Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02665/2026REG.PROV.COLL.
N. 08105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8105 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ES dei Servizi Energetici – Gse S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il consigliere LI SS e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono: a) il provvedimento prot. GSEWEB/P20241006618 del 4 dicembre 2024, avente ad oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti dell’impianto fotovoltaico n. 658480 di cui è soggetto responsabile la società -OMISSIS- il provvedimento prot. GSE/P20250007599 del 24 gennaio 2025, relativo al recupero degli incentivi indebitamente percepiti per l’importo di euro 25.759,30.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito esposti.
2.1. In data 17 novembre 2011 -OMISSIS-(già -OMISSIS-), presentava una domanda di ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) in relazione all’impianto fotovoltaico n. 658480, di potenza pari a 11,75 kW, sito nel Comune di Montemarciano (AN) e ricadente nella tipologia installativa “Impianto su edificio”.
2.2. Con comunicazione del 3 gennaio 2012 (prot. FTV_335588), il GSE riconosceva la tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,288 €/kWh.
2.3. Con successiva nota prot. GSE/P20180031317 del 13 aprile 2018 il GSE comunicava alla società l’avvio di un procedimento di verifica e controllo poiché, in data 26 gennaio 2018, il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di finanza di Roma aveva trasmesso il decreto di sequestro preventivo del 20 gennaio 2018, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R a carico, tra gli altri, della società responsabile dell’impianto.
2.4. Nel provvedimento sopra indicato si dava atto che:
a) nel corso dell’attività investigativa i militari avevano effettuato controlli su una serie di impianti, tra cui l’impianto n. 658480;
b) dall’esame dei documenti acquisiti presso i Comuni ove sono ubicati gli impianti e di quelli inviati al GSE in sede di richiesta di incentivo era emersa la falsificazione del timbro e della firma del tecnico incaricato, ing. -OMISSIS-sugli elaborati grafici, sugli schemi elettrici e sulle relazioni tecniche, come confermato dal medesimo professionista;
c) l’utilizzo della documentazione recante il timbro e la firma falsi, inviata al GSE in data 17 novembre 2011 e 6 dicembre 2011, aveva consentito alle società -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) e -OMISSIS- di conseguire incentivi non spettanti, quantificati, fino a giugno 2017, in euro 23.602,46 per l’impianto sito a Montemarciano ed avente numero identificativo 658480;
d) tali condotte implicavano la configurabilità: c1) a carico del legale rappresentante della società, signor -OMISSIS-del reato di cui agli artt. 110 e 483 c.p., per l’utilizzo dei documenti recanti la firma apocrifa del tecnico incaricato, e del reato di cui all’art. 316 ter c.p., per l’indebita percezione degli incentivi; c2) a carico delle società, beneficiarie dell’illecito profitto ottenuto attraverso la presentazione dei documenti falsi, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs 231/2001.
2.5. In riscontro alla comunicazione del G.S.E., -OMISSIS- evidenziava, tramite il proprio legale (nota dell’8 giugno 2018) che la contestazione mossa in sede penale è << da considerarsi provvisoria, stante la pendenza del procedimento in fase di indagini preliminari, per cui gli elementi finora assunti sono da intendersi quali meri indizi di reato >>. Per tale ragione chiedeva la << sospensione dei procedimenti di verifica avviati sugli impianti in oggetto, sino all’esito del processo penale in cui la società è indagata [...] ovvero sino alla formulazione dell’imputazione >>.
2.6. Con successiva nota dell’8 luglio 2021 (prot. GSE/P20210018462), il GSE rilevava che la società non aveva fornito elementi per nuove e diverse valutazioni rispetto a quanto rappresentato dal ES in data 13 aprile 2018, limitandosi a richiamare la pendenza del procedimento penale. Rilevava, inoltre, che, con comunicazione del 25 maggio 2018, il Ministero dello sviluppo economico aveva trasmesso la nota dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2018 da cui risultava che il medesimo impianto aveva usufruito anche della detassazione prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente).
2.7. Con comunicazione del 6 agosto 2021 -OMISSIS- ribadiva che << non vi è certezza giuridica circa la falsità del timbro e della firma dell'Ing. AC >> e che << gli elaborati grafici, gli schemi elettrici e le relazioni tecniche sottoscritti dall'Ing. AC sono corretti e corrispondenti a quanto poi effettivamente realizzato >>.
2.8. Con provvedimento prot. GSEWEB/P20241006618 del 4 dicembre 2024 il GSE prendeva atto della sentenza penale del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS-(con deposito delle motivazioni il successivo 9 luglio), la quale:
- ha accertato che le società riconducibili all’imputato -OMISSIS- hanno percepito incentivi, a far data dal 2012, che non sarebbero spettati in quanto ottenuti mediante dati o documenti non veritieri o rendendo dichiarazioni false o mendaci;
- ha riconosciuto la responsabilità penale dei soggetti accusati, disponendo in particolare: (i) la condanna all’imputato -OMISSIS- con riferimento al reato di truffa aggravata e il non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo al delitto di falso ideologico; (ii) le sanzioni pecuniaria e interdittive nei confronti della società -OMISSIS- (già -OMISSIS-) per non aver adottato il modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli consumati;
- ha disposto la confisca del profitto del reato per un valore corrispondente allo stesso, già determinato in sede di sequestro;
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dal GSE, costituitosi parte civile, perché le azioni dei soggetti coinvolti hanno causato al medesimo un danno economico significativo, derivante dall’erogazione di incentivi non dovuti.
2.9. Relativamente all’impianto per cui è causa, il giudice penale evidenziava che << l’esame dei documenti acquisiti presso i comuni ove sono ubicati gli impianti e di quelli inviati al GSE ha permesso ai finanzieri di verificare la falsificazione del timbro e della firma dell'ing. -OMISSIS- apposti sugli elaborati grafici, sugli schemi elettrici e sulle relazioni tecniche professionista che, sentito a s.i.t. il 23.1.2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, dichiarazioni confermate in dibattimento >> e che << la difesa [...] non ha apportato o addotto elementi volti a sconfessare il quadro accusatorio >>.
2.10. Il GSE disponeva, quindi, la decadenza dall’incentivo ai sensi dell’art. 42 d.lgs 28/2011 e dell’art. 11, comma 1, d.n. 31 gennaio 2014.
3. -OMISSIS-impugnava il provvedimento di decadenza con ricorso al T.a.r., lamentando, in sintesi, il superamento del termine ragionevole di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, la violazione dell’art. 42 d.lgs 28/2011 per l’assenza di attività di verifica da parte del ES, la mancata applicazione della decurtazione in luogo della decadenza integrale, il difetto di istruttoria e di motivazione.
3.1. Con successivi motivi aggiunti impugnava il provvedimento prot. GSE/P20250007599 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto la restituzione degli incentivi non dovuti.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza 22 luglio 2025 n. -OMISSIS- respingeva il ricorso e i motivi aggiunti evidenziando che:
a) la legittimità del provvedimento impugnato va scrutinata sulla base dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 così come novellato nel 2020;
b) poiché il provvedimento di ammissione all’incentivo era stato adottato prima della novella del 2020, il termine di 18 mesi ha iniziato a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 76/2020 (17 luglio 2020);
c) il termine di 18 mesi, tuttavia, non opera nel caso di specie, sussistendo la deroga di cui al comma 2 bi s dell’art 21 nonies l. 241/1990, in ragione della falsa rappresentazione dei fatti; in tal caso, occorre valutare esclusivamente la “ragionevolezza” del termine che deve ritenersi sussistente nella misura in cui il GSE ha inteso attendere le risultanze del giudizio penale di primo grado, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronunzia;
d) il carattere particolarmente articolato della vicenda penale, sotto il profilo del suo svolgimento temporale, della tipologia e del numero di fatti contestati e accertati, implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali, in quanto esplicative dei fatti e della loro rilevanza ai fini dell’ottenimento degli incentivi;
e) per quanto concerne la falsità della documentazione presentata, non incide negativamente sull’accertamento - come invece pretenderebbe parte ricorrente - il fatto che i relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione in sede penale: una tale statuizione è, difatti, priva di efficacia extrapenale, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 652 c.p.p.;
f) l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al GSE in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi, senza possibilità di decurtazione.
4.1. Con riguardo ai motivi aggiunti, il T.a.r. richiamava, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la sentenza del medesimo tribunale n. 5140 dell’11 marzo 2025, resa tra le stesse parti, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5515 del 25 giugno 2025.
