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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2815/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GUGLIELMO Parte_1
ROBERTO
Appellante contro
, CP_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 501 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha così statuito sul ricorso proposto da nei confronti dell' (Gestore Parte_1 CP_1 del Fondo di Garanzia), volto ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 10.888,44 a titolo di TFR ed € 3.055,76 a titolo di ultime tre mensilità:
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle somme richieste a titolo di TFR rimasto in azienda;
-Rigetta la domanda di pagamento delle ultime tre mensilità.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle somme richieste dal a titolo di TFR, in Parte_1 considerazione dell'avvenuto pagamento delle stesse da parte dell' , CP_1 ha respinto la domanda avente ad oggetto il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzioni non percepite, tenuto conto che per essere coperte dalla garanzia del Fondo - nel caso in cui l'intervento del Fondo stesso avvenga a seguito di esecuzione individuale - le ultime tre mensilità debbono rientrare, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 80 del
1992, nei 12 mesi che precedono la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro;
ha rilevato, quindi, il primo giudice che, nel caso di specie, il lavoratore aveva agito individualmente per la tutela del proprio credito, con riferimento alle ultime tre mensilità, mediante ricorso per decreto ingiuntivo datato 13.10.2017, laddove le ultime tre mensilità afferivano ai mesi di luglio, agosto e settembre
2016, con la conseguenza che le stesse non potevano essere coperte dal
. CP_2
2. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando l'errata applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 80 del 1992, tenuto conto che tale articolo testualmente prevede, con riferimento al pagamento delle ultime tre mensilità dl rapporto di lavoro, che queste ultime debbano rientrare nei 12 mesi che precedono …..b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; che lo stesso non era rimasto inerte successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, avendo cercato
2 di precostituirsi un titolo esecutivo e di agire nei confronti del datore di lavoro e che il Tribunale aveva omesso di considerare e di valutare il doc.
4 allegato al ricorso introduttivo, ovvero la “Copia denuncia all'Ispettorato” del 3.1.2017, con la quale il medesimo aveva espressamente richiesto l'emissione della diffida accertativa ex art. 12 del D. Lgs n. 124 del 2004; ciò in quanto la richiesta di diffida accertativa ex L. n. 124/04 è volta alla costituzione di un titolo esecutivo, tenuto conto che tale diffida acquista efficacia esecutiva a seguito di validazione del Direttore della competente. CP_3
3. L' , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
4. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Si premette che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 80 del 1992,
“Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
6.1 Emerge, poi, dalla documentazione in atti (richiamata dal al Parte_1 punto 4 del ricorso di primo grado) che in data 3.1.2017 lo stesso ha presentato alla Controparte_4
richiesta di intervento e di conciliazione ex art. 11 del D. Lgs. n.
[...]
124/04, con richiesta di diffida accertativa ex art. 12 del medesimo 3 Decreto Legislativo quanto al TFR ed alle retribuzioni non corrisposte, conciliazione conclusasi con esito negativo, come da relativo verbale del
27.3.2017 (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
6.2 Ciò posto la domanda del avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione relative al rapporto di lavoro con la società (mensilità di luglio Controparte_5 agosto e settembre 2016) – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina n. 5 del 2018 – non può trovare accoglimento, pur considerando la denuncia ispettiva del 3.1.2017 proposta alla
[...]
di , con contestuale richiesta di diffida Controparte_4 CP_4 accertativa ex art. 12 del D. Lgs. n. 124/04, tenuto conto che ai fini del computo, a ritroso, del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è rilevante, per come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione, solo il momento in cui la diffida accertativa
– che ha già assunto efficacia esecutiva - è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
6.3 Con la pronuncia n. 6834 del 2023 la Suprema Corte ha, invero, affermato che “In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il
Fondo di Garanzia, gestito dall' , di cui alla l. n. 297 del 1982 CP_1 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito;
conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la
"diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla
Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo”.
4 6.4 Si riporta la motivazione della Suprema Corte nella predetta pronuncia, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa:
“….che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del computo dell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (o comunque la domanda per conseguirla) entro il quale debbono ricadere le ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro insolvente affinché siano indennizzabili dal Fondo di garanzia, non rilevasse
l'iniziativa volta ad ottenere dalla Direzione Territoriale del Lavoro la diffida accertativa di cui all'art. 12, d.lgs. n. 124/2004; che, al riguardo, va premesso che l'art. 12, d.lgs. n. 124/2004, nel testo vigente ratione temporis e rimasto immutato, nella parte che qui rileva, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12-bis, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro “diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti” e che, se nei trenta giorni successivi il datore di lavoro non promuove apposito tentativo di conciliazione e questo non si conclude con un accordo, il provvedimento di diffida acquista “efficacia di titolo esecutivo”; che, sebbene questa Corte, nel giudicare fattispecie analoga alla presente, abbia ritenuto che la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla garanzia del potrebbe essere CP_2 individuata, in linea generale, dal momento in cui alla diffida è attribuita efficacia di titolo esecutivo (così Cass. n. 34370 del 2022, in motivazione), reputa il Collegio che tale soluzione mal si presti ad essere conciliata con il consolidato principio secondo cui all'uopo possono rilevare solo atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti
5 il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (cfr., tra le tante, Cass. nn.
1885 del 2005, 12634 del 2008 e numerose successive conformi); che, conseguentemente, deve ritenersi che possa rilevare a tal fine non già il momento in cui alla diffida viene attribuita efficacia esecutiva per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale (ovvero, per come adesso previsto dal nuovo testo dell'art. 12, d.lgs. n. 124/2004, per essere stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso la diffida medesima), bensì il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo; che, essendo stata detta notifica effettuata nel caso di specie solo in data
21.1.2013, affatto correttamente i giudici di merito hanno negato la sua idoneità a guadagnare all'odierno ricorrente l'intervento del Fondo di garanzia a tutela delle ultime tre retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, essendosi quest'ultimo concluso in data 14.6.2011;
che il ricorso, pertanto, va rigettato ……..”
6.5 Consegue dall'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie, che del tutto priva di rilievo è l'avvenuta presentazione da parte del signor della denuncia ispettiva in data 3.1.2017 alla Parte_1
di , cui non ha fatto peraltro Controparte_4 CP_4 seguito l'emissione da parte della medesima Direzione della diffida accertativa di cui all'art. 12 della L. n. 124/07, tenuto conto che solo con la notifica mediante precetto della diffida resa esecutiva può dirsi intrapresa l'azione esecutiva, ex art. 2, comma 1, della L. n. 82 del
1990, dovendo rientrare le ultime tre mensilità di retribuzione del rapporto di lavoro nei dodici mesi precedenti tale notifica ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia.
7. L'appello, conclusivamente, per quanto sopra esposto, deve essere respinto.
6 8. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. di att. cpc prodotta in atti dall'odierno appellante.
9. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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