Sentenza 21 novembre 1985
Massime • 1
La prescrizione triennale prevista dal primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rimane sospesa, a norma del secondo comma dell'art. 111 dello stesso d.P.R., durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità e tale sospensione non può protrarsi a tempo indefinito, ma, a norma del terzo comma dell'art. 111 citato, cessa con lo spirare del termine di centocinquanta o duecentodieci giorni previsto per la liquidazione, a seconda che si tratti di procedimento ex art. 104 o ex art. 83 dello stesso d.P.R., trascorso inutilmente il quale l'interessato ha facoltà di proporre l'Azione giudiziaria. ( V 2077/81, mass n 412795).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/1985, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1985 |
Testo completo
La prescrizione triennale prevista dal primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rimane sospesa, a norma del secondo comma dell'art. 111 dello stesso d.P.R., durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità e tale sospensione non può protrarsi a tempo indefinito, ma, a norma del terzo comma dell'art. 111 citato, cessa con lo spirare del termine di centocinquanta o duecentodieci giorni previsto per la liquidazione, a seconda che si tratti di procedimento ex art. 104 o ex art. 83 dello stesso d.P.R., trascorso inutilmente il quale l'interessato ha facoltà di proporre l'Azione giudiziaria. ( V 2077/81, mass n 412795).*