Decreto cautelare 3 giugno 2022
Decreto cautelare 24 giugno 2022
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 03/06/2022, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, proposto da
“Cocco Societa' a Responsabilita' Limitata Semplificata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Parlati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e anche previa adozione di misure cautelari monocratiche:
- dell'ordinanza n. 171 del 10 maggio 2022 del Dirigente del Comando della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 10 maggio 2022, di istituzione di uno stallo riservato alla sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità in Riviera N. Sauro nei pressi del civico 75/77, e di ogni altro atto e parere ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale;
- del parere n. 29207 del 10 maggio 2022 rilasciato dall'Agente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallipoli, De Paolis Tommaso;
- della determinazione n. 1321 del 16 maggio 2022 del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 16 maggio 2022, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui si comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990, per quanto concerne la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su Riviera N. Sauro n. 77, pari a 17,11 mq. (prospiciente l’esercizio commerciale denominato “Saponara” della Società ricorrente), stante la presenza su detta area di uno stallo per disabili;
e per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente ingiustamente subiti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 31 Maggio 2022 e depositato in data 1° Giugno 2022, alle ore 17,26;
Vista la contestuale istanza della parte ricorrente di abbreviazione dei termini processuali, ex art. 53 c.p.a., ai fini della trattazione urgente dell’istanza cautelare collegiale proposta;
Considerato che, anche tenuto conto che l’impugnata determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli n. 1321 del 16 maggio 2022 esprime soltanto un preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. (concernente la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su Riviera N. Sauro n. 77, pari a 17,11 mq., prospiciente l’esercizio commerciale denominato “Saponara” della Società ricorrente), e che la richiesta di riesame e le osservazioni al predetto preavviso di diniego sono state presentate in via amministrativa dalla Società odierna ricorrente solo in data 19 Maggio 2022, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica urgente.
Considerato che, in ragione della fissazione della causa (ai fini della trattazione collegiale dell’istanza cautelare) alla Camera di Consiglio del 21 Giugno 2022, non appare necessario disporre l’abbreviazione dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali, nonché l’istanza di abbreviazione dei termini processuali proposte dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 21 Giugno 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 3 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO