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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 gennaio 2025 da difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola Parte_1
Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata in Monreale, Via Roma, 48, presso il loro studio;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE DI Parte_1
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
1 Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Contr condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_4 equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta;
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 gennaio 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Fabrizio De André” di Peschiera Borromeo (MI). La ricorrente aveva prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.10.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Falcone Borsellino” di Pantigliate;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo. Chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in subordine anche quale risarcimento del danno patito. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
La ricorrente riferisce di essere un'insegnante di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” di Peschiera Borromeo (MI). La
3 ricorrente prova per tabulas di aver prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo (MI); contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.10.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Falcone Borsellino” di Pantigliate;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo. La ricorrente riferisce di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
4 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
5 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
6 4. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a Controparte_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_1 attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come Parte_1
ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo
[...] riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della
7 qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1030,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari
[...]
Avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri liquidate in € 1030,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 gennaio 2025 da difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola Parte_1
Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata in Monreale, Via Roma, 48, presso il loro studio;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE DI Parte_1
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
1 Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Contr condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via CP_4 equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta;
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 gennaio 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Fabrizio De André” di Peschiera Borromeo (MI). La ricorrente aveva prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.10.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Falcone Borsellino” di Pantigliate;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo. Chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in subordine anche quale risarcimento del danno patito. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
La ricorrente riferisce di essere un'insegnante di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” di Peschiera Borromeo (MI). La
3 ricorrente prova per tabulas di aver prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato (doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020, contratto dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo (MI); contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 14.10.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
“Falcone Borsellino” di Pantigliate;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo;
- a.s. 2023/2024, contratto dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Virgilio” di Peschiera Borromeo. La ricorrente riferisce di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
4 Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
5 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
6 4. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a Controparte_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine delle Parte_1 attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come Parte_1
ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo
[...] riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della
7 qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1030,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/24 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari
[...]
Avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri liquidate in € 1030,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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