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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2024, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2024 il giorno 16 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 1500/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in S. P.IVA_1
Teresa di Riva Via Padre Giampietro n. 19 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Crisafulli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Irene Crisafulli;
opponente
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ( P.IVA ), elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Roma Via Settembrini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Scardone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Emiliano De Rossi;
opposta
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 5719/22.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Le parti discutono la causa riportandosi agli atti.
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2023 Parte_2
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta da questo Tribunale in data
15.12.2022 e notificato in data 15.12.2002 di € 101487.05. Contestava la debenza delle somme ingiunte.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
pagina 2 di 3 civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Al venir meno della pretesa creditoria segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti è noto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_3
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2024 il giorno 16 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 1500/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato in S. P.IVA_1
Teresa di Riva Via Padre Giampietro n. 19 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Crisafulli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Irene Crisafulli;
opponente
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ( P.IVA ), elettivamente domiciliato P.IVA_2
in Roma Via Settembrini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Scardone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Emiliano De Rossi;
opposta
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 5719/22.
Sono presenti i procuratori delle parti i quali concordemente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Le parti discutono la causa riportandosi agli atti.
p.q.m.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2023 Parte_2
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta da questo Tribunale in data
15.12.2022 e notificato in data 15.12.2002 di € 101487.05. Contestava la debenza delle somme ingiunte.
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione.
In diritto.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dichiarato concordemente l'avvenuta transazione della lite e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass.
pagina 2 di 3 civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
Al venir meno della pretesa creditoria segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti è noto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione” (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_3
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 3 di 3