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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata il 27/03/2024,
[...]
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Lanci e dall'avv. Marco Pischedda ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cinisello Balsamo, via Garibaldi n. 122, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, indirizzo PEC pubblicato sul Emai_1
come da procura inserita nel fascicolo telematico;
Email_2
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata il
27/03/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1017/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Cinzia Fallo – R.G. n. 9287/2020, pubblicata il 27/03/2024, mai notificata, dichiarando
l'obbligo da parte di di corrispondere alla sig.ra l'ammontare dei crediti Controparte_1 Pt_1
che avrebbero dovuto essere acquistati dalla suddetta società accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, precisate e modificate con la memoria ex art. 183, co.
VI, n.1, c.p.c, che qui si riportano:
“- Dichiarare la nullità/annullabilità e/o l'invalidità/inefficacia totale e/o parziale del contratto
Affitto Certo n. 133712107 stipulato tra le parti in data 27 luglio 2016;
- Condannare (già (P.Iva n. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale in via Borgogna 5 – 20122 Milano
(MI) al risarcimento, a qualsiasi titolo e /o ragione, di tutti i danni patiti e patiendi dalla sig.ra accertati durante il processo e/o al risarcimento in via equitativa dei danni Parte_1
subiti da parte attrice derivanti dalla condotta tenuta dal professionista;
- Trasmettere, qualora ne sussistano i presupposti, gli atti del processo alla Procura della
Repubblica e/o ai relativi organi che il Giudice adito riterrà idonei (AGCM; AGCom;
IVASS;
Consob; Banca d'Italia) al fine di tutelare i diritti del consumatore i quali risultano essere violati dalla condotta posta in essere da controparte;
- Condannare (già (P.Iva n. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale in via Borgogna 5 – 20122 Milano
(MI) al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa e/o anche con applicazione dei massimi tabellari ex D.M. 55/2014 per aver aggravato, senza ragione, il pregiudizio arrecato all'attrice non accettando alcuna proposta conciliativa e causando il prolungamento dei tempi del giudizio con la conseguente protrazione della controversia.
Ed, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del
15% come per Legge, del presente procedimento, del procedimento di primo grado e della mediazione”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico:
si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi:
1. Vero che nel Giugno 2016 riferiva alla sig.ra ed al sig. che, Controparte_1 Pt_1 Pt_2
in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto al pagamento dei canoni inevasi fino ad un massimo di 12 mensilità (si rammostri al teste il doc.19)
2. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. in presenza della sig.ra Controparte_1 Pt_2
che, in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto al Pt_1 pagamento delle spese condominiali insolute dall'inquilino fino ad un massimo di 3 mensilità
(si rammostri al teste il doc. 19)
3. Vero che nel giugno 2016 riferiva al sig. ed alla sig.ra che, Controparte_1 Pt_2 Pt_1
in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto a proprie spese alla gestione degli adempimenti necessari per il recupero del credito vantato dal proprietario dell'immobile (si rammostri al teste il doc. 20 a)
4. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. in presenza della sig.ra Controparte_1 Pt_2
che la suddetta società avrebbe provveduto, in caso di morosità del conduttore, ad Pt_1
acquistare il credito vantato dal locatore diventandone il titolare (si rammostri al teste il doc.
21)
5. Vero che nel giugno 2016 la sig.ra riferiva al sig. i voler percepire la somma Pt_1 Pt_2
del deposito cauzionale dal sig. ; Persona_1
6. Vero che nel giugno 2016 si faceva garante nei confronti dell'inquilino (sig. Controparte_1
invitando il sig. a riferire alla sig.ra Persona_1 Pt_2 Pt_1 proprietaria dell'immobile, di rinunciare al deposito cauzionale che l'inquilino avrebbe dovuto versare;
7. Vero che , a seguito delle tutele comunicate, chiedeva al sig. di Controparte_1 Pt_2
rassicurare la sig.ra riferendo sulle obbligazioni di cui la suddetta società si faceva Pt_1
garante;
8. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. che la suddetta società Controparte_1 Pt_2 avrebbe provveduto a rimborsare al locatore gli eventuali danni arrecati dall'inquilino all'immobile; ( si rammostri al teste il doc. 20 b)
pagina 3 di 12
9. Vero che nel febbraio 2019 l'inquilino dell'immobile arrecava diversi danni all'immobile locato, come da foto che si rammostrano, dei quali veniva informata;
(si Controparte_1
rammostri al teste il doc.17)
10. Vero che, ad oggi, sul proprio sito - www.affittoassicurato.com - Gestioni Sicure pubblicizza il prodotto, avente ad oggetto una operazione finanziaria di acquisto di crediti, e le relative tutele assicurate alla sig.ra nel Giugno 2016 con il contratto “Affitto Certo” Pt_1
n. 133712107. (Si rammostri al teste il doc. 20 a-b)
Si indicano a teste su tutti capitoli dedotti:
• Sig. c/o Agenzia Immobiliare “REclick” - Via Giuseppe Garibaldi, 97, Testimone_1
20092 Cinisello Balsamo MI”.
Per Controparte_1
“Rigettare in toto l'appello avversario per tutti i motivi suesposti, confermando la sentenza gravata, con ogni relativa conseguenza ed in ogni caso accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado ovvero:
a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per Controparte_1
l'effetto respingere la domanda attorea;
b) Accertare e dichiarare infondata, e quindi rigettare, la domanda avversaria, per le ragioni di cui in narrativa;
c) Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta ad acquistare pro solvendo il credito da parte di e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto Affitto Certo n. Controparte_1
133712107 per impossibilità oggettiva sopraggiunta.
