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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 5 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 787 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(avv. CASCIO FERRO VITO )
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
1 tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESIS
TENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento non riconosciutole dal C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ed al conseguente pagamento in suo favore a decorrere dalla data della domanda
(23 febbraio 2021) od in subordine dalla data della visita della
Commissione Medica per l'accertamento delle Invalidi Civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge
2 ed in conseguenza condannare l'
[...]
sede Roma EUR, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento ed al conseguente pagamento in favore del ricorrente dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dalle date suddette.Ai fini istruttori, chiedeva disporsi nuova C.T.U. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi le fasi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. aveva sottostimato le patologie delle quali la parte ricorrente era affetto che avevano comportano un evidente disagio psico-fisico ed una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere gli atti comuni di vita quotidiana per quanto meglio dedotto ed articolato in ricorso. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire del relativo beneficio economico.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la pretesa della parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
3 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della nuova C.T.U. medico-legale richiesta dalla parte ricorrente e rinvita Nelle more del presente giudizio cambiava - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice
Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi – la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore , che fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 05 maggio 2025.
All' odierna udienza del 5 maggio 2025 la causa veniva discussa dalla sola parte resistente come da verbale di udienza e il
Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
4 necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario non risulta soddisfatto .
All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott.ssa , previo esame del Persona_1
periziando, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), “ (…) che il ricorrente è in grado sia di deambulare che di attendere ai comuni atti della vita quotidiana per cui non ha diritto all'indennità di indennità di accompagnamento. Le sue condizioni non le danno diritto alla indennità di accompagnamento (…)”e pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento come peraltro in precedenza accertato dal
C.T.U. in sede di A.T.P. e dalla seduta della C.M.I.C. di Agrigento.
(cfr. CT.U. in atti e verbale C.M.I.C.).
Alla luce delle superiori considerazioni, rigetta la domanda .
Dichiara inammissibile la domanda volta alla condanna dell'istituto al conseguente pagamento in favore del ricorrente dell'indennità d'accompagnamento stante che il presente giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento, peraltro nella specie negativo,
5 della sussistenza o meno dei requisiti sanitari previsti dalla legge,
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.
c..p.c..
Le spese di consulenza tecnica del giudizio sono poste definitivamente a carico dell' come già liquidate con CP_1
separato decreto, per la medesima motivazione.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento .
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese della consulenza tecnica come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 5 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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