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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14715 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17297/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to SIANO TIZIANA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to OLIVIERI CARLA, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 04/07/2016, con
, ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di Controparte_1 separazione consensuale, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 02/03/2023 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha dedotto inoltre che dalla loro unione era nato il figlio , e che in sede di separazione Per_1 consensuale era stato concordato l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso la madre, con previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative ai figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e, in continuità con quanto previsto in sede di separazione, l'affidamento congiunto del figlio minore , con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e Per_1
l'attribuzione di un contributo mensile di euro 316,00 per il mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
La sig.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 scioglimento del vincolo coniugale e alla domanda di affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione dello stesso presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un contributo di euro 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Con decreto del 09/12/2024 il G.D. fissava l'udienza del 13/01/2025 dinanzi al GOP, delegato per esperire un preliminare tentativo di conciliazione.
In detta udienza le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal GOP
e, con successive note depositate il 04/02/2025, il cui contenuto veniva integralmente confermato all'udienza del 05/02/2025, formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma il 4 luglio 2016, iscritto nel Registro dello Stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno
2016, atto 00206, parte 1 serie 27, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze, e disporre altresì che:
- 1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- 2) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- 3) il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e con il figlio stesso, in considerazione dell'età, comunque:
• durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
• per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
i giorni di Natale o di Capodanno;
• per metà delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
• per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
- 4) la casa familiare sita in Roma, Via della Lega Lombarda 43 è assegnata/lasciata in godimento alla resistente con quanto in essa contenuto;
- 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio un assegno mensile di Euro 360,00 (trecentosessanta/00), a Per_1 decorrere dal mese di febbraio 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico Inps per figli a Controparte_1 carico;
- 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie secondo quanto previsto da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
- 7) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 02/03/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la madre e ampie modalità Per_1 di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto orami consolidato nel tempo. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo.
Deve inoltre ritenersi che l'assegno per il figlio minore posto a carico del padre sia conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma, in data 04/07/2016 alle condizioni trascritte in parte Controparte_1 motiva, che qui si intendono integralmente riportate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00206, parte
1, serie 27);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14/08/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17297/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to SIANO TIZIANA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to OLIVIERI CARLA, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, in data 04/07/2016, con
, ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di Controparte_1 separazione consensuale, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 02/03/2023 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ha dedotto inoltre che dalla loro unione era nato il figlio , e che in sede di separazione Per_1 consensuale era stato concordato l'affido condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso la madre, con previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie relative ai figli.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e, in continuità con quanto previsto in sede di separazione, l'affidamento congiunto del figlio minore , con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e Per_1
l'attribuzione di un contributo mensile di euro 316,00 per il mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
La sig.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 scioglimento del vincolo coniugale e alla domanda di affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione dello stesso presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un contributo di euro 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Con decreto del 09/12/2024 il G.D. fissava l'udienza del 13/01/2025 dinanzi al GOP, delegato per esperire un preliminare tentativo di conciliazione.
In detta udienza le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal GOP
e, con successive note depositate il 04/02/2025, il cui contenuto veniva integralmente confermato all'udienza del 05/02/2025, formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma il 4 luglio 2016, iscritto nel Registro dello Stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno
2016, atto 00206, parte 1 serie 27, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze, e disporre altresì che:
- 1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- 2) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dello stesso saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
- 3) il figlio risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e con il figlio stesso, in considerazione dell'età, comunque:
• durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
• per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti
i giorni di Natale o di Capodanno;
• per metà delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
• per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
- 4) la casa familiare sita in Roma, Via della Lega Lombarda 43 è assegnata/lasciata in godimento alla resistente con quanto in essa contenuto;
- 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio un assegno mensile di Euro 360,00 (trecentosessanta/00), a Per_1 decorrere dal mese di febbraio 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- La sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico Inps per figli a Controparte_1 carico;
- 6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie secondo quanto previsto da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
- 7) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Il G.D., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 02/03/2023; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la madre e ampie modalità Per_1 di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto orami consolidato nel tempo. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse, come da dispositivo.
Deve inoltre ritenersi che l'assegno per il figlio minore posto a carico del padre sia conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Roma, in data 04/07/2016 alle condizioni trascritte in parte Controparte_1 motiva, che qui si intendono integralmente riportate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00206, parte
1, serie 27);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 14/08/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi