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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°694 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
D A
Parte_1
e rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Palermo presso i Parte_2 cui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Controparte_1 Controparte_2
Tinè presso il cui studio in Palermo, via E. Notarbartolo n.2/G, sono elettivamente domiciliati appellati all'udienza di discussione del 26 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.198/2022 il Tribunale G.L. di Agrigento, accoglieva le domande proposte e di riconoscimento senza oneri Controparte_1 Controparte_2 economici, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, dell'anzianità di servizio maturata - con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.31 L.R. n.37/85 dal giugno/luglio 1989 al 31 dicembre 1990 - prima dell'immissione nei ruoli regionali, e di condanna dell'amministrazione regionale a rideterminare il trattamento economico spettante ed a computare tale servizio anche ai fini dell'indennità di buonuscita spettante. Deducevano i ricorrenti, che il loro rapporto, dopo il biennio a tempo determinato, era stato convertito a tempo indeterminato per effetto dell'art. 3 della L.R.
Pag.1 n.11/1990 e che, in seguito, erano stati inquadrati, ai sensi dell'art.58 L.R. n.25/93, nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n.53/1985.
Assumevano che in base alla L.R. n.53/85 il servizio prestato fuori ruolo dal personale inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio doveva essere valutato per intero quale anzianità effettiva di servizio, con il conseguente computo di tale periodo nella determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Lamentavano che l' in sede di valutazione del servizio Parte_3 prestato, aveva calcolato l'anzianità maturata fuori ruolo soltanto ai fini di quiescenza, senza alcun esborso economico per gli interessati, e non anche ai fini dell'indennità di buonuscita. Osservavano che nel periodo pre-ruolo gli emolumenti erano stati assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa allora vigente da ritenersi comprensive anche dei contributi relativi alla buonuscita, per come previsto all'art. 2 dei contratti a tempo determinato a suo tempo stipulati.
Richiamavano, a sostegno della propria posizione processuale, il precedente della Corte di Appello di Palermo di cui alla sentenza n.253/2017.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni odierne appellanti avevano contestato le domande, chiedendone il rigetto eccependo, comunque, la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste. Il Tribunale G.L. di Agrigento, condividendo il percorso argomentativo esposto da conformi pronunce di questa Corte (sentenze nn. 235/2017 e 249/2019) accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello le amministrazioni regionali indicate in epigrafe con ricorso depositato in cancelleria il 12.7.2023 reiterando, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato e di prescrizione.
Nel merito, evidenziano la “differenza tra trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e indennità di buonuscita” all'uopo rilevando che: la prima ha natura di retribuzione differita, che, dunque, è a carico unicamente del datore di lavoro, tenuto all'accantonamento della quota periodicamente maturata;
la seconda ha natura previdenziale, pertanto, è coperta dagli oneri contributivi, gravanti sia sul datore sia sui lavoratori”.
Richiamando, dunque, un precedente di questa Corte (sent. n.779/2021), lamentano che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il periodo di servizio prestato dai ricorrenti a tempo determinato non era coperto da contribuzione relativa all'indennità di buonuscita, con la conseguenza che il computo di tale anzianità ai fini della sua determinazione era soggetto ad oneri a carico dei lavoratori;
hanno, quindi, individuato la norma di riferimento, ai fini del relativo regime previdenziale, nell'art. 58 della L. R. n. 25/1993 che, per il servizio pre –ruolo, richiama le
Pag.2 previsioni di cui all'art. 11 della L. R. n. 11/1988, ribadendo, per il resto, tutte le contestazioni già sollevate in primo grado.
e si sono costituiti con memoria Controparte_1 Controparte_2 depositata il 16.6.2025 resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Ripropongono gli argomenti difensivi spiegati in prime cure ed evidenziano che
“nel caso di specie, la prova dei predetti versamenti emerge da numerose ed inconfutabili circostanze di fatto e di diritto”. Richiamano “il disposto dell'art. 9 L.R.73/1979 laddove lo stesso, modificando l'art. 30
L.R. 2/1962 (a sua volta richiamato dall'art. 9 L.R. 53/1985), espressamente prevede che “Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall' indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili. Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita.”
Rilevano, inoltre, che “l'art. 2 dei medesimi contratti a tempo determinato stipulati … prevedeva che gli emolumenti corrisposti sarebbero stati assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa, dovendosi corrispondere al termine del contratto l'indennità di fine rapporto secondo le norme in vigore”.
Sostengono che “la prevista corresponsione dell'indennità di buonuscita al termine del contratto non osta all'accantonamento mensile delle relative quote proprio come previsto dall'art. 30
L.R. 2/1962 laddove si prevede un “contributo previdenziale”, differente da quello di quiescenza, pari al 2% da trattenere sulle somme “utili al computo della indennità di buonuscita”. Rilevano che dai documenti prodotti “appare evidente che la retribuzione degli odierni appellati nel periodo d'interesse sia stata sottoposta ad una trattenuta complessivamente pari all'8,54% di cui il 7,15%/7,29% destinata alle ritenute previdenziali in favore dell' percentuale questa CP_3 ben superiore al contributo di quiescenza (5,30%) previsto dalla citata normativa applicabile ratione temporis”.
In subordine, “nelle denegata, e non temuta, ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga non provato il versamento della contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita nel periodo
1989/1990” richiamano “la domanda risarcitoria spiegata in primo grado e rimasta assorbita dalla decisione del giudice di prime cure”. Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Oggetto del contendere è il periodo di lavoro fuori ruolo e a tempo determinato svolto per un biennio alla fine degli anni '80 dagli odierni appellati presso gli Uffici del
Genio Civile della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/1985.
Pag.3 L'unica questione controversa è se tale periodo debba essere riconosciuto senza alcun onere economico ovvero se lo stesso sia assoggettato a riscatto con onere a carico dei dipendenti interessati.
Tanto premesso, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. I precedenti arresti di questa Corte richiamati nella sentenza qui impugnata vanno letti ed integrati (come già affermato con sentenza n.779/2021 e con le successive sentenze n.288/2024, n.217/2024, n.383/2024 e n.251/2025) alla luce delle condivisibili considerazioni esposte dalla Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella qui in esame, con la sentenza n.9956/2018.
Orbene, dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, gli odierni appellati, in forza dell'art.58 della L.R. n.25/1993, sono stati inquadrati nel Ruolo Speciale
Transitorio di cui alla L.R. n.53/85 che, all'art. 5, comma 7, prevede: "ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo".
L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione
Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 5 comma 7 della citata L. R. n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di buonuscita.
Sul punto, va, infatti, condiviso quanto in proposito affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 Legge n.53/1985 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita. Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il
Pag.4 correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n. 53/1985; infatti, l'art. 9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L.
n. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati versati.
Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art. 6, comma 4, della Legge
n.11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in Parte_1 proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore": del resto anche l'art. 15 del d.p.r. 1032/1973 prevede il riscatto per i "periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali. Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art. 21 Legge Regione Sicilia n.
11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.”
Sicchè, per come affermato dalla Suprema Corte in caso analogo, deve concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti …. e infine transitato nei ruoli della Regione
Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge Regione Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 53/1985.” (Cass. n. 9956/2018 cit.).
Pag.5 Orbene, nel caso di specie gli appellati sostengono che i servizi dei quali hanno chiesto il riconoscimento ai fini della buonuscita fossero soggetti a contribuzione a tali fini e ritengono che tale prova emerga dai cedolini paga dell'epoca in cui era contenuta
“una trattenuta pari all'8,54% di cui 7,15%/7,20% destinata alla ritenute previdenziali in favore dell' ossia una trattenuta superiore al contributo di quiescenza del 5,30%. CP_3
Trattasi di prospettazione che non può essere accolta (per come già affermato da questa Corte, in caso del tutto identico, con la sentenza n.383/2024).
Va, anzitutto, osservato che l'art. 2 dei contratti a tempo determinato prevedeva che “Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la corrisponderà l'indennità di fine Parte_1 rapporto secondo le norme in vigore” (cfr. doc. prodotti nei fascicoli di parte).
E', dunque, evidente che per espressa previsione negoziale il rapporto in questione non era soggetto a trattenute ai fini della buonuscita essendo stata, al contrario, stabilita la corresponsione del trattamento/indennità di fine rapporto che, come è noto, è una retribuzione differita i cui accantonamenti non sono a carico del lavoratore. In altri termini, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva già ab origine (per come affermato dalla Cassazione sopra citata) alcun “versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa”.
Quanto dianzi esposto, già di per sé dirimente ai fini della decisione, risulta viepiù dimostrato dai documenti prodotti dagli appellanti, ossia:
- la nota prot. N.6607 del 9.9.2004 con la quale il Dirigente del Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ha affermato che per il “personale ex Genio Civile” assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/85 “gli emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con il relativo versamento all Con la trasformazione del contratto a CP_3 tempo indeterminato, decorrenza 1 gennaio 1991, tali soggetti sono stati amministrati direttamente dagli
Uffici del personale presso cui prestavano servizio. Gli emolumenti erogati sono stati assoggettati alle ritenute di quiescenza e previdenza con versamento in conto Entrata nel Bilancio R.S… ”;
- la nota prot. 2005/117221 del 2.11.2005 con la quale il Dirigente del
Dipartimento Regionale del Personale – Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale in Quiescenza ha fatto presente che il servizio a tempo determinato è stato “assicurato ai fini previdenziali all e quell'Istituto gestisce solo CP_3 posizioni ai fini di quiescenza. Tale prescrizione peraltro era contenuta nell'art. Due del contratto di lavoro sottoscritto …”.;
- la nota del 10.9.1998 con la quale il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Genio Civile di Palermo ha attestato che “dal 01/07/1989 al 31.12.1990 per contributi prev. ed assistenziali sono state trattenute le aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per Gescal. I sopracitati versamenti sono stati effettuati tramite mod dm10/m presso l' sede di CP_3
Palermo. Dal 01/01/1991 le ritenute del personale legge 11/90 sono state per contr. prev. ed
Pag.6 assistenziali del 8,15% di cui 5,30% per tesoro, il 2% per opera previdenziale, lo 0,50% per E.C. e lo 0,35% per Gescal. I Sopracitati versamenti sono stati effettuati in conto Entrata sui Parte_1
Capitoli di spese previsti all'uopo”.
Dalla piana lettura dei documenti or ora citati, quindi, appare provato in questa sede (diversamente da quanto sembra risultare dal precedente di questa Corte, sent.
n.850/2023, invocato dagli appellati) che la trattenuta ai fini della buonuscita (secondo la previsione di cui all'art. 9 della L.R. n.73/1979 invocata dagli appellati) venne fatta “in conto Entrata ” (secondo la ripartizione del 5,30%, del 2% e dello 0,50%), Parte_1 soltanto a far data dall'1.1.1991 (ossia dal momento del transito nei ruoli regionali).
Dall'1.7.1989 al 31.12.1990, invece veniva mensilmente operata la trattenuta dell'8,54% destinata all' avente ad oggetto (come descritto nella nota 10.9.1998 CP_3 sopra citata) “contributi prev. ed assistenziali” con “aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr.
Malattia e 0,35% per Gescal” (per il Vecchio la prima aliquota era pari al 7,19% - cfr. doc. fascicolo di parte) .
Talchè, non è dato comprendersi sulla scorta di quali concreti elementi possa giungersi alla conclusione che la trattenuta del 7,19% (imputata nella stessa busta paga versata in atti a titolo di contributi “ e con la specificazione, per il , che CP_3 CP_2 il 7,29% comprendeva assicurazioni IVS-DS-TBC – cfr. doc. fascicolo di parte), fosse comprensiva della quota destinata alla buonuscita. Tanto più ove si consideri, da un lato, che destinatario del versamento era l' e non la , dall'altro, che il contratto a termine a suo tempo CP_3 Parte_1 sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente la corresponsione dell'indennità/trattamento di fine rapporto ossia (per come dedotto dagli appellanti) di una retribuzione “differita, che, dunque, è a carico unicamente del datore di lavoro, tenuto all'accantonamento della quota periodicamente maturata” il cui regime di operatività non aveva (e non ha) nulla a che vedere con quello afferente la buonuscita il cui costo è coperto da oneri contributivi ripartiti sia sul datore di lavoro che sul lavoratore.
In termini conclusivi, escluso che i contratti a termine stipulati prevedessero un versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita (essendo stata, al contrario, prevista la liquidazione del TFR) e in mancanza di prova - che era onere degli appellati fornire – dell'effettivo versamento di contribuzione utile ai fini della buonuscita in costanza di rapporto pre-ruolo a tempo determinato ex art. 31 L.R. n.37/85, in riforma della sentenza di primo grado, le domande spiegate nel ricorso introduttivo devono essere integralmente rigettate ivi compresa quella risarcitoria in ragione della sua assoluta genericità, essendosi gli originari ricorrenti limitati ad affermare “alla luce di quanto previsto dall'art. 2 dei contratti di lavoro a tempo determinato,
l'obbligo risarcitorio delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 1218 c.c. o eventualmente ex art. 2116, II comma, c.c., ciascuna per quanto di propria responsabilità, con conseguente condanna delle
Pag.7 medesime Amministrazioni al risarcimento del danno patito dagli odierni ricorrenti e pari alle somme versate a titoli di contributi di riscatto” (cfr. ricorso primo grado).
In ogni caso, deve escludersi, in radice, la fondatezza di tale domanda ove solo si consideri che lo stesso art.2 del contratto a tempo determinato evocato dagli appellati prevedeva espressamente la corresponsione del T.F.R..
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano nei termini di cui in parte dispositiva in favore di parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.198/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento, rigetta integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di parte appellante che liquida, per il primo, in complessivi euro 2.450,00 e, per il secondo, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo 26 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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