art. 1227, comma 2 c.c. - concorso tempestivamente e ritualmente eccepito -, la convenuta afferma che in virtù della forma di autotutela prevista dall'art. 896 c.c. l'attrice ben avrebbe potuto tagliare a proprie spese le radici invadenti la propria proprietà.
Tale eccezione è convincente.
Invero, l'art. 896 c.c. riconosce una forma di autotutela al proprietario del fondo nel quale si addentrano le radici, per consentirgli di evitare il prodursi del danno, ferma restando la facoltà di ripetere le spese sostenute.
È, dunque, evidente come, nel decidere di non esercitare un proprio diritto, l'attrice abbia concorso ad aggravare ex art 1227 c. 2 c.c. i danni che hanno interessato il muretto in comproprietà e la pavimentazione di sua esclusiva proprietà.
In definitiva, deve essere riconosciuto un concorso di colpa pari al 50% in capo alla attrice.
5.8 Il c.t.u. ha indicato le seguenti opere di ripristino e i relativi costi come di seguito esposto:
1) rispristino dello zoccolo in blocchi di cemento lunghezza ml.12,35:
- rimozione della recinzione posta sulla Particella n° 149;
- taglio di n° 5 piante con relativo apparato radicale che sono poste a ridosso della recinzione di confine con carico e trasporto in discarica;
- rimozione pali e rete esistente con carico e trasporto in discarica;
- rimozione pali e rete/ombreggiante esistenti con recupero per il loro riutilizzo;
- rimozione delle due fila di blocchi con carico e trasporto in discarica;
a corpo €. 1.900,00;
- getto di un cordolo in c.a. delle dimensioni cm.30x30, in sostituzione della fila di blocchi oggi interrata;
- fornitura e rifacimento del corso di blocchi in cemento con finitura come l'esistente;
- fornitura e posa pali in ferro a sostegno della rete;
- fornitura e posa della nuova rete metallica plasticata con relativa ferramenta e fili tenditori;
- posa dei pali e rete/ombreggiante precedentemente rimossa;
- riporto di terra vegetale per ritombamento e costipazione della stessa;
- riporto terra vegetale per il ripristino delle quote del terreno;
- taglio a mano delle radici nei tre punti sopra indicati con il ripristino della fuga con malta cementizia tra i blocchi dello zoccolo.
14 a corpo €. 2.600,00; totali euro 4.500,00.
Nell'individuare i lavori da svolgere lungo la recinzione il c.t.u. ha ragionevolmente tenuto conto:
1) dell'invasività delle radici sulle opere esistenti, costituite da blocchi cavi nei quali si sono insinuate (rispondendo alle osservazioni del c.t.p. conv.,il c.t.u. ha precisato che non è possibile intervenire sul muretto nei soli punti specifici in cui la radice affiora in quanto gli apparati radicali emersi sono estesi al punto che con la loro asportazione sarà interessata l'intera pavimentazione
(pag.14 c.t.u.); anche in udienza, convocato a chiarimenti, il geom. ha ribadito che “non è CP_3
possibile intervenire su singole parti del muretto in quanto è stato danneggiato lungo tutta la sua lunghezza”); 2) la particolarità delle lavorazioni da svolgere sia a mano che con piccoli mezzi meccanici;
3) le piccole quantità delle opere da realizzare.
Quanto, invece, alla necessità di tagliare gli alberi interessati, il c.t.u. ha precisato che “…
l'indicazione di abbattere gli alberi è stata dettata dal fatto che andranno recise parti importanti dell'apparato radicale e dei loro colletti, come indicato dall'ausiliario. Precisa anche che per la riuscita dei lavori lungo la recinzione non è necessario abbattere gli alberi ben protendersi operare lungo il confine nelle due proprietà certamente senza garanzia di sopravvivenza degli alberi …”
(così a verbale all'udienza del 7.5.2024). Il c.t.u. ha anche precisato che il costo stimato per l'abbattimento incide sul totale indicato per euro 1.200,00.
Questo giudice esclude di poter considerare l'estirpazione degli alberi quale rimedio ai danni provocati dalle radici propagatesi nel fondo altrui.
Invero, il vicino può eIGere l'estirpazione delle piante solo quando venga accertato il mancato rispetto delle distanze (Cass. 10502/2013), venendo in rilievo, in questa specifica evenienza, interessi pubblicistici connessi alla eIGenza di salvaguardare il fondo in sé.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la domanda attorea non poggia su una asserita illegittima distanza degli alberi dal confine, ma solo sull'innalzamento e sulla rottura della base del muretto della recinzione e della limitrofa pavimentazione cagionata dalle radici di tali piante.
In sostanza, vengono in rilievo interessi meramente privatistici che possono (e debbono), al più, trovare tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente, avuto riguardo agli interventi necessari per eliminare i danni subiti a causa dell'affioramento delle radici interessate.
Consegue a ciò la rideterminazione del costo necessario alla minor somma di euro 3.300,00 (al netto dell'IVA).
2) rispristino della pavimentazione di mq.12,35:
- rimozione e accatastamento della pavimentazione;
- pulizia delle radici con carico e trasporto in discarica;
15 - ripristino del letto di posa;
- posa della pavimentazione con il riutilizzo dei mattoni rimossi ed escluso la fornitura di quelli sostituiti per degrado.
a corpo €. 950,00.
Nell'individuare l'intervento da realizzare sulla pavimentazione, il c.t.u. ha condivisibilmente tenuto in considerazione: 1) il fatto che la presenza, in più punti, delle radici affioranti determina la necessità di rimuovere completamente la pavimentazione, per poi ripristinarla riutilizzando, ove possibile, i medesimi mattoni di cui è composta;
2) la circostanza che parte dei mattoni risulta degradata a causa dell'azione degli agenti atmosferici ed alla mancanza di un massetto sottostante.
Correttamente, dunque, non è stato conteggiato il costo dei mattoni necessari per il ripristino di questi ultimi.
Il costo complessivo dell'intervento di ripristino, esclusa l'estirpazione degli alberi, viene, quindi, stimato in complessivi euro 4.250,00 (al netto dell'IVA).
5.9 Pertanto, tenuto conto della concorrente responsabilità della convenuta e della formulazione della domanda più sopra analizzata, per le causali sopra enucleate le parti convenute debbono essere condannate a corrispondere in solido all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 2.125,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
6- sulle spese di lite
La reciproca parziale soccombenza sulle varie questioni sottoposte a questo giudice giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per la stessa ragione, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico della parte attrice per la metà e a carico delle parti convenute in solido tra loro per la restante metà.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
1- ordina a di adeguare la recinzione esistente all'altezza massima Controparte_1
consentita dal Regolamento comunale nei punti in cui la stessa supera i due metri come riportati in CTU;
2- per le causali di cui in motivazione, condanna i convenuti, in solido, a corrispondere all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 2.125,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3- respinge la domanda relativa alla rimozione della seconda recinzione;
4- respinge la domanda relativa alla rimozione delle telecamere;
5- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
16 6- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice per la metà e a carico delle parti convenute in solido per la restante metà.
Così deciso in Udine, il 5.3.2025
Il Giudice
- Dott.ssa Marta Diamante-
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