TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6375 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6375/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv. LOIUDICE Anna Maria Loiudice e PINTO Gaetano Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in qualità di erede del sig. , con il procuratore avv. Controparte_1 SO
QUARANTA Pierluigi Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MATTIA Marcella CP_2
Resistente
Oggetto: retribuzione;
TFR;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.06.2022, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato ininterrottamente dal 01.07.2018 sino al 06.06.2021 alle dipendenze del sig. , per lo svolgimento di SO mansioni di Assistente Familiare, riconducibili al Livello C del C.C.N.L. Lavoro domestico, senza alcuna regolarizzazione, esponeva:
- di essersi occupata, in base alle direttive datoriali, “della cura e della pulizia della casa, dell'acquisto della spesa, della somministrazione dei farmaci, della preparazione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria, del pagamento delle bollette. Inoltre, sempre in base alle direttive datoriali, la ricorrente accompagnava fuori casa il sig. (ponendosi Per_1 alla guida del veicolo Ford Fusion targata DN 036XR, di proprietà del datore), per effettuare visite mediche periodiche nonché, commissioni (banca, ufficio postale ecc.) ed acquisti vari” (cfr. punto 6, pag. 2 del ricorso);
- di avere eseguito “ogni incombenza seguendo le direttive, le indicazioni e sotto il controllo e supervisione del datore di lavoro” (cfr. punto 6, pag. 2 del ricorso);
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e il sabato dalle 09:00 alle 13:00, specificamente dal 1° luglio 2018 sino al 30 marzo 2019 in regime di non convivenza e dal 01.04.2019 al 04.06.2021 in regime di convivenza;
- di aver percepito, per l'attività prestata nel periodo 1° luglio 2018 - 30 marzo 2019, Euro 600,00 mensili, brevi manu, in contanti e senza consegna delle relative busta paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione durante tutto il periodo di lavoro svolto in regime di convivenza presso l'abitazione del datore di lavoro (01.04.2019 - 04.06.2021), ad eccezione della retribuzione c.d. “in natura” consistente in vitto e alloggio per sé e per il coniuge;
- che il sig. le consegnava un testamento olografo in originale nel quale la designava Per_1 erede universale (poi revocato e sostituito con disposizione testamentaria in favore della convenuta sig.ra ); Controparte_1
- di aver ricevuto dal sig. a fronte delle reiterate richieste di pagamento, la somma Per_1 di € 200,00 a titolo di acconto il 4 giugno 2021, data in cui, unitamente al coniuge, si allontanava dall'abitazione del sig. lasciando all'interno della stessa tutti i propri Per_1 arredi ed effetti personali, pur continuando a recarsi regolarmente al lavoro;
- che in data 6 giugno 2021 il sig. comunicava di voler interrompere il rapporto Per_1 lavorativo e la invitava a ritirare i beni rimasti all'interno della sua abitazione, poi effettivamente ritirati il 21 giugno 2021;
- che il sig. decedeva il 15.01.2022 designando la sig.ra sua erede Per_1 Controparte_1 universale.
L'istante lamentava di aver ricevuto un trattamento retributivo deteriore rispetto a quanto spettante in forza del CCNL di categoria e, comunque, ex art. 36 Cost. per qualità e quantità del lavoro prestato.
Tanto premesso, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel complessivo periodo indicato in ricorso (dal 01.07.2018 sino al giugno 2021) alle dipendenze del sig.
, per lo svolgimento di mansioni di cui al livello C in base all'art. 9 del C.C.N.L. SO Lavoro domestico dell'08.09.2020, chiedeva la condanna della resistente, quale erede universale del sig. - al pagamento della somma complessiva di € 36.681,43, a titolo di differenze SO retributive per retribuzione ordinaria, 13esima mensilità, indennità per ferie e festività non godute e
TFR, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituitasi tardivamente in giudizio, la sig.ra , convenuta in qualità di erede del Controparte_1 sig. , si limitava ad impugnare e contestare, del tutto genericamente, la pretesa SO attorea.
Attesa l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa previdenziale, l' convenuto si costituiva e, in ipotesi di accertamento del rapporto CP_2 di lavoro subordinato, chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi, nei limiti della prescrizione, correlati alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, con il favore delle spese di giudizio.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento di un periodo di lavoro non regolarizzato (complessivamente dal 01.07.2018 sino al 06.06.2021) alle dipendenze del de cuius sig. , nonché la SO domanda di pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13esima mensilità, indennità per ferie e festività non godute e TFR a carico della convenuta, nella sua incontestata qualità di erede del sig. . SO
Pertanto, preliminare, da un punto di vista logico e giuridico, è la valutazione circa la sussistenza o meno di un vincolo sinallagmatico caratterizzato dalla presenza degli elementi sintomatici della subordinazione da individuare in considerazione delle modalità concrete di espletamento dell'attività (Cass. 16935/2013). Ciò detto, va evidenziato che, se al lavoratore incombe un onere di mera allegazione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e circa la mancata percezione della retribuzione dovutagli ed al debitore/datore di lavoro l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, è altresì vero che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro contesti recisamente l'esistenza di qualsivoglia vincolo, allora la prova di tale ultima circostanza grava sul lavoratore (Cass. 26-08- 2013, n. 19568). E se è noto come sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato gravi l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31/10/2016, n. 21979), mette pure conto osservare che il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., tra le più recenti, Cass. 20 aprile 2006,
n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682). Tuttavia, se certamente l'esercizio del potere direttivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, esso non è sempre univocamente intellegibile al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione, nell'ambito di un coordinamento della collaborazione con le diverse fasi del processo produttivo o dell'offerta del servizio. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4036/2000)
e costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20669/2004).
