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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 169/2022 R. G. promossa da
c.f. in p.l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Amalia Sporvieri, nel cui studio in Rende, Via Papa Giovanni XXIII è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Tenuta, nel cui studio in Cosenza, Via Bari 44 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1315/2021, emesso in data 20.11.2021, notificato in data 6.12.2021.
CONCLUSIONI rese in data 21 gennaio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.1.2022, la Parte_1
ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di
[...]
Cosenza il 20.11.2021 su conforme richiesta della , con il quale le è stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 20.029,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo per la fornitura di inerti selezionati e calcestruzzo e per l'esecuzione di scavi per sbancamento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dalla
[...]
in relazione alle fatture emesse nell'anno 2010 e nell'anno 2011, ritenendo che Controparte_1
non costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione la mera richiesta di pagamento a saldo inviata a mezzo missiva del 2019 da parte del difensore senza la sottoscrizione del titolare del diritto presuntivamente vantato.
Ha contestato altresì la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che molta parte delle forniture il cui pagamento era stato richiesto fosse destinata al cantiere dei lavori che la CP_1
aveva subappaltato alla consistenti nella realizzazione di piastre di fondazione in
[...] Parte_1
calcestruzzo necessarie alla apposizione di loculi, seguite poi dalla realizzazione di marciapiedi e sottoservizi necessari nell'area del gruppo funerario già esistente a Cosenza e denominato “Gruppo degli Angeli”, effettuate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2011.
Ha rappresentato segnatamente: che nel 2013, il aveva regolarmente pagato alla la somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 39.718,06 oltre IVA per un importo complessivo di euro 43.689,87, quale corrispettivo dei lavori commissionati, giusta determina di impegno di spesa del 27.02.2012 Reg Gen 222, Reg.
Settore 26/2012; che, malgrado l'impegno assunto e l'intervenuto pagamento da parte del Comune, nulla la aveva mai corrisposto alla per il lavoro che le aveva affidato;
Controparte_1 Parte_1
che, al momento della esecuzione dei lavori, la aveva dal proprio canto regolarmene Parte_1 retribuito le proprie maestranze per l'esecuzione dei lavori nei tre mesi necessari alla loro realizzazione ed ultimazione - quantificati in € 25.431,26 - ed aveva inutilmente atteso l'esecuzione dell'impegno assunto dalla CP_1
Ha quindi chiesto in via riconvenzionale la compensazione del corrispettivo del subappalto con quella eventualmente dovuta in favore dell'opposta nonché il risarcimento del danno subito pari al costo sopportato per l'esecuzione dei lavori subappaltati.
In via subordinata ha agito sempre per la medesima causale per la ripetizione dell'indebito ed, in via ulteriormente gradata ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento senza causa.
Ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento della presente opposizione
- revocare il Decreto Ingiuntivo numero1314/2021 recante RG 3990/2021, emesso il 20.11.2021 dal Tribunale di Cosenza, notificato alla Società in data Parte_1 6.12.2021, per tutte le spiegate ragioni, accertando e dichiarando - in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte opposta per tutte le somme maturate e non richieste derivanti dalle fatture degli anni 2010 e 2011, siccome puntualmente indicato in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito - accertare e dichiarare che la Società deve alla società opponente Controparte_1 [...]
la somma di euro 25.431,26 quale corrispettivo per i Parte_1
lavori concessi in economia e da questa eseguiti presso il cimitero del Comune di Cosenza e di cui al provvedimento del 21.02.2011 prot 63 in atti, ovvero di somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, la CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione del danno subito dalla
[...] [...]
calcolato per equivalente in misura di euro 25.431,26, oltre interessi dalla insorgenza Parte_1 al saldo, pari alle somme da questa impiegate per l'esecuzione dei lavori concessi in economia dalla ovvero della somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa Controparte_1
o ritenuta di giustizia, revocando, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, in subordine, il diritto della a ripetere l'indebita prestazione eseguita Parte_1 in favore della Società e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare in Controparte_1
favore della opponente la somma di euro 25.431,26, oltre interessi della insorgenza al saldo, ovvero somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, per le ragioni spiegate in narrativa;
In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare, in subordine ed in via sussidiaria, l'arricchimento senza causa da parte della in Controparte_3
Part danno della per le ragioni spiegate in narrativa e per Parte_1
l'importo dei lavori eseguiti presso il cimitero di Cosenza, pari ad euro 25.431,26, ovvero somma maggiore o minore e, per l'effetto, condannare la a pagare alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 25.431,26, oltre interessi della insorgenza al saldo, ovvero somma maggiore
[...]