5. -OMISSIS- ha interposto appello con cui -premessa la “ descrizione dei fatti e del processo ” (pag. da 2 a 7) - ha articolato cinque motivi di gravame, così rubricati (pag. da 8 a 27):
1)…ERRORE IN JUDICANDO, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs 28/2011; violazione dell’art. 21 nonies della lg 241/1990 e modificato dall’art. 56 legge 76/2020 e dalla Lg 120/2020 nonché violazione e falsa applicazione del DM 31.01.2014. (punto II. 2.1.).
2) …ERRORE IN JUDICANDO sentenza illogica e oscura nel non aver preso in considerazione le difese della ricorrente in fatto e totale assenza dei presupposti a sostegno del provvedimento di decadenza (punto II.2.2. della sentenza).
3. ERRORE IN JUDICANDO circa la domanda promossa con i motivi aggiunti quando i giudici ritengono che il provvedimento GSE/P20250020907 sia affetto da illegittimità derivata (punto II.2.3 sentenza).
4) …SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN ATTESA DELL’ESITO DEL PROCESSO PENALE.
5) …SULLA NN ALLE SPESE.
6. Si è costituito in resistenza il GSE.
7. In data 3 febbraio 2026 l’appellante ha formulato istanza di rinvio, in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Ancona, resa a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n.-OMISSIS-
8. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, anche in replica. L’appellante ha, in particolare, insistito sulla richiesta di rinvio dell’udienza a cui il GSE si è, invece, opposto.
9. All’udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio.
10.1. Come si evince dalla lettura del dispositivo prodotto dall’appellante, la Corte di appello si è limitata a prosciogliere l’imputato-OMISSIS- dal delitto di truffa aggravata per intervenuta prescrizione, confermando, per il resto, la sentenza di condanna di primo grado e disponendo la confisca ai sensi degli artt. 19 d.lgs 231/2001 e 640 quater c.p.p. anche nei confronti dell’odierna appellante.
10.2. La ricostruzione del fatto-reato, contenuto nella sentenza n. -OMISSIS- non risulta smentita dalla sentenza della Corte di appello: tale circostanza, che emerge dalla semplice lettura del dispositivo, evidenzia l’infondatezza delle ragioni addotte dall’appellante a fondamento dell’istanza di rinvio.
10.3. Per altro verso, la falsità documentale è stata oggetto di autonoma istruttoria da parte del GSE nell’ambito della quale non sono emersi elementi di segno contrario rispetto a quelli accertati in sede penale.
10.4. Non sussistono, pertanto, le ragioni eccezionali che giustificano il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
11. Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che il paragrafo dedicato alla “ descrizione dei fatti e del processo ” reca plurime critiche alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata (punti 13 e ss. dell’appello) che costituiscono altrettanti “motivi intrusi”, per tali ragioni inammissibili, come sancito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509 e 2 maggio 2024, n. 4019).
12. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
13. Con il primo motivo di appello la ricorrente censura i capi della sentenza di primo grado con cui sono stati respinti il primo, secondo e quarto motivo di ricorso sul rilievo che il provvedimento impugnato, espressione del potere di decadenza e non di autotutela, fosse stato legittimamente adottato entro il termine “elastico” di ragionevolezza (ai sensi dell’art. 21, comma 2 bi s l. 241/1990, richiamato dall’art. 42 d.lgs 28/2011), stante l’avvenuto accertamento della falsità della documentazione presentata.
Deduce, in particolare, che: a) poiché il procedimento di decadenza è stato avviato con l’atto del 13 aprile 2018 (e non con il provvedimento di ammissione dell’impianto alla tariffa incentivante del 2012) è solo da quella data che dovrà farsi decorrere il dies a quo per definire il termine di scadenza del procedimento; b) il provvedimento impugnato, che va qualificato come di annullamento d’ufficio e non di decadenza, è stato comunque adottato oltre il termine ragionevole perché il GSE era a conoscenza degli esiti dell’indagine già dal 2018 e non vi era necessità di attendere la sentenza penale; c) non sussistono presupposti della deroga di cui all’art. 21, comma 2 bis , l. 241/1990 poiché la falsità riguarderebbe solo la sottoscrizione dell’ingegnere incaricato e non il contenuto dell’atto; d) il GSE si è adagiato sulle risultanze delle indagini penali senza svolgere alcuna autonoma istruttoria.
14. Le censure sono infondate.
15. Con il provvedimento impugnato il GSE, lungi dal limitarsi ad un mero riesame della documentazione presentata dalla società al momento della domanda di incentivo, ha accertato, per la prima volta, la falsità della medesima, in quanto recante la falsa sottoscrizione del tecnico incaricato.
16. La circostanza -emersa nel corso delle indagini penali, compendiate nel decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona e tramesso al GSE dalla Guardia di finanza in data 26 gennaio 2018 - è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS- la quale, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il delitto di falso ideologico contestato al legale rappresentate della società, ha comunque evidenziato che: a) l’esame dei documenti acquisiti presso il Comune di Montemarciano e quelli inviati al GSE ha permesso di accertare la falsificazione del timbro e della firma dell’ing. -OMISSIS- apposti sugli elaborati grafici, sugli schemi elettrici e sulle relazioni tecniche professionista; b) il professionista, sentito a sommarie informazioni in data 23 gennaio 2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, confermando tali dichiarazioni anche in dibattimento; c) la difesa non ha apportato o addotto elementi volti a sconfessare il quadro accusatorio.
17. Sulla base delle circostanze emerse in sede di indagini preliminari e comunicate dalla G.d.f., il ES ha avviato, in data 13 aprile 2018, il procedimento di verifica e controllo, ai sensi dell’art. 42 d.lgs 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, procedendo ad un’autonoma istruttoria, nell’ambito della quale ha invitato la società a trasmette le proprie osservazioni e ha chiesto chiarimenti al Comune.
18. In riscontro alla richiesta del GSE, la società si è limitata a richiamare la natura provvisoria della contestazione penale, l’assenza della prova della falsità della sottoscrizione e la correttezza del contenuto degli elaborati tecnici, indicando, a sostegno delle difese, la perizia a firma dell’ing. -OMISSIS- e la circostanza che, secondo quanto evidenziato dal maresciallo della G.d.f. Catalano, << le irregolarità non hanno determinato la corresponsione di un maggior incentivo non spettante >> (osservazioni dell’8 giugno 2018).
19. Nessuna prova è stata fornita con riguardo all’assenza della contestata falsità documentale.
20. Per tali ragioni, il GSE, con provvedimento del 4 dicembre 2024, ha preso atto dell’avvenuta pubblicazione, in data 9 luglio 2024, delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Ancora n. 874/2024 le quali hanno confermato il fatto materiale del delitto di falso, disponendo la decadenza dall’incentivo.
21. Le sopra richiamate evidenze documentali confermano che: a) il provvedimento del 4 dicembre 2024 ha natura di decadenza e non di autotutela; b) la decadenza è stata disposta dal GSE all’esito di un’autonoma istruttoria, nell’ambito della quale ha acquisito gli atti del procedimento penale (comunicazione di notizia di reato della G.d.f., ordinanza di sequestro presentivo del G.I..P, sentenza del Tribunale di Ancona), ha invitato la società a fornire osservazioni con riguardo ai medesimi, ha chiesto chiarimenti al Comune (che non ha fornito riscontro alla richiesta), conformemente a quanto disposto dall’art. 42, comma 1, d.lgs 28/2011.
22. Secondo la giurisprudenza, il provvedimento adottato dal GSE all’esito dell’attività di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 non è espressione del potere di autotutela, ma costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’ammissione all’incentivo pubblico (cfr. più recentemente e in tal senso, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, numeri 3820, 3822, 3823, 3824, 3826 e 3827 del 2025, n. 10388 e n. 4697 del 2024).
23. Ѐ stato, altresì, evidenziato che, in materia di incentivi pubblici, opera il principio di autoresponsabilità, che costituisce il limite naturale del principio dell’affidamento e che fa gravare sull’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione ai benefici richiesti, garantendo la completezza e la veridicità delle proprie dichiarazioni e della documentazione prodotta ed assumendosi il rischio di eventuali difformità o carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr., per tutte e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9784/2024 n. 7887/2025, n. 7070/2025, n. 5619/2025 e n. 3813/2025, n. 389/2026).
