Art. 3.
La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata ad istituire, con gestione e contabilita' separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.
La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata ad istituire, con gestione e contabilita' separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.