Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2520 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. RICCIO GIOVANNI ANDREA , C.F._3
con elezione di domicilio in VIA ENRICO DA MONZA, 44 20900 MONZA, presso e nello studio dell'avv. RICCIO GIOVANNI ANDREA
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BRESCIANI CARLO , con elezione di domicilio in VIA VOLTA, 62 22100 COMO presso e nello studio dell'avv. BRESCIANI CARLO;
PER , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Nel merito: accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n.
558/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione II civile, pubblicata in data 19 febbraio 2024, per l'effetto: - revocare il decreto ingiuntivo n. 2782/2022, emesso e pubblicato dal Tribunale di Monza in data 10 agosto 2022 nei confronti della signora
, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa e, per l'effetto ordinare la restituzione delle somme percepite da
[...] in esecuzione alla sentenza di primo grado oggi impugnata e pari ad € CP_1
21.642,11; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la società nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data Controparte_1
30 gennaio 2019 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a titolo di saldo del prezzo per le opere eseguite dall'appellata e Parte_1 condannare al pagamento di tutti i danni patiti dagli odierni Controparte_1 appellanti come meglio indicati e quantificati in narrativa e nella perizia del geom.
o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa;
- con vittoria di Per_1 spese, competenze, rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: si chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le opere eseguite dalla appellata quantificandone il valore, evidenziare la presenza e l'entità di vizi e difetti, le loro cause ed eventuali responsabilità, nonché, i costi di ripristino. Si chiede ammettersi testimonianza sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che le opere eseguite dalla convenuta opposta
[...] sono ancora in attesa di essere collaudate e consegnate ai committenti? 2) CP_1
Vero che la pratica edilizia è, ad oggi, ancora pendente avanti il Comune di Vedano al Lambro? 3) Vero che le lavorazioni eseguite presso l'immobile dei signori e sono prive di certificazioni degli impianti? 4) Vero che la Pt_1 Pt_2 convenuta opposta riconosceva la presenza di vizi nelle opere dalla stessa eseguite?
5) Vero che la ometteva di completare le opere e sistemare a Controparte_1 regola d'arte il cantiere? 6) Vero è che la bozza di scrittura privata datata non è stata sottoscritta a causa del verificarsi dei vizi e difetti per cui è causa? 7) Vero che
[...]
è intervenuta in cantiere per cercare di eliminare i vizi e difetti quali Controparte_1 le infiltrazioni della fioriera (piano primo) e lo svitamento dei vitoni della copertura?
Si indica in qualità di testimone l'Arch. , Via Monte Bianco n. 1, Tes_1
Vedano al Lambro (MB).
PER Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: Nel merito: previi gli opportuni accertamenti e declaratorie anche in ordine all'infondatezza degli avversari motivi di gravame, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 558/2024, emessa dal Tribunale di Monza, sez. II civ., pubblicata in data 19.2.2024; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cont Con ricorso chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di , e per il pagamento di Pt_1 Parte_3 Parte_2
€11.683,68 per lavori edili eseguiti presso l'immobile dei . Pt_1
Averso il decreto proponeva opposizione , contestando la non Parte_1 esecuzione dei lavori a regola d'arte e lamentando di vizi/difetti nelle opere nonchè eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento.
Intervenivano volontariamente e ( pure Parte_2 Parte_3 comproprietari dell'immobile) chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.
Il Tribunale con sentenza confermava il decreto ingiuntivo , rigettava le richieste di
, e condannandoli alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione delle spese legali.
In particolare, il giudice ha ritenuto che il creditore avesse provato la fonte negoziale ( contratto di appalto, scrittura transattiva del giugno 2022 e fatture emesse per il pagamento del corrispettivo dovuto); comprovato il completamento ( comunicazione fine lavori e sal nonché transazione e ammissioni dell'opponente e degli intervenienti) e la consegna dell'opera nell'agosto 2020; che la denuncia dei vizi del
13-9-21 ( doc 24) e 17-1-22 (doc 2) era tardiva ex art. 1667 cc;
che la domanda ex art 1669 cc era inammissibile essendo stata introdotta solo con la memoria n. 183 comma 6 n.1 e comunque generica;
in ogni caso che i lamentati fenomeni infiltrativi non danno prova di una consistente riduzione del godimento dell'immobile.
Gli appellanti , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, lamentando: l'erronea valutazione della scrittura privata posta alla base del decreto ingiuntivo in quanto non sottoscritta;
il mancato accertamento dell'incompletezza e dei vizi delle opere appaltate;
l'errata interpretazione delle norme in tema di garanzia per vizi e decadenza ex art. 1667 c.c.; l'ingiustizia nella condanna alle spese di lite.
La società ha contestato la fondatezza dell'appello insistendo per Controparte_1 il suo rigetto.
La corte, sulle conclusioni delle parti tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto detto che i committenti hanno ammesso in atto di citazione Pt_1
(pag. 3) che le due fatture prodotte ( doc 3 e 4 della controparte) , una delle quali fondante l'emissione del decreto ingiuntivo, costituiscono il saldo delle opere appaltate e che tali fatture non venivano saldate in quanto si manifestavano vizi nelle opere .
Deve poi ritenersi che al momento dell'invio in data 5-8-20 dei Sal finali al direttore dei lavori arch , le opere fossero state terminate e consegnate e positivamente Tes_1 verificate per facta concludentia, atteso che il direttore dei lavori nelle sue controdeduzioni in data 18-12-20 si è sostanzialmente limitato a contestare solo la Co congruità dei prezzi , tant'è che lo stesso inoltrò in data 7-6-21 ad la Tes_1 scrittura transattiva ( poi non perfezionatasi) nella quale si dava atto che le opere erano terminate e che la contestazione dei committenti riguardava solo la congruità delle somme richieste1 (doc 20 e 21 ice).
A fronte della richiesta di pagamento in data 3-8-21 (a un anno dal sal finale) e all'emissione delle fatture del 10-9-21, simmetricamente perveniva in data 17-1-22 la contestazione formale dei vizi da parte dei committenti .
Occorre, dunque esaminare la doglianza , premettendo che è pacifico ( pag 11 appello) che i committenti abitano nell'immobile oggetto di appalto e che ivi hanno abitato durante l'esecuzione dei lavori e dunque ne hanno la disponibilità fisica e giuridica.
In via generale, poi, si osserva che in tema di contratto di appalto, il committente, che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera e sia convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, che proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, è gravato dall'onere della prova relativo ai vizi predetti (Cass. Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 )
Venendo alla fattispecie sub iudice, i committenti, deducendo capitoli di prova generici, non hanno provato né quando siano stati scoperti i vizi né le cause degli stessi né a chi siano imputabili, sicchè i capitoli sono inammissibili e la richiesta ctu meramente esplorativa, non emergendo compiutamente tali circostanze nemmeno dalla perizia di parte in atti . Dunque, gli appellanti sono decaduti ex art. 1667 cc dalla garanzia per i vizi atteso che neppure può ritenersi che vi sia stato alcun riconoscimento di vizi da parte dell'impresa che rispetto a taluni vizi ne ha contestato l'imputabilità a sé, rispetto ad altri ne ha contestato l'esistenza e la rilevanza.
Infine, con la comparsa conclusionale gli appellanti hanno prodotto il doc 7 proveniente dall'arch , documentazione richiesta dall'architetto predetto Tes_1 all'impresa e relativa alle certificazioni mancanti, produzione che, in questa sede deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva atteso che tale certificazione avrebbe potuto e dovuto essere richiesta entro i termini delle preclusioni istruttorie.
L'appello è dunque inaccoglibile e gli appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del tribunale di Monza n. 558/24 del 19-2-24. Condanna gli appellanti al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 grado che liquida in euro 3.300,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 28/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ivi si legge” le opere edili erano state convenute tra le parti a corpo e non a misura per un ammontare complessivo di
€ 147.300,00 oltre IVA a norma di legge derivante dai computi allegati scontati del 10 %; Nel corso delle lavorazioni sono state commissionate all'impresa appaltatrice ulteriori opere;
A conclusione dei lavori, ha redatto il consuntivo delle opere addivenendo ad una richiesta Controparte_1 economica parti ad e 207.018,52; Le parti committenti, per il tramite del Direttore Lavori, hanno contestato all'appaltatrice il criterio di calcolo del dovuto, non ritenendolo corrispondente alle pattuizioni contrattuali, e, di conseguenza hanno eccepito l'incongruenza delle somme richieste dall'impresa…”