Articolo 31 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 marzo 1967
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Versione
27 ottobre 1982
Art. 31. (Degli investimenti)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:
1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell' articolo 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;
((4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato))
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
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