L'indagine deve compiersi tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare - di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis Cass. sez. lav., n. 5079/2009; Cass. n. 4500/2007; Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione - come accade nel caso delle attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale - può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
Ciò posto, giova richiamare nuovamente il principio di carattere generale secondo cui chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve non solo allegare i fatti costitutivi dello stesso, ma deve altresì fornirne la prova.
È la parte ricorrente, dunque, a dover fornire la prova delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro rivendicato.
In primo luogo, si osserva, sulla scorta del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., come la resistente non abbia provveduto ad alcuna contestazione “specifica” e dettagliata delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotte in ricorso, così come richiesto dal codice di rito e dalla giurisprudenza granitica di legittimità e merito.
A norma dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve nella memoria di costituzione prendere posizione <in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità>> (Cass., sez. Trib., sent. n.° 1988 del 6.10.2015; Cass., sez. I civ., sent. n°. 3974 del 13.3.2012; Cass., sez. III civ., sent. n°. 18202 del 3.7.2008). La formale previsione nel codice di rito del principio di non contestazione è avvenuta ad opera della l. 69/2009 che, con l'art. 45, comma 14°, ha novellato l'art. 115 c.p.c. a norma del quale <il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>; (cfr., ex multis, Cass., Sez. Unite, sent. n. 761 del 23.1.2002 e Cass., Sez. Unite, sent. n. 11353 del
17.6.2004). Infatti, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice possa porre a fondamento della decisione di merito, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
In base a detto principio, ritenuto applicabile anche ai processi che già pendevano alla data di entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, di modifica della disposizione citata, si ritiene che il convenuto sia tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n.
26908).
Ma anche accedendo alla tesi secondo cui, quanto alle caratteristiche del fatto su cui vige l'onere di contestazione, debba trattarsi di un fatto specifico, conosciuto dalla (o comune alla) parte nei cui confronti lo si allega, di talché deve reputarsi logico che l'erede convenuto in giudizio da un dipendente del de cuius non debba subire l'effetto di vedere considerate non contestate le specifiche circostanze relative ad un rapporto di lavoro cui non ha partecipato, solo perché su di esse non ha preso una specifica posizione (pur essendovi, in senso contrario, una parte della giurisprudenza che ha esteso l'onere di contestazione -pur ritenendo sufficiente una contestazione anche solo generica, suscettibile di essere valutata come argomento di prova- anche ai fatti “non comuni” ad entrambi le parti e persino al “fatto proprio e personale della parte deducente”), ritiene il giudicante che la parte ricorrente abbia fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. , del quale la convenuta è pacificamente erede, SO per il (solo) periodo dal 01.04.2019 al 04.06.2021, in regime di convivenza.
Invero, le prospettazioni di parte ricorrente circa l'assunzione alle dipendenze del e al suo Per_1 essere stata parte di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.04.2019 al 04.06.2021 hanno trovato riscontro sia negli elementi allegati sia all'esito dell'esame integrato della documentazione in atti e dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Viceversa, non può ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo decorrente dal luglio 2018 all'aprile 2019, asseritamente svoltosi in regime di non convivenza, in quanto le (per alcuni versi, lacunose - cfr. risultanze probatorie sull'orario di lavoro osservato dall'istante) risultanze dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio non risultano, con riferimento al predetto intervallo temporale, debitamente integrate dagli elementi ritraibili dalla documentazione in atti.
In primo luogo, si rileva che la coabitazione tra la ricorrente e il soggetto assistito, sig. SO
, nel periodo da aprile 2019 a giugno 2021, risulta ampiamente asseverata dalla
[...] documentazione prodotta dall'istante, tra cui si ritrova la “dichiarazione del proprietario di assenso all'ingresso nell'immobile da parte di terzi in coabitazione”, “in assenza di vincoli di parentela e affettivi” sottoscritta in data 15.04.2019 dal sig. in favore della ricorrente e del di SO lei coniuge;
uno scritto (testamento olografo) attribuito al sig. con cui quest'ultimo SO avrebbe designato la quale erede universale di tutto il proprio patrimonio immobiliare e Pt_1 mobiliare, a condizione di ricevere assistenza sino al momento del decesso. Inoltre, è in atti il verbale di consegna del 21 giugno 2021 con cui si dà atto del ritiro, dall'abitazione del sig. da parte Per_1 della dei propri arredi ed effetti personali (v. all. nn. 2, 4 e 7 del fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
Inoltre, le risultanze istruttorie hanno delineato i rapporti tra la parte ricorrente e resistente nei termini di un vincolo rilevante ex art. 2094 c.c..
Ed infatti è emersa prova ragionevolmente certa dell'effettiva soggezione della stessa al potere direttivo, gerarchico e disciplinare altrui e, in ogni caso, della riconducibilità della predetta attività al paradigma di cui all'art. 2094 c.c..
