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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 13/5/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673/2025 R.G. Previdenza
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Danilo Manzi, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 20/1/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento, maturati in suo favore dall'1.5.2019 all'1.1.2025, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto con sentenza n. con la sentenza n. 26184/2009 emessa in data 27.10.2009 dal Tribunale di
Napoli, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Segnatamente esponeva: - che, in seguito ad ordinanza di assegnazione (R.E. 12949/2010), emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, l CP_1 provvedeva alla corresponsione dei ratei maturati dal 1 Giugno 2007 – data di insorgenza del diritto – al 1.10.2009 – data della pubblicazione della sentenza;
- che con sentenza n. 4173/2014 emessa dal Tribunale di Napoli,
l veniva condannato al pagamento in favore del sig. dei CP_1 Pt_1 ratei della indennità di accompagnamento dal 1 Novembre 2009 al 31 Marzo
2011, oltre interessi legali come per legge;
- che l provvedeva alla corresponsione dei ratei maturati dal CP_1
1 Novembre 2009 al 31 Marzo 2011, ma ometteva di corrispondere i ratei di indennità relativi al periodo successivo;
- che, pertanto, depositava altro ricorso per il pagamento dei ratei successivi, che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n.
450/2020 reso da altro magistrato dell'intestato Tribunale;
- che con la sentenza n. 3471/2023 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della impugnata sentenza, condannava l al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dall'01.04.2011 all'01.03.2019, oltre accessori di legge.
- che l ometteva di corrispondere i ratei di indennità di CP_1 relativi al periodo successivo.
Tanto premesso, chiedeva che l'ente convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore, per le causali innanzi esposte, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'1.5.2019, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha disposto il pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di aprile 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.300, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 14/5/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 13/5/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673/2025 R.G. Previdenza
TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Danilo Manzi, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Chiara De Paris
- resistente -
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 20/1/2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo di condannarsi l al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento, maturati in suo favore dall'1.5.2019 all'1.1.2025, secondo l'accertamento del presupposto sanitario compiuto con sentenza n. con la sentenza n. 26184/2009 emessa in data 27.10.2009 dal Tribunale di
Napoli, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Segnatamente esponeva: - che, in seguito ad ordinanza di assegnazione (R.E. 12949/2010), emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, l CP_1 provvedeva alla corresponsione dei ratei maturati dal 1 Giugno 2007 – data di insorgenza del diritto – al 1.10.2009 – data della pubblicazione della sentenza;
- che con sentenza n. 4173/2014 emessa dal Tribunale di Napoli,
l veniva condannato al pagamento in favore del sig. dei CP_1 Pt_1 ratei della indennità di accompagnamento dal 1 Novembre 2009 al 31 Marzo
2011, oltre interessi legali come per legge;
- che l provvedeva alla corresponsione dei ratei maturati dal CP_1
1 Novembre 2009 al 31 Marzo 2011, ma ometteva di corrispondere i ratei di indennità relativi al periodo successivo;
- che, pertanto, depositava altro ricorso per il pagamento dei ratei successivi, che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n.
450/2020 reso da altro magistrato dell'intestato Tribunale;
- che con la sentenza n. 3471/2023 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della impugnata sentenza, condannava l al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dall'01.04.2011 all'01.03.2019, oltre accessori di legge.
- che l ometteva di corrispondere i ratei di indennità di CP_1 relativi al periodo successivo.
Tanto premesso, chiedeva che l'ente convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore, per le causali innanzi esposte, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dall'1.5.2019, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha disposto il pagamento dei ratei richiesti in questa sede nel CP_1 mese di aprile 2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che, pacificamente, detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere e va, quindi, delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.300, per competenze, oltre IVA
e CPA e spese al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 14/5/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Ida Ponticelli)