Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 589/2024 RGA avverso la sentenza n. 293/2024 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro emessa e pubblicata in data 02/04/2024 nell'ambito della controversia n. RG 182/2022, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Ziveri, presso il cui studio sito in Parma (PR), Viale Mariotti n.1 ha eletto domicilio;
appellante; contro
(C.F. Controparte_1
; P.IVA ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Renato Vestini con domicilio eletto in Bologna (BO) presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1 appellato;
pag. 1 di 13
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1.1. Con ricorso depositato in data 24.03.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio , esponendo: a) che il Parte_1 CP_1
Patronato di Parma, su richiesta della ricorrente e attraverso il Sistema CP_2
Carpe PC, unico strumento software fornito dall' aveva chiesto all'Istituto CP_1 previdenziale di operare il conteggio dell'ammontare della sua pensione anticipata/anzianità “Quota 100”, con totalizzazione dei contributi esteri (doc.ti
1, 2 e 14 fasc. parte ricorrente); b) che tale programma non effettuava, invero, conteggi relativi a possibili date di decorrenza del trattamento pensionistico, bensì esclusivamente, una volta maturati i necessari requisiti, il conteggio dell'ammontare mensile della pensione;
c) che, nel periodo durante il quale il Patronato aveva elaborato i conteggi dell'ammontare del trattamento spettante alla ricorrente, il Sistema Carpe PC presentava un gravissimo bug informatico, in quanto calcolava le settimane di contribuzione estera di cui era titolare la ricorrente in misura superiore a quella effettiva;
d) che il conteggio presuntivo della pensione spettante alla ricorrente, in virtù dell'erroneo calcolo effettuato dal software, superava, al 31.12.1995, le 936 settimane di contribuzione richieste quale requisito per aver titolo ad una pensione calcolata esclusivamente con il sistema retributivo, di importo maggiore rispetto a quella spettante nel caso in cui fosse stata calcolata con il sistema misto (doc.ti 9 e 10 fasc. parte ricorrente); e) che l'importo del rateo mensile di pensione calcolato dal software, infatti, figurava essere pari a € 1.073,80, anziché a € 827,18; f) di essersi, di conseguenza, dimessa dal proprio lavoro, ritenendo tale importo idoneo a soddisfare le proprie esigenze di vita, e di avere successivamente presentato la già citata domanda di pensione
(doc.ti 6 e 7 fasc. parte ricorrente); g) di avere appreso solo successivamente al proprio pensionamento di poter vantare, al 31.12.1995 e con il corretto calcolo dei contributi esteri con quelli italiani, esclusivamente 855 settimane di contribuzione, e che, pertanto, la propria pensione doveva essere liquidata con il pag. 2 di 13 sistema misto;
h) che, a seguito di tale conteggio, l'importo del rateo mensile era pari, per l'appunto, a € 827,18 (doc. 9 e 10 fasc. parte ricorrente); i) che CP_1 poneva rimedio al disguido tecnico del proprio software solo a fronte di espressa segnalazione da parte del Patronato di Parma, come emerge da CP_2 documentazione acquisita in epoca successiva al pensionamento della ricorrente
(doc. 11 fasc. parte ricorrente); l) che tale disguido tecnico aveva comportato, a favore della ricorrente, l'erogazione di un trattamento inferiore di quasi € 200,00 mensili rispetto a quello calcolato dal Sistema Carpe PC (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente); m) di avere maturato la decisione di dimettersi dal proprio rapporto di lavoro unicamente in virtù degli errati conteggi effettuati dal Sistema Carpe
PC; n) che, invero, non avrebbe mai deciso di dimettersi dal proprio lavoro se avesse ricevuto un'informazione corretta da parte del sistema informatico, in quanto, non solo la suddetta somma non era sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita, ma la pensione “Quota 100” non poteva essere neanche cumulata con redditi da lavoro, rendendo pertanto impossibile, da parte della lavoratrice, porre rimedio a tale situazione;
o) di avere presentato a in data CP_1
01.12.2021 e per il tramite del Patronato di Parma, domanda di risarcimento CP_2 del danno, dovuto esclusivamente alle erronee indicazioni ricevute dall'istituto previdenziale (doc. 5 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente evidenziava, innanzitutto, la violazione del principio del legittimo affidamento e delle clausole generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375, poiché le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, in virtù dei poteri di indagine e di certificazione che le sono propri, a non fornire ai soggetti titolari di diritti indisponibili informazioni errate o dichiaratamente approssimative, anche nel caso in cui tali informazioni siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A.. Sottolineava, inoltre, che, in assenza di tale errata informazione fornita dal sistema informatico di CP_1 la ricorrente avrebbe potuto restare in servizio sino al compimento del 67esimo anno d'età, ossia in data 17.01.2023, allorquando avrebbe maturato il diritto a beneficiare della pensione ordinaria di vecchiaia.
Con riguardo al quantum, infine, evidenziava che, sulla base del calcolo effettuato dal Sistema CARPE PC in relazione ai ratei di pensione che la lavoratrice avrebbe maturato nel caso in cui avesse proseguito la propria attività sino al 17.01.2023, il danno subito corrispondeva;
a) quanto al danno emergente, al minor importo pag. 3 di 13 tra quello percepito a titolo di pensione e quello che avrebbe percepito a titolo di redditi di lavoro per il periodo ricompreso tra settembre 2019 e gennaio 2023; b) quanto al lucro cessante, al minor importo tra quello percepito a titolo di pensione
“Quota 100” e quello che avrebbe percepito a titolo di pensione ordinaria (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, contrariis reiectis, preso atto che la presente controversia ha un valore indeterminato, che è stato corrisposto per ragioni reddituali il contributo unificato pari ad € 43,00 così giudicare: dichiarare tenuto e condannare l' a titolo di responsabilità CP_1 contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente a seguito e per effetto dell'erronea comunicazione, da parte del sistema informatico Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC per CA CP_1 Parte_2 di firma qualificata Serial#: denominato CodiceFiscale_2
Carpe PC, del proprio montante contributivo, danni che si individuano nel minor importo reddituale percepito dalla stessa a titolo pensionistico nell'arco temporale compreso tra il settembre 2019 e il gennaio 2023 rispetto al reddito da lavoro subordinato cui avrebbe avuto diritto ove fosse rimasta al lavoro (danno emergente) fino al gennaio 2023, nonché, a partire da quella data, nella sommatoria delle differenze tra l'ammontare dei ratei di pensione che le sarebbero spettati laddove avesse avuto accesso alla pensione VO ordinaria ed i minori importi dei ratei di pensione calcolati secondo il sistema “Quota 100” (lucro cessante), ovvero in quelle diverse maggiori/minori somme che, anche in via equitativa, saranno ritenute di diritto e di giustizia. Col favore delle spese di lite da liquidarsi nella misura di cui DM 55/2014 e DM 37/2018 oltre rimborso 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 13.06.2023, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione. (…)”. CP_1
La causa, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti,
è stata definita dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 293/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Rigetta il ricorso. 2) Condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite a favore dell'Istituto opposto, spese che si liquidano in euro pag. 4 di 13 3.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza ha ritenuto che:
“ammesso che la ricorrente sia incorsa in un'errata valutazione indotta dalle fallaci informazioni ricevute, con riguardo alla condotta dell' non è CP_1 ravvisabile alcun profilo di censura”, illustrando le ragioni di tale conclusione.
Con ricorso depositato telematicamente in data 18/09/2024, la sig.ra Parte_1 spiegava appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lei formulate nel giudizio di prime cure.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'allora ricorrente ha formulato tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “Violazione dell'art. 342 1^ comma n. 2 c.p.c. Violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Violazione dell'art. 2043 c.c.”; “Violazione dell'art. 342 sub 2 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo”; “III Illogicità della motivazione-violazione degli artt. 420 5^ comma e 421 c.p.c.”. Con gli spiegati motivi di impugnazione, l'odierna appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita alla stregua della documentazione già prodotta dalle parti in causa nel corso del giudizio di prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra , i cui motivi di gravame in ragione della loro Parte_1 stretta interconnessione possono essere trattati congiuntamente, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.
Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, come la narrazione di parte appellante nei suoi snodi fondamentali ai fini della decisione sia destituita di qualsivoglia prova, principio di prova o indizio di veridicità, atteso che i soli documenti prodotti pag. 5 di 13 dall'allora ricorrente al riguardo (vedi docc. da 9 a 13 fasc. di primo grado di parte appellante), oltre ad essere difficilmente intellegibili, sono documenti di formazione meramente interna, provenienti da un patronato, che non possono trarre suffragio o conferma ad opera del responsabile dello stesso, non solo perché costui non può attribuire alcuna fede a quanto dichiarato, non rivestendo il ruolo di pubblico ufficiale, ma soprattutto in quanto vanta ben preciso interesse all'esito della giudizio, con sua conseguente incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c., considerato che proprio un possibile errore del patronato ha determinato quel preteso danno lamentato dalla sig.ra del quale ella chiede ristoro. Per _1 la medesima ragione (id est possibile responsabilità risarcitoria nei confronti dell'odierna appellante), nessuna prova attendibile potrebbe derivare nemmeno dalla richiesta di informazioni ex art. 446 c.p.c. al Patronato di Parma, CP_2 invocata dall'odierna appellante all'odierna udienza, con istanza che, pertanto, va respinta.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale dirimente rilievo, quand'anche si volesse dare credito alla narrazione in fatto di parte appellante, epurandola di quanto di valutativo in essa contenuto, non sarebbe comunque configurabile una responsabilità risarcitoria dell' . CP_1
Nel libello introduttivo del giudizio, infatti, viene riportato che la sig.ra _1 dopo aver ricevuto comunicazione del 03/04/2019, inoltrata via PEC al CP_1 patronato con la quale veniva respinta la sua domanda di pensione di CP_2 anzianità, presentata in data 13/02/2019, per assenza del requisito contributivo anche in ipotesi di totalizzazione dei contributi italiani e della contribuzione estera, si sia nuovamente rivolta al patronato che pare averle prospettato la CP_2 possibilità di ottenere una quantificazione dell'ammontare del trattamento pensionistico cui ella avrebbe avuto diritto utilizzando il software CARPE PC.
Al riguardo, appare d'uopo precisare che Carpe PC altro non è se non un programma software di simulazione messo a disposizione dei Patronati, i quali possono inserire autonomamente alcuni dati e, senza alcun controllo da parte dell' , offrire ai propri assistiti simulazione dell'importo di pensione. CP_1
non ha alcuna contezza né alcun controllo sugli utilizzi di tale programma CP_1 da parte del patronato, che gode dell'uso esclusivo dello stesso, così come non ha controllo né contezza sull'identità di chi lo utilizzi, su quali dati inserisca, rispetto a quali soggetti, quali calcoli richieda e così via In altre parole, l'utilizzo del pag. 6 di 13 programma è libero, del tutto avulso da supervisione del fornitore, al pari dei software commercializzati o forniti da Microsoft o altri network. È pacifico che, qualora l'utilizzo dei citati software da parte di acquirente, concessionario o comunque utente cagioni errori o altri fenomeni forieri di danni a terzi, la relativa responsabilità non possa essere imputata al creatore e cedente del programma, qualora quest'ultimo non si sia riservato alcun controllo sullo stesso, come nella fattispecie odierna, ove nessun controllo si è assicurato sull'uso del software CP_1 da parte dei patronati loro addetti o altri.
Tali specifiche circostanze, puntualmente allegate dalla difesa dell' nella CP_1 propria memoria di costituzione di prime cure, non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte delle difesa dell'allora ricorrente - che, all'udienza del 06/10/2022, si è limitata a contestare “integralmente la memoria avversaria fondata su presupposti fattuali errati”, ribadendo, quanto al resto, la propria versione dei fatti - e, pertanto, possono considerarsi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. Quindi, ammesso e non concesso che la sig.ra abbia chiesto una simulazione _1 quantificatoria al patronato e che l'operatore abbia utilizzato il menzionato sistema, tutti i risultati conseguenti rappresentano frutto di attività autonoma del patronato ed eventuali comunicazioni che partecipino tali risultati non sono certo imputabili all' , odierno appellato. CP_1
Pertanto, risulta del tutto inveritiera, oltre che indimostrata, l'allegazione di parte appellante, secondo la quale “Il Patronato di Parma, su richiesta della CP_2 ricorrente, attraverso il Sistema Carpe PC, unico strumento software fornito dall' ai patronati, ai cittadini nonché ai propri dipendenti (doc. n. 14), CP_1 chiedeva all'Istituto di operare il conteggio dell'ammontare della CP_3 sua pensione anticipata/anzianità "Quota 100" con totalizzazione dei contributi esteri (doc. n, 1)”.
Ed invero, il patronato non ha chiesto alcunché ad , se si eccettua la domanda, CP_1 forse esplorativa, inoltrata nel febbraio 2019, riscontrata con la reiezione notificata via PEC e prodotta in atti.
L'incaricato di ha utilizzato un sistema di calcolo, gestito autonomamente, CP_2 ha quivi inserito determinati dati, non è dato sapere quali né in quali sezioni del programma e così via, quindi ha disposto che venisse svolto dal software un calcolo per ottenere una proiezione dell'importo dell'eventuale pensione quota 100
pag. 7 di 13 maturabile dall'allora ricorrente ed ha a quest'ultima comunicato il dato ottenuto
Ovviamente non è dato sapere se e come sia stata controllata la correttezza dei dati inseriti, delle modalità di inserimento e del risultato raggiuto. Ovviamente
l'incaricato non poteva confidare sulla provenienza degli stessi da pubblica CP_2 amministrazione, atteso che era stato lui stesso a sceglierli, inserirli ed attivare il calcolo e sempre lui a operare il controllo di conformità e correttezza, ammesso e non concesso che tale controllo sia stato effettuato A fortiori, nemmeno la sig.ra poteva nutrire affidamento nelle comunicazioni dell'istituto, se si eccettua _1 quella dell'aprile 2019 che le denegava la sussistenza dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Infatti, la comunicazione afferente al presumibile importo le era pervenuta dal patronato, non certo da una pubblica amministrazione.
Concludendo sul punto, quindi, ad avviso di questa Corte, il materiale probatorio in atti non consente affatto di affermare che l'errata comunicazione lamentata dall'odierna appellante, sempre che la stessa si sia realmente verificata, sia dipesa da un asserito malfunzionamento del software CARPE PC, elaborato e fornito dall' , ben potendo la stessa derivare da un erroneo utilizzo di tale sistema CP_1 informatico.
Sul punto, parte appellante eccepisce che tale lacuna probatoria, ove ritenuta sussistente, avrebbe dovuto essere colmata dal Giudice a quo mediante l'ammissione di una CTU di natura tecnico-informatica, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c., di cui si invoca l'ammissione per la prima volta in questa sede ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Anche tale doglianza, ad avviso della Corte, non coglie nel segno in quanto l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. da parte del Giudice di merito presuppone l'esistenza di una “semiplena probatio”, ovvero di significative piste probatorie percorribili da parte del giudicante, del tutto assenti nel caso di specie.
Ed invero, “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite,
è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma pag. 8 di 13 restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e
15925 / 2020).
Del resto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048). A ciò aggiungasi, infine, che quand'anche si ritenesse dimostrato un malfunzionamento del software CARPE PC, elaborato e fornito dall' , l'Ente CP_1 di previdenza andrebbe comunque esentato da ogni responsabilità tenuto conto dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui solo in presenza di erronee informazioni contenute in documenti aventi efficacia certificativa vincolante per l'Ente previdenziale è ipotizzabile una sua responsabilità risarcitoria..
Al riguardo, appare opportuno richiamare in punto di diritto quanto già osservato da questa Corte in similare controversia nella recente sentenza n. 471/2024, depositata il 13.09.2024 (Pres. Dott. , Cons. Rel. Dott. Roberto Per_1
Pascarelli) “ … va ricordato, in linea generale, che i semplici estratti conto emessi dall' hanno solo un valore 'indicativo' ma nessuna efficacia certificativa CP_1 vincolante per l'Ente previdenziale;
l'unico atto avente tale efficacia è il cosiddetto “ECOCERT”, l'estratto conto certificativo (n.d.r. al pari della certificazione del diritto alla pensione ai sensi della legge n. 243/2004). L'estratto conto “certificativo” è solo e soltanto quello previsto dall'art. 54 della legge pag. 9 di 13 n.88/89 il quale dispone testualmente: “E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.” L'estratto conto certificativo si configura, dunque, solo in presenza di determinati presupposti:
-deve esistere una esplicita richiesta dell'interessato, diretta a conoscere proprio i dati previdenziali e pensionistici che lo riguardano;
-tale richiesta determina un vero e proprio obbligo degli enti previdenziali di rispondere, comunicando i dati richiesti;
-la comunicazione deve essere fatta per iscritto;
-la comunicazione così fatta ha valore certificativo delle risultanze che l'istituto ha appunto comunicato, senza possibilità di successive rettifiche disposte unilateralmente dall'Ente, ma suscettibile di correzioni in presenza di documentate richieste dell'interessato.
Solo allorché esista una specifica domanda dell'assicurato, volta ad ottenere proprio l'attestazione dei contributi maturati in suo favore, scatta l'obbligo dell'Istituto di rilasciare l'estratto conto che ha quel preciso significato e quella precisa efficacia.
Non hanno questo valore e questa efficacia, in conclusione, gli estratti conto periodicamente (ora, ogni due anni) inviati dall' agli assicurati per CP_1 consentire loro eventualmente di verificare la propria posizione previdenziale;
non hanno questo valore e questa efficacia nemmeno le comunicazioni fatte
“incidentalmente”, fatte cioè nell'ambito di risposte date all'interessato in seguito a domande amministrative di prestazioni diverse né, tanto meno, quelle fatte oralmente magari agli sportelli dell' ; non hanno questo valore gli CP_1 estratti semplici ricavati in modo autonomo dalle procedure.
Proprio in considerazione della particolare efficacia che assume l'estratto conto certificativo, l ha elaborato un modulo per la richiesta di tale estratto CP_1
(oggi, in genere, inoltrato in via telematica) in cui si fa espresso riferimento all'art. 54 della legge 88/89 e che viene sempre utilizzato dai patronati, ai quali è pertanto ben noto, così come è stato definito uno “specifico” modello di estratto conto certificativo, così appositamente titolato, comprendente un quadro pag. 10 di 13 riepilogativo dei vari contributi maturati e una lista analitica dei vari periodi lavorativi cui i contributi si riferiscono: niente a che vedere con il generico estratto conto informativo.
Anche l' tuttavia, reca espresso avvertimento che il numero dei CP_4 contributi può essere soggetto a variazione, qualora emergesse altra contribuzione non esaminata nell'estratto medesimo: perché, per esempio, risiedente in archivi “vecchi” non informatizzati o di altri Enti poi confluiti in (SCAU, INPGI,…). CP_1 CP_5
Si può essere certi, in sostanza, che i contributi esposti esistono effettivamente ma potrebbero esisterne altri non elencati perché ancora non evidenziati.
In ogni caso, è solo un ECO.CERT sbagliato che può innescare una responsabilità per danni a carico dell' CP_1
Tale risulta essere la posizione assunta dalla più recente ed avveduta giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte.
In proposito si può citare Cassazione civile sez. lav. - 17/09/2019, n. 23114. In tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente osservato che:
“Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l' risponde delle erronee CP_1 comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n.
23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).
12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità.
Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati pag. 11 di 13 contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.”
. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta nella materia per cui è causa, nella condivisione di questo Collegio, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Ed invero, nel caso di specie, è evidente che non vi sia sta alcuna comunicazione con “efficacia certificativa vincolante per l'Ente previdenziale”, inoltrata dall' alla sig.ra . CP_1 Parte_3
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto, con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore, contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed agli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'Istituto appellato).
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 12 di 13 La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello proposto dalla sig.ra , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2. condanna l'appellante a rifondere all le spese del grado, che si liquidano CP_1 in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
3. dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13