Articolo 3 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 2Articolo 4
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14 febbraio 1990
Art. 3. Caratteristiche del prodotto 1. Le particolari caratteristiche qualitative del "prosciutto di Modena" al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:
a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette;
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;
f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
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