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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/07/2025 da
1) , c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), Località Villa 42, con l'Avv. Giulia Pirola
e
2) c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Bellagio (CO), Via Casate n. 36, con l'Avv. Giulia Pirola
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellagio (CO), il 4/09/2004 (anno 2004, atto n.
6, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli Per_1 - nata il [...] Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lezzeno, Località Villa n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_1
in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. è collocata prevalentemente presso la dimora materna ma vedrà il padre, in accordo con la madre, nei tempi e nei modi di volta in volta concordati tra loro.
Durante le festività comandate la figlia starà a pranzo con la madre e pomeriggio/sera con il padre.
Durante le vacanze estive i genitori si accorderanno liberamente di anno in anno sui modi e i tempi di permanenza di con uno e con l'altro genitore.
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di Parte_2 Pt_1
ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia di euro 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellagio (CO), il 4/09/2004 (anno 2004, atto n. 6, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellagio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio. Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/07/2025 da
1) , c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), Località Villa 42, con l'Avv. Giulia Pirola
e
2) c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Bellagio (CO), Via Casate n. 36, con l'Avv. Giulia Pirola
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellagio (CO), il 4/09/2004 (anno 2004, atto n.
6, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli Per_1 - nata il [...] Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/07/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lezzeno, Località Villa n. 42 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_1
in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. è collocata prevalentemente presso la dimora materna ma vedrà il padre, in accordo con la madre, nei tempi e nei modi di volta in volta concordati tra loro.
Durante le festività comandate la figlia starà a pranzo con la madre e pomeriggio/sera con il padre.
Durante le vacanze estive i genitori si accorderanno liberamente di anno in anno sui modi e i tempi di permanenza di con uno e con l'altro genitore.
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno quindici di Parte_2 Pt_1
ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia di euro 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bellagio (CO), il 4/09/2004 (anno 2004, atto n. 6, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellagio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio. Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao