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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18748 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALBANESI MARCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PARISI FRANCESCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 le parti e , Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Napoli il 22.5.2006 (atto n. 26, parte II, S. A sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2006). Aggiungevano che Per_ dalla loro unione erano nati due figli, l'1.9.2007 e l'8.11.2009. Per_1
1 Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di sentenza n.
11270/23 emessa dal Tribunale di Napoli in riferimento al procedimento recante n R.G. 21038/23 depositata l'11.12.2023, passata in giudicato.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con ordinanza del 23.6.2025, il Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare, rilevata la mancata allegazione del passaggio in giudicato della sentenza separazione emessa dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2023 e ritenuto tale documento necessario ai fini della decisione, rinviava all'udienza cartolare del 7.7.2025 disponendo la comparizione figurata delle parti.
All'udienza cartolare del 7.7.2025, con note di udienza ritualmente depositate in data 27.6.2025, le parti depositavano la documentazione richiesta.
Il Giudice relatore, pertanto, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto con rito concordatario dai ricorrenti:
b. confermare le seguenti condizioni:
1. con riferimento alla casa coniugale sita in Napoli alla Via Francesco Saverio Correra n.5, condotta in locazione dal sig. , la stessa rimarrà assegnata alla sig.ra che la abiterà CP_1 Pt_1 esclusivamente unitamente ai figli con l'impegno del sig. di non accedervi senza specifica CP_1 autorizzazione dalla sig.ra e di provvedere al pagamento del relativo canone di locazione Pt_1 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, mentre tutte le spese relative alle utenze saranno a carico della sig.ra . Pt_1
2. essi coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori adottando di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla crescita psicologica degli stessi, mentre le questioni attinenti la vita ordinaria verranno adottate da ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza presso di loro.
3. il padre avrà con se i figli ogni 15 giorni (week-end alternati tra i coniugi) dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20.00. Inoltre, il padre, proprio per non
2 interrompere il rapporto continuativo con i figli, si impegna a vederli due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì);
4. per quanto riguarda le prossime vacanze natalizie, entrambi i figli trascorreranno, la
Vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre e, ad anni alterni, il 31 dicembre ed il primo gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro. Per le prossime festività essi figli trascorreranno il 31 dicembre con il padre e l'Epifania con la madre;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, dal giovedì' santo ore 10, al lunedì in Albis ore 20.00, i figli le trascorreranno alternativamente di anno in anno, con ciascun genitore. Per la prossima Pasqua i figli saranno con la madre;
5. durante le vacanze scolastiche, i figli trascorreranno con la madre l'intero mese di luglio ad eccezione di due week-end non consecutivi, dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.00, che trascorreranno con il padre. Nel mese di agosto i figli trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre. Le settimane di agosto dovranno essere concordate entro e non oltre il
30 giugno di ogni anno;
6. il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00) quale concorso al mantenimento di entrambi i figli (da considerarsi 250,00 euro ciascuno) con adeguamento automatico dello stesso secondo l'indice ISTAT f.o.i. pubblicato sulla G.U. a partire dall'anno successivo alla data di separazione, senza necessità di alcuna richiesta scritta da parte della beneficiaria;
7. il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN CP_1 relative ai figli e delle spese straordinarie quali ad esempio quelle sportive e scolastiche dei figli
(acquisto materiale didattico, rette per eventuali scuole private, corsi di lingue straniere, futuri viaggi all'estero, etc.) mentre rimarrà a suo esclusivo favore l'assegno unico eventualmente corrisposto dall'INPS;
8. i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e danno assenso affinché le autorità competenti rilascino e/o rinnovino il passaporto individuale dei figli;
9. nessun assegno divorzile viene stabilito a favore dei coniugi essendo questi economicamente autosufficienti;
10. per l'effetto disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile competente affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli,
3 diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e in Napoli il 22.5.2006 (atto n. 26, parte II, S. A Parte_1 CP_1 sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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