Articolo 7 della Legge 9 gennaio 1962, n. 2
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 febbraio 1962
Art. 7.
Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonche' alle navi da pesca oceanica.
Sono comunque esclusi dai benefici:
1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
2) le navi destinate alla navigazione lagunaremarittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
3) le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
4) i rimorchiatori ed i galleggianti.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1962
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