- Il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore Avv. Tommaso Santoro, dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Monza, esponendo: Parte_1
- di aver concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Cinisello Balsamo, via XXV
Aprile n. 161, a con contratto sottoscritto in data 27 Persona_1 Persona_1
luglio 2016;
- di avere pattuito il canone annuale di euro 6.600,00 da pagarsi in quattro rate trimestrali di euro 1.650,00 ciascuna;
- di avere stipulato con (già , contestualmente al Controparte_1 Controparte_2 suddetto contratto di locazione, un contratto denominato “Affitto Certo”, con il quale CP_1
pagina 4 di 12 si è impegnata ad acquistare pro soluto gli eventuali crediti relativi alla morosità CP_1
del conduttore, alle spese condominiali non pagate, al risarcimento per i danni arrecati all'immobile e alle spese legali liquidate nel provvedimento per convalida di sfratto o nei provvedimenti ad esso correlati;
- di avere versato a la somma di euro 635,00 a titolo di corrispettivo;
Controparte_1
- di avere intimato al conduttore, resosi inadempiente per l'importo di euro 2.286,00, lo sfratto per morosità dall'appartamento locato e di avere ottenuto la convalida dell'intimazione in data
27 settembre 2018;
- di avere riacquisito la disponibilità dell'immobile locato in data 22 febbraio 2019, all'esito della procedura esecutiva all'uopo instaurata;
- di avere inoltrato a in data 14 marzo 2019, il conteggio dei propri Controparte_1
crediti (pari a euro 9.085,94) e di averne chiesta la liquidazione, senza tuttavia ottenere riscontro positivo;
- di avere appreso solo a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita che in data 10 gennaio 2017, era stata cancellata dall'albo degli intermediari Controparte_1 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. ha anche evidenziato la scarsa trasparenza delle clausole del contratto Parte_1
“Affitto Certo” e la discrasia di esse rispetto alle prestazioni pubblicizzate da Controparte_1
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento di
[...] [...]
e di condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di euro11.200,00 CP_1
(di cui euro 5.411,00 a titolo di canoni di locazione, euro 1.000,00 a titolo di oneri condominiali, euro 3.139,00 pari alle spese legali sostenute per la convalida di sfratto e la conseguente procedura esecutiva ed euro 1.650,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile locato da parte del conduttore), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo le pretese avanzate da riferite al contratto Parte_1 di locazione e non al contratto “Affitto Certo”; inoltre, ha dedotto che la prestazione alla quale si era obbligata era divenuta impossibile, in ragione del provvedimento di cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari emesso dalla Banca d'Italia in data 10 gennaio 2017.
Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario con provvedimento emesso in udienza il 25 maggio 2022 e alla successiva udienza del 23 giugno
2022 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 5 di 12 con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1
ha modificato le proprie conclusioni, sostituendo le domande di accertamento dell'inadempimento di e di condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
11.200,00 con le domande di dichiarazione della “nullità/annullabilità” e/o della
“invalidità/inefficacia totale e/o parziale del contratto Affitto Certo” e di condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni cagionati, da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Con la medesima memoria, ha aggiunto anche la domanda di condanna della Parte_1 società convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha chiesto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o comunque alle autorità competenti per la verifica delle condotte lesive dei diritti dei consumatori.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1017 del 27 marzo 2024, ritenuta la propria competenza, ha rigettato le domande proposte da ravvisando la fondatezza Parte_1 dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
In particolare, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul seguente ragionamento: - il contratto “Affitto Certo” non è stato stipulato a garanzia del contratto di locazione;
-
[...] si è impegnata al recupero del credito mediante l'acquisto pro solvendo dello CP_1
stesso; - dal contratto “Affitto Certo” non è possibile desumere la sussistenza del credito azionato da e la sua determinazione quantitativa, in quanto l'unico Parte_1
corrispettivo che si è impegnata a versare, sulla base delle condizioni Controparte_1
generali di contratto, è quello relativo alla somma effettivamente recuperata, decurtata del 15%;
- nel caso concreto, non essendo stata recuperata alcuna somma dal conduttore moroso, non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- conseguentemente, non sussiste la legittimazione passiva della convenuta. ha impugnato la suddetta sentenza, lamentandone la erroneità nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di sul Controparte_1
presupposto che le domande formulate nel giudizio di primo grado fossero riferite al contratto di locazione e non al contratto “Affitto Certo”.
Al riguardo, l'appellante ha precisato che i due contratti sono stati conclusi contestualmente e sono strettamente collegati, essendo il contratto “Affitto Certo” stato stipulato a garanzia dell'adempimento del contratto di locazione. Pertanto, la richiesta di condanna avanzata nei confronti di si configura quale pretesa risarcitoria derivante dal mancato Controparte_1 adempimento da parte delle obbligazioni nascenti dal contratto “Affitto Controparte_1
Certo”, consistenti nell'impegno ad acquistare i crediti, anche per spese legali, derivanti dall'inadempimento del contratto di locazione da parte del conduttore.
pagina 6 di 12 Una volta chiarite le ragioni a sostegno della domanda di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da (e accolta dal Tribunale), l'appellante Controparte_1
ha riproposto le argomentazioni già articolate nella fase di primo grado, ribadendo le domande ivi svolte, così come modificate con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la integrale conferma della sentenza impugnata.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Innanzitutto, sono condivisibili le censure formulate dall'appellante in ordine alla pronuncia di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
Dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge chiaramente come Parte_1
abbia inteso dedurre in causa la responsabilità contrattuale di con
[...] Controparte_1
riferimento al contratto “Affitto Certo” con essa stipulato e non invece al contratto di locazione concluso con Persona_1 Persona_1
Pertanto, non si pone un problema di legittimazione passiva, quanto piuttosto di fondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
In altri termini, va verificato se, alla luce delle pattuizioni del contratto “Affitto Certo”, abbia diritto di ottenere da a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno e previo accertamento della invalidità del contratto, il versamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione e agli oneri condominiali non pagati dal conduttore, nonché alle spese legali sostenute per ottenerne lo sfratto e ai costi di ripristino dell'immobile locato.
Più precisamente, devono tenersi in considerazione le domande – diverse da quelle del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - formulate da nella prima memoria Parte_1
depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
In ordine alla ammissibilità di tali domande, è sufficiente richiamare l'orientamento avallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si pagina 7 di 12 determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (v. Cass. S.U. 22404/2018 e, più recentemente, Cass. n. 23975/2024 ).
Nel caso concreto, le domande di accertamento della invalidità del contratto “Affitto Certo” e di condanna di al risarcimento dei danni (in luogo di quelle di accertamento Controparte_1 dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto da parte di
[...]
e di condanna della stessa al risarcimento dei danni) sono pacificamente riferite CP_1
alla vicenda sostanziale già posta a fondamento delle domande originarie e si fondano sulle medesime considerazioni difensive.
Esse, conseguentemente, vanno ritenute ammissibili.
Ciò chiarito, è opportuno richiamare le pattuizioni principali del contratto “Affitto
Certo” dedotto in causa:
- l'art. 3 delle condizioni generali, rubricato “Oggetto”, stabilisce l'impegno di ad acquistare pro soluto i crediti derivanti dal contratto di locazione Controparte_1
relativo all'immobile sito in Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 161, a condizione che tali crediti siano “venuti ad esistenza nel periodo di validità, subordinatamente all'infruttuosità del preventivo recupero stragiudiziale azionato a fronte di cessione pro solvendo dei medesimi crediti”;
- l'art. 4 delle condizioni generali delinea nel dettaglio le condizioni di acquisto dei crediti, indicando la necessità che essi risultino da titolo esecutivo e fissando i termini entro i quali il locatore è tenuto ad attivarsi per il conseguimento dei provvedimenti giurisdizionali;
- l'art. 5 delle condizioni generali definisce la procedura da seguire per la cessione dei crediti, prevedendo la formulazione da parte di – all'esito delle verifiche Controparte_1
sul rispetto da parte del locatore di tutte le condizioni pattuite – di una prima proposta di acquisto pro solvendo, finalizzata ad esperire un tentativo di recupero stragiudiziale dei crediti ceduti e, solo all'esito della infruttuosità, totale o parziale, di tale tentativo, la formulazione di una seconda proposta di acquisto pro soluto, “previa nuova valutazione dei crediti”;
- l'art. 6 delle condizioni generali stabilisce nella percentuale del 15% della somma in concreto recuperata il corrispettivo spettante al locatore per la cessione dei crediti pro solvendo
e riserva invece alla successiva valutazione di la determinazione del Controparte_1
corrispettivo della cessione pro soluto.
Secondo la tesi di – della quale, alla luce delle domande proposte, si Parte_1
prendono in esame le sole argomentazioni idonee ad incidere sul profilo della validità del contratto – le clausole sopra richiamate farebbero emergere l'insussistenza dell'elemento causale, in ragione della sostanziale inutilità di “concludere un contratto versando un
pagina 8 di 12 corrispettivo e sostenendo tutte le spese relative alla procedura di sfratto da parte del locatore se, solo in un secondo momento, la società de qua intervenga per esperire una nuova fase stragiudiziale non garantendo l'acquisto pro soluto dei crediti” (v. atto di citazione in appello,
p.15). Inoltre, le obbligazioni assunte da del contrato Affitto Certo Controparte_1
sarebbero significativamente diverse dalle prestazioni dalla stessa pubblicizzate sul proprio sito web.
In via di principio, sul tema, giova richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo il quale “il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto dai paciscenti nella stipula di un contratto atipico deve avere ad oggetto la causa concreta”, la quale “definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato). La causa concreta costituisce
“uno degli elementi essenziali del negozio, alla cui stregua va valutata la conformità alla legge dell'attività negoziale effettivamente posta in essere, in riscontro della liceità (ai sensi dell'art.
1343 c.c.) e, per i contratti atipici, della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322 cpv. c.c.”. Il mancato superamento del vaglio di meritevolezza “comporta, secondo l'impostazione tradizionale e più rigorosa, l'inefficacia del contratto nel suo complesso
(visto che l'ordinamento non riconoscerebbe alla autoregolamentazione di interessi delle parti alcun effetto giuridico, quale conseguenza della valutazione appunto complessiva dell'inidoneità di quella a perseguire interessi ritenuti meritevoli).” (v. Cass. S.U. n.
4224/2017)
L'operazione contrattuale dedotta in causa ha determinato:
- a carico della locatrice:
- l'esborso della somma di euro 635,00 a titolo di corrispettivo delle prestazioni della controparte;
- l'onere di avviare la procedura di sfratto e di procurarsi i titoli esecutivi giudiziali relativi ai crediti maturati nei confronti del conduttore inadempiente nei termini stabiliti nelle condizioni generali di contratto;
- l'obbligo di concludere il contratto di cessione pro solvendo al prezzo indicato all'art. 6 delle condizioni generali (i.e. 15% delle somme eventualmente recuperate in via stragiudiziale);
- a carico di Controparte_1
- l'obbligo di formulare (peraltro solo dopo l'acquisizione da parte della locatrice dei titoli esecutivi) una proposta di acquisto pro solvendo dei crediti oggetto del contratto pagina 9 di 12 e, una volta stipulata la cessione, di attivarsi per il recupero stragiudiziale di quanto dovuto dal conduttore;
- l'obbligo di corrispondere alla locatrice il 15% di quanto eventualmente incassato a seguito dell'attività di recupero stragiudiziale;
- l'obbligo di formulare, in caso di infruttuosità dell'attività di recupero stragiudiziale, una proposta di acquisto pro soluto dei medesimi crediti al prezzo ritenuto più conveniente.
A fronte della specificità degli obblighi e degli oneri gravanti sulla locatrice, risulta di immediata evidenza l'indeterminatezza degli impegni assunti da la quale Controparte_1
non si è vincolata ad eseguire specifiche attività di recupero stragiudiziale, né a riconoscere un corrispettivo minimo per la cessione pro soluto.
Tale indeterminatezza, oltre a inficiare di per sé la validità del contratto ai sensi dell'art. 1418 comma 2 in relazione all'art. 1346 c.c., incide anche sull'elemento causale, segnatamente sotto il profilo della adeguatezza del contratto rispetto agli interessi in concreto avuti di mira dai contraenti.
La conclusione del contratto risulta del tutto priva di giustificazione razionale per la locatrice, la quale si è impegnata ad affrontare autonomamente le conseguenze dell'inadempimento del conduttore, assumendo le necessarie iniziative giudiziarie, senza poter pretendere alcun supporto da parte di e, soprattutto, senza poter contare sull'acquisto pro Controparte_1
soluto dei crediti derivanti dal contratto di locazione a condizioni predeterminate.
Lo squilibrio ravvisabile nell'assetto sinallagmatico del contratto “Affitto Certo” è un chiaro sintomo della insussistenza della causa concreta dell'operazione economica.
Conseguentemente, il contratto “Affitto Certo”, in accoglimento della domanda proposta da deve essere dichiarato nullo. Parte_1
Resta da esaminare la pretesa risarcitoria avanzata da nel giudizio di Parte_1
primo grado e riproposta nel presente giudizio di appello. ll danno risarcibile in caso di stipula di un contratto nullo è circoscritto all'interesse negativo
(contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di occasioni per la stipulazione con altri di un contratto valido e maggiormente vantaggioso.
Il risarcimento va ricollegato alla lesione dell'affidamento circa la validità del contratto e ha come punto di riferimento non la controprestazione concretamente prevista nel contratto nullo (giacché il contraente non ha mai acquisito il diritto di conseguirla), bensì la pagina 10 di 12 controprestazione alternativa che si sarebbe potuta conseguire e alla quale si è rinunciato per concludere il contratto poi rivelatosi invalido.
Nella fattispecie di causa, non ha allegato di avere avuto la possibilità (e Parte_1
quindi di avere perso l'occasione) di stipulare un diverso contratto allo scopo di essere tutelata dal rischio di inadempimento del conduttore e non ha agito per la restituzione del corrispettivo versato alla controparte. Ha invece chiesto la condanna di al pagamento Parte_3
delle somme corrispondenti ai canoni di affitto, alle spese di condominio non versate dal conduttore e alle spese legali sostenute per ottenerne lo sfratto.
Tale domanda, per le ragioni sopra chiarite, deve essere disattesa, tanto più se si considera che l'accoglimento di essa avrebbe consentito alla locatrice di conseguire una prestazione molto più vantaggiosa di quella che avrebbe ottenuto in caso di adempimento del contratto (nullo) da parte di Controparte_1
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la nullità del contratto “Affitto Certo” n. 133712107 stipulato tra le parti in data 27 luglio 2016, mentre vanno rigettate le domande risarcitorie proposte dall'appellante.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata Parte_1
il 27/03/2024, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità del contratto “Affitto Certo” n. 133712107 stipulato tra le parti in data
27 luglio 2016;
2) rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata il 27/03/2024,
[...]
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Lanci e dall'avv. Marco Pischedda ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cinisello Balsamo, via Garibaldi n. 122, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, indirizzo PEC pubblicato sul Emai_1
come da procura inserita nel fascicolo telematico;
Email_2
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata il
27/03/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1017/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa
Cinzia Fallo – R.G. n. 9287/2020, pubblicata il 27/03/2024, mai notificata, dichiarando
l'obbligo da parte di di corrispondere alla sig.ra l'ammontare dei crediti Controparte_1 Pt_1
che avrebbero dovuto essere acquistati dalla suddetta società accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, precisate e modificate con la memoria ex art. 183, co.
VI, n.1, c.p.c, che qui si riportano:
“- Dichiarare la nullità/annullabilità e/o l'invalidità/inefficacia totale e/o parziale del contratto
Affitto Certo n. 133712107 stipulato tra le parti in data 27 luglio 2016;
- Condannare (già (P.Iva n. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale in via Borgogna 5 – 20122 Milano
(MI) al risarcimento, a qualsiasi titolo e /o ragione, di tutti i danni patiti e patiendi dalla sig.ra accertati durante il processo e/o al risarcimento in via equitativa dei danni Parte_1
subiti da parte attrice derivanti dalla condotta tenuta dal professionista;
- Trasmettere, qualora ne sussistano i presupposti, gli atti del processo alla Procura della
Repubblica e/o ai relativi organi che il Giudice adito riterrà idonei (AGCM; AGCom;
IVASS;
Consob; Banca d'Italia) al fine di tutelare i diritti del consumatore i quali risultano essere violati dalla condotta posta in essere da controparte;
- Condannare (già (P.Iva n. ) in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore con sede legale in via Borgogna 5 – 20122 Milano
(MI) al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa e/o anche con applicazione dei massimi tabellari ex D.M. 55/2014 per aver aggravato, senza ragione, il pregiudizio arrecato all'attrice non accettando alcuna proposta conciliativa e causando il prolungamento dei tempi del giudizio con la conseguente protrazione della controversia.
Ed, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del
15% come per Legge, del presente procedimento, del procedimento di primo grado e della mediazione”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico:
si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi:
1. Vero che nel Giugno 2016 riferiva alla sig.ra ed al sig. che, Controparte_1 Pt_1 Pt_2
in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto al pagamento dei canoni inevasi fino ad un massimo di 12 mensilità (si rammostri al teste il doc.19)
2. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. in presenza della sig.ra Controparte_1 Pt_2
che, in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto al Pt_1 pagamento delle spese condominiali insolute dall'inquilino fino ad un massimo di 3 mensilità
(si rammostri al teste il doc. 19)
3. Vero che nel giugno 2016 riferiva al sig. ed alla sig.ra che, Controparte_1 Pt_2 Pt_1
in caso di morosità del conduttore, la suddetta società avrebbe provveduto a proprie spese alla gestione degli adempimenti necessari per il recupero del credito vantato dal proprietario dell'immobile (si rammostri al teste il doc. 20 a)
4. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. in presenza della sig.ra Controparte_1 Pt_2
che la suddetta società avrebbe provveduto, in caso di morosità del conduttore, ad Pt_1
acquistare il credito vantato dal locatore diventandone il titolare (si rammostri al teste il doc.
21)
5. Vero che nel giugno 2016 la sig.ra riferiva al sig. i voler percepire la somma Pt_1 Pt_2
del deposito cauzionale dal sig. ; Persona_1
6. Vero che nel giugno 2016 si faceva garante nei confronti dell'inquilino (sig. Controparte_1
invitando il sig. a riferire alla sig.ra Persona_1 Pt_2 Pt_1 proprietaria dell'immobile, di rinunciare al deposito cauzionale che l'inquilino avrebbe dovuto versare;
7. Vero che , a seguito delle tutele comunicate, chiedeva al sig. di Controparte_1 Pt_2
rassicurare la sig.ra riferendo sulle obbligazioni di cui la suddetta società si faceva Pt_1
garante;
8. Vero che nel Giugno 2016 riferiva al sig. che la suddetta società Controparte_1 Pt_2 avrebbe provveduto a rimborsare al locatore gli eventuali danni arrecati dall'inquilino all'immobile; ( si rammostri al teste il doc. 20 b)
pagina 3 di 12
9. Vero che nel febbraio 2019 l'inquilino dell'immobile arrecava diversi danni all'immobile locato, come da foto che si rammostrano, dei quali veniva informata;
(si Controparte_1
rammostri al teste il doc.17)
10. Vero che, ad oggi, sul proprio sito - www.affittoassicurato.com - Gestioni Sicure pubblicizza il prodotto, avente ad oggetto una operazione finanziaria di acquisto di crediti, e le relative tutele assicurate alla sig.ra nel Giugno 2016 con il contratto “Affitto Certo” Pt_1
n. 133712107. (Si rammostri al teste il doc. 20 a-b)
Si indicano a teste su tutti capitoli dedotti:
• Sig. c/o Agenzia Immobiliare “REclick” - Via Giuseppe Garibaldi, 97, Testimone_1
20092 Cinisello Balsamo MI”.
Per Controparte_1
“Rigettare in toto l'appello avversario per tutti i motivi suesposti, confermando la sentenza gravata, con ogni relativa conseguenza ed in ogni caso accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado ovvero:
a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per Controparte_1
l'effetto respingere la domanda attorea;
b) Accertare e dichiarare infondata, e quindi rigettare, la domanda avversaria, per le ragioni di cui in narrativa;
c) Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta ad acquistare pro solvendo il credito da parte di e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto Affitto Certo n. Controparte_1
133712107 per impossibilità oggettiva sopraggiunta.