o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - in ogni caso, in denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della presente opposizione, compensare i crediti rispettivamente vantati dalle Società parti del presente giudizio;
- in tutte le ipotesi, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in distrazione”.
Con comparsa depositata il 13 giugno 2022 si è costituita la , la quale ha Controparte_1
contestato le avverse domande, impugnando le eccezioni preliminari sollevate ed evidenziando l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata, di cui ha eccepito comunque la prescrizione, negando in ogni caso di aver mai affidato i lavori in economia rivendicati dalla società opponente.
Ha chiarito altresì: che la fornitura eseguita in favore dell'opposta ed i lavori di sbancamento venivano effettuati non solo presso il cimitero di Cosenza, ma anche presso altri cantieri edili della società debitrice, quali
S. Pietro in Guarano, Luzzi, Castiglione Cosentino e Cosenza, come risultante non solo CP_4
dalle fatture poste a base del procedimento monitorio, ma anche dai documenti di trasporto recanti tutti la sottoscrizione di chi aveva ricevuto in consegna la merce, specificatamente indicata quanto a tipologia e quantitativo di materiale e con l'indicazione della data di consegna;
che la nello stesso periodo in cui sosteneva di aver svolto i lavori in subappalto per la Parte_1
s.r.l. Costruzione 3000 presso il cimitero di Cosenza (anno 2011) aveva in realtà eseguito ulteriori opere commissionate dallo stesso Comune di Cosenza presso lo stesso luogo.
Ha quindi evidenziato come la controparte avesse implicitamente riconosciuto il debito nei confronti della , corrispondendo - per tale ragione - a titolo di acconto, la Controparte_1 somma di € 9.100,00, con due assegni bancari di € 3.500,00 e di € 5.600,00, ciascuno.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:“- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, - in via principale, rigettare la dispiegata opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1315/2021, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie, ivi comprese tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente, in quanto inammissibili, improponibili oltre che infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso e in via assolutamente gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata che la società opposta deve qualunque somma alla società opponente, si chiede che questa venga compensata con quanto la deve alla s.r.l. Costruzione 3000; - con vittoria di Parte_1 competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Concessa con provvedimento del 14.10.2022 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
21.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, nel noto arresto del 2001, che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite
30.10.2001, n. 13533).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Attingendo dalle suesposte coordinante ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata.
Premesso che l'obbligo della negoziazione assistita non si applica nei procedimenti per ingiunzione
«inclusa l'opposizione» a mente dell'art. 3, lett. A) del d.l. n. 132/2014, sempre in via preliminare di rito deve rilevarsi, in ordine all'eccezione di omessa produzione del fascicolo monitorio formulata in sede di scritti conclusivi da parte opponente, che il fascicolo del procedimento monitorio viene acquisito telematicamente dal giudice del procedimento di opposizione, al quale viene automaticamente “collegato”.
In ogni caso deve evidenziarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3,
c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo (Cass. 20584/2019); addirittura i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (Cass. SS.UU. 14475/2015).
Sicchè, non potrebbe ritenersi comunque tardiva la produzione del fascicolo monitorio effettuata dall'ingiungente in sede di comparsa conclusionale.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione (preliminare di merito) di prescrizione sollevata da parte opponente.
Come noto “l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore. In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva”, così come “la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come
l'atto di costituzione in mora, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 31065/2019).
Con specifico riguardo al tema dell'interruzione della prescrizione in materia di rappresentanza apparente, la Corte di Cassazione ha addirittura avuto modo di affermare come, ferma l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, deve ritenersi idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito (Cass. 20099/2019; 5208/2015).
