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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17044/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA Parte_1
CARMELINA che la rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Costanta (Romania) il Parte_1 CP_1
13/08/2005.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 18/10/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 23/01/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore resti affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la mamma.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla IG.ra ed il relativo mutuo verrà corrisposto al Pt_1
50% tra i proprietari. La signora ha già provveduto a volturare a proprio nome tutte le utenze Pt_1 relative alla casa coniugale.
DISPONE che, durante il periodo scolastico, il padre si impegni ad andare a prendere tutti i giorni la minore a scuola e la minore resterà con lui tutti i giorni dall'uscita da scuola sino alle 17:00 , ad eccezione del MERCOLEDI', giorno in cui la minore resterà con il padre sino alle alla 20:30 con accompagnamento presso residenza. Nel periodo extrascolastico, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi del
IG. la minore potrà trascorrere con il padre tutti i giorni dalla mattina, quando la madre Pt_1 l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino all'uscita del lavoro della madre, quando passerà a riprenderla. La minore trascorrerà, altresì, con il padre dal venerdì all'uscita (dalle 14.00 in periodo non scolastico con prelievo dalla residenza) da scuola sino al sabato alle ore 19.30 con accompagnamento presso casa materna.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio. In mancanza di accordo la minore trascorrerà il mese di luglio con il padre pagina 2 di 3 ed il mese di agosto con la madre. Per il mese di giugno, nel periodo non scolastico, la minore, compatibilmente con esigenze della stessa, parteciperà ad estate ragazzi o attività similare ed il costo verrà sostenuto al 50% tra i genitori oppure, qualora la minore non intendesse partecipare a centri estivi essa permarrà presso l'abitazione paterna dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17, mentre tutti i fine settimana di detto periodo resterà con la madre.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alternati con ciascun genitore il 24 con uno (per il 2024 con la mamma) ed il 25 con l'altro (per il 2024 con il papà), nonchè sempre ad anni alterni dal 26 mattina al 30 dicembre ore 20:00 con un genitore (per il 2024 con la mamma) e dal 30 dicembre ore 18:00 al 6 gennaio ore 20:00 con altro (per il 2024/25 con il papà); Pasqua (sabato, domenica e lunedì ad anni alternati con ciascun genitore- per il 2025 la minore resterà con la mamma), compleanni del genitore e della minore devono garantire la presenza del genitore anche non collocatario (es. merenda con uno e cena con l'altro) e festività varie con turnazione ad anni alterni.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia un importo Pt_1 pari a € 325,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra , fino a quando Parte_1 il IG. non reperirà nuova occupazione e non avrà trasferito la residenza. All'avveramento CP_1 di quest'ultima condizione l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17044/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA Parte_1
CARMELINA che la rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Costanta (Romania) il Parte_1 CP_1
13/08/2005.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 18/10/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 23/01/2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 11/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore resti affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la mamma.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla IG.ra ed il relativo mutuo verrà corrisposto al Pt_1
50% tra i proprietari. La signora ha già provveduto a volturare a proprio nome tutte le utenze Pt_1 relative alla casa coniugale.
DISPONE che, durante il periodo scolastico, il padre si impegni ad andare a prendere tutti i giorni la minore a scuola e la minore resterà con lui tutti i giorni dall'uscita da scuola sino alle 17:00 , ad eccezione del MERCOLEDI', giorno in cui la minore resterà con il padre sino alle alla 20:30 con accompagnamento presso residenza. Nel periodo extrascolastico, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi del
IG. la minore potrà trascorrere con il padre tutti i giorni dalla mattina, quando la madre Pt_1 l'accompagnerà presso l'abitazione paterna, fino all'uscita del lavoro della madre, quando passerà a riprenderla. La minore trascorrerà, altresì, con il padre dal venerdì all'uscita (dalle 14.00 in periodo non scolastico con prelievo dalla residenza) da scuola sino al sabato alle ore 19.30 con accompagnamento presso casa materna.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio. In mancanza di accordo la minore trascorrerà il mese di luglio con il padre pagina 2 di 3 ed il mese di agosto con la madre. Per il mese di giugno, nel periodo non scolastico, la minore, compatibilmente con esigenze della stessa, parteciperà ad estate ragazzi o attività similare ed il costo verrà sostenuto al 50% tra i genitori oppure, qualora la minore non intendesse partecipare a centri estivi essa permarrà presso l'abitazione paterna dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17, mentre tutti i fine settimana di detto periodo resterà con la madre.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alternati con ciascun genitore il 24 con uno (per il 2024 con la mamma) ed il 25 con l'altro (per il 2024 con il papà), nonchè sempre ad anni alterni dal 26 mattina al 30 dicembre ore 20:00 con un genitore (per il 2024 con la mamma) e dal 30 dicembre ore 18:00 al 6 gennaio ore 20:00 con altro (per il 2024/25 con il papà); Pasqua (sabato, domenica e lunedì ad anni alternati con ciascun genitore- per il 2025 la minore resterà con la mamma), compleanni del genitore e della minore devono garantire la presenza del genitore anche non collocatario (es. merenda con uno e cena con l'altro) e festività varie con turnazione ad anni alterni.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento della figlia un importo Pt_1 pari a € 325,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra , fino a quando Parte_1 il IG. non reperirà nuova occupazione e non avrà trasferito la residenza. All'avveramento CP_1 di quest'ultima condizione l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3