24. Le sopra esposte considerazioni sono sufficienti per respingere anche le censure relative al difetto di istruttoria.
25. Con specifico riguardo a siffatto profilo, si osserva ancora che:
a) ai sensi dell’art. 42, comma 1 e 3, d.lgs 28/2011, il GSE gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi istruttori di cui avvalersi, potendo procedere-in ragione dell’oggetto e della natura della verifica- ad esame documentale, a richiesta di chiarimenti presso altri enti o organismi, a verifiche ispettive in loco , ad acquisizione di atti di procedimento penale;
b) contrariamente da quanto opina l’appellante, la falsità della documentazione non esige, ai fini dell’accertamento, alcun sopralluogo presso l’impianto poiché emerge dal semplice confronto tra la documentazione presentata al Comune e quella inviata al GSE; spettava, quindi, all’interessata (più volte sollecitata dal gestore in questo senso nel corso del procedimento: cfr. note 13 aprile 2018 e 8 luglio 2021) fornire elementi atti a giustificare la rilevata discrasia documentale;
c) l’accertata falsità della dichiarazione è radicalmente ostativa alla conservazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs 28/2011 (e anche dell’art. 75 d.P.R. 445/2000), senza che rilevi l’asserita insussistenza di una maggiore incentivazione (cfr. il richiamo alla nota di indagine del Mar. Catalano: cfr. doc. 11 produzione primo grado -OMISSIS-), peraltro smentita da quanto accertato dal GSE nel corso dell’istruttoria da cui è emerso un ammontare di incentivi non dovuti per euro 25.759,30;
d) il proscioglimento per prescrizione dal delitto di falso, essendo determinata da una causa di estinzione del reato connessa al mero decorso del tempo, non incide sulla ricostruzione fatto storico, come accertata dal GSE;
e) priva di rilievo è l’asserita mancata individuazione dell’autore della falsa sottoscrizione, la quale non è, in ogni caso, riconducibile al tecnico incaricato che l’ha disconosciuta;
f) del pari irrilevante è l’asserita conformità degli elaborati al progetto realizzato (conformità nemmeno provata, non costituendo prova idonea in tal senso la stringata relazione a firma dell’ing. -OMISSIS- che si limita ad affermare, in via generica ed apodittica, siffatta conformità: doc. 10 produzione primo grado -OMISSIS-), poiché la non veridicità della documentazione presentata ai fini del riconoscimento degli incentivi costituisce violazione rilevante ai sensi dell’art 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014; ciò in disparte il rilievo che il delitto contestato in sede penale riguarda anche il contenuto della documentazione (falso ideologico ai sensi dell’art. 483 c.p.);
g) in materia di incentivazione, non è configurabile il falso c.d. innocuo (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato sez. II, n. 9305 del 2025).
26. Parimenti infondate sono le censure relative alla violazione del termine per l’esercizio del potere di decadenza/autotutela in quanto:
a) il termine di 18 mesi di cui al primo comma dell’art. 21 nonies , richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, decorre per espressa disposizione di legge “ dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ” e non dalla data di avvio del procedimento di decadenza/autotutela, come opina l’appellante;
b) nel caso di provvedimenti di ammissione al beneficio antecedenti all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 56 d.l. 76/2020, come quello per cui è causa, il termine a mesi decorre dall’entrata in vigore di questa, non potendo lo stesso applicarsi in via retroattiva, computando anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (cfr. Cons. Stato sez. II, n. 10920 del 2023);
c) il termine di 18 mesi non opera nel caso in cui l’incentivo sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi, indipendentemente dalla sussistenza di una condotta di falsificazione penalmente rilevante; in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile (Corte Cost. n.88 del 2025; Cons. Stato, sez. VII, n. 854 del 2026);
d) nel caso di false dichiarazioni, il termine rigido non si applica e torna a riespandersi del solo limite del «termine ragionevole», secondo la logica della protezione dell’affidamento solo se meritevole, che decorre dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte della p.a. (Cons. Stato, sez. II, n. 2832 del 2024 e n.3224 del 2023);
e) il termine ragionevole, a differenza del termine fisso “a mesi” non decorre dalla data di adozione del provvedimento oggetto di autotutela, bensì dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte dell’amministrazione la quale è nell’impossibilità, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento (Corte cost. n. 88 del 2025 § 3.2).
27. Nel caso di specie, il termine ragionevole è stato rispettato dal GSE.
28. Come osservato dal T.a.r., la ragionevolezza del termine risulta sussistente poiché il GSE ha, del tutto logicamente ed opportunatamente, atteso le risultanze del giudizio penale di primo grado, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronuncia, in adesione, peraltro, a quanto richiesto dalla stessa società.
29. Il provvedimento risulta legittimo anche sul piano motivazionale, atteso che come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, l’oggettiva falsità della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza ai fini dell’adozione dell’atto illegittimo non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo e consentono all’amministrazione di limitare l’onere motivazionale alla dedotta falsità, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico (comunque sussistente) al ripristino della legalità violata.
30. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
31. Con il secondo motivo di appello l’appellante lamenta la violazione dell’art. 97 Cost in quanto il GSE si sarebbe “adagiato” sulle risultanze dell’indagine penale, senza svolgere alcuna istruttoria.
32. Il motivo è infondato.
33. Come sopra osservato, l’ampia discrezionalità di cui gode il GSE nello svolgimento dell’attività di verifica non osta all’acquisizione di documentazione presso altri enti od organismi, ivi compresa l’Autorità giudiziaria.
34. Nel caso di specie, i fatti oggetto dell’attività di verifica e controllo integrano anche fattispecie penalmente rilevati, sicché del tutto legittimamente il ES ha posto alla base dell’attività di verifica gli esiti del giudizio penale.
35. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, inoltre, non vi era alcuna necessità di verifiche in loco poiché la falsità della dichiarazione era emersa dal semplice confronto tra la documentazione depositata in Comune e quella inviata al GSE, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva corrispondenza tra quanto presentato al ES (ma non al Comune) e quanto realizzato.
36. Prive di rilievo sono sia l’intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di falso sia l’asserita limitazione del falso medesimo alla sola sottoscrizione degli elaborati, su cui insite l’appellante, atteso che tali circostanze non escludono l’oggettiva falsità della documentazione sulla cui base è stato riconosciuto l’incentivo.
37. Per altro verso, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, la società ha dimostrato - com’era suo onere ai sensi dell’art. 2967 c.c. e 64, comma 1, c.p.a.- che la documentazione prodotta ai fini dell’incentivo fosse conforme a quella depositata presso il Comune, smentendo le risultanze dell’istruttoria.
38. Ne discende che correttamente il GSE ha disposto la decadenza, in luogo della decurtazione, poiché la falsa dichiarazione integra una violazione rilevante della lett. a) dell’allegato A al d.m. 31 gennaio 2014 (sull’impossibilità di disporre la decurtazione in luogo della decadenza in caso di violazione rilevante, cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. II, n. 8616 del 2025).
39. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto.
40. Con il terzo motivo di appello la ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione in quanto il T.a.r. non si sarebbe pronunciato << sulla domanda della società ricorrente formulata nella memoria dei motivi aggiunti circa l’uso e l’abuso delle azioni del Gse nei suoi confronti finalizzati al recupero delle somme a titolo di incentivi indebitamente percepiti ma già detenuti e segregati da qualsivoglia azione di terzi creditorie nel FUG >>.
Lamenta l’illegittimità della richiesta di restituzione dell’incentivo per difetto dell’elemento oggettivo e perché, ai sensi dell’art. 23 d.lgs 28/2011, è necessario l’accertamento della non veridicità o della falsità dei dati e dei documenti, mentre il processo penale è ancora pendente in appello.
Il GSE, inoltre, avrebbe duplicato/triplicato le domande innanzi ad ogni autorità giudiziaria, violando i principi sanciti dal diritto internazionale ed europeo e recepiti dal nostro ordinamento nonché dall’esegesi giurisprudenziale, attuando illegittime compensazioni su altri impianti.
41. Il motivo è infondato.
42. Con riguardo ai motivi aggiunti la sentenza appellata ha richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett d) c.p.a., la sentenza del medesimo T.a.r. n. 5140/2025, resa tra le stesse parti e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5515/2025.
41. Al riguardo, il giudice di primo grado ha evidenziato che << Le rationes decidendi di tali precedenti (relative agli effetti del sequestro preventivo, dell’intervento del GSE nel processo contabile e della sua costituzione di parte civile nel processo penale), peraltro, si riferiscono alla possibilità per il GSE di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo: esse valgono a fortiori per la possibilità di richiedere stragiudizialmente, tramite un provvedimento non esecutorio (art. 21-ter L. 241/1990), la restituzione degli incentivi. L’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del GSE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato >> (punto II.3 della motivazione).
43. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia.
44. Con sentenza n. 5515/2025, richiamata anche dal T.a.r., questa Sezione ha già respinto censure di tenore identico formulate dall’odierna appellante, escludendo che la costituzione del GSE come parte civile nel processo penale determini una duplicazione di azioni, stante la natura meramente restitutoria (e non risarcitoria né sanzionatoria) del provvedimento di recupero degli incentivi.
45. Del tutto irrilevante è la circostanza che le somme oggetto del sequestro penale e poi di confisca sia state sottratte alla disponibilità dell’interessato, essendo confluite nel FUG (Fondo unico giustizia) poiché, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs 231 del 2001, la confisca è disposta nei confronti dell’ente “ salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato ”.
46. Ѐ evidente che, ove il GSE abbia già ottenuto la restituzione delle somme erogate a titolo di incentivo nell’ambito del giudizio penale, non potrà agire anche in sede amministrativa per il recupero delle medesime somme.
47. In altri termini, il concorso di titoli su cui si fonda la pretesa restitutoria (azione risarcitoria, confisca, azione restitutoria) non può tradursi, in fase esecutiva, in una duplicazione delle voci di recupero, anche oltre l’ammontare delle somme erogate a titolo di incentivo, determinando un giustificato arricchimento del ES.
48. Quanto alle ulteriori censure formulate con il motivo in esame, in parte ripetitive di quelle proposte con i motivi sopra esaminati, è sufficiente osservare che:
a) al fine della decadenza la falsità dei documenti o la non veridicità di dati o dichiarazioni può essere accertata dal GSE in sede di verifica e controllo, non sussistendo nessuna pregiudiziale penale sul punto, nemmeno ai sensi dell’art. 23 d.lgs 28/2011, richiamato dall’appellante;
b) il GSE ha disposto la decadenza, sussistendo le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, lettera i) per “ inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto ” e lettera j) per “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”;
c) per le violazioni rilevanti non opera il potere di riduzione di cui all’art. 42, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 28/2011 che riguarda le sole violazioni di minore entità. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al GSE il potere di mantenere – sia pure informa ridotta – un beneficio economico non spettante, perché erogato in carenza dei suoi presupposti fondamentali, in contrasto con le finalità proprie del sistema incentivante e con i principi di corretta allocazione delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. II, n. 10333 del 2025);
d) quanto all’asserita compensazione disposta dal GSE con riguardo agli incentivi riconosciuti per altri impianti, non si ravvisa -né l’appellante ha dedotto- alcun ostacolo normativo alla facoltà del ES di disporre, come accade negli ordinari rapporti di debito/credito, la c.d. compensazione impropria.
49. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
50. Con il quarto motivo di appello l’appellante chiede la sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale.
51. La richiesta non può essere accolta.
52. La sospensione necessaria del giudizio può essere disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di “un’altra” controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (Ad. plen. 4 del 2024).
53. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio atteso che: a) la sentenza del Tribunale di Ancora n. 874/2024 costituisce uno degli atti acquisti della GSE nell’ambito dell’attività di verifica e non una sentenza la cui autorità sia stata invocata nel giudizio amministrativo di primo grado ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., richiamato dall’appellante; b) l’accertamento del reato di truffa aggravata non è rilevante ai fini della legittimità del provvedimento, avendo il ES già autonomamente accertato, nell’ambito del procedimento di verifica e controllo, il fatto storico della falsificazione documentale; c) il giudizio penale si è concluso con la sentenza della Corte di appello di Ancona il cui dispositivo, in atti, non reca un’assoluzione nel merito ma dichiara il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di truffa a carico del legale rappresentante-OMISSIS-, disponendo la confisca, ai sensi degli artt. 19 d.lgs 231/2001 e art. 640 quater c.p., nei confronti di quest’ultimo e della società odierna appellante.
54. Per tali ragioni, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
55. L’infondatezza di tutti i motivi sopra esaminati conduce alla reiezione del quinto e ultimo motivo, relativo alla condanna alle spese del giudizio, correttamente disposta dal T.a.r. in applicazione del principio della soccombenza.
56. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
57. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ST SC, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
LI SS, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI SS | GI ST SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.