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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati :
LO GL Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3088/2023 pendente
TRA
C.F. nato a Ouragahio, in [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1 20 dicembre 1986, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO COZZA (pec:
e dall'avv. ALESSANDRA MARCACCI (pec: Email_1
, entrambi del Foro di Perugia, ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, Via Fiume n. 17
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...], il 12 gennaio CP_1 CodiceFiscale_2 1986, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANA ASTARITA del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, Via dei Filosofi, n. 43/C
RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 9 Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.10.2025 (da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in Perugia il 3.11.2007; Pt_1 CP_1 dall'unione è nato in data [...] il figlio (oggi maggiorenne). Con sentenza n. 315 Persona_1 del 2.3.2018 nel procedimento R.G. n. 282 del 2014 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e prevedendo, tra le altre cose, la facoltà del padre di vedere il figlio tutti i fine settimana e almeno due pomeriggi infrasettimanali, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno di separazione in favore della moglie di euro 250,00 mensili.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, il sig. ha chiesto pronuncia di scioglimento del Pt_1 matrimonio stante il decorso di oltre 9 anni dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale (occorsa in data 10.03.2014) e l'assenza di intervenuta riconciliazione. Quanto alle condizioni accessorie, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio , ma Persona_1 con suo collocamento prevalente presso di sé, nell'abitazione sita in Perugia, Str. Eugubina n. 236/C, ove già il figlio risulta residente, con facoltà della madre di tenerlo con sé tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con elisione del mantenimento ordinario a suo carico;
in subordine, in caso di collocamento presso la madre, ha chiesto di tenere presso di sé il minore almeno tre giorni consecutivi dal lunedì al mercoledì compreso il pernottamento e la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 150,00 mensili;
ha infine richiesto dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Ha esposto, a fondamento delle domande che, negli anni, le parti hanno più volte rimodulato le modalità e i tempi di frequentazione del figlio in ragione delle specifiche esigenze scolastiche e sportive del ragazzo , che ha abitato stabilmente presso il padre durante la frequentazione della scuola secondaria di I grado, poi presso la madre durante la frequenza del Liceo Sportivo Artistico Scientifico di Gubbio, giocando anche presso la squadra locale di calcio, dalla quale era stato selezionato;
in particolare, il padre si è occupato di accompagnarlo e riprenderlo ogni giorno dall'abitazione materna, per condurlo presso i mezzi di trasporto con cui il minore si recava a Gubbio per la scuola, rimanendovi anche il pomeriggio per gli allenamenti, potendo usufruire della mensa scolastica;
nei fine settimana, si è occupato di accompagnarlo alle partite, spesso anche in trasferta;
dato lo scarso rendimento scolastico del ragazzo, bocciato nel 2023, il padre ha provveduto a portarlo a ripetizioni private, assumendone i relativi costi;
in tale situazione, tuttavia, la madre non avrebbe acconsentito a che il figlio pernottasse presso il padre (salvo che nei periodi di chiusura scolastica), circostanza che avrebbe invece semplificato l'organizzazione quotidiana del figlio, riducendo il tempo degli spostamenti e consentendo al padre – libero da impegni lavorativi pomeridiani – di seguirlo nello studio e nei compiti. Quanto alla propria situazione economica e familiare, ha riferito di lavorare come operaio specializzato presso la e di percepire una retribuzione di circa euro 1.700,00 mensili;
di versare euro CP_2 400,00 mensili di canone di locazione per l'abitazione in cui vive assieme al nuovo nucleo familiare (la compagna sig.ra e la figlia , nata Parte_2 Persona_2 l'1.4.2018); di essere gravato di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo con rata di euro 280,00 al mese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra che non si è opposta alla CP_1 domanda di divorzio, ma ha contestato sia la richiesta di collocamento del minore presso il padre, sia la pagina 2 di 9 diminuzione del contributo al mantenimento del figlio, sia il mancato riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile per lei. Ha innanzitutto sostenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente fosse solo parziale e che l'apporto quotidiano del padre rispetto alle attività del minore era limitato a tre giorni a settimana;
ha precisato di aver sempre provveduto lei ai pasti del figlio e di aver sostenuto in via esclusiva le spese per l'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto, lamentando, in particolare, l'irregolarità nel versamento del contributo al mantenimento da parte del padre, nei confronti del quale ha promosso due procedure esecutive per ottenere il pagamento delle somme dovute direttamente dal suo datore di lavoro. Quanto al minore, ha contestato che risponda ad una sua esigenza e al suo miglior interesse cambiarne il collocamento, ormai stabile presso di lei, anche perché lo stesso è molto legato al fratellino minore (nato da altra relazione della madre successiva alla separazione), mentre non Per_3 va d'accordo con la nuova compagna del padre;
ha contestato l'opportunità di cambiare tale assetto anche in considerazione dei miglioramenti del clima familiare e dei rapporti genitoriali riscontrati dai Servizi Sociali di Perugia nell'ultima Relazione datata 8.5.2017.
A sostegno della domanda di riconoscimento di assegno divorzile, ha riferito: di aver impiegato circa dieci anni a reinserirsi nel mondo del lavoro, essendosi dedicata in costanza di matrimonio alla cura della famiglia e dei figli;
di lavorare solo dal 2022 come addetta alle pulizie negli uffici presso la Cooperativa Sociale B+ di Perugia, con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, trasformato a tempo indeterminato a partire dal marzo 2023, percependo uno stipendio di circa euro 800,00 mensili;
di abitare presso un immobile messo a disposizione dal Comune di Perugia, con un canone mensile di euro 300,00.
Ha evidenziato come, al contrario, il coniuge abbia potuto lavorare e specializzarsi durante il matrimonio come saldatore, essendo attualmente impiegato a tempo pieno e indeterminato come operaio specializzato presso la Società ed ha affermato che lo stesso svolgerebbe anche CP_2 un altro lavoro, la sera, come corriere a richiesta per società quali GL e sostenendo perciò CP_3 che il suo reddito sia superiore a quello da lui dichiarato.
Ha concluso pertanto chiedendo lo scioglimento del matrimonio, il collocamento del minore presso di sé, contributo paterno al mantenimento del minore per euro 500,00 mensili, oltre al 60% selle spese straordinarie a carico del padre, la percezione integrale dell'assegno unico universale e il riconoscimento di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge per euro 200,00 mensili.
All'udienza avanti al giudice delegato si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. Il ricorrente ha dichiarato: “Ho detto a mio figlio che sarebbe meglio se stesse prevalentemente a casa mia. Le Per_1 ragioni sono per lo studio perché l'anno scorso è stato bocciato e quest'anno non va troppo Per_1 bene. È complicato aiutarlo se lui vive a casa della madre. Il ragazzo non ha problemi a vivere con me
o con la madre. Attualmente vivo con la mia nuova compagna ed ho una figlia di 5 anni. La mia nuova compagna lavora e guadagna all'incirca 700-800,00 euro al mese. Io guadagno circa 1.300,00– 1.400,00 euro con lo straordinario e lavoro dalle 7.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì. Non c'è alcuna possibilità di riconciliazione. Durante il matrimonio mia moglie ha lavorato all'inizio, poi ha smesso, quando il bambino è un po' cresciuto ha smesso”. La resistente ha dichiarato: “Io non ho un nuovo compagno e vivo da sola. Il padre del mio secondo figlio vive a Perugia P. S. Giovanni e vive da solo con altri figli. Mi ha detto che la moglie è a Parigi. Ci siamo lasciati quando io ero incinta di tre mesi. Attualmente io lavoro da due anni, dal mese di marzo del 2022 e guadagno circa 500,00 – 600,00 euro al mese, faccio un lavoro part-time dalle 9.00 di mattina sino alle 11.00, due ore e a volte due ore a mezza. Non sono d'accordo che vada a vivere a casa del padre perché lui non va d'accordo con Per_1 la compagna. Mio figlio preferisce stare a casa mia e non c'è motivo di cambiare questa situazione. Durante il matrimonio io lavoravo in un albergo per pochi mesi, poi ho lavorato per due anni in un pagina 3 di 9 mangimificio a Bettona. Poi ho smesso di lavorare perché il contratto era a tempo determinato e non me lo hanno rinnovato. Pago l'affitto per una casa popolare del Comune e verso 300,00 euro al mese”. Il ricorrente, a sua volta, ha replicato: “Non è vero che mio figlio non va d'accordo con la mia compagna. Lei impedisce a mio figlio di venire a casa mia perché deve aiutarla per il fratello più piccolo. Attualmente io verso a mia moglie solo 350,00 euro. Non verso a mia moglie l'assegno di mantenimento perché ho molte spese per mio figlio”. Con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. in via provvisoria sono state confermate le condizioni di separazione quanto all'affidamento, mantenimento e collocamento del figlio minore e l'assegno di mantenimento in favore della resistente è stato ridotto alla minor somma di euro 150,00 mensili. E' stata inoltre sollecitata al ricorrente il deposito di documentazione bancaria integrativa e si è proceduto all'audizione del minore.
Il ragazzo, prossimo ormai al compimento di 18 anni di età, invitato a riferire sul suo rapporto con entrambi i genitori, ha dichiarato: “Io ho un rapporto bellissimo sia con mio padre sia con mia madre. Non ho preferenze per stare dall'uno o dall'altro. In questo periodo sto a Gubbio con altri ragazzi della società di calcio per circa 4 giorni a settimana in un appartamento che la società ci ha messo a disposizione. Quando sono a Perugia sto principalmente da mia madre, mentre lo scorso anno quando non c'era questo discorso della casa a Gubbio stavo più tempo a casa di mia madre e il sabato e la domenica da mio padre. Da mio padre in questo periodo ci sto andando poco perché quando da Gubbio vado direttamente da mia madre. In generale sino ad oggi non mi sono trovato male nel passare del tempo con mio padre e con mia madre, preferirei che le cose restassero come sono”. A.D.R.: “Frequento l'istituto professionale elettronico a Gubbio. Quando sono già a Gubbio vado direttamente a scuola a piedi, quando sono a Perugia prendo invece l'autobus ed impiego circa 45 minuti. Anche con l'impegno del calcio mi resta comunque il tempo per studiare”.
Assegnati – in assenza di richieste di prove orali - termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la causa – acquisita la documentazione in giudizio depositata dalle parti – è stata all'esito rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione.
2. La domanda relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio è ammissibile e va accolta ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Le parti sono comparse nel 2014 avanti al Presidente del Tribunale e la separazione è stata pronunciata con sentenza del 2018. Non vi è stata ripresa della convivenza né è intervenuta alcuna riconciliazione.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'affidamento e collocamento residenziale del figlio che, nelle more, è ormai divenuto maggiorenne. Deve peraltro Persona_1 darsi atto che nell'audizione resa in giudizio il ragazzo, che ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, ha chiarito che quando non risiede con i compagni di squadra, per ragioni legate alla sua attività di calciatore, trascorre più tempo presso l'abitazione della madre.
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio si ricorda in via generale che tale obbligo ricadente su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di pagina 4 di 9 provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. L'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “…Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023).
Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che le parti hanno entrambe reso noto nelle comparse conclusionali che il figlio è stato, recentemente, selezionato dalla società ed ingaggiato Parte_3 per il campionato di calcio di serie D, stipulando lo scorso gennaio, contratto di collaborazione coordinata e continuativa come atleta, con una retribuzione annuale crescente di euro 2000,00 – 8.000,00 – 10.000,00 euro lordi per il triennio 2025 – 2027, con vitto e alloggio gratuito, oltre all'utilizzo del centro sportivo e delle relative attrezzature. Il ragazzo, quando è impegnato con lo svolgimento dell'attività sportiva, risiede a . Pt_3 Secondo le prospettazioni della madre lo stesso continuerebbe, peraltro, nei periodi in cui è libero da impegni, a frequentare l'abitazione materna dovendo, pertanto, ritenersi ancora sussistente il requisito della convivenza. Stando, invece, a quanto esposto dal padre, il figlio si recherebbe dai genitori in modo del tutto saltuario e dovrebbe, pertanto, ritenuta cessata la convivenza con la madre.
Ritiene il Tribunale che l'attuale condizione del figlio, non sia del tutto adeguata a ritenere che lo stesso abbia raggiunto una piena posizione di autonomia economica, considerando la modesta entità dei compensi previsti per il primo anno di ingaggio ( 2000,00 euro lordi) e che, per tale ragione, sia giustificata la previsione, sino all'aumento della sua retribuzione a 8000,00 euro lordi ( da ritenersi, invece, in quanto comprensivi di vitto e alloggio, indice di sufficiente capacità reddituale), di contributo di mantenimento a carico del padre che si stima equo determinare nella somma di euro 150,00 mensili , a far data dalla pronuncia, ( oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie). Tale somma dovrà - sino al raggiungimento degli 8000,00 euro lordi di contribuzione per il figlio - continuare ad essere corrisposta alla madre convivente, in assenza di autonoma domanda giudiziale del figlio, posto che pur essendosi il ragazzo temporaneamente allontanato dall'abitazione della madre, per l'ingaggio sportivo dell' , tale abitazione continua a costituire per lui un Parte_3 punto di stabile riferimento, ove fare ritorno per i fine settimana e periodi nei quali è libero dagli impegni sportivi, con conseguenti oneri di accudimento e assistenza anche materiale e domestica da parte della madre. L'obbligo di contribuzione periodica del padre peraltro è destinato a cessare al crescere della retribuzione come già specificato.
pagina 5 di 9 5. La resistente, alla quale in sede di separazione è stato riconosciuto assegno di mantenimento ( ridotto ora ad euro 150,00 mensili), ha formulato domanda di assegno divorzile. In via preliminare appare necessario chiarire che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno presupposti e finalità differenti. L'assegno di mantenimento previsto per la separazione costituisce, infatti, proiezione della persistenza degli effetti del vincolo coniugale, pur in presenza di disgregazione del nucleo familiare ed ha la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento, di massima, del tenore di vita goduto nel corso nella convivenza matrimoniale. L'assegno divorzile presuppone, invece, il definitivo ed irreversibile venir meno degli effetti del matrimonio ed ha, come, noto, una duplice funzione, di natura assistenziale e compensativa – perequativa. Le SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 18287/2018, in particolare, hanno segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei suoi criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al
“quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento della SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co.6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di
“mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile, che a partire dagli anni '90 aveva individuato nel tenore di vita il parametro “principale” da valutare ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dell'assegno divorzile, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “…il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno…” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti…” nella prima parte dell'art. 5 co.6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e pagina 6 di 9 quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c.6 I n. 898 del 1970…” determinano anche “…il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [ i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6 ] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente.
Applicando tali criteri al caso di specie deve, intanto, evidenziarsi che sussiste un divario reddituale tra le parti posto che il ricorrente ha uno stipendio medio netto di euro 1700,00 mentre la resistente svolge attività lavorativa stabile con uno stipendio medio pari a circa 800,00 euro mensili con i quali deve pagina 7 di 9 provvedere anche al pagamento del canone di locazione dove vive con il figlio ( nato da altra Per_4 relazione sentimentale) al cui mantenimento è tenuta a contribuire;
si osserva peraltro che anche il resistente deve provvedere al pagamento di canone di locazione, a contribuire al mantenimento della figlia nata da altra relazione e, infine, ancora tenuto, sia pure temporaneamente al versamento di contributo di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente Per_1 autosufficiente. L'assai modesta entità dei redditi di cui la resistente dispone giustifica il riconoscimento in suo favore, con funzione eminentemente assistenziale, di assegno divorzile. Quanto invece alla funzione perequativa – compensativa non sono stati allegati in giudizio né sono emerse emergenze che consentano di ricondurre l'attuale condizione economica della resistente ( migliorata, anzi, rispetto all'epoca della separazione quando era priva di stabile attività lavorativa) a scelte condivise della coppia in corso di convivenza matrimoniale che hanno ridotto le sue possibili aspettative lavorative o professionali. Deve tenersi conto, sul punto, anche della breve durata del matrimonio e dell'idoneità della resistente a svolgere attività lavorativa.
Nella quantificazione dell'assegno divorzile riconosciuto con finalità assistenziali deve tenersi conto delle attuali condizioni economiche, personali e familiari dell'obbligato e, pertanto, appare congruo prevedere a suo carico l'assegno in misura pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della resistente, con efficacia a far data dalla pronuncia, dovendosi per il passato, confermare quanto disposto in via provvisoria in corso di giudizio.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia con parziale, reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1 Ouragahio, in Costa d'Avorio, il 20.12.1986 e , nata ad [...], il CP_1 12.01.1986, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 3.11.2007, nel Comune di Perugia (Atto n. 165 – P.1 – Anno 2007) e per l'effetto dispone che l'Ufficiale di Stato civile provveda alle annotazioni di legge.
2. Dispone, a carico di contributo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_1
, da versarsi mensilmente in favore della madre, di euro 150,00 mensili a far data dalla
[...] pronunia – sino al raggiungimento da parte del figlio di retribuzione non inferiore ad euro 8000,00 annuali lorde - oltre rivalutazione annuale ISTAT con suddivisione, tra le parti, del 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti.
3) Riconosce in favore della resistente, a far data della pronuncia, assegno divorzile di euro 150,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale ISTAT) ponendolo a carico di Parte_1
4) Dispone che la cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del presente dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione. pagina 8 di 9 Perugia, 15.10.2025 Il Presidente est.
LO GL
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati :
LO GL Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3088/2023 pendente
TRA
C.F. nato a Ouragahio, in [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1 20 dicembre 1986, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO COZZA (pec:
e dall'avv. ALESSANDRA MARCACCI (pec: Email_1
, entrambi del Foro di Perugia, ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia, Via Fiume n. 17
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata ad [...], il 12 gennaio CP_1 CodiceFiscale_2 1986, rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANA ASTARITA del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, Via dei Filosofi, n. 43/C
RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 9 Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.10.2025 (da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in Perugia il 3.11.2007; Pt_1 CP_1 dall'unione è nato in data [...] il figlio (oggi maggiorenne). Con sentenza n. 315 Persona_1 del 2.3.2018 nel procedimento R.G. n. 282 del 2014 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre e prevedendo, tra le altre cose, la facoltà del padre di vedere il figlio tutti i fine settimana e almeno due pomeriggi infrasettimanali, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno di separazione in favore della moglie di euro 250,00 mensili.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, il sig. ha chiesto pronuncia di scioglimento del Pt_1 matrimonio stante il decorso di oltre 9 anni dalla comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale (occorsa in data 10.03.2014) e l'assenza di intervenuta riconciliazione. Quanto alle condizioni accessorie, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio , ma Persona_1 con suo collocamento prevalente presso di sé, nell'abitazione sita in Perugia, Str. Eugubina n. 236/C, ove già il figlio risulta residente, con facoltà della madre di tenerlo con sé tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con elisione del mantenimento ordinario a suo carico;
in subordine, in caso di collocamento presso la madre, ha chiesto di tenere presso di sé il minore almeno tre giorni consecutivi dal lunedì al mercoledì compreso il pernottamento e la riduzione del contributo al mantenimento ad euro 150,00 mensili;
ha infine richiesto dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Ha esposto, a fondamento delle domande che, negli anni, le parti hanno più volte rimodulato le modalità e i tempi di frequentazione del figlio in ragione delle specifiche esigenze scolastiche e sportive del ragazzo , che ha abitato stabilmente presso il padre durante la frequentazione della scuola secondaria di I grado, poi presso la madre durante la frequenza del Liceo Sportivo Artistico Scientifico di Gubbio, giocando anche presso la squadra locale di calcio, dalla quale era stato selezionato;
in particolare, il padre si è occupato di accompagnarlo e riprenderlo ogni giorno dall'abitazione materna, per condurlo presso i mezzi di trasporto con cui il minore si recava a Gubbio per la scuola, rimanendovi anche il pomeriggio per gli allenamenti, potendo usufruire della mensa scolastica;
nei fine settimana, si è occupato di accompagnarlo alle partite, spesso anche in trasferta;
dato lo scarso rendimento scolastico del ragazzo, bocciato nel 2023, il padre ha provveduto a portarlo a ripetizioni private, assumendone i relativi costi;
in tale situazione, tuttavia, la madre non avrebbe acconsentito a che il figlio pernottasse presso il padre (salvo che nei periodi di chiusura scolastica), circostanza che avrebbe invece semplificato l'organizzazione quotidiana del figlio, riducendo il tempo degli spostamenti e consentendo al padre – libero da impegni lavorativi pomeridiani – di seguirlo nello studio e nei compiti. Quanto alla propria situazione economica e familiare, ha riferito di lavorare come operaio specializzato presso la e di percepire una retribuzione di circa euro 1.700,00 mensili;
di versare euro CP_2 400,00 mensili di canone di locazione per l'abitazione in cui vive assieme al nuovo nucleo familiare (la compagna sig.ra e la figlia , nata Parte_2 Persona_2 l'1.4.2018); di essere gravato di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo con rata di euro 280,00 al mese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra che non si è opposta alla CP_1 domanda di divorzio, ma ha contestato sia la richiesta di collocamento del minore presso il padre, sia la pagina 2 di 9 diminuzione del contributo al mantenimento del figlio, sia il mancato riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile per lei. Ha innanzitutto sostenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente fosse solo parziale e che l'apporto quotidiano del padre rispetto alle attività del minore era limitato a tre giorni a settimana;
ha precisato di aver sempre provveduto lei ai pasti del figlio e di aver sostenuto in via esclusiva le spese per l'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto, lamentando, in particolare, l'irregolarità nel versamento del contributo al mantenimento da parte del padre, nei confronti del quale ha promosso due procedure esecutive per ottenere il pagamento delle somme dovute direttamente dal suo datore di lavoro. Quanto al minore, ha contestato che risponda ad una sua esigenza e al suo miglior interesse cambiarne il collocamento, ormai stabile presso di lei, anche perché lo stesso è molto legato al fratellino minore (nato da altra relazione della madre successiva alla separazione), mentre non Per_3 va d'accordo con la nuova compagna del padre;
ha contestato l'opportunità di cambiare tale assetto anche in considerazione dei miglioramenti del clima familiare e dei rapporti genitoriali riscontrati dai Servizi Sociali di Perugia nell'ultima Relazione datata 8.5.2017.
A sostegno della domanda di riconoscimento di assegno divorzile, ha riferito: di aver impiegato circa dieci anni a reinserirsi nel mondo del lavoro, essendosi dedicata in costanza di matrimonio alla cura della famiglia e dei figli;
di lavorare solo dal 2022 come addetta alle pulizie negli uffici presso la Cooperativa Sociale B+ di Perugia, con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, trasformato a tempo indeterminato a partire dal marzo 2023, percependo uno stipendio di circa euro 800,00 mensili;
di abitare presso un immobile messo a disposizione dal Comune di Perugia, con un canone mensile di euro 300,00.
Ha evidenziato come, al contrario, il coniuge abbia potuto lavorare e specializzarsi durante il matrimonio come saldatore, essendo attualmente impiegato a tempo pieno e indeterminato come operaio specializzato presso la Società ed ha affermato che lo stesso svolgerebbe anche CP_2 un altro lavoro, la sera, come corriere a richiesta per società quali GL e sostenendo perciò CP_3 che il suo reddito sia superiore a quello da lui dichiarato.
Ha concluso pertanto chiedendo lo scioglimento del matrimonio, il collocamento del minore presso di sé, contributo paterno al mantenimento del minore per euro 500,00 mensili, oltre al 60% selle spese straordinarie a carico del padre, la percezione integrale dell'assegno unico universale e il riconoscimento di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge per euro 200,00 mensili.
All'udienza avanti al giudice delegato si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. Il ricorrente ha dichiarato: “Ho detto a mio figlio che sarebbe meglio se stesse prevalentemente a casa mia. Le Per_1 ragioni sono per lo studio perché l'anno scorso è stato bocciato e quest'anno non va troppo Per_1 bene. È complicato aiutarlo se lui vive a casa della madre. Il ragazzo non ha problemi a vivere con me
o con la madre. Attualmente vivo con la mia nuova compagna ed ho una figlia di 5 anni. La mia nuova compagna lavora e guadagna all'incirca 700-800,00 euro al mese. Io guadagno circa 1.300,00– 1.400,00 euro con lo straordinario e lavoro dalle 7.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì. Non c'è alcuna possibilità di riconciliazione. Durante il matrimonio mia moglie ha lavorato all'inizio, poi ha smesso, quando il bambino è un po' cresciuto ha smesso”. La resistente ha dichiarato: “Io non ho un nuovo compagno e vivo da sola. Il padre del mio secondo figlio vive a Perugia P. S. Giovanni e vive da solo con altri figli. Mi ha detto che la moglie è a Parigi. Ci siamo lasciati quando io ero incinta di tre mesi. Attualmente io lavoro da due anni, dal mese di marzo del 2022 e guadagno circa 500,00 – 600,00 euro al mese, faccio un lavoro part-time dalle 9.00 di mattina sino alle 11.00, due ore e a volte due ore a mezza. Non sono d'accordo che vada a vivere a casa del padre perché lui non va d'accordo con Per_1 la compagna. Mio figlio preferisce stare a casa mia e non c'è motivo di cambiare questa situazione. Durante il matrimonio io lavoravo in un albergo per pochi mesi, poi ho lavorato per due anni in un pagina 3 di 9 mangimificio a Bettona. Poi ho smesso di lavorare perché il contratto era a tempo determinato e non me lo hanno rinnovato. Pago l'affitto per una casa popolare del Comune e verso 300,00 euro al mese”. Il ricorrente, a sua volta, ha replicato: “Non è vero che mio figlio non va d'accordo con la mia compagna. Lei impedisce a mio figlio di venire a casa mia perché deve aiutarla per il fratello più piccolo. Attualmente io verso a mia moglie solo 350,00 euro. Non verso a mia moglie l'assegno di mantenimento perché ho molte spese per mio figlio”. Con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. in via provvisoria sono state confermate le condizioni di separazione quanto all'affidamento, mantenimento e collocamento del figlio minore e l'assegno di mantenimento in favore della resistente è stato ridotto alla minor somma di euro 150,00 mensili. E' stata inoltre sollecitata al ricorrente il deposito di documentazione bancaria integrativa e si è proceduto all'audizione del minore.
Il ragazzo, prossimo ormai al compimento di 18 anni di età, invitato a riferire sul suo rapporto con entrambi i genitori, ha dichiarato: “Io ho un rapporto bellissimo sia con mio padre sia con mia madre. Non ho preferenze per stare dall'uno o dall'altro. In questo periodo sto a Gubbio con altri ragazzi della società di calcio per circa 4 giorni a settimana in un appartamento che la società ci ha messo a disposizione. Quando sono a Perugia sto principalmente da mia madre, mentre lo scorso anno quando non c'era questo discorso della casa a Gubbio stavo più tempo a casa di mia madre e il sabato e la domenica da mio padre. Da mio padre in questo periodo ci sto andando poco perché quando da Gubbio vado direttamente da mia madre. In generale sino ad oggi non mi sono trovato male nel passare del tempo con mio padre e con mia madre, preferirei che le cose restassero come sono”. A.D.R.: “Frequento l'istituto professionale elettronico a Gubbio. Quando sono già a Gubbio vado direttamente a scuola a piedi, quando sono a Perugia prendo invece l'autobus ed impiego circa 45 minuti. Anche con l'impegno del calcio mi resta comunque il tempo per studiare”.
Assegnati – in assenza di richieste di prove orali - termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la causa – acquisita la documentazione in giudizio depositata dalle parti – è stata all'esito rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione.
2. La domanda relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio è ammissibile e va accolta ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Le parti sono comparse nel 2014 avanti al Presidente del Tribunale e la separazione è stata pronunciata con sentenza del 2018. Non vi è stata ripresa della convivenza né è intervenuta alcuna riconciliazione.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'affidamento e collocamento residenziale del figlio che, nelle more, è ormai divenuto maggiorenne. Deve peraltro Persona_1 darsi atto che nell'audizione resa in giudizio il ragazzo, che ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, ha chiarito che quando non risiede con i compagni di squadra, per ragioni legate alla sua attività di calciatore, trascorre più tempo presso l'abitazione della madre.
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio si ricorda in via generale che tale obbligo ricadente su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di pagina 4 di 9 provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. L'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. In punto di oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico di chi richiede il contributo e specificato che “…Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore...” (cfr. in tal senso Cass. Civ. nr. 26875/2023).
Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che le parti hanno entrambe reso noto nelle comparse conclusionali che il figlio è stato, recentemente, selezionato dalla società ed ingaggiato Parte_3 per il campionato di calcio di serie D, stipulando lo scorso gennaio, contratto di collaborazione coordinata e continuativa come atleta, con una retribuzione annuale crescente di euro 2000,00 – 8.000,00 – 10.000,00 euro lordi per il triennio 2025 – 2027, con vitto e alloggio gratuito, oltre all'utilizzo del centro sportivo e delle relative attrezzature. Il ragazzo, quando è impegnato con lo svolgimento dell'attività sportiva, risiede a . Pt_3 Secondo le prospettazioni della madre lo stesso continuerebbe, peraltro, nei periodi in cui è libero da impegni, a frequentare l'abitazione materna dovendo, pertanto, ritenersi ancora sussistente il requisito della convivenza. Stando, invece, a quanto esposto dal padre, il figlio si recherebbe dai genitori in modo del tutto saltuario e dovrebbe, pertanto, ritenuta cessata la convivenza con la madre.
Ritiene il Tribunale che l'attuale condizione del figlio, non sia del tutto adeguata a ritenere che lo stesso abbia raggiunto una piena posizione di autonomia economica, considerando la modesta entità dei compensi previsti per il primo anno di ingaggio ( 2000,00 euro lordi) e che, per tale ragione, sia giustificata la previsione, sino all'aumento della sua retribuzione a 8000,00 euro lordi ( da ritenersi, invece, in quanto comprensivi di vitto e alloggio, indice di sufficiente capacità reddituale), di contributo di mantenimento a carico del padre che si stima equo determinare nella somma di euro 150,00 mensili , a far data dalla pronuncia, ( oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie). Tale somma dovrà - sino al raggiungimento degli 8000,00 euro lordi di contribuzione per il figlio - continuare ad essere corrisposta alla madre convivente, in assenza di autonoma domanda giudiziale del figlio, posto che pur essendosi il ragazzo temporaneamente allontanato dall'abitazione della madre, per l'ingaggio sportivo dell' , tale abitazione continua a costituire per lui un Parte_3 punto di stabile riferimento, ove fare ritorno per i fine settimana e periodi nei quali è libero dagli impegni sportivi, con conseguenti oneri di accudimento e assistenza anche materiale e domestica da parte della madre. L'obbligo di contribuzione periodica del padre peraltro è destinato a cessare al crescere della retribuzione come già specificato.
pagina 5 di 9 5. La resistente, alla quale in sede di separazione è stato riconosciuto assegno di mantenimento ( ridotto ora ad euro 150,00 mensili), ha formulato domanda di assegno divorzile. In via preliminare appare necessario chiarire che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno presupposti e finalità differenti. L'assegno di mantenimento previsto per la separazione costituisce, infatti, proiezione della persistenza degli effetti del vincolo coniugale, pur in presenza di disgregazione del nucleo familiare ed ha la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole il mantenimento, di massima, del tenore di vita goduto nel corso nella convivenza matrimoniale. L'assegno divorzile presuppone, invece, il definitivo ed irreversibile venir meno degli effetti del matrimonio ed ha, come, noto, una duplice funzione, di natura assistenziale e compensativa – perequativa. Le SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 18287/2018, in particolare, hanno segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei suoi criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al
“quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento della SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co.6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di
“mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile, che a partire dagli anni '90 aveva individuato nel tenore di vita il parametro “principale” da valutare ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dell'assegno divorzile, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “…il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno…” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti…” nella prima parte dell'art. 5 co.6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e pagina 6 di 9 quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c.6 I n. 898 del 1970…” determinano anche “…il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [ i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6 ] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente.
Applicando tali criteri al caso di specie deve, intanto, evidenziarsi che sussiste un divario reddituale tra le parti posto che il ricorrente ha uno stipendio medio netto di euro 1700,00 mentre la resistente svolge attività lavorativa stabile con uno stipendio medio pari a circa 800,00 euro mensili con i quali deve pagina 7 di 9 provvedere anche al pagamento del canone di locazione dove vive con il figlio ( nato da altra Per_4 relazione sentimentale) al cui mantenimento è tenuta a contribuire;
si osserva peraltro che anche il resistente deve provvedere al pagamento di canone di locazione, a contribuire al mantenimento della figlia nata da altra relazione e, infine, ancora tenuto, sia pure temporaneamente al versamento di contributo di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente Per_1 autosufficiente. L'assai modesta entità dei redditi di cui la resistente dispone giustifica il riconoscimento in suo favore, con funzione eminentemente assistenziale, di assegno divorzile. Quanto invece alla funzione perequativa – compensativa non sono stati allegati in giudizio né sono emerse emergenze che consentano di ricondurre l'attuale condizione economica della resistente ( migliorata, anzi, rispetto all'epoca della separazione quando era priva di stabile attività lavorativa) a scelte condivise della coppia in corso di convivenza matrimoniale che hanno ridotto le sue possibili aspettative lavorative o professionali. Deve tenersi conto, sul punto, anche della breve durata del matrimonio e dell'idoneità della resistente a svolgere attività lavorativa.
Nella quantificazione dell'assegno divorzile riconosciuto con finalità assistenziali deve tenersi conto delle attuali condizioni economiche, personali e familiari dell'obbligato e, pertanto, appare congruo prevedere a suo carico l'assegno in misura pari ad euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della resistente, con efficacia a far data dalla pronuncia, dovendosi per il passato, confermare quanto disposto in via provvisoria in corso di giudizio.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia con parziale, reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1 Ouragahio, in Costa d'Avorio, il 20.12.1986 e , nata ad [...], il CP_1 12.01.1986, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 3.11.2007, nel Comune di Perugia (Atto n. 165 – P.1 – Anno 2007) e per l'effetto dispone che l'Ufficiale di Stato civile provveda alle annotazioni di legge.
2. Dispone, a carico di contributo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_1
, da versarsi mensilmente in favore della madre, di euro 150,00 mensili a far data dalla
[...] pronunia – sino al raggiungimento da parte del figlio di retribuzione non inferiore ad euro 8000,00 annuali lorde - oltre rivalutazione annuale ISTAT con suddivisione, tra le parti, del 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti.
3) Riconosce in favore della resistente, a far data della pronuncia, assegno divorzile di euro 150,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale ISTAT) ponendolo a carico di Parte_1
4) Dispone che la cancelleria provveda alla trasmissione di copia autentica del presente dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione. pagina 8 di 9 Perugia, 15.10.2025 Il Presidente est.
LO GL
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