- Il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore Avv. Tommaso Santoro, dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha adito il Tribunale di Monza, esponendo: Parte_1
- di aver concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Cinisello Balsamo, via XXV
Aprile n. 161, a con contratto sottoscritto in data 27 Persona_1 Persona_1
luglio 2016;
- di avere pattuito il canone annuale di euro 6.600,00 da pagarsi in quattro rate trimestrali di euro 1.650,00 ciascuna;
- di avere stipulato con (già , contestualmente al Controparte_1 Controparte_2 suddetto contratto di locazione, un contratto denominato “Affitto Certo”, con il quale CP_1
pagina 4 di 12 si è impegnata ad acquistare pro soluto gli eventuali crediti relativi alla morosità CP_1
del conduttore, alle spese condominiali non pagate, al risarcimento per i danni arrecati all'immobile e alle spese legali liquidate nel provvedimento per convalida di sfratto o nei provvedimenti ad esso correlati;
- di avere versato a la somma di euro 635,00 a titolo di corrispettivo;
Controparte_1
- di avere intimato al conduttore, resosi inadempiente per l'importo di euro 2.286,00, lo sfratto per morosità dall'appartamento locato e di avere ottenuto la convalida dell'intimazione in data
27 settembre 2018;
- di avere riacquisito la disponibilità dell'immobile locato in data 22 febbraio 2019, all'esito della procedura esecutiva all'uopo instaurata;
- di avere inoltrato a in data 14 marzo 2019, il conteggio dei propri Controparte_1
crediti (pari a euro 9.085,94) e di averne chiesta la liquidazione, senza tuttavia ottenere riscontro positivo;
- di avere appreso solo a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita che in data 10 gennaio 2017, era stata cancellata dall'albo degli intermediari Controparte_1 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. ha anche evidenziato la scarsa trasparenza delle clausole del contratto Parte_1
“Affitto Certo” e la discrasia di esse rispetto alle prestazioni pubblicizzate da Controparte_1
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento di
[...] [...]
e di condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di euro11.200,00 CP_1
(di cui euro 5.411,00 a titolo di canoni di locazione, euro 1.000,00 a titolo di oneri condominiali, euro 3.139,00 pari alle spese legali sostenute per la convalida di sfratto e la conseguente procedura esecutiva ed euro 1.650,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile locato da parte del conduttore), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo le pretese avanzate da riferite al contratto Parte_1 di locazione e non al contratto “Affitto Certo”; inoltre, ha dedotto che la prestazione alla quale si era obbligata era divenuta impossibile, in ragione del provvedimento di cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari emesso dalla Banca d'Italia in data 10 gennaio 2017.
Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario con provvedimento emesso in udienza il 25 maggio 2022 e alla successiva udienza del 23 giugno
2022 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
pagina 5 di 12 con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1
ha modificato le proprie conclusioni, sostituendo le domande di accertamento dell'inadempimento di e di condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
11.200,00 con le domande di dichiarazione della “nullità/annullabilità” e/o della
“invalidità/inefficacia totale e/o parziale del contratto Affitto Certo” e di condanna di
[...]
al risarcimento di tutti i danni cagionati, da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Con la medesima memoria, ha aggiunto anche la domanda di condanna della Parte_1 società convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha chiesto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o comunque alle autorità competenti per la verifica delle condotte lesive dei diritti dei consumatori.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1017 del 27 marzo 2024, ritenuta la propria competenza, ha rigettato le domande proposte da ravvisando la fondatezza Parte_1 dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
In particolare, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul seguente ragionamento: - il contratto “Affitto Certo” non è stato stipulato a garanzia del contratto di locazione;
-
[...] si è impegnata al recupero del credito mediante l'acquisto pro solvendo dello CP_1
stesso; - dal contratto “Affitto Certo” non è possibile desumere la sussistenza del credito azionato da e la sua determinazione quantitativa, in quanto l'unico Parte_1
corrispettivo che si è impegnata a versare, sulla base delle condizioni Controparte_1
generali di contratto, è quello relativo alla somma effettivamente recuperata, decurtata del 15%;
- nel caso concreto, non essendo stata recuperata alcuna somma dal conduttore moroso, non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- conseguentemente, non sussiste la legittimazione passiva della convenuta. ha impugnato la suddetta sentenza, lamentandone la erroneità nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di sul Controparte_1
presupposto che le domande formulate nel giudizio di primo grado fossero riferite al contratto di locazione e non al contratto “Affitto Certo”.
Al riguardo, l'appellante ha precisato che i due contratti sono stati conclusi contestualmente e sono strettamente collegati, essendo il contratto “Affitto Certo” stato stipulato a garanzia dell'adempimento del contratto di locazione. Pertanto, la richiesta di condanna avanzata nei confronti di si configura quale pretesa risarcitoria derivante dal mancato Controparte_1 adempimento da parte delle obbligazioni nascenti dal contratto “Affitto Controparte_1
Certo”, consistenti nell'impegno ad acquistare i crediti, anche per spese legali, derivanti dall'inadempimento del contratto di locazione da parte del conduttore.
pagina 6 di 12 Una volta chiarite le ragioni a sostegno della domanda di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da (e accolta dal Tribunale), l'appellante Controparte_1
ha riproposto le argomentazioni già articolate nella fase di primo grado, ribadendo le domande ivi svolte, così come modificate con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la integrale conferma della sentenza impugnata.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Innanzitutto, sono condivisibili le censure formulate dall'appellante in ordine alla pronuncia di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
Dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge chiaramente come Parte_1
abbia inteso dedurre in causa la responsabilità contrattuale di con
[...] Controparte_1
riferimento al contratto “Affitto Certo” con essa stipulato e non invece al contratto di locazione concluso con Persona_1 Persona_1
Pertanto, non si pone un problema di legittimazione passiva, quanto piuttosto di fondatezza, nel merito, della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
In altri termini, va verificato se, alla luce delle pattuizioni del contratto “Affitto Certo”, abbia diritto di ottenere da a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno e previo accertamento della invalidità del contratto, il versamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione e agli oneri condominiali non pagati dal conduttore, nonché alle spese legali sostenute per ottenerne lo sfratto e ai costi di ripristino dell'immobile locato.
Più precisamente, devono tenersi in considerazione le domande – diverse da quelle del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - formulate da nella prima memoria Parte_1
depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
In ordine alla ammissibilità di tali domande, è sufficiente richiamare l'orientamento avallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si pagina 7 di 12 determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (v. Cass. S.U. 22404/2018 e, più recentemente, Cass. n. 23975/2024 ).
Nel caso concreto, le domande di accertamento della invalidità del contratto “Affitto Certo” e di condanna di al risarcimento dei danni (in luogo di quelle di accertamento Controparte_1 dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto da parte di
[...]
e di condanna della stessa al risarcimento dei danni) sono pacificamente riferite CP_1
alla vicenda sostanziale già posta a fondamento delle domande originarie e si fondano sulle medesime considerazioni difensive.
Esse, conseguentemente, vanno ritenute ammissibili.
Ciò chiarito, è opportuno richiamare le pattuizioni principali del contratto “Affitto
Certo” dedotto in causa:
- l'art. 3 delle condizioni generali, rubricato “Oggetto”, stabilisce l'impegno di ad acquistare pro soluto i crediti derivanti dal contratto di locazione Controparte_1
relativo all'immobile sito in Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 161, a condizione che tali crediti siano “venuti ad esistenza nel periodo di validità, subordinatamente all'infruttuosità del preventivo recupero stragiudiziale azionato a fronte di cessione pro solvendo dei medesimi crediti”;
- l'art. 4 delle condizioni generali delinea nel dettaglio le condizioni di acquisto dei crediti, indicando la necessità che essi risultino da titolo esecutivo e fissando i termini entro i quali il locatore è tenuto ad attivarsi per il conseguimento dei provvedimenti giurisdizionali;
- l'art. 5 delle condizioni generali definisce la procedura da seguire per la cessione dei crediti, prevedendo la formulazione da parte di – all'esito delle verifiche Controparte_1
sul rispetto da parte del locatore di tutte le condizioni pattuite – di una prima proposta di acquisto pro solvendo, finalizzata ad esperire un tentativo di recupero stragiudiziale dei crediti ceduti e, solo all'esito della infruttuosità, totale o parziale, di tale tentativo, la formulazione di una seconda proposta di acquisto pro soluto, “previa nuova valutazione dei crediti”;
- l'art. 6 delle condizioni generali stabilisce nella percentuale del 15% della somma in concreto recuperata il corrispettivo spettante al locatore per la cessione dei crediti pro solvendo
e riserva invece alla successiva valutazione di la determinazione del Controparte_1
corrispettivo della cessione pro soluto.
Secondo la tesi di – della quale, alla luce delle domande proposte, si Parte_1
prendono in esame le sole argomentazioni idonee ad incidere sul profilo della validità del contratto – le clausole sopra richiamate farebbero emergere l'insussistenza dell'elemento causale, in ragione della sostanziale inutilità di “concludere un contratto versando un
pagina 8 di 12 corrispettivo e sostenendo tutte le spese relative alla procedura di sfratto da parte del locatore se, solo in un secondo momento, la società de qua intervenga per esperire una nuova fase stragiudiziale non garantendo l'acquisto pro soluto dei crediti” (v. atto di citazione in appello,
p.15). Inoltre, le obbligazioni assunte da del contrato Affitto Certo Controparte_1
sarebbero significativamente diverse dalle prestazioni dalla stessa pubblicizzate sul proprio sito web.
In via di principio, sul tema, giova richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo il quale “il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto dai paciscenti nella stipula di un contratto atipico deve avere ad oggetto la causa concreta”, la quale “definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato). La causa concreta costituisce
“uno degli elementi essenziali del negozio, alla cui stregua va valutata la conformità alla legge dell'attività negoziale effettivamente posta in essere, in riscontro della liceità (ai sensi dell'art.
1343 c.c.) e, per i contratti atipici, della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322 cpv. c.c.”. Il mancato superamento del vaglio di meritevolezza “comporta, secondo l'impostazione tradizionale e più rigorosa, l'inefficacia del contratto nel suo complesso
(visto che l'ordinamento non riconoscerebbe alla autoregolamentazione di interessi delle parti alcun effetto giuridico, quale conseguenza della valutazione appunto complessiva dell'inidoneità di quella a perseguire interessi ritenuti meritevoli).” (v. Cass. S.U. n.
4224/2017)
L'operazione contrattuale dedotta in causa ha determinato:
- a carico della locatrice:
- l'esborso della somma di euro 635,00 a titolo di corrispettivo delle prestazioni della controparte;
- l'onere di avviare la procedura di sfratto e di procurarsi i titoli esecutivi giudiziali relativi ai crediti maturati nei confronti del conduttore inadempiente nei termini stabiliti nelle condizioni generali di contratto;
- l'obbligo di concludere il contratto di cessione pro solvendo al prezzo indicato all'art. 6 delle condizioni generali (i.e. 15% delle somme eventualmente recuperate in via stragiudiziale);
- a carico di Controparte_1
- l'obbligo di formulare (peraltro solo dopo l'acquisizione da parte della locatrice dei titoli esecutivi) una proposta di acquisto pro solvendo dei crediti oggetto del contratto pagina 9 di 12 e, una volta stipulata la cessione, di attivarsi per il recupero stragiudiziale di quanto dovuto dal conduttore;
- l'obbligo di corrispondere alla locatrice il 15% di quanto eventualmente incassato a seguito dell'attività di recupero stragiudiziale;
- l'obbligo di formulare, in caso di infruttuosità dell'attività di recupero stragiudiziale, una proposta di acquisto pro soluto dei medesimi crediti al prezzo ritenuto più conveniente.
A fronte della specificità degli obblighi e degli oneri gravanti sulla locatrice, risulta di immediata evidenza l'indeterminatezza degli impegni assunti da la quale Controparte_1
non si è vincolata ad eseguire specifiche attività di recupero stragiudiziale, né a riconoscere un corrispettivo minimo per la cessione pro soluto.
Tale indeterminatezza, oltre a inficiare di per sé la validità del contratto ai sensi dell'art. 1418 comma 2 in relazione all'art. 1346 c.c., incide anche sull'elemento causale, segnatamente sotto il profilo della adeguatezza del contratto rispetto agli interessi in concreto avuti di mira dai contraenti.
La conclusione del contratto risulta del tutto priva di giustificazione razionale per la locatrice, la quale si è impegnata ad affrontare autonomamente le conseguenze dell'inadempimento del conduttore, assumendo le necessarie iniziative giudiziarie, senza poter pretendere alcun supporto da parte di e, soprattutto, senza poter contare sull'acquisto pro Controparte_1
soluto dei crediti derivanti dal contratto di locazione a condizioni predeterminate.
Lo squilibrio ravvisabile nell'assetto sinallagmatico del contratto “Affitto Certo” è un chiaro sintomo della insussistenza della causa concreta dell'operazione economica.
Conseguentemente, il contratto “Affitto Certo”, in accoglimento della domanda proposta da deve essere dichiarato nullo. Parte_1
Resta da esaminare la pretesa risarcitoria avanzata da nel giudizio di Parte_1
primo grado e riproposta nel presente giudizio di appello. ll danno risarcibile in caso di stipula di un contratto nullo è circoscritto all'interesse negativo
(contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di occasioni per la stipulazione con altri di un contratto valido e maggiormente vantaggioso.
Il risarcimento va ricollegato alla lesione dell'affidamento circa la validità del contratto e ha come punto di riferimento non la controprestazione concretamente prevista nel contratto nullo (giacché il contraente non ha mai acquisito il diritto di conseguirla), bensì la pagina 10 di 12 controprestazione alternativa che si sarebbe potuta conseguire e alla quale si è rinunciato per concludere il contratto poi rivelatosi invalido.
Nella fattispecie di causa, non ha allegato di avere avuto la possibilità (e Parte_1
quindi di avere perso l'occasione) di stipulare un diverso contratto allo scopo di essere tutelata dal rischio di inadempimento del conduttore e non ha agito per la restituzione del corrispettivo versato alla controparte. Ha invece chiesto la condanna di al pagamento Parte_3
delle somme corrispondenti ai canoni di affitto, alle spese di condominio non versate dal conduttore e alle spese legali sostenute per ottenerne lo sfratto.
Tale domanda, per le ragioni sopra chiarite, deve essere disattesa, tanto più se si considera che l'accoglimento di essa avrebbe consentito alla locatrice di conseguire una prestazione molto più vantaggiosa di quella che avrebbe ottenuto in caso di adempimento del contratto (nullo) da parte di Controparte_1
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la nullità del contratto “Affitto Certo” n. 133712107 stipulato tra le parti in data 27 luglio 2016, mentre vanno rigettate le domande risarcitorie proposte dall'appellante.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della soccombenza reciproca, sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1017/2024, pubblicata Parte_1
il 27/03/2024, così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità del contratto “Affitto Certo” n. 133712107 stipulato tra le parti in data
27 luglio 2016;
2) rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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