Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 286 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 24.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13.02.2020 al n. 286 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Firenze nel procedimento n.1475/2018
promossa da in persona del curatore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Piccioli come da procura in atti
- appellante - contro in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Piero Ponti, come da procura in atti;
- appellato –
Controparte_2
- chiamato in causa contumace- avente ad oggetto: indebito oggettivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: Riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 7/1/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, TT. Enrico D'Alfonso, nel procedimento per ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 14725/2018 e comunque meglio descritta in epigrafe, con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente-appellante di cui in primo grado e conseguente rigetto della domanda di parte resistente-appellata in primo grado. Con vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, - in via preliminare: dichiarare la contumacia del dott. - in tesi nel merito: CP_2
a corrispondere;
- In ogni caso: con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio. In via istruttoria, in ipotesi: Ordinare ex art. 210 c.p.c. al Fallimento e/o al dott. quale terzo chiamato, l'esibizione dei seguenti documenti: Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 758/2018 emesso dal Tribunale di Firenze;
esposto – querela depositato dal Curatore de dichiarazioni rese agli organi Parte_1 inquirenti dagli amministratori della società fallita e dal dott . Ammettere CP_2 interrogatorio formale del dott sulle seguenti circostanze: 1) DCV Controparte_3 che al 2012 non aveva ancora estinto il debito contratto nei confronti del sig
[...]
di cui alla scrittura privata del 9.04.2009 che Vi si mostra (si mostri il doc. 04); Per_1
2) DCV che nel 2011 Lei ed il sig Vi accordaste perché parte dei denari Persona_1 da Lei dovuti venissero corrisposti mediante assegni intestati alla societ CP_1
[...
3) DCV che i pagamenti da Lei eseguiti in favore del sig avevano ad Persona_1 oggetto denari di cui poteva liberamente disporre;
4) DCV che negli anni 2011 / 2012 eravate creditore della societ 5) DCV che i soci / amministratori della Parte_1 erano a conoscenza del fatto che utilizzavate i denari della società per Parte_1 estinguere Vostri debiti”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, la Parte_1 condanna della alla restituzione delle somme Controparte_4 portate da assegni circolari emessi dal in Parte_1 quanto privi di giustificazione causale.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza del Parte_1
sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio
[...] gravante sulla società. In particolare, il Giudice aveva rilevato che la ricorrente non aveva provato, a fronte della specifica contestazione della controparte, che le somme incassate fossero di pertinenza della e che l'esborso fosse Parte_1
alla stessa riferibile. Più precisamente, il Giudice aveva ritenuto non dimostrata la provenienza del denaro necessario per l'emissione degli assegni circolari dai fondi
2 della né l'esistenza, in capo a quest'ultima, di un conto corrente, Parte_3
indicato nel ricorso, dal quale sarebbe stato prelevato il denaro posto a copertura degli assegni. Pertanto, il Giudice aveva rigettato il ricorso, condannando il Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00.
[...]
Avverso tale provvedimento, il ha Parte_1
proposto appello, deducendo l'erronea rappresentazione e interpretazione del fatto storico e dei fatti costitutivi della domanda da parte del Tribunale. Secondo
l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i documenti e le allegazioni a fondamento della domanda, giungendo ad una decisione fallace.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il riteneva di Parte_1
aver assolto l'onere probatorio a suo carico e che la documentazione prodotta fosse idonea a provare l'indebito arricchimento oggettivo perpetrato ai danni della ricorrente. Tale prova, ad avviso dell'appellante, emergeva pacificamente dal fatto che il Tribunale, proprio sulla base degli stessi documenti, aveva accolto analoghe domande proposte dal medesimo fallimento nei confronti dei beneficiari degli assegni circolari (ordinanza 4/7/2019 R.G. 13787/2019; ordinanza 31/7/2019 R.G.7939/2019; ordinanza 26/9/2019 R.G. 5533/2019; ordinanza 25/11/2019 R.G. 8495/2019;
ordinanza 29/10/2019 R.G. 10612/2019; ordinanza 6/11/2019 R.G. 14729/2019;
ordinanza 25/11/2019 R.G. 8495/2019).
Il Giudice, inoltre, nell'affermare che la ricorrente non aveva fornito la prova del pagamento effettuato tramite gli assegni, poneva in dubbio la veridicità della ricostruzione contabile operata dal curatore, dimenticando che quest'ultimo è un pubblico ufficiale e che le attestazioni di quanto emerge dalla contabilità, limitatamente al fatto storico, fanno fede. Nel caso di specie, risultava infatti un pagamento a favore di un beneficiario, supportato da prova documentale. L'azione di indebito arricchimento era inoltre stata autorizzata dal giudice delegato,
presupponendo, tale autorizzazione, la verifica sull'accertamento e sulla prova del pagamento da parte della ricorrente. I fatti costitutivi della domanda si CP_4
evincevano altresì dal possesso delle copie degli assegni rimasti in mano al curatore,
3 essendo pacifico che le copie dei titoli bancari siano in possesso di colui che ha un rapporto contrattuale con la banca, nel caso di specie, un rapporto di conto corrente.
I fatti costitutivi della domanda emergevano, infine, dal verbale di sommarie informazioni della Guardia di NZ.
L'appellante produceva nuovi mezzi di prova a supporto dei fatti costitutivi, richiamando l'articolo 702-quater cpc. Affermava che secondo le Sezioni Unite, il mezzo di prova “nuovo” è necessario quando lo stesso è tale da ricostruire la verità del fatto storico da cui dipende la decisione della controversia, limitando ogni incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. L'appellante allegava quindi copia del contratto del conto corrente, le distinte bancarie per la richiesta di assegni da parte della ricorrente e la denuncia del curatore relativa all'emissione degli assegni da parte del
. Parte_1
Si costituiva in giudizio la , contestando le Controparte_4
deduzioni avversarie. In via preliminare, avanzava istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del signor TT. , chiamato in causa Controparte_2
in forza della domanda di manleva, rimasto contumace.
La Società affermava che il richiamo alle decisioni di altri Controparte_1
giudici, al fine di dimostrare la sufficienza della produzione probatoria, era irrilevante ai fini del decidere, in quanto non era dato sapere le sorti delle medesime né se le controparti avessero partecipato al giudizio o avessero avanzato l'eccezione sollevata dalla Società appellata. Quanto al richiamo alla qualifica di pubblico ufficiale del curatore, la ne contestava la veridicità, argomentando Controparte_4
che tale affermazione porterebbe a concludere che ogni procedura fallimentare non debba soggiacere alle regole normali in materia di onere della prova. Inoltre, la documentazione prodotta non risultava asseverata da alcuna dichiarazione emessa dal curatore nell'esercizio delle sue funzioni. Riteneva, invece, che la ricorrente dovesse essere assoggettata a tutte le norme processuali consuete, ivi compreso l'onere probatorio. Rilevava dunque che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova piena, e non presuntiva, dei fatti costitutivi, depositando la documentazione allegata solo
4 tardivamente in sede di gravame. Rilevava, inoltre, che l'assegno circolare, a differenza di quello bancario, poteva essere richiesto non solo dai titolari di conto corrente, ma anche da chi ne fosse sprovvisto, trattandosi di titolo astratto non necessariamente riconducibile ad un rapporto di conto corrente.
Quanto al verbale della Guardia di NZ, rilevava che il fatto che i titoli erano oggetto di indagine nulla provava sulle risultanze della stessa e sulla circostanza che fossero stati pagati con provvista della Società ricorrente.
Deduceva, inoltre, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata in sede di gravame, in quanto tardiva, in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 345 c.p.c.
Infine, la invocava una diversa qualificazione dei Controparte_4
fatti oggetto di causa e riproponeva la domanda di manleva avanzata in primo grado nei confronti del signor TT. . Controparte_2
Parte appellata, nel reiterare le istanze svolte in primo grado, sottolineava la complessità della vicenda che necessitava di un approfondimento incompatibile con il rito sommario. In particolare, occorreva un approfondimento istruttorio con riguardo alla figura del TT. , delegato dello stesso a gestire i conti correnti Controparte_2
della Società fallita e sui rapporti di dare-avere tra lo stesso e la società. La vicenda presentava aspetti più ampi che consentivano di qualificare giuridicamente la questione non come indebito oggettivo, ma come indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., in forza del quale la ripetizione è consentita, purché il pagamento sia stato effettuato in conseguenza di un errore scusabile. In difetto di tale presupposto, il pagamento deve intendersi effettuato consapevolmente e dunque non ripetibile. Nel caso di specie, il pagamento era qualificabile come adempimento del terzo e colui che aveva effettuato il pagamento subentrava nei diritti del creditore in forza di un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c., potendo agire direttamente nei confronti del soggetto il cui credito aveva estinto.
Nel dettagli, parte appellata deduceva che il dott. (ex consulente di CP_2 [...]
, per pregresse vicende, risultava essere debitore verso il Parte_1 Per_1
5 (amministratore della della somma di €. 422.329,00, che tra le parti, Controparte_1
in data 9.04.2009, era stata redatta una scrittura privata con la quale il dott. CP_2
si riconosceva debitore della somma sopra indicata, impegnandosi alla restituzione.
Parte delle somme oggetto di restituzione, era stata corrisposta mediante assegni circolari intestati alla società Da qui, quell'assenza di valido titolo Controparte_1
alla restituzione da parte dalla convenuta e, viceversa, l'eventuale diritto del di ripetere quanto effettivamente – direttamente e/o indirettamente – Parte_1
versato, al soggetto legittimo, dott. . Controparte_2
Con provvedimento del 10.01.2023 la Corte d'Appello, disponeva, a cura della parte interessata, l'integrazione del contradittorio del dott. . Controparte_2
Nessuno si costituiva in giudizio per il terzo chiamato.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
II. L'appello è fondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che il pagamento tramite assegni circolari effettuato dal consulente legale, era privo di Controparte_2
giustificazione causale nei rapporti tra le due società ( e . Parte_1 CP_4
Tale circostanza veniva ammessa dalla stessa e risultava altresì dal CP_4
verbale di sommarie informazioni della Guardia di NZ (redatto in ragione del procedimento penale avviato, su impulso della Curatela, nei confronti di
[...]
). Il giudice ha tuttavia respinto la domanda promossa, ritenendo che il CP_2
ricorrente non avesse dato prova del fatto che gli assegni furono tratti dal c/c della società (nell'ordinanza, ad onor del vero, si legge: “non vi è prova, tuttavia, che il denaro necessario per la loro emissione provenisse da un conto corrente dell CP_4
, o comunque da tale società”; trattasi, verosimilmente, di un errore materiale,
[...]
atteso che la è la società che ha incassato l'assegno). CP_4
6 Tuttavia la lacuna rilevata dal giudice di prime cure appare superata dalla integrazione documentale effettuata da parte appellante nel presente grado di giudizio.
La documentazione prodotta, infatti, consente di ritenere che la provvista dei pagamenti effettuati dal proveniva proprio dalla società CP_2 Parte_1
Dirimente, è la copia del contratto di c/c intestato alla società acceso presso la Banca
di NO (doc. 2, fascicolo parte appellante), nonché le distinte bancarie relativa alla richiesta di assegni da parte della società, in cui è ricompresa la richiesta relativa agli assegni intestati alla società (doc. 3 – 5, fascicolo parte appellante). CP_4
Tale documentazione è stata prodotta da parte appellante solo nel presente giudizio,
con l'atto di appello. Tuttavia, la produzione non incorre nelle preclusioni di cui all'a.
345, co. 3 c.p.c. che esclude l'ammissibilità di nuovi documenti in appello o nuovi mezzi di prova “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che – invece – costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 9.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuto proporre o produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili”. Deve, infatti, trovare applicazione il diverso e derogatorio disposto di cui all'a. 702 quater c.p.c. che, invece, consente “nuovi mezzi di prova” quando vengono ritenuti “indispensabili” dall'organo giudicante. Nel caso de qua, a ben vedere, ricorrono le condizioni che le SSUU hanno indicato affinché la prova possa ritenersi indispensabile. Invero, la documentazione prodotta è idonea ad eliminare ogni incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti, o comunque a definire la controversia in un senso o nell'altro, atteso che l'elemento di ordine fattuale su cui il Tribunale ha rigettato la domanda è stata proprio l'impossibilità di stabilire che gli assegni emessi furono tratti dal c/c riferibile alla società. Del resto, può comunque osservarsi che parte appellata aveva già offerto un principio di prova in ordine a tale fatto, costituito dalla ricostruzione contabile operata dal Curatore e avvalorato dall'autorizzazione ad agire in giudizio per il recupero delle somme sudette da parte del Giudice delegato.
7 II. Sono, invece, da respingere le deduzioni svolte da parte appellata, che vorrebbe ricondurre la vicenda ad un'ipotesi di indebito soggettivo, assumendo che il debito sarebbe stato effettivamente esistente, ma pagato da un soggetto diverso dal reale debitore (ossia dalla società , anziché dal . E, ancora, che la società Pt_1 CP_5
non avrebbe comunque potuto agire per la ripetizione delle somme pagate, Pt_1
poiché avrebbe volontariamente adempiuto il debito altrui, ricorrendo un'ipotesi di adempimento del terzo. Tale ricostruzione deve essere disattesa.
Nel caso di specie, la Curatela/odierna appellante ha chiesto la restituzione dell'indebito prospettando che l'effettuazione del pagamento a favore della società
Terre, non fosse sorretto da alcuna giustificazione causale (e non prospettando CP_4
di aver pagato per errore un debito altrui): la prospettazione non può che essere riconducibile alla figura dell'indebito oggettivo, dove chi agisce per la restituzione, allega di aver eseguito un pagamento sulla base di un titolo inesistente ab origine o comunque divenuto invalido. Ancora, la ricorrente/odierna appellante ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando l'assenza di un qualsivoglia rapporto obbligatorio che potesse giustificare il pagamento nei confronti della società
nonché, l'effettivo incasso dell'assegno da parte di quest'ultima. In base CP_4
a tale ricostruzione, dunque, spettava a controparte dimostrare che il pagamento aveva una sua giustificazione causale. Tuttavia, parte appellata si difende invocando debiti-
crediti che, a ben vedere, attengono ai diversi e personali rapporti riferibili al e al (amministratore della società Cinque Stelle) e non anche al CP_2 Per_2
solvens (la società e/o all'accipiens (la società Cinque Stelle). Pertanto, deve Pt_1
essere ribadita l'assenza di un titolo che valga a sorreggere lo spostamento patrimoniale verificatosi tra le due società in causa.
Per le medesime ragioni, devono ritenersi inammissibili le prove di cui parte appellata chiede l'ammissione, volte proprio a dimostrare l'esistenza di questi rapporti, nonché,
peraltro, l'effettuazione da parte di di pagamenti tratti dal c/c della società, CP_5
che però non risultano autorizzati, non essendo quest'ultimo dotato di procura e non ricoprendo la veste di amministratore delegato.
8 Per tutte le ragioni suddette, l'appello dev'essere integralmente accolto in quanto fondato.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
III. Le spese. Ricorrendo un'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi a una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. La
giurisprudenza sul punto è costante: vedi Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18.03.2014: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. - Successive conformi: Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021.
Esse seguono la soccombenza e sono liquidate, per il primo ed il secondo grado, come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00, in favore della sola parte appellante, essendo rimasto contumace nel primo e nel secondo grado di giudizio (avuto CP_2
riguardo ai valori minimi ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta).
Nulla è dovuto per le spese con riferimento ad che non si è Controparte_2
costituito né in primo né in secondo grado)
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN Parte_1
PERSONA DEL CURATORE nei confronti di Parte_2 CP_1
avverso l'ordinanza del 07.01.2020 emessa dal Tribunale di Firenze così
[...]
provvede:
9 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata a restituire a parte appellante la somma portata dagli assegni circolari pari ad € 61.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l'appellata al pagamento dei compensi di Controparte_4
causa che sono liquidati per il primo e secondo grado, in favore dell'appellante, in complessivi € 9.214,00 (euro 4.217,00 per il giudizio di primo grado ed euro 4,977,00 per il giudizio di secondo grado), oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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