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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 197 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NEGRO GIUSEPPINA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.05.2020 in opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 353 2020 00000836 86 000, notificato il 05.03.2020, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia per sentirlo annullare e porre in non cale, pr ione della sua efficacia esecutiva. Afferma il ricorrente che, con detto avviso, gli è stato intimato il pagamento, in favore della conferente Gestione previdenziale di contribuzione rimasta insoluta per CP_1 indebita fruizione di agevolazioni contri di cui all'art.1, comma 1175, Legge n. 296/2006, per un importo complessivo di € 5.094,53 al lordo delle somme aggiuntive maturate medio tempore, accessori e spese. A sostegno del ricorso, in estrema sintesi, l'opponente sostiene che nulla sarebbe da lui dovuto all' anche a titolo di sanzioni, per illegittimità, erroneità e infondatezza CP_1 dell'avviso to, mancando alcuna evasione contributiva in riferimento a taluni suoi lavoratori dipendenti, per i quali non avrebbe fruito di agevolazioni contributive vigenti ex lege temporis. Questo giudice, col decreto di fissazione d'udienza, ha concesso inaudita altera parte la chiesta sospensiva. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto. La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale dei sig.ri e , è giunta alla discussione all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
11.12.2024, trattata in modalità cartolari.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto. In via preliminare, è necessario precisare che l'AVA opposto, n. 353 2020 00000836 86 000, è dovuto a irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 27.12.2006. A far scaturire le note di rettifica (ex art.1, comma 1175, Legge n. 296 del 27.12.2006) a carico del Sig. è stato il venir meno della regolarità contributiva dell'impresa Parte_1 individuale e, segnatamente, la carenza dei requisiti e dei presupposti per poter fruire delle agevolazioni contributive in relazione ai lavoratori e Persona_1 Per_2
Poiché, a seguito di notifica di nota, inviata in dat m a provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, il credito è stato contabilizzato in data 7.2.2020 e, tempestivamente, infasato in pari data dalla Direzione di Isernia. CP_1
2.1. In relazione alla lamentato mancato rispetto dell'art. 4 del D. 172015 (eccepita nel ricorso perché l'avviso di addebito è stato emesso prima del decorso dei 15 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare del 29/01/2020), emerge dai documenti depositati dalle parti che, nell'invito a regolarizzare del 29.01.2020, finalizzato all'emissione del DURC, non è presente l'avviso di addebito oggetto di ricorso in quanto la procedura informatica DURC, in uso a tutti gli uffici territoriali dell'Istituto, come da Circolare n. 126/2015, ai fini della verifica della regolarità contributiva, fa riferimento CP_1 all'ultimo giorno dei due mesi precedenti;
onde, non poteva ricomprendere un debito contabilizzatosi in data successiva (7.02.2020) sebbene notificato all'impresa Parte_1 già in data 29.07.2019. E' da precisare che il DURC n. 19019790, richiesto in data 28.1.2020 e oggetto di invito a regolarizzare del 29.1.20202, è stato emesso in data 20.02.2020, quindi ben oltre il termine dei 15 giorni richiesti dalle regole applicabili e di riferimento (sulle quali appresso). A nulla rileva la circostanza, ex adverso dedotta, che le prefate note di rettifica siano state infasate in data 7.2.2020, in quanto non oggetto di invito a regolarizzare e non ostative, ai fini del rilascio del DURC in questione. Con il citato invito a regolarizzare, oltre alla regolarizzazione del credito vantato dall' , si contestava all'impresa anche la mancata presentazione delle CP_2 Parte_1 denunce mensili relative al 07/2010 e all'11/2011. Appare ovvio che in assenza di denuncia, non sia neanche possibile quantificare l'importo dovuto. La presentazione delle denunce relative all'anno 2011, oltre che con invito a regolarizzare, è stata sollecitata dalla Sede di Isernia in data 29.12.2016, tramite CP_1
“cassetto bidirezionale” e, precedentemente, c iti a regolarizzare inviati direttamente dalla Direzione Generale negli anni 2014 e 2015, ai sensi dei Messaggi n. CP_1 CP_1
2889/2014 – n. 4069/201 192/2014, relativi al DURC cosiddetto “interno Considerato che la richiesta delle denunce mensili relative all'anno 2011 è stata reiterata nel tempo, e tenuto conto che i lavoratori e Persona_3 Persona_4
sebbene assunti con modello UNILAV, non sono mai stati Persona_5
n le denunce mensili, qualora il rapporto di lavoro non fosse Parte_1 realmente in buona fede imponeva all'avversario odierno, sussistendone i presupposti, di chiedere all'epoca, tempestivamente, all' l'annullamento dei modelli CP_1
UNILAV, anziché chiederlo solo in questa sede. 2.2. Dunque, il complessivo credito confluito in avviso ex adverso opposto si riferisce alle omissioni contributive dovute a carenza del diritto alle suddette agevolazioni, le quali omissioni sono confluite in una serie di note di rettifica "attive" dei DM10, doverosamente emesse a carico del ricorrente per i periodi di contribuzione quest'oggi incriminati in applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. 27.12.2006, n. 296. La disposizione normativa appena menzionata ha trovato piena applicazione attuativa sin dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 n. 279, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici contributivi, previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il cosiddetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva interno" (art, 1 co. 1, DM 24.10.2007 cit.). A seguito delle successive Circolari 30.01.2008, n.5 e 15.12.2008, n. 34 del Ministero del Lavoro e della Circolare 18.04.2008, n.51 dell' si è formata la prassi amministrativa CP_1 in materia. I benefici per i quali è necessario possedere la regolarità contributiva sono indicati nell'allegato alla Circolare n.5/2008 del Ministero del Lavoro. Si tratta di sgravi che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. In quanto tali, si versa in ipotesi di abbattimento di un'aliquota ordinariamente più onerosa e non invece di un beneficio riferito a un determinato settore o a una categoria di lavoratori. Affinché venga rilasciato il DURC “interno” devono sussistere le seguenti circostanze o condizioni in capo al datore di lavoro: 1) correntezza degli adempimenti mensili, o comunque, periodici;
2) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
3) inesistenza di inadempienze in atto;
4) richiesta di rateizzazione accolta dall' ; 5) CP_2 sospensioni dei pagamenti disposte ex lege; 6) istanza di com one documentalmente comprovata. In caso di inadempienze ai versamenti contributivi, la prassi normativa interna stabilisce che la nota di rettifica emessa automaticamente dalla procedura informatica in uso alle Sedi dell' riporti, in corrispondenza dei codici esposti dal datore di lavoro sul CP_1
DM10, l' ione: "recupero delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della Legge 27.12.2006 n. 296". Secondo la Circolare n.34/2008 del Ministero del Lavoro, in caso di nota di rettifica dovuta alla presenza di irregolarità nei pagamenti contributivi, la regolarizzazione da parte del datore di lavoro moroso deve avvenire entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla notifica delle note di rettifica. Spirato detto termine, l' deve CP_1 consequenzialmente procedere al recupero delle somme indebitamente tr te dal datore di lavoro inadempiente;
e tanto deve farsi, finanche in caso di pagamento avvenuto oltre il ripetuto termine di quindici giorni. Orbene, nella fattispecie sottoposta è avvenuto, irrefutabilmente, che alle date di presentazione delle singole denunzie mensili, l'impresa facente capo al soggetto opponente non era in regola con gli adempimenti contributivi. Il che ha comportato l'impossibilità di rilascio del DURC "interno", cui è conseguita la non spettanza delle agevolazioni contributive in relazione ai periodi temporali incriminati e l'emanazione delle note di rettifica "attive" dei DM10, nelle quali è esposto il credito dell' (v.si doc. allegato). CP_2
Da precede, si evince la manifesta doverosità e fondatezza dell'avviso d'addebito formato dall' nel quale è confluito il debito contributivo per cui è causa, oltre CP_1 accessori mo Non essendo in regola con i propri adempimenti contributivi verso l' l'attuale CP_1 avversario non poteva ricevere la relativa attestazione tramite DURC in va da sé che, alla stregua del disposto di cui all'art. 1, comma 1175 della Legge 27.12.2006, n. 296, lo stesso opponente non poteva fruire di alcuna agevolazione contributiva ed era, anzi, tenuto al pagamento dell'intera contribuzione dovuta in favoredei suoi dipendenti senza alcuno sgravio, come da note di rettifica "attive" emesse e a lui notificate dall' . CP_2
Dal che consegue la infondatezza dei motivi di ricorso nel merito. 3. E' appena il caso di ricordare che, circa il riparto dell'onere probatorio nei giudizi finalizzati dal ricorrente a ottenere un accertamento negativo, sin dalla sentenza a SS.UU. n.1186 del 6.4/17.11.2000 la Suprema Corte ha sancito che sul piano processuale colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di documenti o mediante mezzi istruttori, gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il Giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'Ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza di documenti o mezzi istruttori, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Più di recente, il medesimo riparto dell'onere probatorio, ritenuto gravare pur sempre sulla parte ricorrente in accertamento negativo, è stato affermato con sentenza di Cass., Sez. Un., 03.11.2009, n. 23206 (condivisa dalla sentenza 14.07.2017/25.10.2017, n. 213 della Corte di Appello-S.L. molisana). E, invero, neppure potrebbe la ricorrente giustificare le proprie carenze probatorie facendo leva sul carattere negativo dei fatti asseriti. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ribadita dalla Suprema Corte anche nell'anno 2015 (cfr., sentenza 10.09.2015, n. 17929), “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 13.12.2004 n.23229 che conferma C. d'App. Campobasso- S.L., 13 maggio 2002). Dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' le spese di causa, liquidate in Parte_1 CP_1 euro 1.278,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 25.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 197 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NEGRO GIUSEPPINA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.05.2020 in opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 353 2020 00000836 86 000, notificato il 05.03.2020, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia per sentirlo annullare e porre in non cale, pr ione della sua efficacia esecutiva. Afferma il ricorrente che, con detto avviso, gli è stato intimato il pagamento, in favore della conferente Gestione previdenziale di contribuzione rimasta insoluta per CP_1 indebita fruizione di agevolazioni contri di cui all'art.1, comma 1175, Legge n. 296/2006, per un importo complessivo di € 5.094,53 al lordo delle somme aggiuntive maturate medio tempore, accessori e spese. A sostegno del ricorso, in estrema sintesi, l'opponente sostiene che nulla sarebbe da lui dovuto all' anche a titolo di sanzioni, per illegittimità, erroneità e infondatezza CP_1 dell'avviso to, mancando alcuna evasione contributiva in riferimento a taluni suoi lavoratori dipendenti, per i quali non avrebbe fruito di agevolazioni contributive vigenti ex lege temporis. Questo giudice, col decreto di fissazione d'udienza, ha concesso inaudita altera parte la chiesta sospensiva. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto. La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale dei sig.ri e , è giunta alla discussione all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
11.12.2024, trattata in modalità cartolari.
*** 2. Il ricorso non merita di essere accolto. In via preliminare, è necessario precisare che l'AVA opposto, n. 353 2020 00000836 86 000, è dovuto a irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 27.12.2006. A far scaturire le note di rettifica (ex art.1, comma 1175, Legge n. 296 del 27.12.2006) a carico del Sig. è stato il venir meno della regolarità contributiva dell'impresa Parte_1 individuale e, segnatamente, la carenza dei requisiti e dei presupposti per poter fruire delle agevolazioni contributive in relazione ai lavoratori e Persona_1 Per_2
Poiché, a seguito di notifica di nota, inviata in dat m a provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, il credito è stato contabilizzato in data 7.2.2020 e, tempestivamente, infasato in pari data dalla Direzione di Isernia. CP_1
2.1. In relazione alla lamentato mancato rispetto dell'art. 4 del D. 172015 (eccepita nel ricorso perché l'avviso di addebito è stato emesso prima del decorso dei 15 gg. dalla notifica dell'invito a regolarizzare del 29/01/2020), emerge dai documenti depositati dalle parti che, nell'invito a regolarizzare del 29.01.2020, finalizzato all'emissione del DURC, non è presente l'avviso di addebito oggetto di ricorso in quanto la procedura informatica DURC, in uso a tutti gli uffici territoriali dell'Istituto, come da Circolare n. 126/2015, ai fini della verifica della regolarità contributiva, fa riferimento CP_1 all'ultimo giorno dei due mesi precedenti;
onde, non poteva ricomprendere un debito contabilizzatosi in data successiva (7.02.2020) sebbene notificato all'impresa Parte_1 già in data 29.07.2019. E' da precisare che il DURC n. 19019790, richiesto in data 28.1.2020 e oggetto di invito a regolarizzare del 29.1.20202, è stato emesso in data 20.02.2020, quindi ben oltre il termine dei 15 giorni richiesti dalle regole applicabili e di riferimento (sulle quali appresso). A nulla rileva la circostanza, ex adverso dedotta, che le prefate note di rettifica siano state infasate in data 7.2.2020, in quanto non oggetto di invito a regolarizzare e non ostative, ai fini del rilascio del DURC in questione. Con il citato invito a regolarizzare, oltre alla regolarizzazione del credito vantato dall' , si contestava all'impresa anche la mancata presentazione delle CP_2 Parte_1 denunce mensili relative al 07/2010 e all'11/2011. Appare ovvio che in assenza di denuncia, non sia neanche possibile quantificare l'importo dovuto. La presentazione delle denunce relative all'anno 2011, oltre che con invito a regolarizzare, è stata sollecitata dalla Sede di Isernia in data 29.12.2016, tramite CP_1
“cassetto bidirezionale” e, precedentemente, c iti a regolarizzare inviati direttamente dalla Direzione Generale negli anni 2014 e 2015, ai sensi dei Messaggi n. CP_1 CP_1
2889/2014 – n. 4069/201 192/2014, relativi al DURC cosiddetto “interno Considerato che la richiesta delle denunce mensili relative all'anno 2011 è stata reiterata nel tempo, e tenuto conto che i lavoratori e Persona_3 Persona_4
sebbene assunti con modello UNILAV, non sono mai stati Persona_5
n le denunce mensili, qualora il rapporto di lavoro non fosse Parte_1 realmente in buona fede imponeva all'avversario odierno, sussistendone i presupposti, di chiedere all'epoca, tempestivamente, all' l'annullamento dei modelli CP_1
UNILAV, anziché chiederlo solo in questa sede. 2.2. Dunque, il complessivo credito confluito in avviso ex adverso opposto si riferisce alle omissioni contributive dovute a carenza del diritto alle suddette agevolazioni, le quali omissioni sono confluite in una serie di note di rettifica "attive" dei DM10, doverosamente emesse a carico del ricorrente per i periodi di contribuzione quest'oggi incriminati in applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. 27.12.2006, n. 296. La disposizione normativa appena menzionata ha trovato piena applicazione attuativa sin dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 n. 279, il quale stabilì che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici contributivi, previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il cosiddetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva interno" (art, 1 co. 1, DM 24.10.2007 cit.). A seguito delle successive Circolari 30.01.2008, n.5 e 15.12.2008, n. 34 del Ministero del Lavoro e della Circolare 18.04.2008, n.51 dell' si è formata la prassi amministrativa CP_1 in materia. I benefici per i quali è necessario possedere la regolarità contributiva sono indicati nell'allegato alla Circolare n.5/2008 del Ministero del Lavoro. Si tratta di sgravi che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. In quanto tali, si versa in ipotesi di abbattimento di un'aliquota ordinariamente più onerosa e non invece di un beneficio riferito a un determinato settore o a una categoria di lavoratori. Affinché venga rilasciato il DURC “interno” devono sussistere le seguenti circostanze o condizioni in capo al datore di lavoro: 1) correntezza degli adempimenti mensili, o comunque, periodici;
2) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
3) inesistenza di inadempienze in atto;
4) richiesta di rateizzazione accolta dall' ; 5) CP_2 sospensioni dei pagamenti disposte ex lege; 6) istanza di com one documentalmente comprovata. In caso di inadempienze ai versamenti contributivi, la prassi normativa interna stabilisce che la nota di rettifica emessa automaticamente dalla procedura informatica in uso alle Sedi dell' riporti, in corrispondenza dei codici esposti dal datore di lavoro sul CP_1
DM10, l' ione: "recupero delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della Legge 27.12.2006 n. 296". Secondo la Circolare n.34/2008 del Ministero del Lavoro, in caso di nota di rettifica dovuta alla presenza di irregolarità nei pagamenti contributivi, la regolarizzazione da parte del datore di lavoro moroso deve avvenire entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla notifica delle note di rettifica. Spirato detto termine, l' deve CP_1 consequenzialmente procedere al recupero delle somme indebitamente tr te dal datore di lavoro inadempiente;
e tanto deve farsi, finanche in caso di pagamento avvenuto oltre il ripetuto termine di quindici giorni. Orbene, nella fattispecie sottoposta è avvenuto, irrefutabilmente, che alle date di presentazione delle singole denunzie mensili, l'impresa facente capo al soggetto opponente non era in regola con gli adempimenti contributivi. Il che ha comportato l'impossibilità di rilascio del DURC "interno", cui è conseguita la non spettanza delle agevolazioni contributive in relazione ai periodi temporali incriminati e l'emanazione delle note di rettifica "attive" dei DM10, nelle quali è esposto il credito dell' (v.si doc. allegato). CP_2
Da precede, si evince la manifesta doverosità e fondatezza dell'avviso d'addebito formato dall' nel quale è confluito il debito contributivo per cui è causa, oltre CP_1 accessori mo Non essendo in regola con i propri adempimenti contributivi verso l' l'attuale CP_1 avversario non poteva ricevere la relativa attestazione tramite DURC in va da sé che, alla stregua del disposto di cui all'art. 1, comma 1175 della Legge 27.12.2006, n. 296, lo stesso opponente non poteva fruire di alcuna agevolazione contributiva ed era, anzi, tenuto al pagamento dell'intera contribuzione dovuta in favoredei suoi dipendenti senza alcuno sgravio, come da note di rettifica "attive" emesse e a lui notificate dall' . CP_2
Dal che consegue la infondatezza dei motivi di ricorso nel merito. 3. E' appena il caso di ricordare che, circa il riparto dell'onere probatorio nei giudizi finalizzati dal ricorrente a ottenere un accertamento negativo, sin dalla sentenza a SS.UU. n.1186 del 6.4/17.11.2000 la Suprema Corte ha sancito che sul piano processuale colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di documenti o mediante mezzi istruttori, gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il Giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'Ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza di documenti o mezzi istruttori, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Più di recente, il medesimo riparto dell'onere probatorio, ritenuto gravare pur sempre sulla parte ricorrente in accertamento negativo, è stato affermato con sentenza di Cass., Sez. Un., 03.11.2009, n. 23206 (condivisa dalla sentenza 14.07.2017/25.10.2017, n. 213 della Corte di Appello-S.L. molisana). E, invero, neppure potrebbe la ricorrente giustificare le proprie carenze probatorie facendo leva sul carattere negativo dei fatti asseriti. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ribadita dalla Suprema Corte anche nell'anno 2015 (cfr., sentenza 10.09.2015, n. 17929), “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 13.12.2004 n.23229 che conferma C. d'App. Campobasso- S.L., 13 maggio 2002). Dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' le spese di causa, liquidate in Parte_1 CP_1 euro 1.278,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 25.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio