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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8616 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14225/2025 promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico p.t., e per essa CP_1 [...]
in forza di procura a rogito del Notaio in Controparte_2 Persona_1
Milano, rep. 140493, racc. 35381 e registrata in data 20/05/2019, rilasciata da
, quale mandataria del veicolo, giusta procura speciale Controparte_3 del 01/02/2019 in autentica del Notaio (Rep. 300728 – Racc. Persona_2
33280), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Testa Marcelli del Foro di Roma, p.e.c.:
; Email_1
Reclamante
CONTRO
, c.f. Controparte_4 C.F._1
Reclamata contumace pagina 1 di 6 OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di estinzione emessa dal GE dott. Valerio Colandrea nella procedura esecutiva n. 3023/2024 RGE
CONCLUSIONI
Parte reclamante ha concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza recante la data del 16.06.2025, resa nella procedura nr. 3023/2024
RGE, il G.E. dichiarava l'inefficacia e la conseguente estinzione del pignoramento presso terzi notificato da , n.q. di creditore procedente, al Controparte_2 terzo ( ), ed al debitore ( ) per Controparte_5 Controparte_4 non aver assolto il creditore procedente agli oneri contemplati nel quinto comma dell'art. 543 c.p.c. In particolare il GE rilevava dagli atti di causa che non era stata fornita prova della notificazione al terzo pignorato dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, atteso che il documento prodotto al riguardo forniva prova della sola spedizione dell'avviso ma non anche del suo ricevimento da parte del destinatario.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. il creditore impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca.
Assumeva parte istante che gli oneri previsti dall'art 543 comma 5 e 6, erano stati rispettati sostenendo che, avendo fornito adeguata prova della spedizione tempestiva dell'avviso, il G.E. avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito della prova della ricezione o per il rinnovo della spedizione.
Inoltre invocava il principio cd. di scissione degli effetti in tema di perfezionamento della notifica, ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2004, oltre che da numerose pronunce dei giudici di legittimità (ex multis Cassazione sent.
n. 12551/2019), secondo cui, per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
per il destinatario, alla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.
Di conseguenza, le conclusioni a cui era pervenuto il GE nella propria ordinanza erano da considerarsi illegittime.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, nessuno si costituiva per la reclamata.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della reclamata nei cui confronti la comunicazione ex art. 178 comma 4 cpc è stata regolarmente espletata mediante deposito in cancelleria e non risulta costituita.
Nel merito, il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, con la legge 26 novembre 2021, n. 26, il legislatore ha aggiunto all'art. 543 del Codice di Procedura civile due commi, ponendo ulteriori adempimenti a carico del creditore che agisce in fase esecutiva, avvalendosi della procedura del pignoramento presso terzi. Secondo quanto statuito dai nuovi commi 5 e 6 dell'articolo 543 c.p.c., il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, deve, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notificare, al debitore, e al terzo, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Tale modifica si applica a tutti i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L.
206/2021, ovvero a tutti i procedimenti esecutivi presso terzi instaurati dopo il 22 giugno 2022 (non trova applicazione nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica ulteriormente introdotta con d.lgs. 164 del 2024, che ha eliminato la previsione dell'obbligo di avviso anche al debitore, la cui entrata in vigore, fissata al
26.11.2024, è sopravvenuta al presente giudizio).
Tanto premesso, il Collegio esaminando la documentazione processuale depositata dalla parte reclamante, rileva quanto segue:
a) il pignoramento reca quale data di udienza di comparizione quella del
24.05.2024;
b) detta udienza non veniva celebrata e differita in un primo momento al
14.10.2024, poi al 03.03.2025 e successivamente alla nuova data del
16.06.2025, unica udienza effettivamente celebrata;
c) il creditore procedente provvedeva, in data 18.04.2024, alla spedizione a mezzo raccomandata a/r dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi sia al debitore che al terzo pignorato, in ossequio al disposto dell'art pagina 3 di 6 543 cpc, comma 5 e 6, nella formulazione all'epoca vigente: tale notifica risulta perfezionata in confronto del debitore in data 30.04.2024, mentre non è dato sapere se sia perfezionata nei confronti del terzo, in quanto non è mai stata prodotta la relativa cartolina attestante l'avviso di ricevimento;
in data
19.04.2024 il creditore procedente depositava i suddetti avvisi nel fascicolo telematico con la sola ricevuta di invio;
in data 08.10.2024 depositava l'avviso di ricevimento attestante la notifica al debitore, ma non quella riferibile al terzo;
in data 15.10.2024 depositava avviso di iscrizione nuovamente notificato al terzo con nuova raccomandata spedita in data 15.10.2024;
Tanto premesso, il provvedimento impugnato è corretto in quanto non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo in confronto del terzo pignorato entro la data fissata in citazione (24.05.2024), né detta prova è stata offerta nella presente sede di reclamo.
Le conseguenze di questa omissione vanno valutate, come già accennato, alla luce del nuovo art. 543 co. V c.p.c., introdotto con legge n. 206/2021 (nella formulazione applicabile ratione temporis).
L'obiettivo perseguito del legislatore è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, (che è soggetto coinvolto nella procedura ma che, di fatto, è estraneo nella controversia esistente tra creditore e debitore), avvisandolo tempestivamente della coltivazione o meno della procedura esecutiva ed eliminando l'ambiguità sul suo dovere di accantonare le somme pignorate in mancanza di notizie sull'iscrizione a ruolo del procedimento.
In sintesi, se l'intento della norma è quella di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento - al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme da assegnarsi - è necessario che la notifica dell'avviso avvenga entro la data indicata in citazione dal creditore;
il giudice, dall'altro canto, deve essere messo nelle condizioni – all'udienza in cui concretamente vengono convocate le parti - di verificare l'effettivo perfezionamento della notifica, attraverso il deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo, che, per quella data devono risultare dal fascicolo telematico.
Ora, nel caso in esame la questione non attiene alla data del deposito di detto avviso, ma alla data in cui le stesse notifiche si sono perfezionate.
pagina 4 di 6 Sul punto, l'interpretazione prevalente è quella secondo cui l'indicazione esplicita
“della data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” determina l'inconferenza, ai fini delle conseguenze sulla procedura esecutiva, dell'eventuale slittamento, per qualsiasi causa, dell'effettiva udienza di comparizione delle parti. (v. Trib. Ferrara 6 novembre 2022; Trib. Caltanissetta 7 gennaio 2023; Trib. Catania 16 marzo 2023;
Trib. Napoli Nord 18 maggio 2023; contra Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 1° febbraio
2023).
La data dell'udienza indicata nel pignoramento, infatti, da un lato conferisce certezza temporale alle determinazioni del terzo;
dall'altro lato costituisce il momento di sbarramento, entro il quale irrimediabilmente il terzo deve essere reso edotto della pendenza della procedura, che il legislatore ha voluto rimettere nella diretta disponibilità del creditore, che è il soggetto chiamato ad eseguire i successivi adempimenti e che allo stesso tempo potrà (con cognizione di causa) indicare una data congrua per l'espletamento delle suddette attività.
Al termine previsto, poi, deve ascriversi sicuramente natura perentoria, in considerazione della esplicita sanzione di inefficacia connessa al suo mancato rispetto.
Nel nostro caso, il creditore reclamante non ha fornito la prova del perfezionamento della suddetta notifica in confronto del terzo entro e non oltre la data da lui stesso indicata in citazione (24.05.2024): alla data dell'udienza poi slittata al 16.06.2025 nel fascicolo telematico risultava prodotta la ricevuta di spedizione della raccomandata a/r spedita il 18.04.2024, ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento attestante la data di effettiva ricezione.
Irrilevante è dunque che in data 18.10.2024 il creditore, di propria iniziativa, abbia spedito un nuovo avviso di iscrizione a ruolo in confronto del terzo pignorato, giacchè ciò è stato fatto ben oltre la data della prima udienza indicata in citazione, allorquando l'obbligo di mantenere il vincolo sulle somme pignorate doveva intendersi già venuto meno per effetto della mancata tempestiva notifica precedente.
Con ciò è agevolmente spiegato anche perché il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato - discendente dalla pronuncia della pagina 5 di 6 Corte Costituzionale n. 28 del 2004, oltre che da numerose pronunce di legittimità
(ex multis Cassazione sent. n. 12551/2019) - invocato dal ricorrente, non possa trovare applicazione nel caso di specie, che si configura strutturalmente incompatibile con il meccanismo ideato dal legislatore per assicurare il buon funzionamento della procedura nascente da pignoramento presso terzi, prevendendo il rischio di incertezze o ambiguità sul dovere del terzo di accantonare le somme pignorate in mancanza di notizie tempestive sull'iscrizione a ruolo del procedimento.
Per le ragioni esposte, il reclamo va rigettato, confermando il provvedimento di estinzione emesso dal giudice dell'esecuzione.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14225/2025 promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico p.t., e per essa CP_1 [...]
in forza di procura a rogito del Notaio in Controparte_2 Persona_1
Milano, rep. 140493, racc. 35381 e registrata in data 20/05/2019, rilasciata da
, quale mandataria del veicolo, giusta procura speciale Controparte_3 del 01/02/2019 in autentica del Notaio (Rep. 300728 – Racc. Persona_2
33280), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Testa Marcelli del Foro di Roma, p.e.c.:
; Email_1
Reclamante
CONTRO
, c.f. Controparte_4 C.F._1
Reclamata contumace pagina 1 di 6 OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di estinzione emessa dal GE dott. Valerio Colandrea nella procedura esecutiva n. 3023/2024 RGE
CONCLUSIONI
Parte reclamante ha concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza recante la data del 16.06.2025, resa nella procedura nr. 3023/2024
RGE, il G.E. dichiarava l'inefficacia e la conseguente estinzione del pignoramento presso terzi notificato da , n.q. di creditore procedente, al Controparte_2 terzo ( ), ed al debitore ( ) per Controparte_5 Controparte_4 non aver assolto il creditore procedente agli oneri contemplati nel quinto comma dell'art. 543 c.p.c. In particolare il GE rilevava dagli atti di causa che non era stata fornita prova della notificazione al terzo pignorato dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, atteso che il documento prodotto al riguardo forniva prova della sola spedizione dell'avviso ma non anche del suo ricevimento da parte del destinatario.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. il creditore impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca.
Assumeva parte istante che gli oneri previsti dall'art 543 comma 5 e 6, erano stati rispettati sostenendo che, avendo fornito adeguata prova della spedizione tempestiva dell'avviso, il G.E. avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito della prova della ricezione o per il rinnovo della spedizione.
Inoltre invocava il principio cd. di scissione degli effetti in tema di perfezionamento della notifica, ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2004, oltre che da numerose pronunce dei giudici di legittimità (ex multis Cassazione sent.
n. 12551/2019), secondo cui, per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
per il destinatario, alla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso.
Di conseguenza, le conclusioni a cui era pervenuto il GE nella propria ordinanza erano da considerarsi illegittime.
pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, nessuno si costituiva per la reclamata.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della reclamata nei cui confronti la comunicazione ex art. 178 comma 4 cpc è stata regolarmente espletata mediante deposito in cancelleria e non risulta costituita.
Nel merito, il reclamo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, con la legge 26 novembre 2021, n. 26, il legislatore ha aggiunto all'art. 543 del Codice di Procedura civile due commi, ponendo ulteriori adempimenti a carico del creditore che agisce in fase esecutiva, avvalendosi della procedura del pignoramento presso terzi. Secondo quanto statuito dai nuovi commi 5 e 6 dell'articolo 543 c.p.c., il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, deve, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notificare, al debitore, e al terzo, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Tale modifica si applica a tutti i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L.
206/2021, ovvero a tutti i procedimenti esecutivi presso terzi instaurati dopo il 22 giugno 2022 (non trova applicazione nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica ulteriormente introdotta con d.lgs. 164 del 2024, che ha eliminato la previsione dell'obbligo di avviso anche al debitore, la cui entrata in vigore, fissata al
26.11.2024, è sopravvenuta al presente giudizio).
Tanto premesso, il Collegio esaminando la documentazione processuale depositata dalla parte reclamante, rileva quanto segue:
a) il pignoramento reca quale data di udienza di comparizione quella del
24.05.2024;
b) detta udienza non veniva celebrata e differita in un primo momento al
14.10.2024, poi al 03.03.2025 e successivamente alla nuova data del
16.06.2025, unica udienza effettivamente celebrata;
c) il creditore procedente provvedeva, in data 18.04.2024, alla spedizione a mezzo raccomandata a/r dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi sia al debitore che al terzo pignorato, in ossequio al disposto dell'art pagina 3 di 6 543 cpc, comma 5 e 6, nella formulazione all'epoca vigente: tale notifica risulta perfezionata in confronto del debitore in data 30.04.2024, mentre non è dato sapere se sia perfezionata nei confronti del terzo, in quanto non è mai stata prodotta la relativa cartolina attestante l'avviso di ricevimento;
in data
19.04.2024 il creditore procedente depositava i suddetti avvisi nel fascicolo telematico con la sola ricevuta di invio;
in data 08.10.2024 depositava l'avviso di ricevimento attestante la notifica al debitore, ma non quella riferibile al terzo;
in data 15.10.2024 depositava avviso di iscrizione nuovamente notificato al terzo con nuova raccomandata spedita in data 15.10.2024;
Tanto premesso, il provvedimento impugnato è corretto in quanto non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo in confronto del terzo pignorato entro la data fissata in citazione (24.05.2024), né detta prova è stata offerta nella presente sede di reclamo.
Le conseguenze di questa omissione vanno valutate, come già accennato, alla luce del nuovo art. 543 co. V c.p.c., introdotto con legge n. 206/2021 (nella formulazione applicabile ratione temporis).
L'obiettivo perseguito del legislatore è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, (che è soggetto coinvolto nella procedura ma che, di fatto, è estraneo nella controversia esistente tra creditore e debitore), avvisandolo tempestivamente della coltivazione o meno della procedura esecutiva ed eliminando l'ambiguità sul suo dovere di accantonare le somme pignorate in mancanza di notizie sull'iscrizione a ruolo del procedimento.
In sintesi, se l'intento della norma è quella di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento - al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme da assegnarsi - è necessario che la notifica dell'avviso avvenga entro la data indicata in citazione dal creditore;
il giudice, dall'altro canto, deve essere messo nelle condizioni – all'udienza in cui concretamente vengono convocate le parti - di verificare l'effettivo perfezionamento della notifica, attraverso il deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo, che, per quella data devono risultare dal fascicolo telematico.
Ora, nel caso in esame la questione non attiene alla data del deposito di detto avviso, ma alla data in cui le stesse notifiche si sono perfezionate.
pagina 4 di 6 Sul punto, l'interpretazione prevalente è quella secondo cui l'indicazione esplicita
“della data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento” determina l'inconferenza, ai fini delle conseguenze sulla procedura esecutiva, dell'eventuale slittamento, per qualsiasi causa, dell'effettiva udienza di comparizione delle parti. (v. Trib. Ferrara 6 novembre 2022; Trib. Caltanissetta 7 gennaio 2023; Trib. Catania 16 marzo 2023;
Trib. Napoli Nord 18 maggio 2023; contra Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 1° febbraio
2023).
La data dell'udienza indicata nel pignoramento, infatti, da un lato conferisce certezza temporale alle determinazioni del terzo;
dall'altro lato costituisce il momento di sbarramento, entro il quale irrimediabilmente il terzo deve essere reso edotto della pendenza della procedura, che il legislatore ha voluto rimettere nella diretta disponibilità del creditore, che è il soggetto chiamato ad eseguire i successivi adempimenti e che allo stesso tempo potrà (con cognizione di causa) indicare una data congrua per l'espletamento delle suddette attività.
Al termine previsto, poi, deve ascriversi sicuramente natura perentoria, in considerazione della esplicita sanzione di inefficacia connessa al suo mancato rispetto.
Nel nostro caso, il creditore reclamante non ha fornito la prova del perfezionamento della suddetta notifica in confronto del terzo entro e non oltre la data da lui stesso indicata in citazione (24.05.2024): alla data dell'udienza poi slittata al 16.06.2025 nel fascicolo telematico risultava prodotta la ricevuta di spedizione della raccomandata a/r spedita il 18.04.2024, ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento attestante la data di effettiva ricezione.
Irrilevante è dunque che in data 18.10.2024 il creditore, di propria iniziativa, abbia spedito un nuovo avviso di iscrizione a ruolo in confronto del terzo pignorato, giacchè ciò è stato fatto ben oltre la data della prima udienza indicata in citazione, allorquando l'obbligo di mantenere il vincolo sulle somme pignorate doveva intendersi già venuto meno per effetto della mancata tempestiva notifica precedente.
Con ciò è agevolmente spiegato anche perché il principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato - discendente dalla pronuncia della pagina 5 di 6 Corte Costituzionale n. 28 del 2004, oltre che da numerose pronunce di legittimità
(ex multis Cassazione sent. n. 12551/2019) - invocato dal ricorrente, non possa trovare applicazione nel caso di specie, che si configura strutturalmente incompatibile con il meccanismo ideato dal legislatore per assicurare il buon funzionamento della procedura nascente da pignoramento presso terzi, prevendendo il rischio di incertezze o ambiguità sul dovere del terzo di accantonare le somme pignorate in mancanza di notizie tempestive sull'iscrizione a ruolo del procedimento.
Per le ragioni esposte, il reclamo va rigettato, confermando il provvedimento di estinzione emesso dal giudice dell'esecuzione.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
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