Invero, la stessa convenuta sig.ra , erede universale del sig. in sede di Controparte_1 Per_1 interrogatorio formale reso all'udienza del 05.04.2023, ha sostanzialmente confermato di essere - sia pure indirettamente - a conoscenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il defunto Pt_1 sig. avendo dichiarato testualmente: “conosco la sig.ra in quanto l'ho vista a casa Per_1 Pt_1 del sig. nella circostanza in cui la stessa è venuta a ritirare da casa del sig. SO
i mobili di proprietà della stessa e che si trovavano lì, presumo perché vivesse e Per_1 Pt_1 lavorasse lì. Preciso che ho lavorato per per circa un anno e mezzo in qualità di badante”. Per_1 La sig.ra , inoltre, ha affermato: “ho cominciato a lavorare per a giugno 2021, CP_1 Per_1 non c'era nessuno che lavorasse”.
Escusso alla medesima udienza del 05.04.2023, il teste sig. , premesso di conoscere Testimone_1 la ricorrente e di aver frequentato “abbastanza” regolarmente il sig. Parte_1 SO
, con cui aveva intrattenuto rapporti amicali “da oltre trenta anni”, ha confermato la
[...] circostanza di cui al punto b) del ricorso, secondo cui la ricorrente ha lavorato in qualità di assistente familiare presso l'abitazione sita in Valenzano alla via Papa Giovanni XXIII n. 85, alle dipendenze del sig. . In particolare, il teste in esame ha puntualmente riferito “che la , SO Pt_1 anzi la signora che vedo presente oggi in Aula che riconosco come ha lavorato come badante Pt_1 del sig. avendo pure soggiunto che “il sig. mi riferiva che la sig.ra lo Per_1 Per_1 Pt_1 accudiva. Mi risulta che il avesse affidato la propria autovettura alla sig.ra Per_1 Pt_1 affinché la stessa potesse raggiungerlo presso il Centro di Riabilitazione ove era ricoverato” e che
“il mi riferiva che la andava a fare la spesa ed usava l'autovettura del sig. Per_1 Pt_1
. Per_1
Quanto alla durata del rapporto di lavoro, il teste sig. , pur essendosi limitato a Testimone_1 riferire che “per un certo periodo la ha accudito il sig. in regime di non convivenza Pt_1 Per_1 prima e, successivamente, in regime di convivenza” e che “il rapporto di accudimento del sig. da parte della sig.ra è durato nel tempo e sicuramente oltre un anno”, ha, Per_1 Pt_1 cionondimeno, specificato che “non so confermare con precisione il periodo di lavoro della Pt_1 ma il mi riferiva che la sig.ra era a sua disposizione tutti i giorni in quanto viveva con Per_1 lui”.
Altresì, corrobora la sussistenza del rapporto di lavoro in regime di convivenza l'analisi della deposizione resa dalla teste sig.ra la quale, ascoltata all'udienza del 12 Testimone_2 giugno 2023, ha anch'ella confermato la circostanza di cui al punto b) del ricorso, secondo cui la ricorrente ha lavorato in qualità di assistente familiare presso l'abitazione sita in Valenzano alla via Papa Giovanni XXIII n. 85, alle dipendenze del sig. In particolare, la sig.ra Per_1 Testimone_2 ha riferito: “Conosco sia la sig.ra che la sig.ra ; la sig.ra la conosco Pt_1 CP_1 Pt_1 perché lavorava come badante per il sig. … nell'appartamento attiguo a quello in cui io Per_1 vivevo a Valenzano.”. In ordine alle mansioni espletate dall'istante, la teste ha precisamente dichiarato: “vedevo la sig.ra stendere o ritirare il bucato, lavare il pavimento del balcone, i Pt_1 vetri delle finestre del balcone. Preciso che la vedevo, tornando a casa, mentre era intenta a svolgere lavori domestici sul balcone, invece, dal mio balcone interno, quando stendeva e ritirava i panni o puliva il balcone interno che era contiguo al mio. Vedevo altresì tornare la sig.ra Parte_1 con le borse della spesa perché talvolta ci incontravamo in ascensore, abitando entrambi al secondo piano”; “Preciso che il quando gli chiedevo se avesse bisogno di qualcosa egli mi Per_1 rispondeva di no in quanto si occupava di tutto la sig.ra .”. Pt_1 Quanto alla durata dell'attività lavorativa della ricorrente, la teste sig.ra , dando atto Testimone_2 del rapporto di lavoro in regime di convivenza della presso l'abitazione del sig. Pt_1 Per_1 ha riferito che “Durante il periodo della degenza in ospedale la sig.ra si trasferiva presso Pt_1 l'abitazione del sig. mentre prima abitava altrove (…) dalla Pasqua del 2019 posso dire Per_1 che la sig.ra si trasferiva dal sig. mentre prima abitava altrove”. Inoltre, la teste Pt_1 Per_1 in esame ha significativamente dichiarato che “Preciso che vedevo la recarsi presso Pt_1 l'abitazione del sig. tutti i giorni tranne il sabato in quanto era impegnata in casa, tanto Per_1 affermo sino alla Pasqua del 2019 in quanto da allora la si trasferiva presso l'abitazione Pt_1 del sig. . “Preciso che dopo che la ha lasciato il lavoro e l'abitazione del sig. Per_1 Pt_1 è subentrata la a seguito di un annuncio che io stessa ho inserito su Per_1 Controparte_1 Facebook nell'interesse del sig. e da allora ha iniziato a lavorare per il sig. . Per_1 Per_1
Ancora, la teste sig.ra ha riferito “che lo stesso quando gli ho chiesto Testimone_2 Per_1 perché la se ne fosse andata mi ha risposto: “perché vuol essere pagata” e alla mia Pt_1 obiezione “perché non la paghi” egli mi rispondeva “perché deve avere la casa”.
Con riguardo alle prove orali sopra esaminate, si osserva, dunque, che entrambi i testi addotti dalla parte ricorrente hanno reso dichiarazioni asseverative della prospettazione attorea, con riferimento al periodo di lavoro da aprile 2019 a giugno 2021, nonché pienamente attendibili, trattandosi di deposizioni adeguatamente circostanziate, connotate da sufficiente precisione del ricordo e continenza espositiva.
Orbene, l'esame integrato delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio consente di avvalorare la prospettazione di parte ricorrente con riferimento al periodo di lavoro svoltosi in regime di convivenza, rinvenendosi decisivo supporto alla domanda dell'istante nelle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente, presso l'abitazione del sia per averlo appreso da quest'ultimo e sia, soprattutto, per averne avuto conoscenza Per_1 diretta.
Del resto, non può non assegnarsi rilievo, oltre che ai riscontri documentali più sopra evidenziati, all'avvicendamento nel ruolo di assistenza familiare al sig. , dapprima svolto dalla SO ricorrente e successivamente dall'odierna convenuta, come confermato dalla teste sig.ra
[...]
. Testimone_2
Ed il collegamento tra il ruolo di assistenza e la istituzione di (rectius designazione a) erede trova ulteriore riscontro, altresì, nel fatto che il testamento olografo a firma del sig. - con cui Per_1 questi, evidentemente per giustificare la mancata corresponsione della retribuzione pattuita, aveva designato la ricorrente quale erede universale “a condizione che mi assista fino a quando il signore Dio mi chiamerà” - sia stato, poi, revocato e sostituito con altra disposizione testamentaria in favore della convenuta sig.ra . Controparte_1
Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'esame integrato della documentazione in atti e delle risultanze della prova orale espletata, la ricorrente ha compiutamente fornito prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del de cuius sig. , svoltosi, per SO il periodo dal 01.04.2019 al giugno 2021, in regime di convivenza.
Corretto appare, alla luce della istruttoria svolta anche sulle mansioni svolte, l'inquadramento rivendicato del livello C, appartenendo a mente dell'art. 9 del C.C.N.L. Lavoro domestico a tale categoria gli “assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati operano con totale autonomia e responsabilità”.
Trattandosi di rapporto non regolarizzato, non può ritenersi applicabile l'invocato CCNL Lavoro domestico, in assenza di accordo tra le parti, ma la retribuzione dallo stesso prevista per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare - livello C viene usata ai fini del calcolo della retribuzione giusta il disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
Difatti, ai fini della liquidazione delle differenze retributive, può utilizzarsi, quale parametro ex art. 36 Cost., quello proposto dalla difesa della lavoratrice medesima, costituito dalle previsioni del CCNL Lavoro domestico per il personale inquadrato al livello C. Ciò in quanto “per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, il giudice può utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista per le diverse categorie di lavoratori del contratto nazionale corrispondenti alla attività svolta dal datore di lavoro o, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe” (Cass. 20/01/2021, n.944; cfr. anche Cass. n. 5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. 24092 del 2009; Cass. n. 14791 del 2008).
Sono sicuramente dovuti, dunque, oltre alla retribuzione ordinaria, la 13esima mensilità ed il TFR.
Come noto, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass.,
Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del
12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n.
9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Diverso discorso, invece, deve essere fatto per quanto riguarda le differenze retributive rivendicate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività non godute, le cui domande devono essere rigettate. Come è noto, infatti, l'indennità sostitutiva delle ferie presuppone, quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati, con conseguente onere della prova a carico del lavoratore. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le spettanze retributive connesse allo svolgimento di lavoro nei giorni festivi, non essendo stata fornita allegazione e prova della mancata fruizione nella misura dovuta. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “E' onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. 14 maggio 2015, n. 9906).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
In particolare, in ordine al quantum deve osservarsi che il conteggio analitico depositato in via alternativa in data 10.02.2025, nel quale è stato debitamente considerato esclusivamente il periodo di lavoro subordinato dal 01.04.2019 al 04.06.2021 prestato in regime di convivenza dalla ricorrente alle dipendenze del sig. , non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione. SO
Per le suesposte considerazioni il ricorso va limitatamente accolto, va dichiarato essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il de cuius sig. dal 01.04.2019 al SO
04.06.2021 e la parte convenuta va condannata, in qualità di erede del sig. , al SO pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 28.579,91, di cui Euro
24.281,43 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 2.327,45 per 13esima mensilità ed Euro 1.971,03 a titolo di TFR, oltre a interessi sui singoli importi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo previdenziale dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le spese di lite, nel rapporto processuale instaurato dalla parte ricorrente nei confronti della convenuta
, gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
Appare, invece, congruo, alla luce del ridimensionamento della pretesa attorea e della natura della controversia, che, nei restanti rapporti processuali, le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in qualità di erede del sig. , e , in persona del Presidente Controparte_1 SO CP_2 pro tempore, con atto depositato il 13.06.2022, così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva, dichiara intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. dal 01.04.2019 al 04.06.2021 e, per SO l'effetto, condanna , in qualità di erede del sig. , al pagamento Controparte_1 SO in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 28.579,91, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'odierna ricorrente delle spese Controparte_1 processuali liquidate in € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- spese, nel resto, compensate.
Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6375/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv. LOIUDICE Anna Maria Loiudice e PINTO Gaetano Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in qualità di erede del sig. , con il procuratore avv. Controparte_1 SO
QUARANTA Pierluigi Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MATTIA Marcella CP_2
Resistente
Oggetto: retribuzione;
TFR;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.06.2022, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato ininterrottamente dal 01.07.2018 sino al 06.06.2021 alle dipendenze del sig. , per lo svolgimento di SO mansioni di Assistente Familiare, riconducibili al Livello C del C.C.N.L. Lavoro domestico, senza alcuna regolarizzazione, esponeva:
- di essersi occupata, in base alle direttive datoriali, “della cura e della pulizia della casa, dell'acquisto della spesa, della somministrazione dei farmaci, della preparazione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria, del pagamento delle bollette. Inoltre, sempre in base alle direttive datoriali, la ricorrente accompagnava fuori casa il sig. (ponendosi Per_1 alla guida del veicolo Ford Fusion targata DN 036XR, di proprietà del datore), per effettuare visite mediche periodiche nonché, commissioni (banca, ufficio postale ecc.) ed acquisti vari” (cfr. punto 6, pag. 2 del ricorso);
- di avere eseguito “ogni incombenza seguendo le direttive, le indicazioni e sotto il controllo e supervisione del datore di lavoro” (cfr. punto 6, pag. 2 del ricorso);
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e il sabato dalle 09:00 alle 13:00, specificamente dal 1° luglio 2018 sino al 30 marzo 2019 in regime di non convivenza e dal 01.04.2019 al 04.06.2021 in regime di convivenza;
- di aver percepito, per l'attività prestata nel periodo 1° luglio 2018 - 30 marzo 2019, Euro 600,00 mensili, brevi manu, in contanti e senza consegna delle relative busta paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione durante tutto il periodo di lavoro svolto in regime di convivenza presso l'abitazione del datore di lavoro (01.04.2019 - 04.06.2021), ad eccezione della retribuzione c.d. “in natura” consistente in vitto e alloggio per sé e per il coniuge;
- che il sig. le consegnava un testamento olografo in originale nel quale la designava Per_1 erede universale (poi revocato e sostituito con disposizione testamentaria in favore della convenuta sig.ra ); Controparte_1
- di aver ricevuto dal sig. a fronte delle reiterate richieste di pagamento, la somma Per_1 di € 200,00 a titolo di acconto il 4 giugno 2021, data in cui, unitamente al coniuge, si allontanava dall'abitazione del sig. lasciando all'interno della stessa tutti i propri Per_1 arredi ed effetti personali, pur continuando a recarsi regolarmente al lavoro;
- che in data 6 giugno 2021 il sig. comunicava di voler interrompere il rapporto Per_1 lavorativo e la invitava a ritirare i beni rimasti all'interno della sua abitazione, poi effettivamente ritirati il 21 giugno 2021;
- che il sig. decedeva il 15.01.2022 designando la sig.ra sua erede Per_1 Controparte_1 universale.
L'istante lamentava di aver ricevuto un trattamento retributivo deteriore rispetto a quanto spettante in forza del CCNL di categoria e, comunque, ex art. 36 Cost. per qualità e quantità del lavoro prestato.
Tanto premesso, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel complessivo periodo indicato in ricorso (dal 01.07.2018 sino al giugno 2021) alle dipendenze del sig.
, per lo svolgimento di mansioni di cui al livello C in base all'art. 9 del C.C.N.L. SO Lavoro domestico dell'08.09.2020, chiedeva la condanna della resistente, quale erede universale del sig. - al pagamento della somma complessiva di € 36.681,43, a titolo di differenze SO retributive per retribuzione ordinaria, 13esima mensilità, indennità per ferie e festività non godute e
TFR, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituitasi tardivamente in giudizio, la sig.ra , convenuta in qualità di erede del Controparte_1 sig. , si limitava ad impugnare e contestare, del tutto genericamente, la pretesa SO attorea.
Attesa l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa previdenziale, l' convenuto si costituiva e, in ipotesi di accertamento del rapporto CP_2 di lavoro subordinato, chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi, nei limiti della prescrizione, correlati alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti al lavoratore, con il favore delle spese di giudizio.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento di un periodo di lavoro non regolarizzato (complessivamente dal 01.07.2018 sino al 06.06.2021) alle dipendenze del de cuius sig. , nonché la SO domanda di pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13esima mensilità, indennità per ferie e festività non godute e TFR a carico della convenuta, nella sua incontestata qualità di erede del sig. . SO
Pertanto, preliminare, da un punto di vista logico e giuridico, è la valutazione circa la sussistenza o meno di un vincolo sinallagmatico caratterizzato dalla presenza degli elementi sintomatici della subordinazione da individuare in considerazione delle modalità concrete di espletamento dell'attività (Cass. 16935/2013). Ciò detto, va evidenziato che, se al lavoratore incombe un onere di mera allegazione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e circa la mancata percezione della retribuzione dovutagli ed al debitore/datore di lavoro l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto, è altresì vero che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro contesti recisamente l'esistenza di qualsivoglia vincolo, allora la prova di tale ultima circostanza grava sul lavoratore (Cass. 26-08- 2013, n. 19568). E se è noto come sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato gravi l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31/10/2016, n. 21979), mette pure conto osservare che il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., tra le più recenti, Cass. 20 aprile 2006,
n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682). Tuttavia, se certamente l'esercizio del potere direttivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, esso non è sempre univocamente intellegibile al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione, nell'ambito di un coordinamento della collaborazione con le diverse fasi del processo produttivo o dell'offerta del servizio. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4036/2000)
e costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20669/2004).
L'indagine deve compiersi tenendo conto che si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare - di contenuto specifico e predeterminato - di costui, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. ex multis Cass. sez. lav., n. 5079/2009; Cass. n. 4500/2007; Cass. 9251/2010).
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale etero direzione - come accade nel caso delle attività lavorative caratterizzate da più spiccati profili di creatività intellettuale - può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati isolatamente non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
Ciò posto, giova richiamare nuovamente il principio di carattere generale secondo cui chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve non solo allegare i fatti costitutivi dello stesso, ma deve altresì fornirne la prova.
È la parte ricorrente, dunque, a dover fornire la prova delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro rivendicato.
In primo luogo, si osserva, sulla scorta del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., come la resistente non abbia provveduto ad alcuna contestazione “specifica” e dettagliata delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotte in ricorso, così come richiesto dal codice di rito e dalla giurisprudenza granitica di legittimità e merito.
A norma dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve nella memoria di costituzione prendere posizione <in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità>> (Cass., sez. Trib., sent. n.° 1988 del 6.10.2015; Cass., sez. I civ., sent. n°. 3974 del 13.3.2012; Cass., sez. III civ., sent. n°. 18202 del 3.7.2008). La formale previsione nel codice di rito del principio di non contestazione è avvenuta ad opera della l. 69/2009 che, con l'art. 45, comma 14°, ha novellato l'art. 115 c.p.c. a norma del quale <il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>; (cfr., ex multis, Cass., Sez. Unite, sent. n. 761 del 23.1.2002 e Cass., Sez. Unite, sent. n. 11353 del
17.6.2004). Infatti, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice possa porre a fondamento della decisione di merito, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
In base a detto principio, ritenuto applicabile anche ai processi che già pendevano alla data di entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, di modifica della disposizione citata, si ritiene che il convenuto sia tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n.
26908).
Ma anche accedendo alla tesi secondo cui, quanto alle caratteristiche del fatto su cui vige l'onere di contestazione, debba trattarsi di un fatto specifico, conosciuto dalla (o comune alla) parte nei cui confronti lo si allega, di talché deve reputarsi logico che l'erede convenuto in giudizio da un dipendente del de cuius non debba subire l'effetto di vedere considerate non contestate le specifiche circostanze relative ad un rapporto di lavoro cui non ha partecipato, solo perché su di esse non ha preso una specifica posizione (pur essendovi, in senso contrario, una parte della giurisprudenza che ha esteso l'onere di contestazione -pur ritenendo sufficiente una contestazione anche solo generica, suscettibile di essere valutata come argomento di prova- anche ai fatti “non comuni” ad entrambi le parti e persino al “fatto proprio e personale della parte deducente”), ritiene il giudicante che la parte ricorrente abbia fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. , del quale la convenuta è pacificamente erede, SO per il (solo) periodo dal 01.04.2019 al 04.06.2021, in regime di convivenza.
Invero, le prospettazioni di parte ricorrente circa l'assunzione alle dipendenze del e al suo Per_1 essere stata parte di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.04.2019 al 04.06.2021 hanno trovato riscontro sia negli elementi allegati sia all'esito dell'esame integrato della documentazione in atti e dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Viceversa, non può ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo decorrente dal luglio 2018 all'aprile 2019, asseritamente svoltosi in regime di non convivenza, in quanto le (per alcuni versi, lacunose - cfr. risultanze probatorie sull'orario di lavoro osservato dall'istante) risultanze dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio non risultano, con riferimento al predetto intervallo temporale, debitamente integrate dagli elementi ritraibili dalla documentazione in atti.
In primo luogo, si rileva che la coabitazione tra la ricorrente e il soggetto assistito, sig. SO
, nel periodo da aprile 2019 a giugno 2021, risulta ampiamente asseverata dalla
[...] documentazione prodotta dall'istante, tra cui si ritrova la “dichiarazione del proprietario di assenso all'ingresso nell'immobile da parte di terzi in coabitazione”, “in assenza di vincoli di parentela e affettivi” sottoscritta in data 15.04.2019 dal sig. in favore della ricorrente e del di SO lei coniuge;
uno scritto (testamento olografo) attribuito al sig. con cui quest'ultimo SO avrebbe designato la quale erede universale di tutto il proprio patrimonio immobiliare e Pt_1 mobiliare, a condizione di ricevere assistenza sino al momento del decesso. Inoltre, è in atti il verbale di consegna del 21 giugno 2021 con cui si dà atto del ritiro, dall'abitazione del sig. da parte Per_1 della dei propri arredi ed effetti personali (v. all. nn. 2, 4 e 7 del fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
Inoltre, le risultanze istruttorie hanno delineato i rapporti tra la parte ricorrente e resistente nei termini di un vincolo rilevante ex art. 2094 c.c..
Ed infatti è emersa prova ragionevolmente certa dell'effettiva soggezione della stessa al potere direttivo, gerarchico e disciplinare altrui e, in ogni caso, della riconducibilità della predetta attività al paradigma di cui all'art. 2094 c.c..
Invero, la stessa convenuta sig.ra , erede universale del sig. in sede di Controparte_1 Per_1 interrogatorio formale reso all'udienza del 05.04.2023, ha sostanzialmente confermato di essere - sia pure indirettamente - a conoscenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra ed il defunto Pt_1 sig. avendo dichiarato testualmente: “conosco la sig.ra in quanto l'ho vista a casa Per_1 Pt_1 del sig. nella circostanza in cui la stessa è venuta a ritirare da casa del sig. SO
i mobili di proprietà della stessa e che si trovavano lì, presumo perché vivesse e Per_1 Pt_1 lavorasse lì. Preciso che ho lavorato per per circa un anno e mezzo in qualità di badante”. Per_1 La sig.ra , inoltre, ha affermato: “ho cominciato a lavorare per a giugno 2021, CP_1 Per_1 non c'era nessuno che lavorasse”.
Escusso alla medesima udienza del 05.04.2023, il teste sig. , premesso di conoscere Testimone_1 la ricorrente e di aver frequentato “abbastanza” regolarmente il sig. Parte_1 SO
, con cui aveva intrattenuto rapporti amicali “da oltre trenta anni”, ha confermato la
[...] circostanza di cui al punto b) del ricorso, secondo cui la ricorrente ha lavorato in qualità di assistente familiare presso l'abitazione sita in Valenzano alla via Papa Giovanni XXIII n. 85, alle dipendenze del sig. . In particolare, il teste in esame ha puntualmente riferito “che la , SO Pt_1 anzi la signora che vedo presente oggi in Aula che riconosco come ha lavorato come badante Pt_1 del sig. avendo pure soggiunto che “il sig. mi riferiva che la sig.ra lo Per_1 Per_1 Pt_1 accudiva. Mi risulta che il avesse affidato la propria autovettura alla sig.ra Per_1 Pt_1 affinché la stessa potesse raggiungerlo presso il Centro di Riabilitazione ove era ricoverato” e che
“il mi riferiva che la andava a fare la spesa ed usava l'autovettura del sig. Per_1 Pt_1
. Per_1
Quanto alla durata del rapporto di lavoro, il teste sig. , pur essendosi limitato a Testimone_1 riferire che “per un certo periodo la ha accudito il sig. in regime di non convivenza Pt_1 Per_1 prima e, successivamente, in regime di convivenza” e che “il rapporto di accudimento del sig. da parte della sig.ra è durato nel tempo e sicuramente oltre un anno”, ha, Per_1 Pt_1 cionondimeno, specificato che “non so confermare con precisione il periodo di lavoro della Pt_1 ma il mi riferiva che la sig.ra era a sua disposizione tutti i giorni in quanto viveva con Per_1 lui”.
Altresì, corrobora la sussistenza del rapporto di lavoro in regime di convivenza l'analisi della deposizione resa dalla teste sig.ra la quale, ascoltata all'udienza del 12 Testimone_2 giugno 2023, ha anch'ella confermato la circostanza di cui al punto b) del ricorso, secondo cui la ricorrente ha lavorato in qualità di assistente familiare presso l'abitazione sita in Valenzano alla via Papa Giovanni XXIII n. 85, alle dipendenze del sig. In particolare, la sig.ra Per_1 Testimone_2 ha riferito: “Conosco sia la sig.ra che la sig.ra ; la sig.ra la conosco Pt_1 CP_1 Pt_1 perché lavorava come badante per il sig. … nell'appartamento attiguo a quello in cui io Per_1 vivevo a Valenzano.”. In ordine alle mansioni espletate dall'istante, la teste ha precisamente dichiarato: “vedevo la sig.ra stendere o ritirare il bucato, lavare il pavimento del balcone, i Pt_1 vetri delle finestre del balcone. Preciso che la vedevo, tornando a casa, mentre era intenta a svolgere lavori domestici sul balcone, invece, dal mio balcone interno, quando stendeva e ritirava i panni o puliva il balcone interno che era contiguo al mio. Vedevo altresì tornare la sig.ra Parte_1 con le borse della spesa perché talvolta ci incontravamo in ascensore, abitando entrambi al secondo piano”; “Preciso che il quando gli chiedevo se avesse bisogno di qualcosa egli mi Per_1 rispondeva di no in quanto si occupava di tutto la sig.ra .”. Pt_1 Quanto alla durata dell'attività lavorativa della ricorrente, la teste sig.ra , dando atto Testimone_2 del rapporto di lavoro in regime di convivenza della presso l'abitazione del sig. Pt_1 Per_1 ha riferito che “Durante il periodo della degenza in ospedale la sig.ra si trasferiva presso Pt_1 l'abitazione del sig. mentre prima abitava altrove (…) dalla Pasqua del 2019 posso dire Per_1 che la sig.ra si trasferiva dal sig. mentre prima abitava altrove”. Inoltre, la teste Pt_1 Per_1 in esame ha significativamente dichiarato che “Preciso che vedevo la recarsi presso Pt_1 l'abitazione del sig. tutti i giorni tranne il sabato in quanto era impegnata in casa, tanto Per_1 affermo sino alla Pasqua del 2019 in quanto da allora la si trasferiva presso l'abitazione Pt_1 del sig. . “Preciso che dopo che la ha lasciato il lavoro e l'abitazione del sig. Per_1 Pt_1 è subentrata la a seguito di un annuncio che io stessa ho inserito su Per_1 Controparte_1 Facebook nell'interesse del sig. e da allora ha iniziato a lavorare per il sig. . Per_1 Per_1
Ancora, la teste sig.ra ha riferito “che lo stesso quando gli ho chiesto Testimone_2 Per_1 perché la se ne fosse andata mi ha risposto: “perché vuol essere pagata” e alla mia Pt_1 obiezione “perché non la paghi” egli mi rispondeva “perché deve avere la casa”.
Con riguardo alle prove orali sopra esaminate, si osserva, dunque, che entrambi i testi addotti dalla parte ricorrente hanno reso dichiarazioni asseverative della prospettazione attorea, con riferimento al periodo di lavoro da aprile 2019 a giugno 2021, nonché pienamente attendibili, trattandosi di deposizioni adeguatamente circostanziate, connotate da sufficiente precisione del ricordo e continenza espositiva.
Orbene, l'esame integrato delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio consente di avvalorare la prospettazione di parte ricorrente con riferimento al periodo di lavoro svoltosi in regime di convivenza, rinvenendosi decisivo supporto alla domanda dell'istante nelle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente, presso l'abitazione del sia per averlo appreso da quest'ultimo e sia, soprattutto, per averne avuto conoscenza Per_1 diretta.
Del resto, non può non assegnarsi rilievo, oltre che ai riscontri documentali più sopra evidenziati, all'avvicendamento nel ruolo di assistenza familiare al sig. , dapprima svolto dalla SO ricorrente e successivamente dall'odierna convenuta, come confermato dalla teste sig.ra
[...]
. Testimone_2
Ed il collegamento tra il ruolo di assistenza e la istituzione di (rectius designazione a) erede trova ulteriore riscontro, altresì, nel fatto che il testamento olografo a firma del sig. - con cui Per_1 questi, evidentemente per giustificare la mancata corresponsione della retribuzione pattuita, aveva designato la ricorrente quale erede universale “a condizione che mi assista fino a quando il signore Dio mi chiamerà” - sia stato, poi, revocato e sostituito con altra disposizione testamentaria in favore della convenuta sig.ra . Controparte_1
Nel caso di specie, dunque, alla luce dell'esame integrato della documentazione in atti e delle risultanze della prova orale espletata, la ricorrente ha compiutamente fornito prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del de cuius sig. , svoltosi, per SO il periodo dal 01.04.2019 al giugno 2021, in regime di convivenza.
Corretto appare, alla luce della istruttoria svolta anche sulle mansioni svolte, l'inquadramento rivendicato del livello C, appartenendo a mente dell'art. 9 del C.C.N.L. Lavoro domestico a tale categoria gli “assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati operano con totale autonomia e responsabilità”.
Trattandosi di rapporto non regolarizzato, non può ritenersi applicabile l'invocato CCNL Lavoro domestico, in assenza di accordo tra le parti, ma la retribuzione dallo stesso prevista per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare - livello C viene usata ai fini del calcolo della retribuzione giusta il disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
Difatti, ai fini della liquidazione delle differenze retributive, può utilizzarsi, quale parametro ex art. 36 Cost., quello proposto dalla difesa della lavoratrice medesima, costituito dalle previsioni del CCNL Lavoro domestico per il personale inquadrato al livello C. Ciò in quanto “per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, il giudice può utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista per le diverse categorie di lavoratori del contratto nazionale corrispondenti alla attività svolta dal datore di lavoro o, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe” (Cass. 20/01/2021, n.944; cfr. anche Cass. n. 5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. 24092 del 2009; Cass. n. 14791 del 2008).
Sono sicuramente dovuti, dunque, oltre alla retribuzione ordinaria, la 13esima mensilità ed il TFR.
Come noto, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass.,
Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del
12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n.
9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Diverso discorso, invece, deve essere fatto per quanto riguarda le differenze retributive rivendicate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività non godute, le cui domande devono essere rigettate. Come è noto, infatti, l'indennità sostitutiva delle ferie presuppone, quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati, con conseguente onere della prova a carico del lavoratore. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le spettanze retributive connesse allo svolgimento di lavoro nei giorni festivi, non essendo stata fornita allegazione e prova della mancata fruizione nella misura dovuta. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “E' onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. 14 maggio 2015, n. 9906).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
In particolare, in ordine al quantum deve osservarsi che il conteggio analitico depositato in via alternativa in data 10.02.2025, nel quale è stato debitamente considerato esclusivamente il periodo di lavoro subordinato dal 01.04.2019 al 04.06.2021 prestato in regime di convivenza dalla ricorrente alle dipendenze del sig. , non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione. SO
Per le suesposte considerazioni il ricorso va limitatamente accolto, va dichiarato essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il de cuius sig. dal 01.04.2019 al SO
04.06.2021 e la parte convenuta va condannata, in qualità di erede del sig. , al SO pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 28.579,91, di cui Euro
24.281,43 a titolo di retribuzione ordinaria, Euro 2.327,45 per 13esima mensilità ed Euro 1.971,03 a titolo di TFR, oltre a interessi sui singoli importi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo previdenziale dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le spese di lite, nel rapporto processuale instaurato dalla parte ricorrente nei confronti della convenuta
, gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria e processuale svolta.
Appare, invece, congruo, alla luce del ridimensionamento della pretesa attorea e della natura della controversia, che, nei restanti rapporti processuali, le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in qualità di erede del sig. , e , in persona del Presidente Controparte_1 SO CP_2 pro tempore, con atto depositato il 13.06.2022, così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva, dichiara intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. dal 01.04.2019 al 04.06.2021 e, per SO l'effetto, condanna , in qualità di erede del sig. , al pagamento Controparte_1 SO in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro 28.579,91, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'odierna ricorrente delle spese Controparte_1 processuali liquidate in € 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione;
- spese, nel resto, compensate.
Bari, lì 01.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella