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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RI
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. D'ATTIS MARCO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. IERO LUCA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato assumendo di essere invalido nella misura del 100 % - con diritto alla indennità di accompagnamento - o quanto meno pari al 74% ex
L.118/71, con conseguente diritto del medesimo a percepire la pensione di inabilità civile e/o in subordine l'assegno di invalidità civile nonché il riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 67%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e/o contrasto tra le domande delle due fasi di giudizio attesa di contro la corrispondenza di entrambe a quanto di fatto chiesto ed acclarato in sede di opposizione.
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.ssa Per_1
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dopo una dettagliata analisi delle
[...] condizioni di parte ricorrente, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento, per il ricorrente, di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% (settantaquattro percento) con decorrenza dal mese di aprile 2025.
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella perizia resa alla quale integralmente si rimanda dacché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
Il sig. , di anni 20, risulta affetto dalle seguenti patologie invalidanti: Parte_1
• Grave disturbo ossessivo compulsivo con stereotipie motorie complesse in trattamento psicofarmacologico (cod. 1203) (50%);
• Disturbo della sfera emozionale in livello intellettivo borderline (QI 75) con deficit dell'adattamento socio relazionale e tendenza al gioco d'azzardo (cod. 2302) (41%).
Tali condizioni patologiche sono in grado di determinare, per il ricorrente, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74% (settantaquattro percento), con decorrenza dal mese di aprile 2025.
Non sussistono le condizioni ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 27.07.2025, pervenivano il parere concorde CP_ dell' e, di contro, le note critiche del legale del ricorrente (reiterate nelle Note conclusionali autorizzate depositate telematicamente in data 01.10.25), pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 13 l. 118/1971), con decorrenza dal mese di aprile 2025.
Si espunge ogni riferimento alla visita di revisione dall'elaborato peritale non potendo il ctu vagliare tale aspetto, in assenza di alcuna domanda del Giudice sul punto.
Le Spese di lite considerato l'accoglimento della sola domanda in via subordinata con riconoscimento del beneficio da farsi risalire a momento successivo all'introduzione del presente giudizio
(27.05.2024) e comunque a quello della domanda amministrativa e vista, altresì, la reciproca soccombenza devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede: a) - riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 74% e lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal mese di aprile 2025;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 21/10/2025
Il Giudice
RI ZO