Sicchè può riconoscersi natura di valido atto interruttivo della prescrizione alla missiva inviata dal difensore di parte opposta (che patrocina la stessa anche nel presente giudizio) alla società opponente in data 9.10.2019 e quindi prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, recando la stessa l'esplicitazione della pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ciò posto, nel merito si rileva quanto segue.
Dalle emergenze ritualmente acquisite al processo, risulta come la fornitura e i lavori di sbancamento di cui ha la società ingiungente ha rivendicato il pagamento, siano stati effettuati non solo presso il cimitero di Cosenza – vieppiù nell'area del gruppo funerario già esistente e denominato “Gruppo degli Angeli” - ma anche presso altri cantieri edili della società debitrice, quali S. Pietro in Guarano, Luzzi, Castiglione Cosentino e Cosenza. CP_4
All'uopo sono state allegate dall'ingiungente le fatture poste a base del procedimento monitorio, corredate dai documenti di trasporto recanti tutti la sottoscrizione di chi aveva ricevuto in consegna la merce, peraltro specificatamente indicata quanto a tipologia e quantitativo di materiale e con l'indicazione della data di consegna.
Documentazione questa non contestata dalla società opponente - che del resto non ha contestato neppure l'esecuzione della fornitura e dei lavori di sbancamento - e pure confermata in sede di escussione testimoniale.
Con impegno esplicativo, sia il teste , autista della che il Sig. Testimone_1 Controparte_1
, muratore e autista della , hanno confermato che la società Testimone_2 Controparte_1
opposta su commissione della provvedeva alla fornitura Parte_1 di inerti selezionati e all'esecuzione di scavi di sbancamento sia presso il cimitero di Cosenza e sia presso altri cantieri edili della società debitrice, siti in Cosenza, Castiglione Cosentino, CP_4
Luzzi, S. Pietro in Guarano.
Inoltre i testi hanno dichiarato che la società opposta provvedeva alla fornitura del materiale in favore della con conseguente sottoscrizione dei Parte_1 documenti di trasporto da parte di chi riceveva in consegna la merce: “Confermo, gli operai che di volta in volta ricevevano il materiale firmavano i DDT” (teste ), ribadendo l'inesistenza del Tes_2 contratto di subappalto: “la Costruzione forniva solo materiali che scaricava, ma non ha mai subappaltato lavori”; “Confermo che quando scaricavo il materiale sui cantieri gli operai della Part scaricavano presumibilmente per conto proprio. Preciso che io non ho mai visto il l.r. della ditta Sprovieri presso la sede della ” (teste ). Controparte_1 Tes_1
CP_ Anche il ragioniere della ha confermato l'inesistenza del contratto di Controparte_1
subappalto.
Il teste infatti, ragioniere e contabile della società creditrice, ha chiarito che, Testimone_3 quest'ultima, giammai provvedeva a subappaltare lavori in economia alla Parte_1 [...] per le opere eseguite presso il cimitero di Cosenza: “Confermo la Parte_1 circostanza,… visto che conservo tutti i contratti di subappalto”, “ricordo solo di una semplice Part fornitura fatta dalla Costruzione 3000 alla .
Sempre dalle emergenze documentali risulta che la nello stesso periodo in cui Parte_1
sostiene di aver svolto lavori in subappalto per la s.r.l. Costruzione 3000 presso il cimitero di
Cosenza - anno 2011 - svolgeva ulteriori lavori commissionati dallo stesso Comune di Cosenza direttamente alla società debitrice e presso lo stesso luogo.
Dunque, a tutto concedere, anche le fatture emesse dalla e riferibili a Controparte_1
materiale consegnato presso il cimitero comunale, non possono costituire valida prova dell'esistenza di un contratto di subappalto tra le società.
Del resto poco significative sono state le deposizioni degli operai, ed IM
, i quali, pur confermando di aver eseguito dei lavori presso il cimitero di Cosenza, Tes_5
non solo non conoscevano l'esistenza ed i termini dell'asserito contratto di subappalto, ma addirittura, su specifica domanda (capitoli 5 e 4 della avversa memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.) in ordine ai compensi che la società opponente avrebbe dovuto loro pagare, hanno risposto di non ricordare l'importo effettivamente corrisposto.
Il teste , inoltre, ha smentito la ricostruzione operata dalla società opposta, affermando Tes_5 di non aver ricevuto la somma indicata dalla , pari ad € 7.274,20. Parte_1
La società opponente, del resto, non ha depositato alcun giustificativo di tipo amministrativo e/o contabile idoneo a dimostrare l'effettivo pagamento effettuato in favore degli operai.
Né è stato dalla stessa provato il quantum dei lavori asseritamente eseguiti, essendosi parte opponente limitata a depositare un documento denominato “computo costi lavori Cas” totalmente assertivo, recante la mera indicazione delle ore di manodopera dei tre operai coinvolti e dei costi per
“progettazione e spese tecniche”, tuttavia non corredato dagli elaborati di progetto e gli esborsi vivi sostenuti.
Sicchè il complessivo andamento della prova orale, la documentazione contabile dimessa in atti, il pagamento parziale dell'importo originario del credito avvenuto mediante due assegni dell'importo complessivo di € 9.100,00, unitamente alla mancata comparizione del legale rappresentante di parte opposta a rendere interpello, costituiscono tutti elementi a favore della ricostruzione defensionale di parte opposto, inficiando la contrapposta tesi processuale.
Part Ma anche ove provato, il presunto credito agitato in riconvenzionale a vario titolo dalla Imprese risulterebbe comunque prescritto, atteso che gli asseriti lavori in subappalto, secondo la prospettazione della stessa opponente, furono eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011, mentre la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata solo a seguito della notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo avvenuta il 6.12.2021, con missiva a del 20.12.2021. Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti per le cause di cognizione ordinaria di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, parametri minimi alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Enrico Tenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 24/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 169/2022 R. G. promossa da
c.f. in p.l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Amalia Sporvieri, nel cui studio in Rende, Via Papa Giovanni XXIII è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opponente contro
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 P.IVA_2
Tenuta, nel cui studio in Cosenza, Via Bari 44 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1315/2021, emesso in data 20.11.2021, notificato in data 6.12.2021.
CONCLUSIONI rese in data 21 gennaio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.1.2022, la Parte_1
ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di
[...]
Cosenza il 20.11.2021 su conforme richiesta della , con il quale le è stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 20.029,76, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo per la fornitura di inerti selezionati e calcestruzzo e per l'esecuzione di scavi per sbancamento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dalla
[...]
in relazione alle fatture emesse nell'anno 2010 e nell'anno 2011, ritenendo che Controparte_1
non costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione la mera richiesta di pagamento a saldo inviata a mezzo missiva del 2019 da parte del difensore senza la sottoscrizione del titolare del diritto presuntivamente vantato.
Ha contestato altresì la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che molta parte delle forniture il cui pagamento era stato richiesto fosse destinata al cantiere dei lavori che la CP_1
aveva subappaltato alla consistenti nella realizzazione di piastre di fondazione in
[...] Parte_1
calcestruzzo necessarie alla apposizione di loculi, seguite poi dalla realizzazione di marciapiedi e sottoservizi necessari nell'area del gruppo funerario già esistente a Cosenza e denominato “Gruppo degli Angeli”, effettuate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2011.
Ha rappresentato segnatamente: che nel 2013, il aveva regolarmente pagato alla la somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 39.718,06 oltre IVA per un importo complessivo di euro 43.689,87, quale corrispettivo dei lavori commissionati, giusta determina di impegno di spesa del 27.02.2012 Reg Gen 222, Reg.
Settore 26/2012; che, malgrado l'impegno assunto e l'intervenuto pagamento da parte del Comune, nulla la aveva mai corrisposto alla per il lavoro che le aveva affidato;
Controparte_1 Parte_1
che, al momento della esecuzione dei lavori, la aveva dal proprio canto regolarmene Parte_1 retribuito le proprie maestranze per l'esecuzione dei lavori nei tre mesi necessari alla loro realizzazione ed ultimazione - quantificati in € 25.431,26 - ed aveva inutilmente atteso l'esecuzione dell'impegno assunto dalla CP_1
Ha quindi chiesto in via riconvenzionale la compensazione del corrispettivo del subappalto con quella eventualmente dovuta in favore dell'opposta nonché il risarcimento del danno subito pari al costo sopportato per l'esecuzione dei lavori subappaltati.
In via subordinata ha agito sempre per la medesima causale per la ripetizione dell'indebito ed, in via ulteriormente gradata ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento senza causa.
Ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento della presente opposizione
- revocare il Decreto Ingiuntivo numero1314/2021 recante RG 3990/2021, emesso il 20.11.2021 dal Tribunale di Cosenza, notificato alla Società in data Parte_1 6.12.2021, per tutte le spiegate ragioni, accertando e dichiarando - in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da parte opposta per tutte le somme maturate e non richieste derivanti dalle fatture degli anni 2010 e 2011, siccome puntualmente indicato in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito - accertare e dichiarare che la Società deve alla società opponente Controparte_1 [...]
la somma di euro 25.431,26 quale corrispettivo per i Parte_1
lavori concessi in economia e da questa eseguiti presso il cimitero del Comune di Cosenza e di cui al provvedimento del 21.02.2011 prot 63 in atti, ovvero di somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, la CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione del danno subito dalla
[...] [...]
calcolato per equivalente in misura di euro 25.431,26, oltre interessi dalla insorgenza Parte_1 al saldo, pari alle somme da questa impiegate per l'esecuzione dei lavori concessi in economia dalla ovvero della somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa Controparte_1
o ritenuta di giustizia, revocando, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, in subordine, il diritto della a ripetere l'indebita prestazione eseguita Parte_1 in favore della Società e, per l'effetto, condannare quest'ultima a pagare in Controparte_1
favore della opponente la somma di euro 25.431,26, oltre interessi della insorgenza al saldo, ovvero somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, per le ragioni spiegate in narrativa;
In via ulteriormente gradata - accertare e dichiarare, in subordine ed in via sussidiaria, l'arricchimento senza causa da parte della in Controparte_3
Part danno della per le ragioni spiegate in narrativa e per Parte_1
l'importo dei lavori eseguiti presso il cimitero di Cosenza, pari ad euro 25.431,26, ovvero somma maggiore o minore e, per l'effetto, condannare la a pagare alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 25.431,26, oltre interessi della insorgenza al saldo, ovvero somma maggiore
[...]
o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - in ogni caso, in denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della presente opposizione, compensare i crediti rispettivamente vantati dalle Società parti del presente giudizio;
- in tutte le ipotesi, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in distrazione”.
Con comparsa depositata il 13 giugno 2022 si è costituita la , la quale ha Controparte_1
contestato le avverse domande, impugnando le eccezioni preliminari sollevate ed evidenziando l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata, di cui ha eccepito comunque la prescrizione, negando in ogni caso di aver mai affidato i lavori in economia rivendicati dalla società opponente.
Ha chiarito altresì: che la fornitura eseguita in favore dell'opposta ed i lavori di sbancamento venivano effettuati non solo presso il cimitero di Cosenza, ma anche presso altri cantieri edili della società debitrice, quali
S. Pietro in Guarano, Luzzi, Castiglione Cosentino e Cosenza, come risultante non solo CP_4
dalle fatture poste a base del procedimento monitorio, ma anche dai documenti di trasporto recanti tutti la sottoscrizione di chi aveva ricevuto in consegna la merce, specificatamente indicata quanto a tipologia e quantitativo di materiale e con l'indicazione della data di consegna;
che la nello stesso periodo in cui sosteneva di aver svolto i lavori in subappalto per la Parte_1
s.r.l. Costruzione 3000 presso il cimitero di Cosenza (anno 2011) aveva in realtà eseguito ulteriori opere commissionate dallo stesso Comune di Cosenza presso lo stesso luogo.
Ha quindi evidenziato come la controparte avesse implicitamente riconosciuto il debito nei confronti della , corrispondendo - per tale ragione - a titolo di acconto, la Controparte_1 somma di € 9.100,00, con due assegni bancari di € 3.500,00 e di € 5.600,00, ciascuno.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:“- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, - in via principale, rigettare la dispiegata opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1315/2021, con rigetto di tutte le domande e le eccezioni avversarie, ivi comprese tutte le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente, in quanto inammissibili, improponibili oltre che infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso e in via assolutamente gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata che la società opposta deve qualunque somma alla società opponente, si chiede che questa venga compensata con quanto la deve alla s.r.l. Costruzione 3000; - con vittoria di Parte_1 competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Concessa con provvedimento del 14.10.2022 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
21.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, nel noto arresto del 2001, che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite
30.10.2001, n. 13533).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Attingendo dalle suesposte coordinante ermeneutiche, l'opposizione si profila infondata.
Premesso che l'obbligo della negoziazione assistita non si applica nei procedimenti per ingiunzione
«inclusa l'opposizione» a mente dell'art. 3, lett. A) del d.l. n. 132/2014, sempre in via preliminare di rito deve rilevarsi, in ordine all'eccezione di omessa produzione del fascicolo monitorio formulata in sede di scritti conclusivi da parte opponente, che il fascicolo del procedimento monitorio viene acquisito telematicamente dal giudice del procedimento di opposizione, al quale viene automaticamente “collegato”.
In ogni caso deve evidenziarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3,
c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo (Cass. 20584/2019); addirittura i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili (Cass. SS.UU. 14475/2015).
Sicchè, non potrebbe ritenersi comunque tardiva la produzione del fascicolo monitorio effettuata dall'ingiungente in sede di comparsa conclusionale.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione (preliminare di merito) di prescrizione sollevata da parte opponente.
Come noto “l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore. In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (…) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva”, così come “la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come
l'atto di costituzione in mora, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni” (Cass. 31065/2019).
Con specifico riguardo al tema dell'interruzione della prescrizione in materia di rappresentanza apparente, la Corte di Cassazione ha addirittura avuto modo di affermare come, ferma l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, deve ritenersi idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ. anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito (Cass. 20099/2019; 5208/2015).
Sicchè può riconoscersi natura di valido atto interruttivo della prescrizione alla missiva inviata dal difensore di parte opposta (che patrocina la stessa anche nel presente giudizio) alla società opponente in data 9.10.2019 e quindi prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, recando la stessa l'esplicitazione della pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ciò posto, nel merito si rileva quanto segue.
Dalle emergenze ritualmente acquisite al processo, risulta come la fornitura e i lavori di sbancamento di cui ha la società ingiungente ha rivendicato il pagamento, siano stati effettuati non solo presso il cimitero di Cosenza – vieppiù nell'area del gruppo funerario già esistente e denominato “Gruppo degli Angeli” - ma anche presso altri cantieri edili della società debitrice, quali S. Pietro in Guarano, Luzzi, Castiglione Cosentino e Cosenza. CP_4
All'uopo sono state allegate dall'ingiungente le fatture poste a base del procedimento monitorio, corredate dai documenti di trasporto recanti tutti la sottoscrizione di chi aveva ricevuto in consegna la merce, peraltro specificatamente indicata quanto a tipologia e quantitativo di materiale e con l'indicazione della data di consegna.
Documentazione questa non contestata dalla società opponente - che del resto non ha contestato neppure l'esecuzione della fornitura e dei lavori di sbancamento - e pure confermata in sede di escussione testimoniale.
Con impegno esplicativo, sia il teste , autista della che il Sig. Testimone_1 Controparte_1
, muratore e autista della , hanno confermato che la società Testimone_2 Controparte_1
opposta su commissione della provvedeva alla fornitura Parte_1 di inerti selezionati e all'esecuzione di scavi di sbancamento sia presso il cimitero di Cosenza e sia presso altri cantieri edili della società debitrice, siti in Cosenza, Castiglione Cosentino, CP_4
Luzzi, S. Pietro in Guarano.
Inoltre i testi hanno dichiarato che la società opposta provvedeva alla fornitura del materiale in favore della con conseguente sottoscrizione dei Parte_1 documenti di trasporto da parte di chi riceveva in consegna la merce: “Confermo, gli operai che di volta in volta ricevevano il materiale firmavano i DDT” (teste ), ribadendo l'inesistenza del Tes_2 contratto di subappalto: “la Costruzione forniva solo materiali che scaricava, ma non ha mai subappaltato lavori”; “Confermo che quando scaricavo il materiale sui cantieri gli operai della Part scaricavano presumibilmente per conto proprio. Preciso che io non ho mai visto il l.r. della ditta Sprovieri presso la sede della ” (teste ). Controparte_1 Tes_1
CP_ Anche il ragioniere della ha confermato l'inesistenza del contratto di Controparte_1
subappalto.
Il teste infatti, ragioniere e contabile della società creditrice, ha chiarito che, Testimone_3 quest'ultima, giammai provvedeva a subappaltare lavori in economia alla Parte_1 [...] per le opere eseguite presso il cimitero di Cosenza: “Confermo la Parte_1 circostanza,… visto che conservo tutti i contratti di subappalto”, “ricordo solo di una semplice Part fornitura fatta dalla Costruzione 3000 alla .
Sempre dalle emergenze documentali risulta che la nello stesso periodo in cui Parte_1
sostiene di aver svolto lavori in subappalto per la s.r.l. Costruzione 3000 presso il cimitero di
Cosenza - anno 2011 - svolgeva ulteriori lavori commissionati dallo stesso Comune di Cosenza direttamente alla società debitrice e presso lo stesso luogo.
Dunque, a tutto concedere, anche le fatture emesse dalla e riferibili a Controparte_1
materiale consegnato presso il cimitero comunale, non possono costituire valida prova dell'esistenza di un contratto di subappalto tra le società.
Del resto poco significative sono state le deposizioni degli operai, ed IM
, i quali, pur confermando di aver eseguito dei lavori presso il cimitero di Cosenza, Tes_5
non solo non conoscevano l'esistenza ed i termini dell'asserito contratto di subappalto, ma addirittura, su specifica domanda (capitoli 5 e 4 della avversa memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.) in ordine ai compensi che la società opponente avrebbe dovuto loro pagare, hanno risposto di non ricordare l'importo effettivamente corrisposto.
Il teste , inoltre, ha smentito la ricostruzione operata dalla società opposta, affermando Tes_5 di non aver ricevuto la somma indicata dalla , pari ad € 7.274,20. Parte_1
La società opponente, del resto, non ha depositato alcun giustificativo di tipo amministrativo e/o contabile idoneo a dimostrare l'effettivo pagamento effettuato in favore degli operai.
Né è stato dalla stessa provato il quantum dei lavori asseritamente eseguiti, essendosi parte opponente limitata a depositare un documento denominato “computo costi lavori Cas” totalmente assertivo, recante la mera indicazione delle ore di manodopera dei tre operai coinvolti e dei costi per
“progettazione e spese tecniche”, tuttavia non corredato dagli elaborati di progetto e gli esborsi vivi sostenuti.
Sicchè il complessivo andamento della prova orale, la documentazione contabile dimessa in atti, il pagamento parziale dell'importo originario del credito avvenuto mediante due assegni dell'importo complessivo di € 9.100,00, unitamente alla mancata comparizione del legale rappresentante di parte opposta a rendere interpello, costituiscono tutti elementi a favore della ricostruzione defensionale di parte opposto, inficiando la contrapposta tesi processuale.
Part Ma anche ove provato, il presunto credito agitato in riconvenzionale a vario titolo dalla Imprese risulterebbe comunque prescritto, atteso che gli asseriti lavori in subappalto, secondo la prospettazione della stessa opponente, furono eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011, mentre la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata solo a seguito della notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo avvenuta il 6.12.2021, con missiva a del 20.12.2021. Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo le tabelle vigenti per le cause di cognizione ordinaria di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, parametri minimi alla luce della matrice documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivo;
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Enrico Tenuta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 24/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)