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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Enzo Molettieri, elett.te domiciliato come Parte_1
in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappr. e dife. dall'avv.to Marco Capece, con cui elett.te domicilia in Salerno, alla Via Velia 76, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 28/10/2022, ha adito questo giudice, Parte_1
esponendo di essere dipendente del dal 19/1/2010; di aver subito un CP_1
infortunio in data 20/3/2018 durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro mentre provvedeva alla pulizia di un vallone con il decespugliatore, ferendosi il piede con una lama dell'attrezzo; di aver subito un intervento chirurgico d'urgenza durante il quale si rilevava “la frattura della base del I, II e III metatarso, la lesione
completa dei tendini estensori lunghi dell'avampiede, dell'estensore breve
dell'alluce, del ramo digitale dorsale del nervo peroneo profondo, non
1 riposizionabile, la lesione completa del tendine abduttore e di quello flessore
lungo dell'alluce”; di essere stato dimesso in data 28/3/2018 con prognosi sino al
18/4/2018. Ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente pari al 14%,
ha prospettato l'esclusiva responsabilità datoriale in ordine al danno patito ed ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del cd. danno CP_1
differenziale. Esposti gli elementi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 14 e 15 del ricorso.
Si è costituito il , contestando Controparte_1
le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 17 della memoria.
Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note illustrative, alla
prima udienza tenuta dinanzi allo scrivente (udienza in trattazione del
6/11/2025), la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta.
Quanto all'infortunio per cui è causa, deve osservarsi che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla dinamica dello stesso.
In data 20 marzo 2018, verso le ore 8.30, il ricorrente era intento allo svolgimento del proprio turno di lavoro presso il bacino di Montoro e, mentre provvedeva alla pulizia di un vallone con il decespugliatore, la lama dello strumento si rompeva ed andava ad impattare contro la scarpa antinfortunistica del piede sinistro del lavoratore, tagliandola proprio poco oltre la protezione di ferro e provocando una ferita al piede.
veniva immediatamente soccorso dagli altri compagni di Parte_1
squadra e portato al nosocomio di Solofra, da dove era dimesso in data 28 marzo
2018 con diagnosi di “FLC regione dorso-mediale piede sx con lesioni tendinee
multiple, perdita di sostanza e frattura base del I, II, III metatarso”.
2 Sulla base di tale presupposto di fatto, il ricorrente ha prospettato l'esclusiva responsabilità datoriale in ordine al danno patito ed ha chiesto la condanna del resistente Consorzio al risarcimento del cd. danno differenziale, ossia ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall'INAIL ex art. 13 -
d.lvo 23 febbraio 2000 - n. 38 e quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento secondo i criteri civilistici, non consentendo la diversità strutturale e funzionale tra i due istituti di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato.
La compagine datoriale ha sostenuto la mancanza di qualsiasi sua responsabilità
nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, affermando di aver puntualmente ottemperato ed adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Tanto premesso, va detto che risulta consolidata in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo
Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d.
T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. (vedi anche Cass., n.
25217/2023).
3 Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi.
Una valenza decisiva assume nell'impianto della tutela l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro". Quindi, il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa.
Perciò, alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c.
sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno
è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass., n.
20327/2023).
La compagine datoriale, quindi, ha l'onere di dimostrare di aver correttamente informato i lavoratori in ordine alla pericolosità dell'attività espletata e di aver fatto utilizzare ai predetti strumenti di lavoro conformi alle norme sulla sicurezza.
4 Risulta dagli atti di causa che il ha predisposto il piano di prevenzione CP_1
e protezione dei rischi ed il documento specifico di valutazione dei rischi. Ha
organizzato vari corsi di formazione professionale, a cui ha partecipato anche il
(vedi attestazione del 9/5/2016), relativi alla prevenzione del rischio Parte_1
professionale (vedi documentazione del convenuto).
Quanto allo strumento lavorativo, ossia al decespugliatore, va detto che il forniva ai lavoratori uno strumento con sistema di protezione annesso CP_1
(parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e non con la lama.
Esposte le prospettazioni delle parti ed il quadro della giurisprudenza di legittimità
a cui parametrare il giudizio, vanno esaminate le risultanze della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste ha affermato che “Il 20/03/2018 il caposquadra ha Testimone_1
portato due decespugliatori con le lame e senza dispositivo di protezione
antitaglio”.
Il teste ha riferito che “Ricordo che, in data 20/03/2018, il Testimone_2
caposquadra aveva portato ai lavoratori i decespugliatori, forniti di Per_1
lama e non di disco e sprovvisti di strumento protettivo anti-taglio …”.
Il teste ha detto che “Il 20/03/2018 il caposquadra ha portato i Tes_3
decespugliatori con le lame e senza dispositivo di protezione antitaglio. Abbiamo
chiesto perché non avessero i dischi e ci ha risposto che erano
momentaneamente indisponibili”.
Questi tre testimoni erano sul posto al momento dell'incidente ed erano addetti alla squadra di lavoro a cui apparteneva anche il . Parte_1
5 Il teste , dipendente del addetto alla sorveglianza Testimone_4 CP_1
dei lavori e degli operai, “giunto sul posto quando ormai il ricorrente era stato già
trasportato in ospedale”, ha precisato di essere “stato chiamato dai colleghi, i
quali mi informarono dell'accaduto, in quanto ero responsabile della sorveglianza
sui dipendenti. Dagli stessi ho saputo che il ricorrente si era infortunato a causa
della rottura della lama del decespugliatore. Preciso che il , già un paio CP_1
di anni prima dell'evento infortunistico, aveva vietato l'utilizzo dei decespugliatori
con le lame, prescrivendo il solo uso dei dischi per ragioni di sicurezza. Nel caso
specifico ho visto lo strumento utilizzato dal ricorrente in occasione dell'infortunio
ed ho notato l'uso delle lame e non dei dischi, …”.
Il medesimo testimone ha continuato la sua deposizione, sostenendo che “… Ho
chiesto al Caposquadra il motivo dell'utilizzo delle lame e mi è stato riferito che
era il a non avere i dischi da poter utilizzare in luogo delle lame, CP_1
tuttavia, da un controllo da me effettuato, ho scoperto che il caposquadra non
poteva non essere in possesso dei dischi in quanto allo stesso materialmente
consegnati dal . Al consorzio in officina e CP_1 Parte_2 CP_2
sono addetti alla consegna periodica del materiale necessario alle
[...]
squadre che consegnano ai capisquadra;
il materiale consiste in benzina per i
decespugliatori, motosega, dischi pale ovvero tutto quanto necessario agli
operai; ricordo di aver chiesto a perché nella squadra ove era inserito Parte_2
si faceva uso di lame e non di dischi e mi fu riferito che invece Parte_1
avevano regolarmente consegnato i dischi a e che erano anche in Per_1
possesso dei verbali firmati. …”.
Il ha detto anche che “So che il decespugliatore utilizzato dal ricorrente Tes_4
non possedeva la protezione del dispositivo di taglio, rimossa forse per ragioni di
6 velocizzazione del lavoro. Lo stesso vale per l'altro decespugliatore che ho
rinvenuto sul luogo dell'incidente”.
Non è in contestazione che il lavoratore indossasse al momento dell'infortunio i dispositivi di protezione personale, ossia la tuta, le scarpe, i parastinchi e i guanti antinfortunistici. Tale circostanza è stata anche confermata dai testi.
Quanto all'obbligo di informazione dei rischi lavorativi, è da osservare che, come già detto, il ha predisposto il piano di prevenzione e protezione dei CP_1
rischi ed il documento specifico di valutazione dei rischi. Ha organizzato vari corsi di formazione professionale, a cui ha partecipato anche il (vedi Parte_1
attestazione del 9/5/2016), relativi alla prevenzione del rischio professionale (vedi documentazione del convenuto).
I testi ed hanno precisato che tutti i dipendenti Testimone_1 Tes_3
erano al corrente dell'esistenza di un divieto da parte del circa l'utilizzo CP_1
del decespugliatore con lama.
I testi e , dipendenti del convenuto Testimone_5 Testimone_6
rispettivamente quali capo-operaio nell'ambito del (San Controparte_1
Giorgio- Roccapiemonte) e collaboratore tecnico dell'ufficio manutenzione -
Comprensorio alto, hanno entrambi confermato che venivano effettuati corsi organizzati dall' , in cui “si parlava di tutti gli attrezzi Parte_3
utilizzati nell'attività lavorativa e dunque anche del decespugliatore, laddove il
lavoratore fosse coinvolto nell'utilizzo di tale macchinario”, precisando che “… il
referente del corso ha indicato in modo preciso tutti i rischi connessi all'utilizzo di
macchine e delle attrezzature utilizzate nel nostro lavoro, nonché le misure di
prevenzione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione, secondo quanto prescritto dal
T.U dell''81/2008”.
7 Quindi, da un'analisi del materiale istruttorio in atti, si evince che il datore di lavoro ha assolto al proprio dovere informativo verso il lavoratore in ordine ai rischi dell'attività espletata.
Quanto allo strumento lavorativo assegnato ai lavoratori, ossia al decespugliatore, va detto che il forniva abitualmente agli operai uno CP_1
strumento con sistema di protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio,
con il disco e non con la lama.
Ciò è confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_5 Testimone_6
e dalle asserzioni dei testi ed , secondo le quali Testimone_1 Tes_3
prima dell'incidente i lavoratori utilizzavano il decespugliatore con il disco, fatta eccezione solo per quella mattina perché il caposquadra disse agli altri operai che non c'era la disponibilità di dischi.
Il teste ha detto che il , già un paio di anni prima Testimone_4 CP_1
dell'evento infortunistico, aveva vietato l'utilizzo dei decespugliatori con le lame,
prescrivendo il solo uso dei dischi per ragioni di sicurezza.
Perciò, è da ritenersi acclarato, secondo le risultanze processuali, che il forniva abitualmente ai lavoratori uno strumento con sistema di CP_1
protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore,
interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e le protezioni richieste e non con la lama.
Riguardo alle emergenze processuali relative all'attrezzo affidato il giorno dell'incidente al ricorrente, deve sottolinearsi che il decespugliatore con la lama e senza dispositivo di protezione antitaglio (anche se non è chiaro se sia stato proprio il ricorrente a togliere il sistema ovvero se l'attrezzo gli sia stato assegnato
8 proprio senza il dispositivo antitaglio) è stato consegnato al dal Parte_1
caposquadra , come concordemente affermato dai testi Parte_4
, ed . Testimone_4 Testimone_1 Tes_3
Unica deposizione in cui si parla di quali decespugliatori vennero consegnati, il giorno dell'incidente, dal al caposquadra è quella di CP_1 Parte_4
. Testimone_4
Sul punto, come già detto, questo testimone ha affermato quanto segue: “Ho
chiesto al Caposquadra il motivo dell'utilizzo delle lame e mi è stato riferito che
era il a non avere i dischi da poter utilizzare in luogo delle lame, CP_1
tuttavia, da un controllo da me effettuato, ho scoperto che il caposquadra non
poteva non essere in possesso dei dischi in quanto allo stesso materialmente
consegnati dal . Al consorzio in officina e CP_1 Parte_2 CP_2
sono addetti alla consegna periodica del materiale necessario alle
[...]
squadre che consegnano ai capisquadra;
il materiale consiste in benzina per i
decespugliatori, motosega, dischi pale ovvero tutto quanto necessario agli
operai; ricordo di aver chiesto a perché nella squadra ove era inserito Parte_2
si faceva uso di lame e non di dischi e mi fu riferito che invece Parte_1
avevano regolarmente consegnato i dischi a e che erano anche in Per_1
possesso dei verbali firmati. …”.
Da tali asserzioni deve dedursi che, il giorno dell'incidente, il ha CP_1
consegnato al caposquadra i decespugliatori muniti di dischi e Parte_4
delle protezioni e non di lame.
E' vero che trattasi di testimonianza de relato actoris. Ma, la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., n. 21568) ha affermato che “la testimonianza de
relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta
9 elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle
altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass.
11844/2006; Cass. 8358/2007). In sostanza, dette deposizioni come nei fatti
ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa
Corte, da cui non si ha ragione di dissentire - sono prive di forza probatoria ove
isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come
nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate
unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 11844/2006)”.
Proprio una valutazione complessiva delle risultanze di questo giudizio porta a ritenere provata la circostanza di fatto in questione, ossia che - il giorno dell'incidente - il abbia consegnato al caposquadra CP_1 Parte_4
i decespugliatori muniti di dischi e non di lame.
Infatti, oltre alla deposizione di (de relato sul punto), deve Testimone_4
considerarsi che il forniva abitualmente ai lavoratori uno strumento con CP_1
sistema di protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e non con la lama (vedi testimonianze e ); è Testimone_5 Testimone_6
pure da tenere presente quanto riferito dagli altri lavoratori della squadra del ricorrente, secondo cui prima dell'incidente gli operai utilizzavano il decespugliatore con il disco, fatta eccezione solo per quella mattina dell'infortunio del . Parte_1
Tale complesso probatorio conduce a ritenere che, il giorno dell'incidente, il abbia consegnato al caposquadra (che, nel periodo CP_1 Parte_4
in esame, era il responsabile della sicurezza) i decespugliatori muniti di dischi e delle protezioni e non di lame.
10 Ciò porta ad escludere che vi sia stata una violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del resistente, il quale ha invece osservato le misure di CP_1
protezione rispondenti allo standard del settore cui l'impresa appartiene.
Quindi, risulta dimostrato che il datore di lavoro abbia adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Nel caso di specie, al contrario di quanto accaduto nella fattispecie esaminata da
Cass. n. 24798/2016 citata nella memoria di parte ricorrente, non ci troviamo di fronte ad un ordine di servizio in contrasto con la normativa di sicurezza, ma di un adempimento datoriale legittimo, in quanto il ha fornito al CP_1
caposquadra i decespugliatori muniti di dischi e con le protezioni e non di lame.
Che poi, il giorno dell'incidente, il caposquadra abbia dato i decespugliatori con le lame e privi del sistema protettivo (anche se su quest'ultimo punto, come detto,
non è chiaro se gli attrezzi siano stati consegnati privi del supporto ai lavoratori o sia stato il ricorrente ad eliminare la protezione dal suo decespugliatore), esula dalla responsabilità del (unico soggetto evocato in giudizio), a fronte CP_1
della prova della consegna al caposquadra della strumentazione lavorativa conforme alla normativa sulla sicurezza. Infatti, in tale situazione, non è
configurabile un ulteriore obbligo del di controllo sui decespugliatori CP_1
consegnati dal caposquadra ai lavoratori.
E' vero che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'infortunio è
dipeso da causa a lui non imputabile e ciò anche nel caso di dinamica non chiara dell'infortunio o quando questo derivi da negligenza o imprudenza del lavoratore,
ma le considerazioni svolte in ordine al caso di specie portano a ritenere che il resistente abbia provato di aver apprestato tutte le misure per evitare CP_1
il danno, ossia di aver adottato tutte le cautele, tipiche o atipiche, concretamente
11 individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee a impedire il verificarsi dell'evento dannoso;
in realtà, quest'ultimo è stato causato da elementi estranei totalmente alla sfera datoriale, frutto dell'esclusiva volontà altrui e di una scelta arbitraria che ha creato condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Pertanto, va rigettato il ricorso.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Enzo Molettieri, elett.te domiciliato come Parte_1
in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappr. e dife. dall'avv.to Marco Capece, con cui elett.te domicilia in Salerno, alla Via Velia 76, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 28/10/2022, ha adito questo giudice, Parte_1
esponendo di essere dipendente del dal 19/1/2010; di aver subito un CP_1
infortunio in data 20/3/2018 durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro mentre provvedeva alla pulizia di un vallone con il decespugliatore, ferendosi il piede con una lama dell'attrezzo; di aver subito un intervento chirurgico d'urgenza durante il quale si rilevava “la frattura della base del I, II e III metatarso, la lesione
completa dei tendini estensori lunghi dell'avampiede, dell'estensore breve
dell'alluce, del ramo digitale dorsale del nervo peroneo profondo, non
1 riposizionabile, la lesione completa del tendine abduttore e di quello flessore
lungo dell'alluce”; di essere stato dimesso in data 28/3/2018 con prognosi sino al
18/4/2018. Ha dedotto di aver subito un danno biologico permanente pari al 14%,
ha prospettato l'esclusiva responsabilità datoriale in ordine al danno patito ed ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del cd. danno CP_1
differenziale. Esposti gli elementi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 14 e 15 del ricorso.
Si è costituito il , contestando Controparte_1
le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 17 della memoria.
Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note illustrative, alla
prima udienza tenuta dinanzi allo scrivente (udienza in trattazione del
6/11/2025), la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta.
Quanto all'infortunio per cui è causa, deve osservarsi che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla dinamica dello stesso.
In data 20 marzo 2018, verso le ore 8.30, il ricorrente era intento allo svolgimento del proprio turno di lavoro presso il bacino di Montoro e, mentre provvedeva alla pulizia di un vallone con il decespugliatore, la lama dello strumento si rompeva ed andava ad impattare contro la scarpa antinfortunistica del piede sinistro del lavoratore, tagliandola proprio poco oltre la protezione di ferro e provocando una ferita al piede.
veniva immediatamente soccorso dagli altri compagni di Parte_1
squadra e portato al nosocomio di Solofra, da dove era dimesso in data 28 marzo
2018 con diagnosi di “FLC regione dorso-mediale piede sx con lesioni tendinee
multiple, perdita di sostanza e frattura base del I, II, III metatarso”.
2 Sulla base di tale presupposto di fatto, il ricorrente ha prospettato l'esclusiva responsabilità datoriale in ordine al danno patito ed ha chiesto la condanna del resistente Consorzio al risarcimento del cd. danno differenziale, ossia ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto a titolo di indennizzo dall'INAIL ex art. 13 -
d.lvo 23 febbraio 2000 - n. 38 e quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento secondo i criteri civilistici, non consentendo la diversità strutturale e funzionale tra i due istituti di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato.
La compagine datoriale ha sostenuto la mancanza di qualsiasi sua responsabilità
nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, affermando di aver puntualmente ottemperato ed adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Tanto premesso, va detto che risulta consolidata in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo
Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d.
T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. (vedi anche Cass., n.
25217/2023).
3 Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi.
Una valenza decisiva assume nell'impianto della tutela l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro". Quindi, il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa.
Perciò, alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c.
sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno
è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass., n.
20327/2023).
La compagine datoriale, quindi, ha l'onere di dimostrare di aver correttamente informato i lavoratori in ordine alla pericolosità dell'attività espletata e di aver fatto utilizzare ai predetti strumenti di lavoro conformi alle norme sulla sicurezza.
4 Risulta dagli atti di causa che il ha predisposto il piano di prevenzione CP_1
e protezione dei rischi ed il documento specifico di valutazione dei rischi. Ha
organizzato vari corsi di formazione professionale, a cui ha partecipato anche il
(vedi attestazione del 9/5/2016), relativi alla prevenzione del rischio Parte_1
professionale (vedi documentazione del convenuto).
Quanto allo strumento lavorativo, ossia al decespugliatore, va detto che il forniva ai lavoratori uno strumento con sistema di protezione annesso CP_1
(parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e non con la lama.
Esposte le prospettazioni delle parti ed il quadro della giurisprudenza di legittimità
a cui parametrare il giudizio, vanno esaminate le risultanze della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste ha affermato che “Il 20/03/2018 il caposquadra ha Testimone_1
portato due decespugliatori con le lame e senza dispositivo di protezione
antitaglio”.
Il teste ha riferito che “Ricordo che, in data 20/03/2018, il Testimone_2
caposquadra aveva portato ai lavoratori i decespugliatori, forniti di Per_1
lama e non di disco e sprovvisti di strumento protettivo anti-taglio …”.
Il teste ha detto che “Il 20/03/2018 il caposquadra ha portato i Tes_3
decespugliatori con le lame e senza dispositivo di protezione antitaglio. Abbiamo
chiesto perché non avessero i dischi e ci ha risposto che erano
momentaneamente indisponibili”.
Questi tre testimoni erano sul posto al momento dell'incidente ed erano addetti alla squadra di lavoro a cui apparteneva anche il . Parte_1
5 Il teste , dipendente del addetto alla sorveglianza Testimone_4 CP_1
dei lavori e degli operai, “giunto sul posto quando ormai il ricorrente era stato già
trasportato in ospedale”, ha precisato di essere “stato chiamato dai colleghi, i
quali mi informarono dell'accaduto, in quanto ero responsabile della sorveglianza
sui dipendenti. Dagli stessi ho saputo che il ricorrente si era infortunato a causa
della rottura della lama del decespugliatore. Preciso che il , già un paio CP_1
di anni prima dell'evento infortunistico, aveva vietato l'utilizzo dei decespugliatori
con le lame, prescrivendo il solo uso dei dischi per ragioni di sicurezza. Nel caso
specifico ho visto lo strumento utilizzato dal ricorrente in occasione dell'infortunio
ed ho notato l'uso delle lame e non dei dischi, …”.
Il medesimo testimone ha continuato la sua deposizione, sostenendo che “… Ho
chiesto al Caposquadra il motivo dell'utilizzo delle lame e mi è stato riferito che
era il a non avere i dischi da poter utilizzare in luogo delle lame, CP_1
tuttavia, da un controllo da me effettuato, ho scoperto che il caposquadra non
poteva non essere in possesso dei dischi in quanto allo stesso materialmente
consegnati dal . Al consorzio in officina e CP_1 Parte_2 CP_2
sono addetti alla consegna periodica del materiale necessario alle
[...]
squadre che consegnano ai capisquadra;
il materiale consiste in benzina per i
decespugliatori, motosega, dischi pale ovvero tutto quanto necessario agli
operai; ricordo di aver chiesto a perché nella squadra ove era inserito Parte_2
si faceva uso di lame e non di dischi e mi fu riferito che invece Parte_1
avevano regolarmente consegnato i dischi a e che erano anche in Per_1
possesso dei verbali firmati. …”.
Il ha detto anche che “So che il decespugliatore utilizzato dal ricorrente Tes_4
non possedeva la protezione del dispositivo di taglio, rimossa forse per ragioni di
6 velocizzazione del lavoro. Lo stesso vale per l'altro decespugliatore che ho
rinvenuto sul luogo dell'incidente”.
Non è in contestazione che il lavoratore indossasse al momento dell'infortunio i dispositivi di protezione personale, ossia la tuta, le scarpe, i parastinchi e i guanti antinfortunistici. Tale circostanza è stata anche confermata dai testi.
Quanto all'obbligo di informazione dei rischi lavorativi, è da osservare che, come già detto, il ha predisposto il piano di prevenzione e protezione dei CP_1
rischi ed il documento specifico di valutazione dei rischi. Ha organizzato vari corsi di formazione professionale, a cui ha partecipato anche il (vedi Parte_1
attestazione del 9/5/2016), relativi alla prevenzione del rischio professionale (vedi documentazione del convenuto).
I testi ed hanno precisato che tutti i dipendenti Testimone_1 Tes_3
erano al corrente dell'esistenza di un divieto da parte del circa l'utilizzo CP_1
del decespugliatore con lama.
I testi e , dipendenti del convenuto Testimone_5 Testimone_6
rispettivamente quali capo-operaio nell'ambito del (San Controparte_1
Giorgio- Roccapiemonte) e collaboratore tecnico dell'ufficio manutenzione -
Comprensorio alto, hanno entrambi confermato che venivano effettuati corsi organizzati dall' , in cui “si parlava di tutti gli attrezzi Parte_3
utilizzati nell'attività lavorativa e dunque anche del decespugliatore, laddove il
lavoratore fosse coinvolto nell'utilizzo di tale macchinario”, precisando che “… il
referente del corso ha indicato in modo preciso tutti i rischi connessi all'utilizzo di
macchine e delle attrezzature utilizzate nel nostro lavoro, nonché le misure di
prevenzione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione, secondo quanto prescritto dal
T.U dell''81/2008”.
7 Quindi, da un'analisi del materiale istruttorio in atti, si evince che il datore di lavoro ha assolto al proprio dovere informativo verso il lavoratore in ordine ai rischi dell'attività espletata.
Quanto allo strumento lavorativo assegnato ai lavoratori, ossia al decespugliatore, va detto che il forniva abitualmente agli operai uno CP_1
strumento con sistema di protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio,
con il disco e non con la lama.
Ciò è confermato dalle deposizioni dei testi Testimone_5 Testimone_6
e dalle asserzioni dei testi ed , secondo le quali Testimone_1 Tes_3
prima dell'incidente i lavoratori utilizzavano il decespugliatore con il disco, fatta eccezione solo per quella mattina perché il caposquadra disse agli altri operai che non c'era la disponibilità di dischi.
Il teste ha detto che il , già un paio di anni prima Testimone_4 CP_1
dell'evento infortunistico, aveva vietato l'utilizzo dei decespugliatori con le lame,
prescrivendo il solo uso dei dischi per ragioni di sicurezza.
Perciò, è da ritenersi acclarato, secondo le risultanze processuali, che il forniva abitualmente ai lavoratori uno strumento con sistema di CP_1
protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore,
interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e le protezioni richieste e non con la lama.
Riguardo alle emergenze processuali relative all'attrezzo affidato il giorno dell'incidente al ricorrente, deve sottolinearsi che il decespugliatore con la lama e senza dispositivo di protezione antitaglio (anche se non è chiaro se sia stato proprio il ricorrente a togliere il sistema ovvero se l'attrezzo gli sia stato assegnato
8 proprio senza il dispositivo antitaglio) è stato consegnato al dal Parte_1
caposquadra , come concordemente affermato dai testi Parte_4
, ed . Testimone_4 Testimone_1 Tes_3
Unica deposizione in cui si parla di quali decespugliatori vennero consegnati, il giorno dell'incidente, dal al caposquadra è quella di CP_1 Parte_4
. Testimone_4
Sul punto, come già detto, questo testimone ha affermato quanto segue: “Ho
chiesto al Caposquadra il motivo dell'utilizzo delle lame e mi è stato riferito che
era il a non avere i dischi da poter utilizzare in luogo delle lame, CP_1
tuttavia, da un controllo da me effettuato, ho scoperto che il caposquadra non
poteva non essere in possesso dei dischi in quanto allo stesso materialmente
consegnati dal . Al consorzio in officina e CP_1 Parte_2 CP_2
sono addetti alla consegna periodica del materiale necessario alle
[...]
squadre che consegnano ai capisquadra;
il materiale consiste in benzina per i
decespugliatori, motosega, dischi pale ovvero tutto quanto necessario agli
operai; ricordo di aver chiesto a perché nella squadra ove era inserito Parte_2
si faceva uso di lame e non di dischi e mi fu riferito che invece Parte_1
avevano regolarmente consegnato i dischi a e che erano anche in Per_1
possesso dei verbali firmati. …”.
Da tali asserzioni deve dedursi che, il giorno dell'incidente, il ha CP_1
consegnato al caposquadra i decespugliatori muniti di dischi e Parte_4
delle protezioni e non di lame.
E' vero che trattasi di testimonianza de relato actoris. Ma, la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., n. 21568) ha affermato che “la testimonianza de
relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta
9 elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle
altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass.
11844/2006; Cass. 8358/2007). In sostanza, dette deposizioni come nei fatti
ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa
Corte, da cui non si ha ragione di dissentire - sono prive di forza probatoria ove
isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come
nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate
unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 11844/2006)”.
Proprio una valutazione complessiva delle risultanze di questo giudizio porta a ritenere provata la circostanza di fatto in questione, ossia che - il giorno dell'incidente - il abbia consegnato al caposquadra CP_1 Parte_4
i decespugliatori muniti di dischi e non di lame.
Infatti, oltre alla deposizione di (de relato sul punto), deve Testimone_4
considerarsi che il forniva abitualmente ai lavoratori uno strumento con CP_1
sistema di protezione annesso (parasassi), che fungeva da protezione dell'operatore, interponendosi tra lo stesso ed il dispositivo di taglio, con il disco e non con la lama (vedi testimonianze e ); è Testimone_5 Testimone_6
pure da tenere presente quanto riferito dagli altri lavoratori della squadra del ricorrente, secondo cui prima dell'incidente gli operai utilizzavano il decespugliatore con il disco, fatta eccezione solo per quella mattina dell'infortunio del . Parte_1
Tale complesso probatorio conduce a ritenere che, il giorno dell'incidente, il abbia consegnato al caposquadra (che, nel periodo CP_1 Parte_4
in esame, era il responsabile della sicurezza) i decespugliatori muniti di dischi e delle protezioni e non di lame.
10 Ciò porta ad escludere che vi sia stata una violazione dell'obbligo di sicurezza da parte del resistente, il quale ha invece osservato le misure di CP_1
protezione rispondenti allo standard del settore cui l'impresa appartiene.
Quindi, risulta dimostrato che il datore di lavoro abbia adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Nel caso di specie, al contrario di quanto accaduto nella fattispecie esaminata da
Cass. n. 24798/2016 citata nella memoria di parte ricorrente, non ci troviamo di fronte ad un ordine di servizio in contrasto con la normativa di sicurezza, ma di un adempimento datoriale legittimo, in quanto il ha fornito al CP_1
caposquadra i decespugliatori muniti di dischi e con le protezioni e non di lame.
Che poi, il giorno dell'incidente, il caposquadra abbia dato i decespugliatori con le lame e privi del sistema protettivo (anche se su quest'ultimo punto, come detto,
non è chiaro se gli attrezzi siano stati consegnati privi del supporto ai lavoratori o sia stato il ricorrente ad eliminare la protezione dal suo decespugliatore), esula dalla responsabilità del (unico soggetto evocato in giudizio), a fronte CP_1
della prova della consegna al caposquadra della strumentazione lavorativa conforme alla normativa sulla sicurezza. Infatti, in tale situazione, non è
configurabile un ulteriore obbligo del di controllo sui decespugliatori CP_1
consegnati dal caposquadra ai lavoratori.
E' vero che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'infortunio è
dipeso da causa a lui non imputabile e ciò anche nel caso di dinamica non chiara dell'infortunio o quando questo derivi da negligenza o imprudenza del lavoratore,
ma le considerazioni svolte in ordine al caso di specie portano a ritenere che il resistente abbia provato di aver apprestato tutte le misure per evitare CP_1
il danno, ossia di aver adottato tutte le cautele, tipiche o atipiche, concretamente
11 individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee a impedire il verificarsi dell'evento dannoso;
in realtà, quest'ultimo è stato causato da elementi estranei totalmente alla sfera datoriale, frutto dell'esclusiva volontà altrui e di una scelta arbitraria che ha creato condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Pertanto, va rigettato il ricorso.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La peculiarità della fattispecie esaminata induce alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
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