Articolo 3 della Legge 12 marzo 1968, n. 237
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 aprile 1968
Art. 3.
La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata ad istituire, con gestione e contabilita' separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.
Entrata in vigore il 12 aprile 1968