CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8285/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG. n. 0152629 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 20.9.2024 al comune di Belpasso ed alla società SO.GE.T. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'ingiunzione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 21.6.2024, (di pagamento della somma di € 5.956,43 dovuta per IMU non versata nel 2014), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Belpasso e la società SO.GE.T. s.p.a., costituitesi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, resistevano in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame delle memorie illustrative versate in atti sia da parte ricorrente, sia dal comune di Belpasso, con cui chiedevano entrambi dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo nelle more del giudizio, raggiunto un accordo transattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo le parti conciliato la causa nelle more del giudizio, come da entrambe affermato con rispettive memorie illustrative in atti.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 22.1.2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8285/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG. n. 0152629 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 20.9.2024 al comune di Belpasso ed alla società SO.GE.T. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'ingiunzione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 21.6.2024, (di pagamento della somma di € 5.956,43 dovuta per IMU non versata nel 2014), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento;
2. per intervenuta prescrizione del credito azionato.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
Il comune di Belpasso e la società SO.GE.T. s.p.a., costituitesi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, resistevano in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame delle memorie illustrative versate in atti sia da parte ricorrente, sia dal comune di Belpasso, con cui chiedevano entrambi dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo nelle more del giudizio, raggiunto un accordo transattivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo le parti conciliato la causa nelle more del giudizio, come da entrambe affermato con rispettive memorie illustrative in atti.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 22.1.2026.