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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione Civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 marzo 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 495 del ruolo generale civile dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1
d'appello, dall' Avv.to Francesco Potenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via Racioppi, n.48;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile del 7
maggio 1999, dall'avv.to Marilena Galgano ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio
legale dell'Ente in Potenza, alla via Manhes, n.33.
APPELLATA
OGGETTO: Risoluzione contratto di locazione - Appello avverso la sentenza n.733/2023, pubblicata il 7 giugno 2023 del Tribunale Onorario del Tribunale Civile di
Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare valido ed efficace il contratto di locazione del 7 agosto 20908 stipulato tra le parti in causa;
dichiarare non tenuto l'appellante al pagamento della somma di euro 55.050,53 per canoni ed oneri dal
1° settembre 2008 al 31 agosto 2021, attesa la pendenza del giudizio civile di accertamento dell'effettivo importo del canone di locazione in oggetto, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita così provvedere: dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello , con vittoria delle spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n.733/2023, pubblicata il 7 giugno 2023, il Tribunale Civile di Potenza
dichiarava risolto tra le parti in causa il contratto di locazione del 7 agosto 2008,
decorrente dal 1° settembre 2008, per grave inadempimento del conduttore;
Parte_1
confermava l'ordinanza di rilascio depositata il 2 luglio 2013 e condannava il conduttore al pagamento della somma complessiva di euro 55.050,52 a titolo di canoni non versati per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2021, oltre annualità successive fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al saldo e alle spese del giudizio, pari ad euro 111,26
per spese documentate ed euro 2.584,00 per compensi, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, preso atto che il conduttore non contestava la morosità dedotta da parte attrice, rilevato che le questioni sollevate dal convenuto, attinenti alla procedibilità e ritualità della domanda erano state affrontate nell'ordinanza provvisoria di rilascio, nel merito, riteneva provato, alla luce della documentazione depositata da , il credito azionato a titolo di canoni di locazione CP_2
mai versati dal conduttore, non avendo quest'ultimo dedotto e provato fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, e, così, dichiarava risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore che condannava al pagamento della somma di euro
55.050,52, oltre interessi ed ulteriori mensilità successive.
Avverso tale sentenza proponevano appello , con ricorso d'appello Parte_1
depositato in data 24 ottobre 2023, con il quale deduceva l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccepita inapplicabilità del canone di locazione in pendenza del
3 giudizio n.2382/2016, teso proprio all'accertamento del corretto importo del canone di locazione.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello , depositando memoria difensiva, a CP_2
sua volta concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, depositate le note autorizzate, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito riportate.
Insiste in questa sede il conduttore appellante sull'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla questione relativa alla corretta determinazione del canone di locazione dovuto,
evidenziando la pendenza di altro giudizio, R.G.n.2382/2016, nel quale si discuterebbe proprio dei criteri di determinazione di detto canone di locazione relativo al contratto stipulato tra le parti in causa e risalente al 1° agosto 2008, dovendosi, in primo luogo,
evidenziare che tale circostanza, relativa all'attuale pendenza di altro giudizio in primo grado, non risulta affatto documentata con la conseguenza che non è possibile andare a verificare in concreto l'ambito di questo giudizio e la sua possibile incidenza su questo odierno ex art.295 c.p.c..
4 Al contempo, deve porsi in luce che l'atto di appello non contiene alcuna specifica censura alla sentenza gravata nella parte relativa alla ritenuta correttezza della somma dovuta dal conduttore moroso, avendo il primo giudice fornito adeguata risposta al contenuto della memoria di costituzione in primo grado di , con la conseguenza che sul Parte_1
punto si è formato il giudicato interno sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie della legge Regionale n.24/2007 riferita all'edilizia sovvenzionata, diversa dall'edilizia agevolata ricorrente nel caso di specie.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022 – Corte d'Appello- scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 parametro minimo epurato della fase istruttoria e ridotto del 20%, essendo difesa da CP_2
funzionario del proprio ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n°495 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la
[...]
sentenza n.733/2023, pubblicata il 7 giugno 2023 del GOP del Tribunale Civile di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
5 2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese dle presnete grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.997,00, con riduzione del 20%, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato da versarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR
n.115/2002.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida SABBATO) (dr. Roberto SPAGNUOLO)
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