Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2450/2024, promossa con ricorso depositato congiuntamente il
16/05/2024 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...]_2 C.F._2
SI (VA) il 28/12/1982, residente in [...],
entrambi con l'Avv. Valeria Breveglieri del Foro di Milano,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 24/09/2016 in TE (VA) ritualmente trascritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9 – parte I – anno 2016, separati con Sentenza n. 414/2024 pubbl. il 26/06/2024 RG n. 2450/2024 con le seguenti figlie minorenni:
- (C.F. ) nata a TR (VA) in [...]_1 C.F._3
10/12/2015,
4/09/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16/05/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio tra i signori e di cui al matrimonio contratto con rito Parte_1 Parte_2
civile in TE (VA) in data 24/09/2016 ritualmente trascritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9 – parte I – anno 2016.
2. I coniugi danno atto che la casa sita in LB OL (VA), via Varese n. 37, adibita a casa coniugale, è condotta dagli stessi in locazione.
I signori e hanno già provveduto a comunicare regolare disdetta al Pt_1 Parte_2 locatore e, pertanto, l'immobile verrà rilasciato al più tardi in data 31/08/2024.
A seguito del rilascio della casa coniugale la signora si trasferirà stabilmente Pt_1 nell'abitazione dei genitori sita in Castelseprio, via Castelvecchio n. 558 ove le bambine avranno una stanza con bagno ad esse dedicata mentre il sig. si Parte_2 trasferirà nell'immobile sito in Peveranza di Cairate che andrà ad acquistare a seguito di concessione di mutuo.
In ogni caso, le parti si impegnano a trovare una soluzione abitativa che permetta il costante contatto tra le figlie e i genitori.
3. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori CP_1 Controparte_2
in regime di affidamento condiviso e con collocamento paritario, a settimane alterne.
Conseguentemente, i genitori eserciteranno la potestà sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le
Pag. 2 di 8 aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi costantemente e reciprocamente informati circa tutte le questioni relative all'educazione e crescita delle figlie.
5. Riguardo ai periodi di festività:
5a. per quanto concerne le festività natalizie le figlie e trascorreranno CP_2 CP_1
ogni anno, come di consueto, il giorno 24 dicembre con il padre e la sua famiglia ed il giorno 25 dicembre con la madre e la sua famiglia ed il resto della settimana con il genitore a cui spetta la settimana in corso.
Le bambine trascorreranno il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre o con il padre ad anni alterni ed il resto della settimana con il genitore a cui spetta la settimana in corso.
5b. relativamente alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la
Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro.
5c. in ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con e almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di CP_2 CP_1
giugno e settembre di ogni anno solare, compatibilmente con le ferie lavorative. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi dei coniugi.
5d. ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto anche dei futuri impegni medici, scolastici, di studio, sportivi e sociali delle figlie che dovranno essere sempre ascoltate.
6. Nei giorni del mese di affidamento e collocamento nei quali i genitori saranno impossibilitati alla cura diretta delle figlie gli stessi si impegnano ad affidarle alla cura dei nonni materni e paterni da sempre presenti nella crescita delle bambine.
7. Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui avranno le figlie con sé e saranno permessi viaggi all'estero qualora all'altro genitore venissero fornite tutte le opportune indicazioni riguardo al viaggio (a mero titolo esemplificativo, luogo, indirizzi, recapiti, programma di viaggio) almeno con 30 giorni di anticipo.
8. In relazione dei viaggi all'estero, le parti prestano sin da ora il loro consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento di viaggio utile/indispensabile alle minori per viaggiare.
Pag. 3 di 8 9. A fronte del collocamento e dell'affidamento paritario delle figlie e , CP_2 CP_1 nessuna delle parti corrisponderà all'altra un assegno a titolo di mantenimento delle figlie.
Ciascun genitore, nel periodo di permanenza delle figlie coprirà tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori, ritenendosi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese relative al vitto, alloggio, utenze e consumi domestici.
10. L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% tra i genitori. Tale importo verrà loro riconosciuto in base alla busta paga, tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare stesso.
11. Con riferimento alle spese straordinarie, tutte da documentare, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori e definite secondo le Linee Guida del Tribunale di
Milano, e più precisamente:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori, quali ad esempio:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
e. Occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dal medico specialista;
f. Farmaci prescritti dal medico curante e/o pediatra di base e/o specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d. Farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
Pag. 4 di 8 b. Libri di testo;
c. Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d. Dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e. Assicurazione scolastica;
f. Fondo cassa richiesto dalla scuola;
g. Gite scolastiche senza pernottamento;
h. Spese per mezzi di trasporto pubblico (treno/bus) dal luogo di residenza agli istituti scolastici.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b. Gite scolastiche con pernottamento;
c. Corsi di recupero e lezioni private;
d. Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e. Alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola;
b. Centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a. Corsi di lingue straniere;
b. Corsi di musica e strumenti musicali;
c. Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d. Spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro e boy-scout);
e. Spese di custodia (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
f. Viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
Pag. 5 di 8 g. Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h. Acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Le predette spese straordinarie devono sempre essere documentate mediante ricevuta e/o scontrino fiscale riferibile alla figlia e/o alla figlia . CP_2 CP_1
Nel caso in cui le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori venissero anticipate per intero da uno dei genitori, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 50% come sopra concordata.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email o altri mezzi di comunicazione con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
In relazione alle spese straordinarie che devono essere concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso per iscritto entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
12. Ciascun genitore provvederà a comunicare all'altro genitore entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.
Contestualmente, ciascuno dei ricorrenti si impegna a prestare il preventivo consenso al trasferimento.
In particolare, nell'interesse esclusivo delle figlie minori alla stabilità del rapporto con il entrambi, le parti si impegnano a mantenere la propria residenza in Comuni limitrofi.
Ai soli fini fiscali, le figlie minori verranno inserite nello stato di famiglia del padre.
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
14. I coniugi dichiarano di aver compiutamente e definitivamente regolato tutti i rapporti di natura economico-patrimoniale tra loro, di essere in grado di mantenersi
Pag. 6 di 8 autonomamente e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa nemmeno per il futuro.
15. I coniugi dichiarano, altresì, di non avere altri beni immobili in comune, né beni mobili, né conti correnti cointestati.
16. Le spese di lite del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
17. Le parti rinunciano sin d'ora ai termini di impugnazione della emananda sentenza di separazione.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto SI - Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/09/2016 in TE (VA) tra i signori e , ritualmente Parte_1 Parte_2
trascritto agli atti di matrimonio del predetto Comune di TE (VA) al n. 9 – parte I
– anno 2016, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto SI nella Camera di Consiglio del ____31.3.2025_______.
Il Presidente Relatore
Pag. 7 di 8 Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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